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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 05/11/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 510 /2023
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente oggi 05/11/2025, avanti al giudice dott. UL OR, sono comparsi: l'avv. NERI EVA e l'avv. ZAPPATERRA LORENZO.
I procuratori delle parti preliminarmente si riportano alle note conclusive, anche ai fini della discussione.
L'avv. Neri in replica alle avverse note conclusive rileva, quanto alla prescrizione presuntiva, che a nulla rilevano le plurime richieste di pagamento rivolte nel tempo;
quanto al credito eccepito in compensazione, esso è provato, anche perché nello stesso interpello il sig. ha ammesso l'attività e non ha disconosciuto le fatture, rispetto Tes_1 ai quali però si disconosce il pagamento tramite gli assegni elencati in atti, senza distinguere tra assegni da imputare allo studio e assegni da imputare al . CP_1
Non è necessaria domanda riconvenzionale, ma basta l'eccezione riconvenzionale.
L'avv. Zappaterra contesta tutto quanto ex adverso dedotto riportandosi agli atti e ai documenti.
Il giudice, preso atto, si ritira in camera di consiglio.
Ad ore 20,45, all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, il giudice, in nome del Popolo Italiano, dà lettura della sottoestesa
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 510 /2023 R.G., vertente tra
(C.F./P.Iva ) Parte_1 C.F._1
(C.F./P.Iva ), anche quale l.r.p.t. Parte_2 C.F._2 [...]
C.F. e P.iva. , corrente Parte_3 P.IVA_1 in Rovigo, Viale Porta Po N. 94/1, rappresentati e difesi dall'avv. NERI EVA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in
- ricorrente -
1 contro
(C.F./P.Iva ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. ZAPPATERRA LORENZO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in VIA PALESTRO 63 44121 FERRARA
- resistente –
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE OPPONENTE:
Voglia codesto Illustrissimo Tribunale, ogni altra domanda e/o difesa rigettata:
In via preliminare/pregiudiziale
Revocare la provvisoria esecutorietà del decreto opposto per le motivazioni esposte in narrativa, comunque tutte indipendenti ed autonome le une dalle altre, in particolare stante l'eccezione di carenza di valida procura ad litem, il disconoscimento della sottoscrizione da parte della Sig.ra l'assenza totale di prova del Parte_1 preteso credito e l'opposizione comunque fondata su prova scritta in merito alla contestazione del credito stesso, nonché in considerazione del periculum in mora derivante da un'esecuzione già preannunciata ed imminente.
Sempre in via preliminare/pregiudiziale
Accertare la mancanza della procura al difensore ovvero il difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità/invalidità/inesistenza, accertare dunque anche l'assenza di legittimazione sostanziale di controparte per le motivazioni tutte esposte in narrativa e legate al vizio inerente la procura ad litem. Per l'effetto dichiarare la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo, del pedissequo decreto e della relativa notifica nonchè di ogni atto successivo e consequenziale, con revoca del decreto opposto e rigetto delle istanze avverse.
Preliminarmente nel merito dichiarare l'applicabilità alla fattispecie che ci occupa della prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 c.c. e conseguentemente dichiarare inefficace e/o revocare e comunque dichiarare improduttivo di qualsivoglia effetto il decreto ingiuntivo qui opposto ed emesso da Codesto Illustrissimo Tribunale, su istanza della società e che nulla è dovuto dagli opponenti per le motivazioni Controparte_2 tutte indicate in narrativa
In subordine 2 Nella denegata ipotesi in cui le istanze formulate pregiudizialmente e preliminarmente venissero disattese, accertare l'infondatezza della pretesa creditoria avversa per totale assenza di prova del credito azionato e conseguentemente dichiarare inefficace e/o revocare e comunque dichiarare improduttivo di qualsivoglia effetto il decreto ingiuntivo qui opposto ed emesso da Codesto Illustrissimo Tribunale, su istanza della società e che nulla è dovuto dagli opponenti per le Controparte_2 motivazioni tutte indicate in narrativa
In ulteriore subordine
Sempre nella denegata ipotesi in cui le istanze formulate pregiudizialmente e preliminarmente venissero disattese e/o si ritenesse provato e fondato il credito operare la compensazione dello stesso con il controcredito vantato da come Parte_3 quantificato in premessa del presente atto, ferma la revoca il decreto ingiuntivo qui opposto.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa.
