Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00032/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00017/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 17 del 2024, proposto da
IL VI, EC NC, RC VI, TO MO e ON D'NE, rappresentati e difesi dall’avvocato Valeria Passeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Corciano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Calvieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
SI SS, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della nota prot. n. 40613 del 15.11.2023 del Comune di Corciano, quale diniego alla presa in carico del tratto di viabilità denominata Via Armellini, che si sviluppa dall’incrocio di Via Saffi fino all’incrocio con Via della Carboneria, in località Solomeo, nel Comune di Corciano, facente parte delle aree individuate con D.C.C. n. 42 del 27.05.1977, quali Zone residenziali “C” ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n. 53 del 2.9.1974 (vigente ratione temporis ), sia per vizi propri sia per vizi derivati, nonché di ogni altro atto presupposto, quale la nota municipale prot. n.22101 del 14.06.2023, e atto comunque connesso a quello impugnato, anche non conosciuto;
e per la declaratoria
dell’obbligo del Comune di Corciano di prendere in carico detto tratto di strada, denominata Via Armellini, dall'incrocio di Via Saffi fino all'incrocio con Via della Carboneria, nonché Via Saffi, in località Solomeo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Corciano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. CE UN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso è volto ad ottenere la formale acquisizione da parte del Comune di Corciano di un tratto viario che interessa le loro proprietà.
2. In data 14 dicembre 2025 i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato al Comune resistente, chiedendo che vengano compensate le spese di giudizio.
3. In data 2 gennaio 2026 il Comune ha aderito all’esito processuale, ma ha insistito per la condanna dei ricorrenti alle spese.
4. Ciò stante, il Collegio ritiene di dover dare atto della rinuncia, con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio, in applicazione dell’art. 34, comma 2, lettera c), cod. proc. amm.
5. Quanto alle spese - in mancanza di argomentazioni a supporto della rinuncia ed alla luce delle eccezioni di difetto di giurisdizione ed incompletezza del contraddittorio e delle argomentazioni sull’infondatezza della pretesa azionata, formulate (peraltro, dopo il deposito della rinuncia) dalla difesa del Comune - il Collegio ritiene, in applicazione dell’art. 84, comma 2, cod. proc. amm., che debbano far carico ai ricorrenti per la metà, nella misura indicata nel dispositivo, e possano essere compensate per l’altra metà.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.
Compensa per la metà le spese di giudizio nei confronti del Comune resistente e per l’altra metà condanna i ricorrenti al pagamento in favore di detto Comune della somma di euro 1.000,00 (mille/00), oltre ad oneri ed accessori di causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
CE UN, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CE UN |
IL SEGRETARIO