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Decreto 23 marzo 2025
Decreto 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, decreto 23/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2855/2021
TRIBUNALE DI FOGGIA
Terza Sezione Civile – Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Stefania Rignanese Presidente dott. Michele Palagano Giudice dott. Antonio Lacatena Giudice rel./est. ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento di opposizione allo stato passivo ex artt. 98 - 99 L.F., iscritto al registro degli affari contenziosi al n. 2855/2021;
TRA
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Sergio Salvemini;
- opponente -
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona dei curatori avv. Antonio Fesce e dott. Alberto Camporeale, con il patrocinio dell'avv. Alessandro Scippa;
- opposto -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 98 L.F., depositato nei termini di legge e ritualmente notificato, la ha proposto opposizione avverso lo Parte_2 stato passivo del fallimento , reso esecutivo in data Controparte_1
08/04/2021, contestando il decreto di rigetto della propria domanda di ammissione.
A mezzo del ricorso in opposizione, l'opponente ha dedotto che:
- la con istanza del 07/10/2020, chiedeva di essere Controparte_2 ammessa al passivo fallimentare della società fallita per il credito di € 219.222,88, quale saldo debitorio del c/c n. 94,44, in via chirografaria, oltre interessi nonché spese e competenze della presente procedura;
- con il progetto di stato passivo i curatori proponevano: “(...) l'esclusione del credito, in assenza della produzione degli estratti conto integrali relativi all'intera durata del rapporto”;
- a seguito della scissione della , la i Controparte_2 Parte_1 costituiva ex art. 111 c.p.c. in luogo della e Controparte_3 proponeva le proprie osservazioni al progetto di stato passivo, producendo una relazione del CTP del dott. con cui era stato ricalcolato il saldo del c/c 94,44 Per_1
Pag. 1 di 5 con l'azzeramento di ogni addebito per interessi, nonché l'esclusione di ogni capitalizzazione, con il solo calcolo degli interessi ai saggi legali ex art. 1284 c.c. ratione temporis vigenti e l'azzeramento del saldo iniziale esposto nell'estratto conto più risalente depositato in atti (a debito del correntista € 17.100,43, data-valuta 1° aprile 2008) e, quindi, insistendo per l'ammissione al passivo del credito rideterminato in € 201.675,47;
- l'istanza di ammissione al passivo dell'odierna opponente, anche a seguito di dette osservazioni, veniva respinta con la seguente motivazione: “il G.D. esclude il credito insinuato da quale società cessionaria del credito della Pt_1 [...]
, in assenza della produzione degli estratti conto integrali relativi Controparte_3 all'intera durata del rapporto (cfr Cass. Civ. Sez. VI, 27.2.2020 n. 5319, in senso conforme, Cas. Civ.
3.12.2018 n. 31195, ord.)”.
Ciò premesso, l'opponente, ritenendo ingiusta l'esclusione del proprio credito, ha chiesto di: “1) ammettere allo stato passivo del fallimento della Controparte_1
[... la (già ) per il credito di € Pt_1 Controparte_3
201.675,47 in via chirografaria, come per legge ingiustamente escluso;
2) con vittoria di spese e competenze”.
La Curatela del fallimento si è costituita in giudizio, Controparte_1 contestando la pretesa avversaria eccependo in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva di nel merito, l'inopponibilità alla massa Parte_1 fallimentare del contratto poiché privo di data certa e, quindi, la nullità del contratto medesimo mancando ogni condizione economica e la clausola di capitalizzazione trimestrale a condizione di reciprocità, nonché la mancata produzione integrale degli estratti conto;
ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione per difetto di prova certa del credito azionato.
All'udienza di discussione del 07/06/2024, il Giudice Delegato si è riservato di riferire al Collegio.
Preliminarmente, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell' on Parte_1 coglie nel segno: la normativa che disciplina le cessioni in blocco, ai sensi degli artt. 1
- 4 della L. 130/1999 e art. 58 TUB sulla cartolarizzazione del credito, non richiede altro che la pubblicazione in G.U. del relativo avviso (depositato in atti); tra l'altro, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr., ex multis, Cass. n. 15884/2019, Cass. n. 17110/2011 e Cass. n.
31118/2017).
Nella fattispecie, l'odierna opponente ha documentato il predetto adempimento pubblicitario (vd. estratto G.U. n. 151 del 29/12/2020), dimostrando che, a seguito
Pag. 2 di 5 dell'operazione di scissione di in favore di Controparte_2 Pt_1 dell'1/12/2020, quest'ultima è divenuta esclusiva titolare dei crediti e dei rapporti
[...] inclusi nel compendio scisso, in particolare dei: “crediti classificati come "sofferenze" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti
NPL"); crediti classificati come "inadempienze probabili" ai sensi delle circolari di
Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti UTP" e, unitamente ai Crediti
NPL, i "Crediti Deteriorati"); rapporti giuridici relativi ai Crediti UTP;
strumenti finanziari, quali, ad esempio, titoli obbligazionari e azionari connessi ai Crediti
Deteriorati; attività fiscali differite relative alle poste oggetto di scissione;
passività inerenti a rapporti con istituzioni creditizie, quali, ad esempio, debito finanziario e contratti derivati”.
Ciò premesso, deve evidenziarsi sul fronte delle preclusioni istruttorie che il ricorso ex art. 99 L. Fall., deve contenere “a pena di decadenza… l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti”; in altri termini, la mancata indicazione specifica dei mezzi di prova non può essere ovviata dai successivi depositi (tra gli altri, Trib. Udine, 21/07/2011). Nel caso in esame, i documenti prodotti dall'opponente in allegato alle note conclusive del 20/09/2023 non sono ammissibili. Né coglie nel segno la deduzione di secondo cui tale Pt_1 produzione sopravvenuta è ammissibile in quanto riscontra all'eccezione formulata dalla Curatela in sede di comparsa di costituzione del 23/11/2021 (tra l'altro, tra la costituzione della Curatela e la produzione di risultano celebrate le udienze Pt_1 dell'01/04/2022, 03/06/2022, 03/09/2022 e 20/01/2023); sul punto basti osservare che, in via del tutto generale, la giurisprudenza opina che “le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene;
ne consegue che l'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il termine di legge (art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., nella formulazione ante Riforma Cartabia) fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali, e ciò indipendentemente dalla tardiva costituzione della controparte oltre il detto termine e dagli argomenti da essa introdotti, atteso che tale circostanza non consente la remissione in termini” (cfr. Trib. Bari, 23/07/2024, n. 3482; Trib.
Arezzo, 17/07/2019, n. 627; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16800 del 26/06/2018). In sintesi, ogni produzione documentale successiva al ricorso ex art. 99 L. Fall. deve considerarsi tardiva, pertanto né autorizzabile né rilevante ai fini della decisione.
Nel merito, la spiegata opposizione è infondata e va respinta.
Il credito dell'opponente è stato escluso dallo stato passivo del fallimento
[...]
, per la mancata produzione degli estratti conto integrali relativi Controparte_1 all'intera durata del rapporto. La Curatela ha rilevato, altresì, la mancanza di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del contratto di conto corrente prodotto dal creditore Pt_1
Pag. 3 di 5 Come noto, il curatore, in sede di formazione dello stato passivo, deve considerarsi terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l'istanza di ammissione al passivo, conseguendone l'applicabilità della disposizione contenuta nell'art. 2704, co. 1, cod. civ. (Cass. Sez. Un. n. 4213/2013).
Ne discende che l'onere probatorio incombente sul creditore istante in sede di ammissione al passivo può ritenersi soddisfatto soltanto ove produca documentazione idonea, anche sotto il profilo dell'efficacia nei confronti della procedura concorsuale, a dimostrare la fondatezza della pretesa formulata. L'eventuale mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore impedisce l'accoglimento della domanda ed è oggetto di eccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio dal giudice (Cass. Civ. n.
16200/2018; Cass. Civ. n. 2825/2018; Cass. Civ. n. 27504/2017; Cass. Civ. n.
19610/2017).
La mancanza di data certa impedisce che possa essere fatta valere l'efficacia dell'atto nei confronti del curatore – stante la sua posizione di terzietà – e, di conseguenza, che possa ritenersi adeguatamente assolto l'onere probatorio incombente sul creditore di dare la prova delle proprie ragioni creditorie.
La scrittura privata che viene in rilievo ai fini della verifica in discorso, laddove la domanda di insinuazione riguardi un credito derivante dal saldo negativo di un conto corrente intestato al fallito (come nel caso di specie), è il contratto con il quale banca e cliente si determinano all'apertura del rapporto, l'accertamento della cui data certa ex art. 2704 cod. civ. consente di opporre alla massa dei creditori il suo contenuto negoziale.