Con ogni più ampia riserva di precisare e modificare le conclusioni e di formulare definitive istanze istruttorie nei termini di cui all'art. 183 VI co cpc.
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rovigo, ogni avversaria istanza, prova, eccezione e deduzione respinta, così giudicare: nel merito, rigettare tutte le domande spiegate da parte opponente, in quanto prive di fondamento fattuale e giuridico, per i motivi di cui in narrativa e confermare il decreto ingiuntivo n. 59/2023, comunque, condannare gli odierni opponenti, al pagamento, in solido tra loro, all'opposta, della somma di Euro 34.678,89, oltre alle spese e compensi liquidati in decreto.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze professionali oltre IVA e CPA come per legge del presente giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 23.02.2023, e la società Parte_1 Parte_3
(di seguito, Opponenti) hanno adito l'intestato Tribunale, per chiedere la revoca e/o la declaratoria di nullità e inefficacia del Decreto Ingiuntivo n. 59/2023 (R.G. n. 2492/2022), emesso in favore di (di seguito, Opposta), per Controparte_2
l'importo di Euro 34.678,89.
3 Gli Opponenti hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, eccependo innanzitutto difetto e/o invalidità della procura ad litem, ritenuta troppo generica e priva di riferimenti specifici alla causa.
In via principale, hanno basato la loro difesa sul disconoscimento formale (ex art. 214 c.p.c.) della firma apposta dalla Sig.ra sulla "Dichiarazione di Pt_1 riconoscimento di debito" del 9 luglio 2015, asserendo che la sottoscrizione fosse apocrifa. In ogni caso hanno eccepito l'assenza di prova delle prestazioni ed altresì prescrizione presuntiva e prescrizione ordinaria, risalendo le fatture al 2014.
In via subordinata, hanno eccepito la compensazione del credito ingiunto con un proprio
contro
-credito, vantato dalla società Parte_3
Si è ritualmente costituita in giudizio l'Opposta contestando Controparte_2 in fatto e in diritto le eccezioni avversarie, sia in rito che nel merito, proponendo istanza di verificazione della sottoscrizione disconosciuta, sostenendone la piena autenticità.
A seguito dello scambio delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., l'attività istruttoria si è articolata come segue:
-consulenza tecnica d'ufficio (CTU) grafologica: il giudice istruttore ha disposto l'espletamento di una CTU grafologica al fine di verificare l'autenticità della firma della Sig.ra sulla dichiarazione di riconoscimento di debito. La CTU ha Parte_1 accertato che la sottoscrizione oggetto di lite è risultata autografa.
-prova orale: il giudice istruttore ha disposto, inoltre, l'assunzione di prova orale. Nello specifico, è stato ammesso l'interrogatorio formale di Rag. CP_2
(richiesto da parte Opponente), incombente tenutosi all'udienza del 26 settembre 2025.
Esaurita l'assunzione dei mezzi di prova (documentali, CTU e prova orale), e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. in data 5 novembre 2025.
All'udienza del 5 novembre 2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come da note conclusive depositate in atti e hanno discusso la causa, che viene quindi ora decisa come segue.
In diritto
La opposizione va rigettata.
Va premesso che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di
4 contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (cfr Cass. 2421/2006).
E' costantemente affermato in giurisprudenza, che chi riveste il ruolo di convenuto (in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente) è tenuto "a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore (sostanziale) a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la "sussistenza dei presupposti di legge" per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica" (Cass. 19896/2015).
Ebbene, ciò doverosamente premesso, può osservarsi quanto segue.
Quanto alla validità della procura ad litem allegata al ricorso per ingiunzione, l'eccezione non può accogliersi, atteso che l'art. 83 c.p.c. non pone requisiti particolari per la validità della procura e, in ogni caso, quella rilasciata in favore dell'avv. Zappaterra è stata allegata al ricorso notificato agli opponenti, sicchè non può esservi dubbio della sua riferibilità alla presente controversia.
Sotto altro profilo, il credito dell'opposta non può revocarsi in dubbio.
L'incarico professionale risale al 2008, risulta da contratto scritto e non è contestato che lo stesso si sia protratto almeno fino al 2014. Del pari, nessuno degli opponenti ha in alcun modo allegato di aver pagato o che quanto pagato sarebbe sufficiente ad onorare le competenze dell'opposto, essendosi gli opponenti limitati ad eccepire la prescrizione, la prescrizione presuntiva e la compensazione.
