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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 15/12/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
853/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe MARRA Presidente dott. RI D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per la pronuncia di divorzio, scioglimento del matrimonio
DA nato il [...] in [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], Salita San Giacomo n. 3,
E
, nata il [...] in [...], C.F. , residente Parte_2 C.F._2
in Ayas (AO), Fraz. Lignod R. Traciasa n. 39, rappresentati e difesi dall'Avv. Cecilia Rosso del Foro di Aosta (C.F. ) e presso C.F._3
il cui studio sono elettivamente domiciliati in Aosta (AO), via Torino n.7
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Ayas (AO), in data 26/11/2005, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ayas, al n. 12, parte I.
Il regime patrimoniale dei coniugi è quello della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli , nato il [...] in [...], e Persona_1 [...]
, nata il [...] in [...]. Persona_2
La separazione dei coniugi è stata pronunciata con Sentenza in data 05/12/2024 dal Tribunale di Aosta.
All'udienza del cartolare fissata, le parti rappresentavano di non volere riconciliarsi, richiamando le condizioni del divorzio concordate, di seguito riportate:
“1. I coniugi vivranno separati rispettandosi e senza interferire nelle rispettive vite private, con pagina 1 di 8 facoltà di entrambi di stabilire la propria residenza ove lo ritengano più opportuno.
2. La figlia minore resterà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_2
collocazione prevalente presso la madre.
3. La figlia minore resterà presso ciascun genitore secondo il seguente calendario Persona_2 settimanale: dalla domenica mattina al venerdì sino all'uscita da scuola con la mamma e dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica mattina con il papà.
4. In ordine ai tempi ed alle modalità di collocamento di presso i genitori sono fatti salvi Persona_2
altri e diversi accordi che i genitori adotteranno nel rispetto delle esigenze e delle necessità della minore e secondo i loro rispettivi impegni lavorativi relativi all'attività principale anche con riguardo alle vacanze estive ed invernali.
5. A titolo di contributo perequativo per il mantenimento dei figli il padre si obbliga a versare alla madre entro il giorno 20 di ogni mese e sino all'indipendenza economica di entrambi i loro figli la somma mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta,00), somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT per famiglie di impiegati ed operai.
6. Il sig. si obbliga inoltre a farsi carico del pagamento delle bollette di luce e gas Pt_1 dell'abitazione ove risiede e/o risiederà con la madre la propria figlia minore . Persona_2
7. I genitori si obbligano inoltre a concorrere, nella misura del 50% ciascuno, alle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, extrascolastiche e ludico/sportive extra-assegno assunte dalla madre nel maggiore interesse del figlio secondo quanto disposto dal Protocollo sulle spese approvato da questo
Tribunale che le parti dichiarano di aver letto e condiviso e che di seguito si trascrivono: -spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e)abbonamento trasporto pubblico;
-spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche pagina 2 di 8 telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
-spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie da impegni dettati dall'attività lavorativa principale di entrambi i genitori, malattia dei minori o del genitore, fatta salva la disponibilità dell'altro genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc;
-spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari.;
8. Le parti convengono che l'assegno unico ed universale per la figlia minore a carico sia attribuito interamente alla madre”.
La domanda di divorzio, scioglimento del matrimonio, deve trovare accoglimento.
I due coniugi hanno chiaramente manifestato la volontà di non ricostituire l'unione.
Sussistono, peraltro, i presupposti di legge in quanto, dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale in sede di separazione alla data di proposizione della presente domanda, è decorso il termine di legge senza che vi sia stato riavvicinamento di sorta.
Si presume che non vi stata interruzione della separazione con la ricostituzione, sia pure temporanea, dell'unità familiare.
In ordine alle condizioni del divorzio, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, conformi a legge e corrispondenti all'interesse primario della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Ayas (AO), il 26/11/2005 tra nato il [...] in [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
E
, nata il [...] in [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
pagina 3 di 8 alle condizioni sopra trascritte, frutto di accordo delle parti, oggetto del ricorso depositato il
12/08/2025.
Matrimonio civile contratto in Ayas (AO), in data 26/11/2005, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ayas, al n. 12, parte I.
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Ayas (AO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Spese compensate.