Se, dunque, il contratto è soggetto alla forma scritta ad substantiam, la sua prova non può essere data con altri mezzi di prova (cfr. Cass. 17080/2016; nello stesso senso
Cass. 4705/2011, Cass. 2319/2016, secondo cui la prova del contratto privo di data certa può essere data con ogni mezzo, “salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del contratto stesso”), ma lo stesso deve essere documentato da uno scritto munito di data certa anteriore all'apertura della procedura concorsuale. L'inopponibilità della scrittura negoziale avente ad oggetto un contratto di conto corrente equivale, quindi, a mancanza di prova dell'esistenza del contratto: “in difetto di tale prova, la banca non può avvalersi di altri mezzi istruttori, quali ad esempio gli estratti integrali del conto, al fine di veder accertato il credito di cui chiede
l'ammissione. La verifica dell'andamento e delle modalità di svolgimento del rapporto per l'intera sua durata, ovvero del riscontro dell'effettiva e corretta esecuzione delle operazioni da cui scaturisce il saldo a debito del correntista, attiene, infatti, a un tema di indagine successivo, che in tanto può essere affrontato, in quanto sia accertata o non sia in contestazione la sussistenza della fonte contrattuale che a detto rapporto ha dato origine” (Cass. Civ. n. 33724/2022; Cass. Civ. n. 17080/2016).
Nella fattispecie, l'odierna ricorrente ha versato in atti la seguente documentazione relativa al rapporto di conto corrente n. 94,44, acceso presso la propria filiale in
Manfredonia dalla in bonis il 18/2/1991: copia del contratto di Controparte_1
Pag. 4 di 5 conto corrente di corrispondenza n. 94,44, gli estratti conto dall'1/4/2008 al 12/4/2018 e due relazioni di parte (una del dott. e l'altra del dott. , in forza delle CP_4 Per_1 quali il saldo del detto c\c è ricalcolato e rideterminato in complessivi € 201.677,47 azzerando il saldo iniziale (pari ad € 17.100,43), eliminando ogni addebito (spese, commissioni, oneri e indennità), ricalcolando gli interessi ai saggi legali ex art. 1284 cc ratione temporis vigenti e disapplicando la capitalizzazione composta trimestrale
(anatocismo) e la capitalizzazione semplice una tantum alla chiusura del rapporto.
Alla stregua di quanto innanzi evidenziato, l' non ha adeguatamente Parte_1 assolto al proprio onere probatorio, non avendo prodotto alcun documento/titolo contrattuale del rapporto di conto corrente n. 94,44 con data certa, pertanto la spiegata opposizione va respinta.
In difetto della rituale acquisizione del documento, avente data certa anteriore al fallimento, che incorpori il contratto avente forma scritta (sulla forma dei contratti bancari conclusi prima dell'entrata in vigore delle l. n. 154/1992, v. Cass. Civ. n.
19298/2022), non vi è modo di affermare che vi sia prova della sussistenza della fonte negoziale sulla quale si fonda la pretesa creditoria.
Quanto poi al valore probatorio degli estratti di conto corrente bancario, la giurisprudenza di legittimità ravvisa che, nel chiedere l'ammissione al passivo fallimento del credito derivante dal saldo di segno negativo di un conto corrente bancario, la banca ha l'onere (in applicazione dell'art. 2697 c.c.) di dare conto dell'intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali (tra le altre, Cass. Civ. n. 22208/2018). Nel caso in esame, gli estratti conto prodotti sono parziali, comprendendo solo l'arco temporale dall'01/04/2008 al 12/04/2018.
Ogni ulteriore questione sollevata dalle parti processuali è assorbita.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza di Parte_2
e sono liquidate come da dispositivo, alla stregua del D.M Giustizia n.
[...]
54/2014, ss. mm. ii., tenuto conto della natura documentale della lite e del carattere semplificato della fase decisionale.
P Q M
Il Tribunale di Foggia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 2855/2021 R.G., sull'opposizione allo stato passivo proposta da nei confronti della Parte_2 [...]
, in persona dei curatori avv. Antonio Fesce e Controparte_5 dott. Alberto Camporeale, così provvede:
- respinge l'opposizione;
- condanna al pagamento, in favore del Parte_2
, delle spese di lite che liquida in € 9.000,00 per Controparte_1 compensi, oltre rimborso spese forfettarie (15%), Iva e Cap come per legge.