Circa la prescrizione presuntiva, trattasi di eccezione che va rigettata, sul costante insegnamento giurisprudenziale, per il quale: “La prescrizione di cui all'art. 2956 n. 3 cod. civ. del diritto al compenso spettante ad un notaio per le sue prestazioni professionali, essendo fondata su di una presunzione legale di pagamento, non può trovare applicazione allorché il debitore abbia ammesso anche implicitamente di non avere corrisposto al professionista il compenso dovuto, come nel caso in cui il debitore eccepisca di non avere conferito al notaio l'incarico da cui dovrebbe discendere il controverso compenso” (cfr Cass. 9042/1992).
Nella specie gli opponenti non negano in alcun modo di non aver pagato, ritenendo il credito inesistente, perché non provato o prescritto o estinto per compensazione, sicchè in un tale contesto la prescrizione presuntiva non può applicarsi. In pratica, negando l'esistenza del credito o eccependone la prescrizione
5 (che implica il mancato pagamento), gli opponenti negano in radice il presupposto su cui si fonda la prescrizione presuntiva, ossia l'avvenuto pagamanto.
Peraltro, come pure più volte affermato dalla giurisprudenza, essa non attiene ai rapporti fondati su contratto scritto, come nella specie (cfr Cass. 11145/2012).
Del pari, va rigettata l'eccezione di prescrizione: i crediti risalgono al 2008-2014 e l'opposto ha interrotto il decorso del termine decennale con intimazione e costituzione in mora ex art. 2943 c.c. del 28.11.2018 (doc. 6), reiterata nel 2021.
Non essendo stato contestato che il rapporto sia sorto nel 2008 e proseguito a tutto il 2014 e non avendo parte debitrice provato il pagamento o comunque un pagamento idoneo ad estinguere l'obbligazione, né avendo negato o contestato le prestazioni, il compenso è senz'altro dovuto nella misura richiesta.
E' infatti noto il principio di diritto per cui al creditore spetta di provare il titolo del proprio credito e allegare l'inadempimento, spettando al debitore fornire la prova liberatoria (cfr Cass. 13533/2001).
Con riguardo, poi, alla , è anche stata prodotta scrittura privata di Pt_1 riconoscimento di debito, che è stata formalmente disconosciuta dall'opponente, ma che, all'esito del procedimento di verificazione e di apposita CTU grafologica, che ha risposto in modo adeguato, coerente e immune da vizi logici al quesito, si è rivelata autografa.
Quanto infine all'eccezione (riconvenzionale) di compensazione, la società ha allegato di vantare verso lo Parte_3 CP_2 una serie di crediti, come da elenco di cui al doc. 5, per euro 26.749,52, per
[...] fatture emesse tra il 2008 e il 2015 (le altre risultano intestate a e Parte_4 non si comprende dunque la riferibilità all'odierna opposta).
In realtà ha negato di dovere alcunchè, non già negando le CP_2 prestazioni ricevute, ma rifacendosi allo stesso doc. 6 prodotto dagli opponenti: si tratta della risposta che lo aveva inviato a riscontro della richiesta di CP_2 pagamento di cui al doc. 5 dianzi citato, missiva alla quale è allegato elenco di assegni e relativi importi già emessi in pagamento in favore di nel corso Parte_3 degli anni, per oltre euro 55.000,00, somma astrattamente idonea a soddisfare la pretesa di Parte_3
Che quegli assegni siano stati emessi da in favore di CP_2 Parte_3
e da questo incassati può darsi per provato, atteso che non è mai pervenuta da parte degli opponenti una smentita e/o una specifica contestazione (cfr verbale 07.06.2023 e memoria ex art. 281 duodecies co. IV c.p.c. degli opponenti), né in fase stragiudiziale,
6 né in fase giudiziale, sicchè, da tale contegno, processuale e non, possono trarsi validi argomenti di prova in ordine alla circostanza sopra affermata.
E' vero che, come insegna la Cassazione, quando si alleghi che il pagamento è stato effettuato mediante assegni o cambiali, data la relativa astrattezza, sarebbe onere del debitore provare la riferibilità degli stessi all'obbligazione dedotta in giudizio dal creditore (cfr Cass. 14611/2024).
E tuttavia nel caso di specie è pacifico che tra le parti non vi fossero altri rapporti che quelli dedotti nell'elenco di cui al doc. 5 degli opponenti, né è stato disconosciuto (o meglio, specificamente contestato, con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.) che gli assegni di cui all'elenco portato nel doc. 6 siano stati incassati, così che deve ritenersi pacifico che quegli assegni siano stati dati in pagamento di quei rapporti e non di altri.
Come detto, poi, le somme portate negli assegni elencati sono astrattamente idonee ad estinguere le obbligazioni dagli opponenti poste in compensazione, limitatamente a quelle intestate a e non quelle intestate al CP_2 [...]
che è altro soggetto o meglio altro centro di imputazione Controparte_3 economica e giuridica.
Ad ulteriore supporto del fatto che gli assegni siano stati incassati e che ogni pretesa riferibile allo fosse stata onorata, può osservarsi che la prima CP_2 richiesta di pagamento da parte di , quella del doc. 6, risale al 2019 Parte_3
(rispetto a crediti risalenti al 2008) e appare inviata solo a in seguito alla diffida dello del 2018. Quindi, mentre l'opposto si è da sempre attivato, facendosi CP_2 rilasciare il riconoscimento di debito nel 2016 e inviando diffide nel 2018 e 2021, rimane invece inspiegabile il silenzio serbato per oltre un decennio dall'opponente, che risulta essersi attivata solo dopo la diffida del , il che ulteriormente Parte_3 convince che in realtà tutto fosse stato già onorato, mediante gli assegni di cui all'elenco prodotto sub 6.
In considerazione di tutto quanto dianzi esposto, l'opposizione va quindi respinta, col favore delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi: rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara il decreto ingiuntivo opposto esecutivo.
Condanna gli opponenti alla rifusione in favore dell'opposto delle spese di lite, che si liquidano in euro 7.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge e oltre a spese esenti.
7 A carico di le spese di CTU e del CTP di parte opposta, se e nella Parte_1 misura in cui siano state documentate.
Rovigo, 05/11/2025
Il Giudice
UL OR
8
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente oggi 05/11/2025, avanti al giudice dott. UL OR, sono comparsi: l'avv. NERI EVA e l'avv. ZAPPATERRA LORENZO.
I procuratori delle parti preliminarmente si riportano alle note conclusive, anche ai fini della discussione.
L'avv. Neri in replica alle avverse note conclusive rileva, quanto alla prescrizione presuntiva, che a nulla rilevano le plurime richieste di pagamento rivolte nel tempo;
quanto al credito eccepito in compensazione, esso è provato, anche perché nello stesso interpello il sig. ha ammesso l'attività e non ha disconosciuto le fatture, rispetto Tes_1 ai quali però si disconosce il pagamento tramite gli assegni elencati in atti, senza distinguere tra assegni da imputare allo studio e assegni da imputare al . CP_1
Non è necessaria domanda riconvenzionale, ma basta l'eccezione riconvenzionale.
L'avv. Zappaterra contesta tutto quanto ex adverso dedotto riportandosi agli atti e ai documenti.
Il giudice, preso atto, si ritira in camera di consiglio.
Ad ore 20,45, all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, il giudice, in nome del Popolo Italiano, dà lettura della sottoestesa
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 510 /2023 R.G., vertente tra
(C.F./P.Iva ) Parte_1 C.F._1
(C.F./P.Iva ), anche quale l.r.p.t. Parte_2 C.F._2 [...]
C.F. e P.iva. , corrente Parte_3 P.IVA_1 in Rovigo, Viale Porta Po N. 94/1, rappresentati e difesi dall'avv. NERI EVA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in
- ricorrente -
1 contro
(C.F./P.Iva ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. ZAPPATERRA LORENZO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in VIA PALESTRO 63 44121 FERRARA
- resistente –
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE OPPONENTE:
Voglia codesto Illustrissimo Tribunale, ogni altra domanda e/o difesa rigettata:
In via preliminare/pregiudiziale
Revocare la provvisoria esecutorietà del decreto opposto per le motivazioni esposte in narrativa, comunque tutte indipendenti ed autonome le une dalle altre, in particolare stante l'eccezione di carenza di valida procura ad litem, il disconoscimento della sottoscrizione da parte della Sig.ra l'assenza totale di prova del Parte_1 preteso credito e l'opposizione comunque fondata su prova scritta in merito alla contestazione del credito stesso, nonché in considerazione del periculum in mora derivante da un'esecuzione già preannunciata ed imminente.
Sempre in via preliminare/pregiudiziale
Accertare la mancanza della procura al difensore ovvero il difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità/invalidità/inesistenza, accertare dunque anche l'assenza di legittimazione sostanziale di controparte per le motivazioni tutte esposte in narrativa e legate al vizio inerente la procura ad litem. Per l'effetto dichiarare la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo, del pedissequo decreto e della relativa notifica nonchè di ogni atto successivo e consequenziale, con revoca del decreto opposto e rigetto delle istanze avverse.
Preliminarmente nel merito dichiarare l'applicabilità alla fattispecie che ci occupa della prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 c.c. e conseguentemente dichiarare inefficace e/o revocare e comunque dichiarare improduttivo di qualsivoglia effetto il decreto ingiuntivo qui opposto ed emesso da Codesto Illustrissimo Tribunale, su istanza della società e che nulla è dovuto dagli opponenti per le motivazioni Controparte_2 tutte indicate in narrativa
In subordine 2 Nella denegata ipotesi in cui le istanze formulate pregiudizialmente e preliminarmente venissero disattese, accertare l'infondatezza della pretesa creditoria avversa per totale assenza di prova del credito azionato e conseguentemente dichiarare inefficace e/o revocare e comunque dichiarare improduttivo di qualsivoglia effetto il decreto ingiuntivo qui opposto ed emesso da Codesto Illustrissimo Tribunale, su istanza della società e che nulla è dovuto dagli opponenti per le Controparte_2 motivazioni tutte indicate in narrativa
In ulteriore subordine
Sempre nella denegata ipotesi in cui le istanze formulate pregiudizialmente e preliminarmente venissero disattese e/o si ritenesse provato e fondato il credito operare la compensazione dello stesso con il controcredito vantato da come Parte_3 quantificato in premessa del presente atto, ferma la revoca il decreto ingiuntivo qui opposto.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa.
Con ogni più ampia riserva di precisare e modificare le conclusioni e di formulare definitive istanze istruttorie nei termini di cui all'art. 183 VI co cpc.
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rovigo, ogni avversaria istanza, prova, eccezione e deduzione respinta, così giudicare: nel merito, rigettare tutte le domande spiegate da parte opponente, in quanto prive di fondamento fattuale e giuridico, per i motivi di cui in narrativa e confermare il decreto ingiuntivo n. 59/2023, comunque, condannare gli odierni opponenti, al pagamento, in solido tra loro, all'opposta, della somma di Euro 34.678,89, oltre alle spese e compensi liquidati in decreto.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze professionali oltre IVA e CPA come per legge del presente giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 23.02.2023, e la società Parte_1 Parte_3
(di seguito, Opponenti) hanno adito l'intestato Tribunale, per chiedere la revoca e/o la declaratoria di nullità e inefficacia del Decreto Ingiuntivo n. 59/2023 (R.G. n. 2492/2022), emesso in favore di (di seguito, Opposta), per Controparte_2
l'importo di Euro 34.678,89.
3 Gli Opponenti hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, eccependo innanzitutto difetto e/o invalidità della procura ad litem, ritenuta troppo generica e priva di riferimenti specifici alla causa.
In via principale, hanno basato la loro difesa sul disconoscimento formale (ex art. 214 c.p.c.) della firma apposta dalla Sig.ra sulla "Dichiarazione di Pt_1 riconoscimento di debito" del 9 luglio 2015, asserendo che la sottoscrizione fosse apocrifa. In ogni caso hanno eccepito l'assenza di prova delle prestazioni ed altresì prescrizione presuntiva e prescrizione ordinaria, risalendo le fatture al 2014.
In via subordinata, hanno eccepito la compensazione del credito ingiunto con un proprio
contro
-credito, vantato dalla società Parte_3
Si è ritualmente costituita in giudizio l'Opposta contestando Controparte_2 in fatto e in diritto le eccezioni avversarie, sia in rito che nel merito, proponendo istanza di verificazione della sottoscrizione disconosciuta, sostenendone la piena autenticità.
