TAR Roma, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 1051
TAR
Ordinanza collegiale 17 gennaio 2025
>
TAR
Ordinanza collegiale 28 maggio 2025
>
TAR
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione dell’art. 2 della legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni; Violazione e falsa applicazione del DPCM 5 maggio 2011 n. 109

    La violazione dei termini di conclusione del procedimento non costituisce di per sé un fattore di illegittimità del provvedimento finale, data la natura ordinatoria dei termini procedimentali e l'assenza di una previsione normativa che ne sancisca la perentorietà. Inoltre, la decadenza non ha natura sanzionatoria afflittiva ma rientra nell'autotutela a garanzia dell'interesse pubblico. Il decorso dei termini è imputabile alla parte che ha richiesto dilazioni per il pagamento dei debiti erariali.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 3 e 10-bis della L. 241/90; Erronea valutazione dei fatti; Difetto di istruttoria

    La memoria inviata dalla società era irrilevante ai fini del procedimento di decadenza, poiché non incideva sulle circostanze segnalate dall'Agenzia né forniva elementi idonei ad impedire l'adozione del provvedimento. La decadenza aveva un contenuto vincolato per l'Agenzia, rendendo irrilevante la violazione dell'art. 10-bis (art. 21-octies, co.2 L. 241/90). L'imputazione per art. 416-bis c.p. o la sussistenza di provvedimenti in materia antimafia determinano l'obbligo di decadenza secondo le convenzioni e la normativa. Non è stato smentito il mendacio commesso dall'ex amministratore.

  • Rigettato
    Erronea valutazione dei fatti; Difetto di istruttoria; Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa

    La decadenza delle concessioni aveva carattere vincolato, sia per le previsioni contrattuali che per la normativa antimafia, oltre che per il principio di continuità nel possesso dei requisiti morali. Non sono ammissibili interruzioni nel possesso di tali requisiti. Le situazioni ostative secondo la legislazione antimafia non consentono pratiche di self-cleaning, come previsto dagli artt. 84, co.4, lett. a) e 94, co.2 D.Lgs.n.159/2011, e art. 80, co.1,2,7 D.Lgs.n.50/2016.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria; Contraddittorietà manifesta riguardo la situazione debitoria

    La parte ricorrente non ha fornito controdeduzioni puntuali sull'esposizione debitoria indicata nel provvedimento di decadenza e nelle note richiamate, le quali analiticamente individuano le poste debitorie. Inoltre, il provvedimento decadenziale è plurimotivato, con riferimento all'imputazione dei fatti ascrivibili al precedente amministratore, rendendo il provvedimento legittimo anche in caso di accoglimento della censura sulla posizione debitoria.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90.

    Le determinazioni impugnate indicano chiaramente e con fondamento i presupposti legittimanti della decadenza. La censura non indica puntuali ragioni di censura ulteriori rispetto a quelle già esposte nei precedenti motivi.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 3 e 10-bis della L. 241/90; Erronea valutazione dei fatti; Difetto di istruttoria

    La memoria inviata dalla società era irrilevante ai fini del procedimento di decadenza, poiché non incideva sulle circostanze segnalate dall'Agenzia né forniva elementi idonei ad impedire l'adozione del provvedimento. La decadenza aveva un contenuto vincolato per l'Agenzia, rendendo irrilevante la violazione dell'art. 10-bis (art. 21-octies, co.2 L. 241/90). L'imputazione per art. 416-bis c.p. o la sussistenza di provvedimenti in materia antimafia determinano l'obbligo di decadenza secondo le convenzioni e la normativa. Non è stato smentito il mendacio commesso dall'ex amministratore.

  • Rigettato
    Erronea valutazione dei fatti; Difetto di istruttoria; Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa

    La decadenza delle concessioni aveva carattere vincolato, sia per le previsioni contrattuali che per la normativa antimafia, oltre che per il principio di continuità nel possesso dei requisiti morali. Non sono ammissibili interruzioni nel possesso di tali requisiti. Le situazioni ostative secondo la legislazione antimafia non consentono pratiche di self-cleaning, come previsto dagli artt. 84, co.4, lett. a) e 94, co.2 D.Lgs.n.159/2011, e art. 80, co.1,2,7 D.Lgs.n.50/2016.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90.

    Le determinazioni impugnate indicano chiaramente e con fondamento i presupposti legittimanti della decadenza. La censura non indica puntuali ragioni di censura ulteriori rispetto a quelle già esposte nei precedenti motivi.

  • Rigettato
    Abuso di posizione dominante; Eccesso di potere; Violazione dell’art. 20, comma 4, dello schema accessivo alla concessione n. -OMISSIS-

    In caso di decadenza della concessione, l'escussione della garanzia si atteggia a clausola penale, il cui adempimento prescinde dalla prova del danno, ai sensi dell'art. 1382 c.c. Le convenzioni prevedono che in caso di decadenza l'Amministrazione proceda all'incameramento della garanzia, salvo il maggior danno.

  • Rigettato
    Abuso di posizione dominante; Eccesso di potere; Violazione dell’art. 20, comma 4, dello schema accessivo alla concessione n. -OMISSIS-

    In caso di decadenza della concessione, l'escussione della garanzia si atteggia a clausola penale, il cui adempimento prescinde dalla prova del danno, ai sensi dell'art. 1382 c.c. Le convenzioni prevedono che in caso di decadenza l'Amministrazione proceda all'incameramento della garanzia, salvo il maggior danno.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 1051
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1051
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo