Ordinanza collegiale 17 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 28 maggio 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01051/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14289/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14289 del 2023, proposto da:
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sabino Patruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento n. prot. -OMISSIS- del 26 luglio 2023 dell’Agenzia Dogane e Monopoli (di seguito e per brevità ADM) - Ufficio Gad- notificato in data 31 luglio 2023 a mezzo pec, con il quale veniva disposta la decadenza della concessione n. -OMISSIS- e l’incameramento della cauzione prestata ai sensi dell’articolo 21, comma 7 dell’atto di convenzione;
- del provvedimento n. prot. -OMISSIS- del 26 luglio 2023 di ADM- Ufficio Scommesse- notificato in data 26 luglio 2023 a mezzo pec, con il quale veniva disposta la decadenza della concessione n. -OMISSIS-ed incamerata la cauzione prestata ai sensi dell’art. 20, comma 4 dell’atto di convenzione;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, e con riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. GO OB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a mezzo pec in data 25.10.2023, ritualmente depositato il 31.10.2023, la società ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale, per l’annullamento:
- del provvedimento n. prot. -OMISSIS- del 26 luglio 2023 dell’Agenzia Dogane e Monopoli (di seguito e per brevità ADM) - Ufficio Gad- notificato in data 31 luglio 2023 a mezzo pec, con il quale veniva disposta la decadenza della concessione n. -OMISSIS- e l’incameramento della cauzione prestata ai sensi dell’articolo 21, comma 7 dell’atto di convenzione;
- del provvedimento n. prot. -OMISSIS- del 26 luglio 2023 di ADM- Ufficio Scommesse- notificato in data 26 luglio 2023 a mezzo pec, con il quale veniva disposta la decadenza della concessione n. -OMISSIS-ed incamerata la cauzione prestata ai sensi dell’art. 20, comma 4 dell’atto di convenzione;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, e con riserva di motivi aggiunti.
2. Con la presente iniziativa processuale, l’odierna ricorrente avversa le determinazioni summenzionate, con le quali l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha dichiarato, e quindi comunicato alla società, la decadenza delle concessioni di cui alle convenzioni nn.ri -OMISSIS- del 16.2.2012 e -OMISSIS-del 6.8.2020, sottoscritte per la gestione e l’esercizio dei giochi pubblici.
Sulla base del contenuto dei gravati provvedimenti, la decadenza (con contestuale incameramento della garanzia costituita per l’esecuzione) è stata pronunciata:
- quanto alla concessione n.-OMISSIS-, per la sussistenza di un procedimento penale, con imputazione a carico dell’amm.re della società (precedente rispetto a quello in seguito subentrato), per i reati di cui agli artt.416-bis, 81 cpv, 110 c.p., 4, commi 1 e 4-bis. della legge n. 401 del 1989, la cui pendenza è stata omessa dal soggetto nella dichiarazione resa all’Amministrazione;
- la sussistenza di grave e persistente esposizione debitoria verso l’erario nella gestione della concessione in parola, per un debito complessivo di euro 363.025,05 al 15.5.2023, oltre sanzioni e interessi e ulteriori debiti maturati nei confronti del Fondo Salva Sport;
- quanto alla concessione n.-OMISSIS-, per la sussistenza del predetto procedimento penale e per il mendacio costituito dall’omessa dichiarazione di tale pendenza.
3. Il gravame veniva affidato alle censure di seguito rubricate ed esposte in sintesi e come meglio articolate nel ricorso:
3.1 VIOLAZIONE DELL’ART. 2 DELLA LEGGE N. 241/90 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 MAGGIO 2011 N. 109 CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL PROVVEDIMENTO N. PROT. -OMISSIS- DEL 26 LUGLIO 2023 DELL’AGENZIA DOGANE E MONOPOLI (CONCESSIONE N. -OMISSIS-).
Si assume la violazione dell’art.2, co.2 e 3 della L.n.241/90, in riferimento alla dedotta perentorietà del termine (90 giorni) previsto per la definizione del procedimento sanzionatorio.
3.2 VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 10-BIS DELLA L. 241/90; ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI; DIFETTO DI ISTRUTTORIA CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA N. PROT. -OMISSIS- RELATIVO ALLA CONCESSIONE N. -OMISSIS-DEL 26 LUGLIO 2023, NOTIFICATO IN PARI DATA.
Si contesta la violazione degli artt.3 e 10-bis della L.n.241/90, limitatamente alla determinazione afferente alla concessione n.-OMISSIS-del 26.7.2023, nella misura in cui l’Amministrazione non ha tenuto conto della memoria difensiva stragiudiziale inoltrata medio tempore dalla società.
3.3 ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI; DIFETTO DI ISTRUTTORIA RIGUARDO IL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DELLA CONCESSIONE N. -OMISSIS- DEL 26 LUGLIO 2023, NOTIFICATO IN DATA 01 AGOSTO 2023, E DELLA CONCESSIONE N. -OMISSIS-DEL 26 LUGLIO 2023, NOTIFICATO IN PARI DATA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
Si contesta la mancata valutazione delle circostanze successive al fatto contestato (mendacio), con particolare riguardo alla nomina di un nuovo rappresentante legale, a sua volta cessionario dell’intera quota del precedente amministratore.