A seguito dello scambio delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., l'attività istruttoria si è articolata come segue:
-consulenza tecnica d'ufficio (CTU) grafologica: il giudice istruttore ha disposto l'espletamento di una CTU grafologica al fine di verificare l'autenticità della firma della Sig.ra sulla dichiarazione di riconoscimento di debito. La CTU ha Parte_1 accertato che la sottoscrizione oggetto di lite è risultata autografa.
-prova orale: il giudice istruttore ha disposto, inoltre, l'assunzione di prova orale. Nello specifico, è stato ammesso l'interrogatorio formale di Rag. CP_2
(richiesto da parte Opponente), incombente tenutosi all'udienza del 26 settembre 2025.
Esaurita l'assunzione dei mezzi di prova (documentali, CTU e prova orale), e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. in data 5 novembre 2025.
All'udienza del 5 novembre 2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come da note conclusive depositate in atti e hanno discusso la causa, che viene quindi ora decisa come segue.
In diritto
La opposizione va rigettata.
Va premesso che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di
4 contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (cfr Cass. 2421/2006).
E' costantemente affermato in giurisprudenza, che chi riveste il ruolo di convenuto (in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente) è tenuto "a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore (sostanziale) a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la "sussistenza dei presupposti di legge" per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica" (Cass. 19896/2015).
Ebbene, ciò doverosamente premesso, può osservarsi quanto segue.
Quanto alla validità della procura ad litem allegata al ricorso per ingiunzione, l'eccezione non può accogliersi, atteso che l'art. 83 c.p.c. non pone requisiti particolari per la validità della procura e, in ogni caso, quella rilasciata in favore dell'avv. Zappaterra è stata allegata al ricorso notificato agli opponenti, sicchè non può esservi dubbio della sua riferibilità alla presente controversia.
Sotto altro profilo, il credito dell'opposta non può revocarsi in dubbio.
L'incarico professionale risale al 2008, risulta da contratto scritto e non è contestato che lo stesso si sia protratto almeno fino al 2014. Del pari, nessuno degli opponenti ha in alcun modo allegato di aver pagato o che quanto pagato sarebbe sufficiente ad onorare le competenze dell'opposto, essendosi gli opponenti limitati ad eccepire la prescrizione, la prescrizione presuntiva e la compensazione.
Circa la prescrizione presuntiva, trattasi di eccezione che va rigettata, sul costante insegnamento giurisprudenziale, per il quale: “La prescrizione di cui all'art. 2956 n. 3 cod. civ. del diritto al compenso spettante ad un notaio per le sue prestazioni professionali, essendo fondata su di una presunzione legale di pagamento, non può trovare applicazione allorché il debitore abbia ammesso anche implicitamente di non avere corrisposto al professionista il compenso dovuto, come nel caso in cui il debitore eccepisca di non avere conferito al notaio l'incarico da cui dovrebbe discendere il controverso compenso” (cfr Cass. 9042/1992).
Nella specie gli opponenti non negano in alcun modo di non aver pagato, ritenendo il credito inesistente, perché non provato o prescritto o estinto per compensazione, sicchè in un tale contesto la prescrizione presuntiva non può applicarsi. In pratica, negando l'esistenza del credito o eccependone la prescrizione
5 (che implica il mancato pagamento), gli opponenti negano in radice il presupposto su cui si fonda la prescrizione presuntiva, ossia l'avvenuto pagamanto.
Peraltro, come pure più volte affermato dalla giurisprudenza, essa non attiene ai rapporti fondati su contratto scritto, come nella specie (cfr Cass. 11145/2012).
Del pari, va rigettata l'eccezione di prescrizione: i crediti risalgono al 2008-2014 e l'opposto ha interrotto il decorso del termine decennale con intimazione e costituzione in mora ex art. 2943 c.c. del 28.11.2018 (doc. 6), reiterata nel 2021.
Non essendo stato contestato che il rapporto sia sorto nel 2008 e proseguito a tutto il 2014 e non avendo parte debitrice provato il pagamento o comunque un pagamento idoneo ad estinguere l'obbligazione, né avendo negato o contestato le prestazioni, il compenso è senz'altro dovuto nella misura richiesta.