Foggia, così deciso nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025
Il Presidente
dott.sa Stefania Rignanese
Pag. 5 di 5
TRIBUNALE DI FOGGIA
Terza Sezione Civile – Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Stefania Rignanese Presidente dott. Michele Palagano Giudice dott. Antonio Lacatena Giudice rel./est. ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento di opposizione allo stato passivo ex artt. 98 - 99 L.F., iscritto al registro degli affari contenziosi al n. 2855/2021;
TRA
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Sergio Salvemini;
- opponente -
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona dei curatori avv. Antonio Fesce e dott. Alberto Camporeale, con il patrocinio dell'avv. Alessandro Scippa;
- opposto -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 98 L.F., depositato nei termini di legge e ritualmente notificato, la ha proposto opposizione avverso lo Parte_2 stato passivo del fallimento , reso esecutivo in data Controparte_1
08/04/2021, contestando il decreto di rigetto della propria domanda di ammissione.
A mezzo del ricorso in opposizione, l'opponente ha dedotto che:
- la con istanza del 07/10/2020, chiedeva di essere Controparte_2 ammessa al passivo fallimentare della società fallita per il credito di € 219.222,88, quale saldo debitorio del c/c n. 94,44, in via chirografaria, oltre interessi nonché spese e competenze della presente procedura;
- con il progetto di stato passivo i curatori proponevano: “(...) l'esclusione del credito, in assenza della produzione degli estratti conto integrali relativi all'intera durata del rapporto”;
- a seguito della scissione della , la i Controparte_2 Parte_1 costituiva ex art. 111 c.p.c. in luogo della e Controparte_3 proponeva le proprie osservazioni al progetto di stato passivo, producendo una relazione del CTP del dott. con cui era stato ricalcolato il saldo del c/c 94,44 Per_1
Pag. 1 di 5 con l'azzeramento di ogni addebito per interessi, nonché l'esclusione di ogni capitalizzazione, con il solo calcolo degli interessi ai saggi legali ex art. 1284 c.c. ratione temporis vigenti e l'azzeramento del saldo iniziale esposto nell'estratto conto più risalente depositato in atti (a debito del correntista € 17.100,43, data-valuta 1° aprile 2008) e, quindi, insistendo per l'ammissione al passivo del credito rideterminato in € 201.675,47;
- l'istanza di ammissione al passivo dell'odierna opponente, anche a seguito di dette osservazioni, veniva respinta con la seguente motivazione: “il G.D. esclude il credito insinuato da quale società cessionaria del credito della Pt_1 [...]
, in assenza della produzione degli estratti conto integrali relativi Controparte_3 all'intera durata del rapporto (cfr Cass. Civ. Sez. VI, 27.2.2020 n. 5319, in senso conforme, Cas. Civ.
3.12.2018 n. 31195, ord.)”.
Ciò premesso, l'opponente, ritenendo ingiusta l'esclusione del proprio credito, ha chiesto di: “1) ammettere allo stato passivo del fallimento della Controparte_1
[... la (già ) per il credito di € Pt_1 Controparte_3
201.675,47 in via chirografaria, come per legge ingiustamente escluso;
2) con vittoria di spese e competenze”.
La Curatela del fallimento si è costituita in giudizio, Controparte_1 contestando la pretesa avversaria eccependo in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva di nel merito, l'inopponibilità alla massa Parte_1 fallimentare del contratto poiché privo di data certa e, quindi, la nullità del contratto medesimo mancando ogni condizione economica e la clausola di capitalizzazione trimestrale a condizione di reciprocità, nonché la mancata produzione integrale degli estratti conto;
ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione per difetto di prova certa del credito azionato.
All'udienza di discussione del 07/06/2024, il Giudice Delegato si è riservato di riferire al Collegio.
Preliminarmente, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell' on Parte_1 coglie nel segno: la normativa che disciplina le cessioni in blocco, ai sensi degli artt. 1
- 4 della L. 130/1999 e art. 58 TUB sulla cartolarizzazione del credito, non richiede altro che la pubblicazione in G.U. del relativo avviso (depositato in atti); tra l'altro, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr., ex multis, Cass. n. 15884/2019, Cass. n. 17110/2011 e Cass. n.
31118/2017).