Deliberata ad Aosta nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. RI D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Marra
853/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe MARRA Presidente dott. RI D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per la pronuncia di divorzio, scioglimento del matrimonio
DA pagina 4 di 8 nato il [...] in [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], Salita San Giacomo n. 3,
E
, nata il [...] in [...], C.F. , residente Parte_2 C.F._2
in Ayas (AO), Fraz. Lignod R. Traciasa n. 39, rappresentati e difesi dall'Avv. Cecilia Rosso del Foro di Aosta (C.F. ) e presso C.F._3
il cui studio sono elettivamente domiciliati in Aosta (AO), via Torino n.7
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Ayas (AO), in data 26/11/2005, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ayas, al n. 12, parte I.
Il regime patrimoniale dei coniugi è quello della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli , nato il [...] in [...], e Persona_1 [...]
, nata il [...] in [...]. Persona_2
La separazione dei coniugi è stata pronunciata con Sentenza in data 05/12/2024 dal Tribunale di Aosta.
All'udienza del cartolare fissata, le parti rappresentavano di non volere riconciliarsi, richiamando le condizioni del divorzio concordate, di seguito riportate:
“1. I coniugi vivranno separati rispettandosi e senza interferire nelle rispettive vite private, con facoltà di entrambi di stabilire la propria residenza ove lo ritengano più opportuno.
2. La figlia minore resterà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_2
collocazione prevalente presso la madre.
3. La figlia minore resterà presso ciascun genitore secondo il seguente calendario Persona_2 settimanale: dalla domenica mattina al venerdì sino all'uscita da scuola con la mamma e dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica mattina con il papà.
4. In ordine ai tempi ed alle modalità di collocamento di presso i genitori sono fatti salvi Persona_2
altri e diversi accordi che i genitori adotteranno nel rispetto delle esigenze e delle necessità della minore e secondo i loro rispettivi impegni lavorativi relativi all'attività principale anche con riguardo alle vacanze estive ed invernali.
5. A titolo di contributo perequativo per il mantenimento dei figli il padre si obbliga a versare alla madre entro il giorno 20 di ogni mese e sino all'indipendenza economica di entrambi i loro figli la pagina 5 di 8 somma mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta,00), somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT per famiglie di impiegati ed operai.
6. Il sig. si obbliga inoltre a farsi carico del pagamento delle bollette di luce e gas Pt_1 dell'abitazione ove risiede e/o risiederà con la madre la propria figlia minore . Persona_2
7. I genitori si obbligano inoltre a concorrere, nella misura del 50% ciascuno, alle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, extrascolastiche e ludico/sportive extra-assegno assunte dalla madre nel maggiore interesse del figlio secondo quanto disposto dal Protocollo sulle spese approvato da questo
Tribunale che le parti dichiarano di aver letto e condiviso e che di seguito si trascrivono: -spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e)abbonamento trasporto pubblico;
-spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
-spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie da impegni dettati dall'attività lavorativa principale di entrambi i genitori, malattia dei minori o del genitore, fatta salva la disponibilità dell'altro genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc;
-spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari.;
pagina 6 di 8 8. Le parti convengono che l'assegno unico ed universale per la figlia minore a carico sia attribuito interamente alla madre”.
La domanda di divorzio, scioglimento del matrimonio, deve trovare accoglimento.
I due coniugi hanno chiaramente manifestato la volontà di non ricostituire l'unione.
Sussistono, peraltro, i presupposti di legge in quanto, dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale in sede di separazione alla data di proposizione della presente domanda, è decorso il termine di legge senza che vi sia stato riavvicinamento di sorta.
Si presume che non vi stata interruzione della separazione con la ricostituzione, sia pure temporanea, dell'unità familiare.
In ordine alle condizioni del divorzio, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, conformi a legge e corrispondenti all'interesse primario della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Ayas (AO), il 26/11/2005 tra nato il [...] in [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
E
, nata il [...] in [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
alle condizioni sopra trascritte, frutto di accordo delle parti, oggetto del ricorso depositato il
12/08/2025.
Matrimonio civile contratto in Ayas (AO), in data 26/11/2005, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ayas, al n. 12, parte I.
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Ayas (AO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Spese compensate.
Deliberata ad Aosta nella camera di consiglio del 26.11.2025
pagina 7 di 8
Il Giudice rel. est.
