TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17276 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA NI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1501 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
OMA (RM), 13/12/1972), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. CO LA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(KOSOVO, 08/10/1983), con il patrocinio dell'avv. CP_1
CO LA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
15/06/2017 contraeva in Roma matrimonio civile con e CP_1
che dall'unione non nascevano figli, esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con previsione che ciascuno avrebbe provveduto autonomamente al proprio mantenimento.
Si costituiva in giudizio che aderiva all'avverso CP_1
ricorso.
Alla prima udienza del 01/12/2025 il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1501/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 13/12/1972) e (KOSOVO, 08/10/1983),
[...] CP_1 3 relativamente al matrimonio dagli stessi contratto in data 15/06/2017,
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, al n.
370, parte I, serie 03, anno 2017, alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 01/12/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA NI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1501 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
OMA (RM), 13/12/1972), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. CO LA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(KOSOVO, 08/10/1983), con il patrocinio dell'avv. CP_1
CO LA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
15/06/2017 contraeva in Roma matrimonio civile con e CP_1
che dall'unione non nascevano figli, esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con previsione che ciascuno avrebbe provveduto autonomamente al proprio mantenimento.
Si costituiva in giudizio che aderiva all'avverso CP_1
ricorso.
Alla prima udienza del 01/12/2025 il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1501/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 13/12/1972) e (KOSOVO, 08/10/1983),
[...] CP_1 3 relativamente al matrimonio dagli stessi contratto in data 15/06/2017,
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, al n.
370, parte I, serie 03, anno 2017, alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 01/12/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi