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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/07/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3998/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 3998/2022 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 9 luglio 2025 Per: L'omonima ditta di , rappresentata e difesa dall'avv. Michele Parte_1
De Lorenzo, convenuto-opposto
CONTRO
: Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Cilento, attore opponente. L'Avv. Luigi Chieffo, giusta delega dell'Avv. Michele De Lorenzo, nel procedimento in epigrafe, si riporta integralmente: • alla comparsa di costituzione e risposta, • alle eccezioni preliminari, richieste e deduzioni in essa contenute, • alle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 1, 2 e 3 c.p.c., ai verbali di causa, • alla nota conclusiva depositata, • nonché a tutti i documenti prodotti ed esibiti. Tanto premesso, chiede che l'Ill.mo Tribunale, previo rigetto di tutte le richieste e deduzioni articolate da controparte per infondatezza in fatto e diritto, voglia:
1. Dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o infondata, in fatto e in diritto, l'opposizione proposta da con Controparte_1 conseguente declaratoria di decadenza e prescrizione di ogni azione di garanzia e/o risarcitoria per i presunti vizi.
2. Per l'effetto, rigettare integralmente l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposta dalla predetta società.
3. Confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 926/2022, emesso in data 07.09.2022 dal Tribunale di Avellino, dichiarandone la piena esecutorietà.
4. Condannare Controparte_1 al risarcimento dei danni da lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi
[...]
d'ufficio in via equitativa.
5. Condannare altresì la medesima società al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, sia per la fase monitoria che per quella a cognizione ordinaria, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Nessuno è comparso per la parte attrice. Pertanto, dopo che il difensore presente ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza del difensore suddetto (nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE -
1 R.G. n. 3998/2022
Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 9 luglio 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 3998/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)“e vertente TRA
(c.f. e P. iva ), con sede in Barile Controparte_1 P.IVA_1
(PZ) c.da Piano di Croce snc, in persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.
LORENZO CILIENTO (c.f. ), in virtù di procura in atti;
C.F._1
- ATTORE – opponente
E
(p. iva ), con sede in Monteverde alla c.da Fontanaccio Controparte_2 P.IVA_2 snc, in persona del suo titolare (c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._2 difesa dall'avv. Michele De Lorenzo (c.f. , giusta procura in atti;
C.F._3
- CONVENUTO - opposto
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
Con Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l'omonima Controparte_1 ditta di PA , in persona del suo titolare , in opposizione al decreto Pt_1 Parte_1 di ingiunzione n. 926/2022 del 7.9.2022, per la somma di euro 5.030,00, del Tribunale di Avellino, concesso alla ditta in danno di essa Parte_1 CP_1 Controparte_1
[...
notificato il 7.9.2022. L'attore/opponente esponeva, in fatto e come motivi: che era pacifico che, in virtù della fornitura di infissi in legno, essa committente avesse già e puntualmente Controparte_1 versato alla ditta la complessiva somma di euro 20.412,42 sulla maggiore pattuita e Pt_1 fatturata di euro 25.442,42; che la aveva ritenuto di realizzare la differenza di euro CP_2
5.030,00, munendosi del decreto su "fattura"; che gli infissi dovevano essere interamente in legno (castagno) ed invece erano stati montati con supporti di alluminio;
che l'inesatta prestazione aveva indotto essa Committente a decurtare il corrispettivo pattuito;
che la emissione della fattura, se idonea a costituire la prova del credito dell'appaltatore, non era idonea affatto a provare l'effettiva ed esatta esecuzione della controprestazione, siffatta prova non era stata fornita dal ricorrente, che neppure aveva allegato l'avvenuta accettazione delle opere;
che il
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ricorso per decreto ingiuntivo doveva contenere gli elementi di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 163 cpc ed esso doveva ritenersi perciò nullo;
che la ditta era onerata ex art. 2697 cod. civ. della Pt_1 prova di aver eseguito esattamente la prestazione, secondo la regola del riparto della prova, nell'ambito della riconvenzionale di condanna della stessa alla sostituzione dei supporti in alluminio con altrettante parti in legno (castagno). L'attrice opponente concludeva “Voglia l'adito Tribunale dichiarare nullo il decreto ingiuntivo, e comunque revocarlo accogliendo la domanda riconvenzionale di ripristino degli infissi interamente in legno, ovvero di riduzione del prezzo convenuto (quanti minoris).”. Si costituiva in giudizio, a mezzo di apposita Comparsa di costituzione e risposta, la parte convenuta/opposta ditta , deducendo di avere proposto ricorso per decreto Controparte_2 ingiuntivo nei confronti di avendo provveduto alla Controparte_1 realizzazione di finestre complete di vetro camera in lamellare di castagno, portone dogato in castagno un'anta, porta d'ingresso a vetro in castagno a due ante, porte interne lisce in rovere sbiancato, portoni a vetrate in castagno complete di vetro camera e accessori, porte interne lisce in rovere sbiancate, il tutto presso la struttura "albergo diffuso" nel borgo rurale del Comune di Cairano (AV), opera aggiudicata all'opponente nel Comune di Cairano;
che il costo complessivo ammontava ad €25.442,42, come da fatture non contestate;
che la opponente corrispondeva la somma di €20.412,42, residuando il dovuto di €5.030,00, iva compresa. La parte convenuta opposta quindi eccepiva “1) SUL CREDITO VANTATO DALLA CP_2
”, precisando che le fatture, mai contestate, costituissero prova sufficiente del
[...] proprio credito ex art. 634 c.p.c., ampiamente comprovato sia dalla contabilità finale del direttore dei lavori che dalle fatture, che l'intera opera era terminata il 23.5.2017 e collaudata in data 30.5.2017, che alla luce della Certificazione dei lavori l'opposizione era totalmente pretestuosa;
“2) SULLA INFONDATEZZA NEL MERITO DELL'OPPOSIZIONE”, evidenziando che la lamentela basata sulla presenza del gocciolatoio in alluminio fosse pretestuosa, perché la finestra presentava nella parte bassa una piccolissima striscia di alluminio creata appositamente per ragioni tecniche oltre che per una maggiore durata e resistenza dell'opera, senza che fosse mosso alcun rilievo;
“III) SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE EX ADVERSO SPIEGATA”, contestando che la domanda di risarcimento danni per lavori non eseguiti a perfetta regola d'arte risultasse infondata, non essendo stata provata né nel quantum, né nell'an e atteso che i presunti vizi non erano stati mai denunciati, né verbalmente, né con lettera a/r, ma per la prima volta solo con l'atto di opposizione con denuncia certamente tardiva;
“IV) PRETESTUOSITÀ DELL'OPPOSIZIONE CONDANNA RISARCIMENTO DEL DANNO PER LITE TEMERARIA”, evidenziando che, essendo palese il fine dilatorio che muoveva l'opponente, andava riconosciuta responsabilità per danno da lite temeraria da quantificarsi in via equitativa;
“V) SULLA CONCESSIONE DELLA CLAUSOLA DI PROVVISORIA ESECUTORIETÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO” evidenziando che sussistevano i presupposti per la concessione della clausola di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, essendosi l'opponente limitato a denunciare vizi inesistenti, mai denunciati prima e di conseguenza tardivi. La parte convenuta/opposta concludeva chiedendo: “-Dichiarare inammissibile e improcedibile la proposta opposizione, nonché infondata in fatto in diritto, oltre che prescritta per i motivi riportati nella narrativa del presente atto e per l'effetto - Rigettare l'opposizione la richiesta di risarcimento danni oggetto della spiegata riconvenzionale, per infondatezza della stessa e di ogni ulteriore, infondata richiesta formulata da parte avversa per le motivazioni e le eccezioni espresse nella narrativa del presente atto da intendersi qui per integralmente trascritte e ripetute;
conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 926 del 07.09.2022, notificato in pari data avente RG n. 3038/2022 a firma del Giudice dott. Marcelo Politano, confermando l'esecutorietà all'ingiunzione; - Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
- Condannare il debitore opponente a risarcimento del danno per lite temeraria ex articolo 96 c.p.c. da determinarsi
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d'ufficio in via equitativa;
- Condannare, in ogni caso la debitrice al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio, sia monitorio che ordinario da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiarandosi anticipatario”. All'esito della prima udienza, con Ordinanza resa in data 22 febbraio 2023, il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Le prove orali non venivano ammesse e la causa transitava in fase decisoria. All'esito della odierna udienza di discussione orale, la causa viene decisa.
Così brevemente riassunti i fatti di causa, si osserva quanto segue. La disamina del merito deve prendere le mosse dalla nota premessa metodologica secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione,
“nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.” (v. ex plurimis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Pertanto, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, di guisa che sul creditore opposto incombono i generali oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c. (v. anche per tutte Cass. S.U. n. 13533/2001 per cui
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”). Dall'applicazione degli innanzi richiamati principi discendono le seguenti considerazioni.
Come sopra esposto, la parte ricorrente in monitorio, , ha posto a Controparte_2 fondamento della propria richiesta creditoria: l'avvenuta realizzazione di finestre complete di vetro camera in lamellare di castagno, portone dogato in castagno un'anta, porta d'ingresso a vetro in castagno a due ante, porte interne lisce in rovere sbiancato, portoni a vetrate in castagno complete di vetro camera e accessori, porte interne lisce in rovere sbiancate;
le fatture nn. 4/2016 di €11.412,42, 7/2016 di €6.100,00, 01/2017 di €2.440,00, 03/2017 di €5.490,00, emesse all'uopo nei confronti di ed allegate al ricorso in forma Controparte_1 autenticata. Nel presente giudizio di merito, la medesima parte, in veste di convenuta/opposta, altresì allegava: copia autentica del Registro Iva, il Certificato di collaudo amministrativo dell'opera svolta dalla nel Comune di Cairano avente ad Controparte_1 oggetto “Lavori di realizzazione di un albergo diffuso nel borgo rurale di Cairano” del 30 maggio 2017, Copia del Verbale di fine lavori del 23 maggio 2017 e fascicolo dell'opera (v. prod. telematica parte opposta).
Ebbene, come già osservato in corso di causa, secondo concorde giurisprudenza di legittimità “L'emissione di fattura relativa alla fornitura di merce” (servizi o prestazioni rese),
“in quanto atto unilaterale attinente a fatti di esecuzione di un rapporto già costituito, non è idonea a dare la prova del rapporto stesso laddove il contratto sia contestato” senza che il principio possa trovar deroga nei rapporti tra imprenditori (cfr. Cass. 1982, n. 771; vedi in senso conforme Cass. 2001, n. 8664; Cass. 2004, n. 8126), diverso discorso è a farsi laddove, come nel caso di specie, il rapporto contrattuale non sia contestato;
in tal caso la fattura, che fa prova dei rapporti commerciali tra imprenditori, ben può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare anche nel giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione (Cass. 23499 del 17/12/2004) ed a prescindere dalla regolarità fiscale
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della stessa che non incide sugli importi dovuti in virtù di un rapporto obbligatorio. (v. Ordinanza del 22/02/2023).
Deve, dunque, ritenersi che il creditore abbia fornito prova dei fatti costitutivi del credito azionato in via monitoria.
A questo punto, secondo il criterio di riparto probatorio sopra richiamato, sarebbe stato onere dell'opponente dimostrare il pagamento, ovvero i fatti estintivi dell'altrui pretesa. La parte opponente non ha disconosciuto l'esistenza del rapporto contrattuale con l'opposta e l'avvenuta fornitura e posa in opera degli infissi da parte di questa, ma ha formulato una eccezione di inadempimento/non esatto adempimento, contestando l'esistenza di vizi dell'opera e precisamente lamentando gli infissi avrebbero dovuto essere interamente in legno di castagno ed invece fossero stati montati con supporti di alluminio, chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al ripristino degli infissi interamente in legno, ovvero la riduzione del prezzo convenuto. A fronte di tale contestazione, l'opposta ha eccepito tempestivamente la decadenza dalla garanzia per intempestività della denuncia, oltre i sessanta giorni di legge e la prescrizione.
A tale espresso riguardo, va considerato che, in presenza di opera completata e consegnata, si applica la speciale disciplina della garanzia per vizi (v. ex multis Cass. civile sez. I, 14/02/2019, (ud. 20/09/2018, dep. 14/02/2019), n.4511 “Nella giurisprudenza di questa Corte è tradizionale l'orientamento secondo il quale le disposizioni specifiche previste dagli artt. 1667
e 1668 c.c., applicabili nel caso di opera completa, ma affetta da vizi o difformità, integrano e non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, applicabili, quando non ricorrano i presupposti delle norme speciali, ossia nel caso in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o l'appaltatore abbia realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla (di recente, v. Cass. 13 aprile 2018, n. 9198; per gli stessi principi, v. Cass. 24 giugno 2011, n. 13983; Cass. 6 aprile 2006, n. 8103).”). In siffatto ambito, il “dies a quo” per la denunzia decorre dalla scoperta dei vizi nella loro manifestazione esteriore nel caso di vizi occulti, mentre, in caso di vizi normalmente riconoscibili, decorre da quando sia stato possibile acquisire, in base ad elementi obiettivi e con apprezzabile grado di approssimazione e certezza, e secondo buona fede, la conoscenza degli stessi, e cioè di regola dalla consegna (v. ex multis Cass. n. 11/2019 “In tema di contratto di appalto, la consegna dell'opera e la sua accettazione (anche se presunta ai sensi dell'art. 1665, comma 3, c.c.) liberano l'appaltatore esclusivamente dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili dal committente ex art. 1667 c.c., i quali devono necessariamente essere fatti valere in sede di verifica o collaudo.”; v. in tema di appalti pubblici Cass. civile sez. I, 21/08/2024, n.23016 “In tema di appalto pubblico, non trova applicazione il principio sancito dagli articoli 1665 e 1667 del codice civile, secondo cui la mancata formulazione di riserve da parte del committente al momento della consegna dell'opera o del servizio ne comporta l'accettazione, precludendo la facoltà di far valere successivamente difformità o vizi, fatta eccezione per quelli non riconoscibili o taciuti in mala fede dall'appaltatore. All'appalto pubblico è infatti estraneo un momento della consegna, intesa come atto sostanzialmente unitario e tendenzialmente istantaneo, che, facendo seguito all'ultimazione dei lavori, implichi, per il committente che voglia evitare di essere ritenuto accettante, l'insorgenza dell'onere di una precisa formulazione di riserve;
è invece individuabile tutta una serie di atti che, partendo dal verbale di ultimazione dei lavori, sono destinati a confluire nel collaudo (per l'appalto di servizi, nella verifica di conformità introdotta dall'articolo 120 del Dlgs 12 aprile 2006, n. 163 e recepita dall'articolo
102 del Dlgs 18 aprile 2016, n. 50), all'esito del quale soltanto prendono corpo e significato sia la tematica dell'accettazione dell'opera, sia quella di un'eventuale decadenza del committente dalla possibilità di far valere difformità e vizi. Il collaudo integra un procedimento amministrativo, che richiede da un lato l'emissione del certificato di collaudo, il quale racchiude il giudizio finale del collaudatore intorno all'opera e contiene la liquidazione del corrispettivo spettante all'appaltatore, e dall'altro l'approvazione del collaudo da parte dell'Amministrazione,
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che esprime sostanzialmente l'accettazione dell'opera o del servizio e rende definitiva la predetta liquidazione.”). In punto di diritto poi, l'onere della prova della tempestività della denuncia, pur non assoggettata a particolari formalità, ove tempestivamente eccepita, incombe sul denunciante, poiché detta denunzia costituisce una condizione necessaria all'azione (v. Cass. civile sez. VI, 30/09/2019, n.24348).
Nel caso di specie non è contestato, ed è documentalmente provato, che i lavori relativi alla realizzazione di un albergo diffuso nel Comune di Cairano, nell'ambito dei quali veniva eseguita la fornitura e posa in opera degli infissi e serramenti da parte della ditta opposta, fossero terminati il 23.5.2017 e fossero stati collaudati il 30.5.2017 (v. prod. parte opposta). Non risulta in atti alcuna prova di contestazioni o denunce di vizi da parte della committente CP_1 prima del presente giudizio, tenuto conto dell'assenza di ogni
[...] C.F._4 documentazione sul punto ed anche della mancata ammissione delle prove orali articolate da parte opponente, in quanto del tutto generiche e per l'ammissione delle quali comunque la difesa non ha insistito nella udienza di discussione, ove non compariva, con conseguente decadenza (v. in tema Cass. civile sez. II, 10/11/2021, n.33103 “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione;”). A tale considerazione merita aggiungere che non è chi non veda come la lamentata difformità, rappresentata dalla presenza di una striscia di alluminio sugli infissi, fosse certamente riconoscibile, visibile ed immediatamente percepibile, sicché essa doveva essere certamente contestata immediatamente dal committente, ovvero al momento della consegna dei beni di cui trattasi. In difetto di prova di una denuncia tempestiva dei vizi, che era l'opponente a dover fornire, esso è da considerarsi decaduto dalla garanzia ed il relativo motivo di opposizione
è da ritenersi totalmente privo di pregio. L'opposizione proposta va, dunque, rigettata, per infondatezza dei motivi proposti ed il decreto ingiuntivo opposto n.926/2022, emesso dal Tribunale di Avellino in data 7/09/2022, va confermato, dichiarandone la definitiva esecutorietà. Consegue dal ragionamento sopra svolto che anche la domanda riconvenzionale dell'attrice/opponente di condanna della controparte al Controparte_1 ripristino degli infissi in legno ovvero di riduzione del prezzo vada rigettata.
Vanno, infine, regolamentate le spese di lite. Visto il rigetto totale dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte attrice/opponente ed esse si liquidano, in favore dell'opposto, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. vigente, operando sulla nota spese depositata dalla difesa congrua riduzione, in base al valore della controversia (€5.030,00), valutati l'oggetto, la non particolare complessità delle questioni affrontate in fatto ed in diritto e le attività processuali effettivamente espletate, ovvero studio, introduttiva, istruttoria, decisoria, tenendo conto dell'estrema snellezza sia della fase istruttoria, caratterizzata dalla mancata assunzione di prove non precostituite, sia di quella decisoria, svolta a mezzo di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Va esclusa ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c. in assenza dei necessari presupposti della malafede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 926/2022, emesso dal Tribunale di Avellino, depositato in data 7/09/2022 e, per l'effetto, conferma il predetto provvedimento monitorio e lo dichiara definitivamente esecutivo. B. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
6 R.G. n. 3998/2022
C. Condanna l'opponente in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese di giudizio, che si liquidano in €1.600,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell' Avv. Michele De Lorenzo, dichiaratosi anticipatario. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 9 luglio 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi
È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 3998/2022 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 9 luglio 2025 Per: L'omonima ditta di , rappresentata e difesa dall'avv. Michele Parte_1
De Lorenzo, convenuto-opposto
CONTRO
: Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Cilento, attore opponente. L'Avv. Luigi Chieffo, giusta delega dell'Avv. Michele De Lorenzo, nel procedimento in epigrafe, si riporta integralmente: • alla comparsa di costituzione e risposta, • alle eccezioni preliminari, richieste e deduzioni in essa contenute, • alle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 1, 2 e 3 c.p.c., ai verbali di causa, • alla nota conclusiva depositata, • nonché a tutti i documenti prodotti ed esibiti. Tanto premesso, chiede che l'Ill.mo Tribunale, previo rigetto di tutte le richieste e deduzioni articolate da controparte per infondatezza in fatto e diritto, voglia:
1. Dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o infondata, in fatto e in diritto, l'opposizione proposta da con Controparte_1 conseguente declaratoria di decadenza e prescrizione di ogni azione di garanzia e/o risarcitoria per i presunti vizi.
2. Per l'effetto, rigettare integralmente l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposta dalla predetta società.
3. Confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 926/2022, emesso in data 07.09.2022 dal Tribunale di Avellino, dichiarandone la piena esecutorietà.
4. Condannare Controparte_1 al risarcimento dei danni da lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi
[...]
d'ufficio in via equitativa.
5. Condannare altresì la medesima società al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, sia per la fase monitoria che per quella a cognizione ordinaria, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Nessuno è comparso per la parte attrice. Pertanto, dopo che il difensore presente ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza del difensore suddetto (nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE -
1 R.G. n. 3998/2022
Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 9 luglio 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 3998/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)“e vertente TRA
(c.f. e P. iva ), con sede in Barile Controparte_1 P.IVA_1
(PZ) c.da Piano di Croce snc, in persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.
LORENZO CILIENTO (c.f. ), in virtù di procura in atti;
C.F._1
- ATTORE – opponente
E
(p. iva ), con sede in Monteverde alla c.da Fontanaccio Controparte_2 P.IVA_2 snc, in persona del suo titolare (c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._2 difesa dall'avv. Michele De Lorenzo (c.f. , giusta procura in atti;
C.F._3
- CONVENUTO - opposto
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
Con Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l'omonima Controparte_1 ditta di PA , in persona del suo titolare , in opposizione al decreto Pt_1 Parte_1 di ingiunzione n. 926/2022 del 7.9.2022, per la somma di euro 5.030,00, del Tribunale di Avellino, concesso alla ditta in danno di essa Parte_1 CP_1 Controparte_1
[...
notificato il 7.9.2022. L'attore/opponente esponeva, in fatto e come motivi: che era pacifico che, in virtù della fornitura di infissi in legno, essa committente avesse già e puntualmente Controparte_1 versato alla ditta la complessiva somma di euro 20.412,42 sulla maggiore pattuita e Pt_1 fatturata di euro 25.442,42; che la aveva ritenuto di realizzare la differenza di euro CP_2
5.030,00, munendosi del decreto su "fattura"; che gli infissi dovevano essere interamente in legno (castagno) ed invece erano stati montati con supporti di alluminio;
che l'inesatta prestazione aveva indotto essa Committente a decurtare il corrispettivo pattuito;
che la emissione della fattura, se idonea a costituire la prova del credito dell'appaltatore, non era idonea affatto a provare l'effettiva ed esatta esecuzione della controprestazione, siffatta prova non era stata fornita dal ricorrente, che neppure aveva allegato l'avvenuta accettazione delle opere;
che il
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ricorso per decreto ingiuntivo doveva contenere gli elementi di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 163 cpc ed esso doveva ritenersi perciò nullo;
che la ditta era onerata ex art. 2697 cod. civ. della Pt_1 prova di aver eseguito esattamente la prestazione, secondo la regola del riparto della prova, nell'ambito della riconvenzionale di condanna della stessa alla sostituzione dei supporti in alluminio con altrettante parti in legno (castagno). L'attrice opponente concludeva “Voglia l'adito Tribunale dichiarare nullo il decreto ingiuntivo, e comunque revocarlo accogliendo la domanda riconvenzionale di ripristino degli infissi interamente in legno, ovvero di riduzione del prezzo convenuto (quanti minoris).”. Si costituiva in giudizio, a mezzo di apposita Comparsa di costituzione e risposta, la parte convenuta/opposta ditta , deducendo di avere proposto ricorso per decreto Controparte_2 ingiuntivo nei confronti di avendo provveduto alla Controparte_1 realizzazione di finestre complete di vetro camera in lamellare di castagno, portone dogato in castagno un'anta, porta d'ingresso a vetro in castagno a due ante, porte interne lisce in rovere sbiancato, portoni a vetrate in castagno complete di vetro camera e accessori, porte interne lisce in rovere sbiancate, il tutto presso la struttura "albergo diffuso" nel borgo rurale del Comune di Cairano (AV), opera aggiudicata all'opponente nel Comune di Cairano;