Dott. RI D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Marra
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe MARRA Presidente dott. RI D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per la pronuncia di divorzio, scioglimento del matrimonio
DA nato il [...] in [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], Salita San Giacomo n. 3,
E
, nata il [...] in [...], C.F. , residente Parte_2 C.F._2
in Ayas (AO), Fraz. Lignod R. Traciasa n. 39, rappresentati e difesi dall'Avv. Cecilia Rosso del Foro di Aosta (C.F. ) e presso C.F._3
il cui studio sono elettivamente domiciliati in Aosta (AO), via Torino n.7
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Ayas (AO), in data 26/11/2005, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ayas, al n. 12, parte I.
Il regime patrimoniale dei coniugi è quello della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli , nato il [...] in [...], e Persona_1 [...]
, nata il [...] in [...]. Persona_2
La separazione dei coniugi è stata pronunciata con Sentenza in data 05/12/2024 dal Tribunale di Aosta.
All'udienza del cartolare fissata, le parti rappresentavano di non volere riconciliarsi, richiamando le condizioni del divorzio concordate, di seguito riportate:
“1. I coniugi vivranno separati rispettandosi e senza interferire nelle rispettive vite private, con pagina 1 di 8 facoltà di entrambi di stabilire la propria residenza ove lo ritengano più opportuno.
2. La figlia minore resterà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_2
collocazione prevalente presso la madre.
3. La figlia minore resterà presso ciascun genitore secondo il seguente calendario Persona_2 settimanale: dalla domenica mattina al venerdì sino all'uscita da scuola con la mamma e dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica mattina con il papà.
4. In ordine ai tempi ed alle modalità di collocamento di presso i genitori sono fatti salvi Persona_2
altri e diversi accordi che i genitori adotteranno nel rispetto delle esigenze e delle necessità della minore e secondo i loro rispettivi impegni lavorativi relativi all'attività principale anche con riguardo alle vacanze estive ed invernali.
5. A titolo di contributo perequativo per il mantenimento dei figli il padre si obbliga a versare alla madre entro il giorno 20 di ogni mese e sino all'indipendenza economica di entrambi i loro figli la somma mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta,00), somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT per famiglie di impiegati ed operai.
6. Il sig. si obbliga inoltre a farsi carico del pagamento delle bollette di luce e gas Pt_1 dell'abitazione ove risiede e/o risiederà con la madre la propria figlia minore . Persona_2
7. I genitori si obbligano inoltre a concorrere, nella misura del 50% ciascuno, alle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, extrascolastiche e ludico/sportive extra-assegno assunte dalla madre nel maggiore interesse del figlio secondo quanto disposto dal Protocollo sulle spese approvato da questo
Tribunale che le parti dichiarano di aver letto e condiviso e che di seguito si trascrivono: -spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e)abbonamento trasporto pubblico;
-spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche pagina 2 di 8 telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
-spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie da impegni dettati dall'attività lavorativa principale di entrambi i genitori, malattia dei minori o del genitore, fatta salva la disponibilità dell'altro genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc;
-spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari.;
8. Le parti convengono che l'assegno unico ed universale per la figlia minore a carico sia attribuito interamente alla madre”.
La domanda di divorzio, scioglimento del matrimonio, deve trovare accoglimento.
I due coniugi hanno chiaramente manifestato la volontà di non ricostituire l'unione.
Sussistono, peraltro, i presupposti di legge in quanto, dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale in sede di separazione alla data di proposizione della presente domanda, è decorso il termine di legge senza che vi sia stato riavvicinamento di sorta.
Si presume che non vi stata interruzione della separazione con la ricostituzione, sia pure temporanea, dell'unità familiare.
In ordine alle condizioni del divorzio, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, conformi a legge e corrispondenti all'interesse primario della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Ayas (AO), il 26/11/2005 tra nato il [...] in [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
E
, nata il [...] in [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
pagina 3 di 8 alle condizioni sopra trascritte, frutto di accordo delle parti, oggetto del ricorso depositato il
12/08/2025.
Matrimonio civile contratto in Ayas (AO), in data 26/11/2005, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ayas, al n. 12, parte I.
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Ayas (AO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Spese compensate.