Nella fattispecie, l'odierna opponente ha documentato il predetto adempimento pubblicitario (vd. estratto G.U. n. 151 del 29/12/2020), dimostrando che, a seguito
Pag. 2 di 5 dell'operazione di scissione di in favore di Controparte_2 Pt_1 dell'1/12/2020, quest'ultima è divenuta esclusiva titolare dei crediti e dei rapporti
[...] inclusi nel compendio scisso, in particolare dei: “crediti classificati come "sofferenze" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti
NPL"); crediti classificati come "inadempienze probabili" ai sensi delle circolari di
Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti UTP" e, unitamente ai Crediti
NPL, i "Crediti Deteriorati"); rapporti giuridici relativi ai Crediti UTP;
strumenti finanziari, quali, ad esempio, titoli obbligazionari e azionari connessi ai Crediti
Deteriorati; attività fiscali differite relative alle poste oggetto di scissione;
passività inerenti a rapporti con istituzioni creditizie, quali, ad esempio, debito finanziario e contratti derivati”.
Ciò premesso, deve evidenziarsi sul fronte delle preclusioni istruttorie che il ricorso ex art. 99 L. Fall., deve contenere “a pena di decadenza… l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti”; in altri termini, la mancata indicazione specifica dei mezzi di prova non può essere ovviata dai successivi depositi (tra gli altri, Trib. Udine, 21/07/2011). Nel caso in esame, i documenti prodotti dall'opponente in allegato alle note conclusive del 20/09/2023 non sono ammissibili. Né coglie nel segno la deduzione di secondo cui tale Pt_1 produzione sopravvenuta è ammissibile in quanto riscontra all'eccezione formulata dalla Curatela in sede di comparsa di costituzione del 23/11/2021 (tra l'altro, tra la costituzione della Curatela e la produzione di risultano celebrate le udienze Pt_1 dell'01/04/2022, 03/06/2022, 03/09/2022 e 20/01/2023); sul punto basti osservare che, in via del tutto generale, la giurisprudenza opina che “le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene;
ne consegue che l'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il termine di legge (art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., nella formulazione ante Riforma Cartabia) fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali, e ciò indipendentemente dalla tardiva costituzione della controparte oltre il detto termine e dagli argomenti da essa introdotti, atteso che tale circostanza non consente la remissione in termini” (cfr. Trib. Bari, 23/07/2024, n. 3482; Trib.
Arezzo, 17/07/2019, n. 627; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16800 del 26/06/2018). In sintesi, ogni produzione documentale successiva al ricorso ex art. 99 L. Fall. deve considerarsi tardiva, pertanto né autorizzabile né rilevante ai fini della decisione.
Nel merito, la spiegata opposizione è infondata e va respinta.
Il credito dell'opponente è stato escluso dallo stato passivo del fallimento
[...]
, per la mancata produzione degli estratti conto integrali relativi Controparte_1 all'intera durata del rapporto. La Curatela ha rilevato, altresì, la mancanza di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del contratto di conto corrente prodotto dal creditore Pt_1
Pag. 3 di 5 Come noto, il curatore, in sede di formazione dello stato passivo, deve considerarsi terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l'istanza di ammissione al passivo, conseguendone l'applicabilità della disposizione contenuta nell'art. 2704, co. 1, cod. civ. (Cass. Sez. Un. n. 4213/2013).
Ne discende che l'onere probatorio incombente sul creditore istante in sede di ammissione al passivo può ritenersi soddisfatto soltanto ove produca documentazione idonea, anche sotto il profilo dell'efficacia nei confronti della procedura concorsuale, a dimostrare la fondatezza della pretesa formulata. L'eventuale mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore impedisce l'accoglimento della domanda ed è oggetto di eccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio dal giudice (Cass. Civ. n.
16200/2018; Cass. Civ. n. 2825/2018; Cass. Civ. n. 27504/2017; Cass. Civ. n.
19610/2017).
La mancanza di data certa impedisce che possa essere fatta valere l'efficacia dell'atto nei confronti del curatore – stante la sua posizione di terzietà – e, di conseguenza, che possa ritenersi adeguatamente assolto l'onere probatorio incombente sul creditore di dare la prova delle proprie ragioni creditorie.
La scrittura privata che viene in rilievo ai fini della verifica in discorso, laddove la domanda di insinuazione riguardi un credito derivante dal saldo negativo di un conto corrente intestato al fallito (come nel caso di specie), è il contratto con il quale banca e cliente si determinano all'apertura del rapporto, l'accertamento della cui data certa ex art. 2704 cod. civ. consente di opporre alla massa dei creditori il suo contenuto negoziale.
Se, dunque, il contratto è soggetto alla forma scritta ad substantiam, la sua prova non può essere data con altri mezzi di prova (cfr. Cass. 17080/2016; nello stesso senso
Cass. 4705/2011, Cass. 2319/2016, secondo cui la prova del contratto privo di data certa può essere data con ogni mezzo, “salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del contratto stesso”), ma lo stesso deve essere documentato da uno scritto munito di data certa anteriore all'apertura della procedura concorsuale. L'inopponibilità della scrittura negoziale avente ad oggetto un contratto di conto corrente equivale, quindi, a mancanza di prova dell'esistenza del contratto: “in difetto di tale prova, la banca non può avvalersi di altri mezzi istruttori, quali ad esempio gli estratti integrali del conto, al fine di veder accertato il credito di cui chiede
l'ammissione. La verifica dell'andamento e delle modalità di svolgimento del rapporto per l'intera sua durata, ovvero del riscontro dell'effettiva e corretta esecuzione delle operazioni da cui scaturisce il saldo a debito del correntista, attiene, infatti, a un tema di indagine successivo, che in tanto può essere affrontato, in quanto sia accertata o non sia in contestazione la sussistenza della fonte contrattuale che a detto rapporto ha dato origine” (Cass. Civ. n. 33724/2022; Cass. Civ. n. 17080/2016).
Nella fattispecie, l'odierna ricorrente ha versato in atti la seguente documentazione relativa al rapporto di conto corrente n. 94,44, acceso presso la propria filiale in
Manfredonia dalla in bonis il 18/2/1991: copia del contratto di Controparte_1
Pag. 4 di 5 conto corrente di corrispondenza n. 94,44, gli estratti conto dall'1/4/2008 al 12/4/2018 e due relazioni di parte (una del dott. e l'altra del dott. , in forza delle CP_4 Per_1 quali il saldo del detto c\c è ricalcolato e rideterminato in complessivi € 201.677,47 azzerando il saldo iniziale (pari ad € 17.100,43), eliminando ogni addebito (spese, commissioni, oneri e indennità), ricalcolando gli interessi ai saggi legali ex art. 1284 cc ratione temporis vigenti e disapplicando la capitalizzazione composta trimestrale
(anatocismo) e la capitalizzazione semplice una tantum alla chiusura del rapporto.
Alla stregua di quanto innanzi evidenziato, l' non ha adeguatamente Parte_1 assolto al proprio onere probatorio, non avendo prodotto alcun documento/titolo contrattuale del rapporto di conto corrente n. 94,44 con data certa, pertanto la spiegata opposizione va respinta.
In difetto della rituale acquisizione del documento, avente data certa anteriore al fallimento, che incorpori il contratto avente forma scritta (sulla forma dei contratti bancari conclusi prima dell'entrata in vigore delle l. n. 154/1992, v. Cass. Civ. n.
19298/2022), non vi è modo di affermare che vi sia prova della sussistenza della fonte negoziale sulla quale si fonda la pretesa creditoria.
Quanto poi al valore probatorio degli estratti di conto corrente bancario, la giurisprudenza di legittimità ravvisa che, nel chiedere l'ammissione al passivo fallimento del credito derivante dal saldo di segno negativo di un conto corrente bancario, la banca ha l'onere (in applicazione dell'art. 2697 c.c.) di dare conto dell'intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali (tra le altre, Cass. Civ. n. 22208/2018). Nel caso in esame, gli estratti conto prodotti sono parziali, comprendendo solo l'arco temporale dall'01/04/2008 al 12/04/2018.
Ogni ulteriore questione sollevata dalle parti processuali è assorbita.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza di Parte_2
e sono liquidate come da dispositivo, alla stregua del D.M Giustizia n.
[...]
54/2014, ss. mm. ii., tenuto conto della natura documentale della lite e del carattere semplificato della fase decisionale.
P Q M
Il Tribunale di Foggia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 2855/2021 R.G., sull'opposizione allo stato passivo proposta da nei confronti della Parte_2 [...]
, in persona dei curatori avv. Antonio Fesce e Controparte_5 dott. Alberto Camporeale, così provvede:
- respinge l'opposizione;
- condanna al pagamento, in favore del Parte_2
, delle spese di lite che liquida in € 9.000,00 per Controparte_1 compensi, oltre rimborso spese forfettarie (15%), Iva e Cap come per legge.
Foggia, così deciso nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025
Il Presidente
dott.sa Stefania Rignanese
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