3.4 ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA; CONTRADDITORIETA’ MANIFESTA RIGUARDO LA SITUAZIONE DEBITORIA INERENTE LA CONCESSIONE N. -OMISSIS-.
Si contesta l’assunto della sussistenza dell’ingente esposizione debitoria della società verso l’Erario.
3.5 ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE; ECCESSO DI POTERE; VIOLAZIONE DELL’ART. 20, COMMA 4, DELLO SCHEMA ACCESSIVO ALLA CONCESSIONE N. -OMISSIS-.
Relativamente alla concessione n.-OMISSIS-, alla parte in cui la gravata determinazione dispone l’escussione della garanzia, si eccepisce l’insussistenza del relativo presupposto, rappresentato dalla carenza di esposizione debitoria della società verso l’Erario a valere su detta concessione.
3.6 ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/90.
Si contesta il deficit motivazionale dei provvedimenti impugnati.
4. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si costituiva in giudizio in data 12.2.2025, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, per resistere al ricorso sulla base delle memorie difensive successivamente versate in atti.
5. In esito alla pubblica udienza del 4.12.2024, il Tribunale, con ordinanza n.2025/878 del 17.1.2025, ordinava all’Agenzia resistente di fare pervenire documentati chiarimenti sui fatti di causa, incluse le interlocuzioni fra le parti.
6. L’Agenzia, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, a tanto provvedeva mediante deposito nelle date del 26.2.2025 e del 24.3.2025.
7. In esito alla pubblica udienza del 21.5.2025, il Tribunale, ravvisata ai fini del decidere l’ulteriore necessità di acquisire copia delle convenzioni di concessione, non prodotte dalle parti, con ordinanza n.2025/10295 del 28.5.2025, ordinava all’Agenzia resistente di depositare copia delle suddette convenzioni.
8. L’Agenzia, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, a tanto provvedeva mediante deposito in data 4.6.2025.
9. Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2026, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
10. Il ricorso è infondato, per quanto di seguito esplicato, con riguardo alle censure distintamente proposte dalla ricorrente.
10.1 Con riguardo al primo motivo (sub 3.1), la violazione dei termini di conclusione del procedimento non costituisce, ex sé, fattore di illegittimità del provvedimento finale, in ragione della natura ordinatoria dei termini procedimentali (sul punto, cfr., quam multis, Consiglio di Stato, 27.6.2025, n.5591), in assenza di puntuale previsione normativa che ne sancisca viceversa la natura perentoria.
Nella circostanza, in esame, inoltre, la determinazione adottata (decadenza) non ha natura di sanzione afflittiva in senso proprio (non mirando in ultima analisi alla punizione del “reo”), e rientrando viceversa nell’ampio genus dell’autotutela, a garanzia precipuamente del pubblico interesse; peraltro, come argomentato dalla difesa erariale, il decorso dei termini è in pratica imputabile alla parte, che ha reiteratamente avanzato richieste di dilazione per il pagamento dei debiti erariali accumulati.
10.2 In merito alla supposta violazione degli artt.3 e 10-bis L.n.241/90 (motivo sub 3.2), per non avere l’Amministrazione tenuto conto della memoria inviata il 30.6.2023, nella quale la società aveva previamente comunicato all’Agenzia la volontà di salvaguardare la concessione n.-OMISSIS-, mediante cessione ad altra società, si osserva che la nota in questione era manifestamente irrilevante ai fini dell’esito del procedimento di decadenza, dal momento che, in alcun modo, impinge nelle circostanze rappresentate dall’Agenzia nella comunicazione di avvio del procedimento o comunque segnala elementi di fatto o di diritto idonei ad impedire l’adozione del provvedimento di decadenza.
La decadenza, infatti, aveva un contenuto vincolato per l’Agenzia, tale da rendere ex sé irrilevante l’eventuale violazione dell’art.10-bis (in applicazione del principio sancito all’art.21-octies, co.2 l.n.241/90), tenuto conto di quanto previsto dalle convenzioni di concessione, posto che l’imputazione per l’ipotesi di cui all’art.416-bis cp ovvero la sussistenza di provvedimenti, anche non definitivi, in materia di legislazione antimafia, determina l’obbligo di adozione della determina decadenziale, sia in applicazione dell’art.24, co.5 D.lgs.n.98/2011, che delle specifiche, pertinenti clausole convenzionali (rif. artt.21, co.3, lett.a) convenzione n.-OMISSIS-; 23, co.2, lett. c) convenzione n.-OMISSIS-), nelle quali si afferma che “Aams avvia…” il procedimento di decadenza, in contrapposizione alle diverse ipotesi in cui la convenzione prevede la facoltà discrezionale di revoca (“Aams può revocare la concessione..)”. Vieppiù, non è stato smentito anche il mendacio commesso dall’ex amm.re della società in merito all’imputazione ex art.416-bis c.p., circostanza che, in quanto tale, rientra pure nella previsione convenzionale, parimenti legittimamente la decadenza obbligatoria, relativa “all’impedimento, formale o sostanziale, al corretto ed esaustivo esercizio dei controlli effettuati da ADM”.
10.3 Anche la terza censura (sub 3.3), relativa alle circostanze successive alla sostituzione dell’amm.re della società interessato dalle vicende penali sopra considerate, non appare meritevole di condivisione.
E ciò, per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, come sopra chiarito, la decadenza delle concessioni assumeva carattere vincolato, sia alla luce delle previsioni contrattuali che della normativa antimafia, senza trascurare la rilevanza (parimenti dirimente) del principio di continuità nel possesso dei requisiti cd. morali (o generali), ai sensi del codice dei contratti pubblici, che impone all’operatore economico affidatario di commesse pubbliche di garantire, anche in costanza di rapporto contrattuale, il rispetto dei requisiti che la legge impone per l’affidamento dei contratti. Essendo in gioco principi di natura generale, posti a tutela dell’ordine pubblico economico, non è ammissibile ammettere interruzioni nel possesso del requisito.
In secondo luogo, la pendenza di situazioni ostative secondo la legislazione antimafia non consente di dare ingresso a pratiche (teoricamente) riconducibili al fenomeno cd. del self-cleaning (ossia ai comportamenti organizzativi suscettibili di riparare la condotta precedente dell’operatore economico o dei suoi legali rappresentanti), che riguarda differenti requisiti di carattere generale. Si considerino, al riguardo gli artt.84, co.4, lett. a) e 94, co.2 D.Lgs.n.159/2011, nonchè l’art.80, co.1,2,7 D.Lgs.n.50/2016, i quali non prevedono l’opzione cd. del self-cleaning in ipotesi di integrazione di fattispecie attinenti alla normativa antimafia.
10.4 Nella quarta censura (sub 3.4), la parte ricorrente espone, quanto alla concessione -OMISSIS-, che la riferita esposizione debitoria, per la complessiva somma di euro 363.025,03 oltre oneri per il Fondo Salva Sport, non sarebbe supportata da idonea istruttoria, né, in pendenza del procedimento, l’Amministrazione avrebbe consentito alla parte di essere messa in condizione di fornire prove a contrario.
La censura non ha pregio, posto che:
- parte ricorrente non ha fornito nel presente giudizio puntuali controdeduzioni rispetto all’esposizione debitoria indicata sia nel provvedimento di decadenza che nelle note ivi richiamate (v. all.to n.3 deposito Avvocatura del 26.2.2025), nelle quali sono analiticamente individuate le poste debitorie e le relative causali;
- in ogni caso, come esposto nelle premesse della presente decisione, il provvedimento decadenziale assume nella circostanza carattere plurimotivato, con particolare riferimento all’imputazione dei fatti ascrivibili al precedente amm.re della società, talchè (per assurdo), ove anche fosse accolta la censura in questione, il provvedimento resterebbe pienamente legittimo sussistendo l’ulteriore fattore legittimante della pendenza del procedimento penale in questione, peraltro sottaciuto all’Amministrazione.
10.5 Con il quinto motivo (sub 3.5), la ricorrente contesta- quanto alla concessione n.-OMISSIS-- l’escussione della garanzia, pure disposta con il provvedimento che la concerne, facendo rilevare che non sussisterebbe il relativo presupposto, individuato nell’esposizione debitoria.
Al riguardo, è convincente l’assunto palesato dall’Avvocatura erariale, confortato dal tenore letterale delle convenzioni di concessione, secondo cui, in caso di decadenza della concessione, l’escussione si atteggia a clausola penale, per cui l’adempimento prescinde in toto dalla prova del danno, ai sensi dell’art.1382 c.c.. Soccorrono, in tal senso, le inequivoche previsioni delle convenzioni, depositate in giudizio dall’Avvocatura (rif. all.ti 1 e 2 deposito del 4.6.2025). In particolare, sia l’art.15, co.5 (per la concessione n.-OMISSIS-) che l’art.20, co.4 (per la concessione n.-OMISSIS-) prevedono che, in caso di decadenza (o revoca) l’Amministrazione dei Monopoli proceda, in conformità all’omologa previsione della garanzia, all’incameramento della stessa, salvo il maggior danno.
10.6 Anche la sesta doglianza (sub 3.6), esponente difetto di motivazione, appare destituita di fondamento, posto che, per quanto chiarito ai capi precedenti della presente decisione, le determinazioni impugnate indicano chiaramente, e con fondamento, i presupposti legittimanti della decadenza, né la censura in questione indica puntualmente ragioni di censura ulteriori rispetto a quelle palesate nei precedenti motivi.
11. In conclusione, per quanto precede, il ricorso va respinto, in quanto infondato.
Le spese seguono l’ordinario criterio della soccombenza della parte ricorrente in favore di quella resistente, per essere liquidate come indicato in dispositivo, con attribuzione ex lege all’Avvocatura Generale dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna altresì la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, con attribuzione ex lege all’Avvocatura Generale dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti ivi menzionati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
IE RA, Presidente
GO OB, Primo Referendario, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GO OB | IE RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.