che il costo complessivo ammontava ad €25.442,42, come da fatture non contestate;
che la opponente corrispondeva la somma di €20.412,42, residuando il dovuto di €5.030,00, iva compresa. La parte convenuta opposta quindi eccepiva “1) SUL CREDITO VANTATO DALLA CP_2
”, precisando che le fatture, mai contestate, costituissero prova sufficiente del
[...] proprio credito ex art. 634 c.p.c., ampiamente comprovato sia dalla contabilità finale del direttore dei lavori che dalle fatture, che l'intera opera era terminata il 23.5.2017 e collaudata in data 30.5.2017, che alla luce della Certificazione dei lavori l'opposizione era totalmente pretestuosa;
“2) SULLA INFONDATEZZA NEL MERITO DELL'OPPOSIZIONE”, evidenziando che la lamentela basata sulla presenza del gocciolatoio in alluminio fosse pretestuosa, perché la finestra presentava nella parte bassa una piccolissima striscia di alluminio creata appositamente per ragioni tecniche oltre che per una maggiore durata e resistenza dell'opera, senza che fosse mosso alcun rilievo;
“III) SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE EX ADVERSO SPIEGATA”, contestando che la domanda di risarcimento danni per lavori non eseguiti a perfetta regola d'arte risultasse infondata, non essendo stata provata né nel quantum, né nell'an e atteso che i presunti vizi non erano stati mai denunciati, né verbalmente, né con lettera a/r, ma per la prima volta solo con l'atto di opposizione con denuncia certamente tardiva;
“IV) PRETESTUOSITÀ DELL'OPPOSIZIONE CONDANNA RISARCIMENTO DEL DANNO PER LITE TEMERARIA”, evidenziando che, essendo palese il fine dilatorio che muoveva l'opponente, andava riconosciuta responsabilità per danno da lite temeraria da quantificarsi in via equitativa;
“V) SULLA CONCESSIONE DELLA CLAUSOLA DI PROVVISORIA ESECUTORIETÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO” evidenziando che sussistevano i presupposti per la concessione della clausola di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, essendosi l'opponente limitato a denunciare vizi inesistenti, mai denunciati prima e di conseguenza tardivi. La parte convenuta/opposta concludeva chiedendo: “-Dichiarare inammissibile e improcedibile la proposta opposizione, nonché infondata in fatto in diritto, oltre che prescritta per i motivi riportati nella narrativa del presente atto e per l'effetto - Rigettare l'opposizione la richiesta di risarcimento danni oggetto della spiegata riconvenzionale, per infondatezza della stessa e di ogni ulteriore, infondata richiesta formulata da parte avversa per le motivazioni e le eccezioni espresse nella narrativa del presente atto da intendersi qui per integralmente trascritte e ripetute;
conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 926 del 07.09.2022, notificato in pari data avente RG n. 3038/2022 a firma del Giudice dott. Marcelo Politano, confermando l'esecutorietà all'ingiunzione; - Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
- Condannare il debitore opponente a risarcimento del danno per lite temeraria ex articolo 96 c.p.c. da determinarsi
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d'ufficio in via equitativa;
- Condannare, in ogni caso la debitrice al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio, sia monitorio che ordinario da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiarandosi anticipatario”. All'esito della prima udienza, con Ordinanza resa in data 22 febbraio 2023, il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Le prove orali non venivano ammesse e la causa transitava in fase decisoria. All'esito della odierna udienza di discussione orale, la causa viene decisa.
Così brevemente riassunti i fatti di causa, si osserva quanto segue. La disamina del merito deve prendere le mosse dalla nota premessa metodologica secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione,
“nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.” (v. ex plurimis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Pertanto, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, di guisa che sul creditore opposto incombono i generali oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c. (v. anche per tutte Cass. S.U. n. 13533/2001 per cui
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”). Dall'applicazione degli innanzi richiamati principi discendono le seguenti considerazioni.
