Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/05/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1494/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 27/04/1972, residente in [...]
FOSSATO 123 16149 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. DERACO TERESA (C.F.
), che la rappresenta e difende, come da procura in C.F._2
atti e
, C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._3
04/06/1968, residente in [...]97
16146 GENOVA [GE] ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. LEONI DANIELE (C.F. ), che lo C.F._4
rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 07/09/1997 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 20/01/2023 dal Tribunale Ordinario di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GENOVA il 07/09/1997 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2 1) Gli accordi sottoscritti in fase di separazione consensuale sono stati tutti rispettati compreso il trasferimento in altra abitazione da parte della Sig.ra
Pt_1
2) Con riferimento al regime di visita delle figlie, essendo maggiorenne, Per_1
si accorderà con entrambi i genitori in base alle proprie esigenze e/o impegni mentre per quanto riguarda resterà valido l'accordo intrapreso in fase di Per_2
separazione al punto 7) del verbale di separazione, ossia: la figlia Per_2
minorenne, manterrà la residenza nella casa coniugale assegnata al padre e sarà
affidata congiuntamente ad entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore importanza che riguardano la figlia (quali ad es.: il percorso scolastico, l'adesione ad un credo religioso, le pratiche sportive, etc.) saranno assunte dai genitori di comune accordo,
tenendo conto delle capacità, naturali inclinazioni ed aspirazioni della ragazza. Le
decisioni di gestione quotidiana verranno assunte dal genitore che avrà con sé la figlia in quel momento;
festività e ricorrenze verranno trascorse dalle figlie con il padre e\o con la madre secondo il criterio dell'alternanza;
3) Entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate come da protocollo del Tribunale di
Genova Sez. Famiglia del 15/09/2016. Nell'ipotesi in cui le spese straordinarie per le figlie siano anticipate da un solo genitore, saranno comunicate e documentate via mail all'altro, e rimborsate per la quota spettante dal genitore che non le ha anticipate, entro venti giorni dalla richiesta.
4) Gli assegni familiari saranno percepiti dai coniugi nella misura del 50% ciascuno;
5) Tutti gli aspetti economici e patrimoniali pendenti tra i coniugi sono già stati definiti in sede di separazione consensuale;
6) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto a qualsiasi assegno di mantenimento”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1997, Numero 559, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti
3 di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 24.5.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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