E' infatti noto il principio di diritto per cui al creditore spetta di provare il titolo del proprio credito e allegare l'inadempimento, spettando al debitore fornire la prova liberatoria (cfr Cass. 13533/2001).
Con riguardo, poi, alla , è anche stata prodotta scrittura privata di Pt_1 riconoscimento di debito, che è stata formalmente disconosciuta dall'opponente, ma che, all'esito del procedimento di verificazione e di apposita CTU grafologica, che ha risposto in modo adeguato, coerente e immune da vizi logici al quesito, si è rivelata autografa.
Quanto infine all'eccezione (riconvenzionale) di compensazione, la società ha allegato di vantare verso lo Parte_3 CP_2 una serie di crediti, come da elenco di cui al doc. 5, per euro 26.749,52, per
[...] fatture emesse tra il 2008 e il 2015 (le altre risultano intestate a e Parte_4 non si comprende dunque la riferibilità all'odierna opposta).
In realtà ha negato di dovere alcunchè, non già negando le CP_2 prestazioni ricevute, ma rifacendosi allo stesso doc. 6 prodotto dagli opponenti: si tratta della risposta che lo aveva inviato a riscontro della richiesta di CP_2 pagamento di cui al doc. 5 dianzi citato, missiva alla quale è allegato elenco di assegni e relativi importi già emessi in pagamento in favore di nel corso Parte_3 degli anni, per oltre euro 55.000,00, somma astrattamente idonea a soddisfare la pretesa di Parte_3
Che quegli assegni siano stati emessi da in favore di CP_2 Parte_3
e da questo incassati può darsi per provato, atteso che non è mai pervenuta da parte degli opponenti una smentita e/o una specifica contestazione (cfr verbale 07.06.2023 e memoria ex art. 281 duodecies co. IV c.p.c. degli opponenti), né in fase stragiudiziale,
6 né in fase giudiziale, sicchè, da tale contegno, processuale e non, possono trarsi validi argomenti di prova in ordine alla circostanza sopra affermata.
E' vero che, come insegna la Cassazione, quando si alleghi che il pagamento è stato effettuato mediante assegni o cambiali, data la relativa astrattezza, sarebbe onere del debitore provare la riferibilità degli stessi all'obbligazione dedotta in giudizio dal creditore (cfr Cass. 14611/2024).
E tuttavia nel caso di specie è pacifico che tra le parti non vi fossero altri rapporti che quelli dedotti nell'elenco di cui al doc. 5 degli opponenti, né è stato disconosciuto (o meglio, specificamente contestato, con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.) che gli assegni di cui all'elenco portato nel doc. 6 siano stati incassati, così che deve ritenersi pacifico che quegli assegni siano stati dati in pagamento di quei rapporti e non di altri.
Come detto, poi, le somme portate negli assegni elencati sono astrattamente idonee ad estinguere le obbligazioni dagli opponenti poste in compensazione, limitatamente a quelle intestate a e non quelle intestate al CP_2 [...]
che è altro soggetto o meglio altro centro di imputazione Controparte_3 economica e giuridica.
Ad ulteriore supporto del fatto che gli assegni siano stati incassati e che ogni pretesa riferibile allo fosse stata onorata, può osservarsi che la prima CP_2 richiesta di pagamento da parte di , quella del doc. 6, risale al 2019 Parte_3
(rispetto a crediti risalenti al 2008) e appare inviata solo a in seguito alla diffida dello del 2018. Quindi, mentre l'opposto si è da sempre attivato, facendosi CP_2 rilasciare il riconoscimento di debito nel 2016 e inviando diffide nel 2018 e 2021, rimane invece inspiegabile il silenzio serbato per oltre un decennio dall'opponente, che risulta essersi attivata solo dopo la diffida del , il che ulteriormente Parte_3 convince che in realtà tutto fosse stato già onorato, mediante gli assegni di cui all'elenco prodotto sub 6.
In considerazione di tutto quanto dianzi esposto, l'opposizione va quindi respinta, col favore delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi: rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara il decreto ingiuntivo opposto esecutivo.
Condanna gli opponenti alla rifusione in favore dell'opposto delle spese di lite, che si liquidano in euro 7.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge e oltre a spese esenti.
7 A carico di le spese di CTU e del CTP di parte opposta, se e nella Parte_1 misura in cui siano state documentate.
Rovigo, 05/11/2025
Il Giudice
UL OR
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