Come sopra esposto, la parte ricorrente in monitorio, , ha posto a Controparte_2 fondamento della propria richiesta creditoria: l'avvenuta realizzazione di finestre complete di vetro camera in lamellare di castagno, portone dogato in castagno un'anta, porta d'ingresso a vetro in castagno a due ante, porte interne lisce in rovere sbiancato, portoni a vetrate in castagno complete di vetro camera e accessori, porte interne lisce in rovere sbiancate;
le fatture nn. 4/2016 di €11.412,42, 7/2016 di €6.100,00, 01/2017 di €2.440,00, 03/2017 di €5.490,00, emesse all'uopo nei confronti di ed allegate al ricorso in forma Controparte_1 autenticata. Nel presente giudizio di merito, la medesima parte, in veste di convenuta/opposta, altresì allegava: copia autentica del Registro Iva, il Certificato di collaudo amministrativo dell'opera svolta dalla nel Comune di Cairano avente ad Controparte_1 oggetto “Lavori di realizzazione di un albergo diffuso nel borgo rurale di Cairano” del 30 maggio 2017, Copia del Verbale di fine lavori del 23 maggio 2017 e fascicolo dell'opera (v. prod. telematica parte opposta).
Ebbene, come già osservato in corso di causa, secondo concorde giurisprudenza di legittimità “L'emissione di fattura relativa alla fornitura di merce” (servizi o prestazioni rese),
“in quanto atto unilaterale attinente a fatti di esecuzione di un rapporto già costituito, non è idonea a dare la prova del rapporto stesso laddove il contratto sia contestato” senza che il principio possa trovar deroga nei rapporti tra imprenditori (cfr. Cass. 1982, n. 771; vedi in senso conforme Cass. 2001, n. 8664; Cass. 2004, n. 8126), diverso discorso è a farsi laddove, come nel caso di specie, il rapporto contrattuale non sia contestato;
in tal caso la fattura, che fa prova dei rapporti commerciali tra imprenditori, ben può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare anche nel giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione (Cass. 23499 del 17/12/2004) ed a prescindere dalla regolarità fiscale
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della stessa che non incide sugli importi dovuti in virtù di un rapporto obbligatorio. (v. Ordinanza del 22/02/2023).
Deve, dunque, ritenersi che il creditore abbia fornito prova dei fatti costitutivi del credito azionato in via monitoria.
A questo punto, secondo il criterio di riparto probatorio sopra richiamato, sarebbe stato onere dell'opponente dimostrare il pagamento, ovvero i fatti estintivi dell'altrui pretesa. La parte opponente non ha disconosciuto l'esistenza del rapporto contrattuale con l'opposta e l'avvenuta fornitura e posa in opera degli infissi da parte di questa, ma ha formulato una eccezione di inadempimento/non esatto adempimento, contestando l'esistenza di vizi dell'opera e precisamente lamentando gli infissi avrebbero dovuto essere interamente in legno di castagno ed invece fossero stati montati con supporti di alluminio, chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al ripristino degli infissi interamente in legno, ovvero la riduzione del prezzo convenuto. A fronte di tale contestazione, l'opposta ha eccepito tempestivamente la decadenza dalla garanzia per intempestività della denuncia, oltre i sessanta giorni di legge e la prescrizione.
A tale espresso riguardo, va considerato che, in presenza di opera completata e consegnata, si applica la speciale disciplina della garanzia per vizi (v. ex multis Cass. civile sez. I, 14/02/2019, (ud. 20/09/2018, dep. 14/02/2019), n.4511 “Nella giurisprudenza di questa Corte è tradizionale l'orientamento secondo il quale le disposizioni specifiche previste dagli artt. 1667
e 1668 c.c., applicabili nel caso di opera completa, ma affetta da vizi o difformità, integrano e non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, applicabili, quando non ricorrano i presupposti delle norme speciali, ossia nel caso in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o l'appaltatore abbia realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla (di recente, v. Cass. 13 aprile 2018, n. 9198; per gli stessi principi, v. Cass. 24 giugno 2011, n. 13983; Cass. 6 aprile 2006, n. 8103).”). In siffatto ambito, il “dies a quo” per la denunzia decorre dalla scoperta dei vizi nella loro manifestazione esteriore nel caso di vizi occulti, mentre, in caso di vizi normalmente riconoscibili, decorre da quando sia stato possibile acquisire, in base ad elementi obiettivi e con apprezzabile grado di approssimazione e certezza, e secondo buona fede, la conoscenza degli stessi, e cioè di regola dalla consegna (v. ex multis Cass. n. 11/2019 “In tema di contratto di appalto, la consegna dell'opera e la sua accettazione (anche se presunta ai sensi dell'art. 1665, comma 3, c.c.) liberano l'appaltatore esclusivamente dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili dal committente ex art. 1667 c.c., i quali devono necessariamente essere fatti valere in sede di verifica o collaudo.”; v. in tema di appalti pubblici Cass. civile sez. I, 21/08/2024, n.23016 “In tema di appalto pubblico, non trova applicazione il principio sancito dagli articoli 1665 e 1667 del codice civile, secondo cui la mancata formulazione di riserve da parte del committente al momento della consegna dell'opera o del servizio ne comporta l'accettazione, precludendo la facoltà di far valere successivamente difformità o vizi, fatta eccezione per quelli non riconoscibili o taciuti in mala fede dall'appaltatore. All'appalto pubblico è infatti estraneo un momento della consegna, intesa come atto sostanzialmente unitario e tendenzialmente istantaneo, che, facendo seguito all'ultimazione dei lavori, implichi, per il committente che voglia evitare di essere ritenuto accettante, l'insorgenza dell'onere di una precisa formulazione di riserve;