Deliberata ad Aosta nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. RI D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Marra
853/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe MARRA Presidente dott. RI D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per la pronuncia di divorzio, scioglimento del matrimonio
DA pagina 4 di 8 nato il [...] in [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], Salita San Giacomo n. 3,
E
, nata il [...] in [...], C.F. , residente Parte_2 C.F._2
in Ayas (AO), Fraz. Lignod R. Traciasa n. 39, rappresentati e difesi dall'Avv. Cecilia Rosso del Foro di Aosta (C.F. ) e presso C.F._3
il cui studio sono elettivamente domiciliati in Aosta (AO), via Torino n.7
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Ayas (AO), in data 26/11/2005, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ayas, al n. 12, parte I.
Il regime patrimoniale dei coniugi è quello della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli , nato il [...] in [...], e Persona_1 [...]
, nata il [...] in [...]. Persona_2
La separazione dei coniugi è stata pronunciata con Sentenza in data 05/12/2024 dal Tribunale di Aosta.
All'udienza del cartolare fissata, le parti rappresentavano di non volere riconciliarsi, richiamando le condizioni del divorzio concordate, di seguito riportate:
“1. I coniugi vivranno separati rispettandosi e senza interferire nelle rispettive vite private, con facoltà di entrambi di stabilire la propria residenza ove lo ritengano più opportuno.
2. La figlia minore resterà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_2
collocazione prevalente presso la madre.
3. La figlia minore resterà presso ciascun genitore secondo il seguente calendario Persona_2 settimanale: dalla domenica mattina al venerdì sino all'uscita da scuola con la mamma e dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica mattina con il papà.
4. In ordine ai tempi ed alle modalità di collocamento di presso i genitori sono fatti salvi Persona_2
altri e diversi accordi che i genitori adotteranno nel rispetto delle esigenze e delle necessità della minore e secondo i loro rispettivi impegni lavorativi relativi all'attività principale anche con riguardo alle vacanze estive ed invernali.
5. A titolo di contributo perequativo per il mantenimento dei figli il padre si obbliga a versare alla madre entro il giorno 20 di ogni mese e sino all'indipendenza economica di entrambi i loro figli la pagina 5 di 8 somma mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta,00), somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT per famiglie di impiegati ed operai.
6. Il sig. si obbliga inoltre a farsi carico del pagamento delle bollette di luce e gas Pt_1 dell'abitazione ove risiede e/o risiederà con la madre la propria figlia minore . Persona_2
7. I genitori si obbligano inoltre a concorrere, nella misura del 50% ciascuno, alle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, extrascolastiche e ludico/sportive extra-assegno assunte dalla madre nel maggiore interesse del figlio secondo quanto disposto dal Protocollo sulle spese approvato da questo
Tribunale che le parti dichiarano di aver letto e condiviso e che di seguito si trascrivono: -spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e)abbonamento trasporto pubblico;
-spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
-spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie da impegni dettati dall'attività lavorativa principale di entrambi i genitori, malattia dei minori o del genitore, fatta salva la disponibilità dell'altro genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc;
-spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari.;
pagina 6 di 8 8. Le parti convengono che l'assegno unico ed universale per la figlia minore a carico sia attribuito interamente alla madre”.
La domanda di divorzio, scioglimento del matrimonio, deve trovare accoglimento.
I due coniugi hanno chiaramente manifestato la volontà di non ricostituire l'unione.
Sussistono, peraltro, i presupposti di legge in quanto, dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale in sede di separazione alla data di proposizione della presente domanda, è decorso il termine di legge senza che vi sia stato riavvicinamento di sorta.
Si presume che non vi stata interruzione della separazione con la ricostituzione, sia pure temporanea, dell'unità familiare.
In ordine alle condizioni del divorzio, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, conformi a legge e corrispondenti all'interesse primario della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Ayas (AO), il 26/11/2005 tra nato il [...] in [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
E
, nata il [...] in [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
alle condizioni sopra trascritte, frutto di accordo delle parti, oggetto del ricorso depositato il
12/08/2025.
Matrimonio civile contratto in Ayas (AO), in data 26/11/2005, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ayas, al n. 12, parte I.
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Ayas (AO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Spese compensate.
Deliberata ad Aosta nella camera di consiglio del 26.11.2025
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Il Giudice rel. est.
Dott. RI D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Marra
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