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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/07/2025, n. 2044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2044 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 9232/2024
r.g., decisa nell'udienza del 8.7.2025, promossa da
, con l'avv. Stefania Pollicoro;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Maria Rosaria Papalato;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattia professionale.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 27.9.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l a indennizzare il danno biologico da malattia CP_1
professionale denunziata il 16.7.2023 ex art. 13 d.l.vo 23.2.2000 n. 38.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna CP_1
udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
L non ha specificamente contestato tipologia e modalità di CP_1
svolgimento delle mansioni lavorative come dedotte in ricorso, restando così l'istante esonerato dal relativo onere probatorio.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha poi accertato che la denunziata malattia (ernie discali lombari) ha natura professionale e determina un danno biologico permanente in misura del 6% a decorrere dal 10.3.2025 (data successiva a quelle di presentazione della domanda amministrativa e del ricorso giudiziale).
Ne consegue il diritto dell'istante alla erogazione dell'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 lett. a) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% e inferiori al 16%.
L va pertanto condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1
aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 a decorrere dalla data sopra indicata.
La maturazione del diritto solo in corso di causa costituisce ex art. 92 c.p.c.
giusto motivo di compensazione delle spese di lite, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
2
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante all'indennizzo in capitale del danno biologico conseguente a malattia professionale nella misura del 6% e condanna l' a corrispondere in suo favore il relativo importo, oltre interessi legali CP_1
e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n.
412 a decorrere dal 10.3.2025; spese compensate.
Taranto, 8.7.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 9232/2024
r.g., decisa nell'udienza del 8.7.2025, promossa da
, con l'avv. Stefania Pollicoro;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Maria Rosaria Papalato;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattia professionale.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 27.9.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l a indennizzare il danno biologico da malattia CP_1
professionale denunziata il 16.7.2023 ex art. 13 d.l.vo 23.2.2000 n. 38.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna CP_1
udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
L non ha specificamente contestato tipologia e modalità di CP_1
svolgimento delle mansioni lavorative come dedotte in ricorso, restando così l'istante esonerato dal relativo onere probatorio.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha poi accertato che la denunziata malattia (ernie discali lombari) ha natura professionale e determina un danno biologico permanente in misura del 6% a decorrere dal 10.3.2025 (data successiva a quelle di presentazione della domanda amministrativa e del ricorso giudiziale).
Ne consegue il diritto dell'istante alla erogazione dell'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 lett. a) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% e inferiori al 16%.
L va pertanto condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1
aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 a decorrere dalla data sopra indicata.
La maturazione del diritto solo in corso di causa costituisce ex art. 92 c.p.c.
giusto motivo di compensazione delle spese di lite, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
2
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante all'indennizzo in capitale del danno biologico conseguente a malattia professionale nella misura del 6% e condanna l' a corrispondere in suo favore il relativo importo, oltre interessi legali CP_1
e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n.
412 a decorrere dal 10.3.2025; spese compensate.
Taranto, 8.7.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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