è invece individuabile tutta una serie di atti che, partendo dal verbale di ultimazione dei lavori, sono destinati a confluire nel collaudo (per l'appalto di servizi, nella verifica di conformità introdotta dall'articolo 120 del Dlgs 12 aprile 2006, n. 163 e recepita dall'articolo
102 del Dlgs 18 aprile 2016, n. 50), all'esito del quale soltanto prendono corpo e significato sia la tematica dell'accettazione dell'opera, sia quella di un'eventuale decadenza del committente dalla possibilità di far valere difformità e vizi. Il collaudo integra un procedimento amministrativo, che richiede da un lato l'emissione del certificato di collaudo, il quale racchiude il giudizio finale del collaudatore intorno all'opera e contiene la liquidazione del corrispettivo spettante all'appaltatore, e dall'altro l'approvazione del collaudo da parte dell'Amministrazione,
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che esprime sostanzialmente l'accettazione dell'opera o del servizio e rende definitiva la predetta liquidazione.”). In punto di diritto poi, l'onere della prova della tempestività della denuncia, pur non assoggettata a particolari formalità, ove tempestivamente eccepita, incombe sul denunciante, poiché detta denunzia costituisce una condizione necessaria all'azione (v. Cass. civile sez. VI, 30/09/2019, n.24348).
Nel caso di specie non è contestato, ed è documentalmente provato, che i lavori relativi alla realizzazione di un albergo diffuso nel Comune di Cairano, nell'ambito dei quali veniva eseguita la fornitura e posa in opera degli infissi e serramenti da parte della ditta opposta, fossero terminati il 23.5.2017 e fossero stati collaudati il 30.5.2017 (v. prod. parte opposta). Non risulta in atti alcuna prova di contestazioni o denunce di vizi da parte della committente CP_1 prima del presente giudizio, tenuto conto dell'assenza di ogni
[...] C.F._4 documentazione sul punto ed anche della mancata ammissione delle prove orali articolate da parte opponente, in quanto del tutto generiche e per l'ammissione delle quali comunque la difesa non ha insistito nella udienza di discussione, ove non compariva, con conseguente decadenza (v. in tema Cass. civile sez. II, 10/11/2021, n.33103 “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione;”). A tale considerazione merita aggiungere che non è chi non veda come la lamentata difformità, rappresentata dalla presenza di una striscia di alluminio sugli infissi, fosse certamente riconoscibile, visibile ed immediatamente percepibile, sicché essa doveva essere certamente contestata immediatamente dal committente, ovvero al momento della consegna dei beni di cui trattasi. In difetto di prova di una denuncia tempestiva dei vizi, che era l'opponente a dover fornire, esso è da considerarsi decaduto dalla garanzia ed il relativo motivo di opposizione
è da ritenersi totalmente privo di pregio. L'opposizione proposta va, dunque, rigettata, per infondatezza dei motivi proposti ed il decreto ingiuntivo opposto n.926/2022, emesso dal Tribunale di Avellino in data 7/09/2022, va confermato, dichiarandone la definitiva esecutorietà. Consegue dal ragionamento sopra svolto che anche la domanda riconvenzionale dell'attrice/opponente di condanna della controparte al Controparte_1 ripristino degli infissi in legno ovvero di riduzione del prezzo vada rigettata.
Vanno, infine, regolamentate le spese di lite. Visto il rigetto totale dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte attrice/opponente ed esse si liquidano, in favore dell'opposto, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. vigente, operando sulla nota spese depositata dalla difesa congrua riduzione, in base al valore della controversia (€5.030,00), valutati l'oggetto, la non particolare complessità delle questioni affrontate in fatto ed in diritto e le attività processuali effettivamente espletate, ovvero studio, introduttiva, istruttoria, decisoria, tenendo conto dell'estrema snellezza sia della fase istruttoria, caratterizzata dalla mancata assunzione di prove non precostituite, sia di quella decisoria, svolta a mezzo di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Va esclusa ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c. in assenza dei necessari presupposti della malafede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 926/2022, emesso dal Tribunale di Avellino, depositato in data 7/09/2022 e, per l'effetto, conferma il predetto provvedimento monitorio e lo dichiara definitivamente esecutivo. B. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
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C. Condanna l'opponente in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese di giudizio, che si liquidano in €1.600,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell' Avv. Michele De Lorenzo, dichiaratosi anticipatario. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 9 luglio 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi
È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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