TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/02/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice dott. GIUSEPPE
TANGO, nella causa iscritta al n. 5908/2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
(avv. LA CAVERA CLAUDIO)
-ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. DI GLORIA MARCO )
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
All'udienza del 13/02/2025 ha pronunciato
SENTENZA mediante lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice accoglie il ricorso e dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario necessario per l'assegno mensile di assistenza a far data dalla visita di revisione del mese di settembre 2023.
Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari di parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, liquidati come da separato decreto;
dichiara che parte convenuta non è tenuta a rifondere le spese come sopra liquidate allo Stato;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che con ricorso depositato in data 16/04/2024 la parte ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti
1
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro Addì ______________
Rilasciata spedizione in Cron. ___________________ forma esecutiva all'Avv.
______________________
______________________
per ___________________
______________________
______________________
______________________
______________________
Il Cancelliere sanitari necessari per l'assegno mensile di assistenza;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza del
13/02/2025;
- ritenuto che la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU disposta ex art. 445-bis, comma 1°, c.p.c.;
- rilevato che nel merito la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base di accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario (75%) necessario per ottenere l'invocata prestazione a far data dalla visita di revisione del mese di settembre 2023;
- considerato che tali conclusioni appaiono condivisibili, siccome logicamente argomentate ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti;
- tenuto conto che il CTU ha affermato che il riconoscimento della prestazione è successivo al deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio, si dichiarano compensate le spese di lite tra le parti;
considerato che
parte ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari di parte ricorrente, liquidati come da separato decreto;
considerato che
l' non è tenuto a rifondere le spese come sopra liquidate allo Stato;
CP_1 rilevato che si pongono definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 13/02/2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppe Tango
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice dott. GIUSEPPE
TANGO, nella causa iscritta al n. 5908/2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
(avv. LA CAVERA CLAUDIO)
-ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. DI GLORIA MARCO )
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
All'udienza del 13/02/2025 ha pronunciato
SENTENZA mediante lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice accoglie il ricorso e dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario necessario per l'assegno mensile di assistenza a far data dalla visita di revisione del mese di settembre 2023.
Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari di parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, liquidati come da separato decreto;
dichiara che parte convenuta non è tenuta a rifondere le spese come sopra liquidate allo Stato;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che con ricorso depositato in data 16/04/2024 la parte ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti
1
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro Addì ______________
Rilasciata spedizione in Cron. ___________________ forma esecutiva all'Avv.
______________________
______________________
per ___________________
______________________
______________________
______________________
______________________
Il Cancelliere sanitari necessari per l'assegno mensile di assistenza;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza del
13/02/2025;
- ritenuto che la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU disposta ex art. 445-bis, comma 1°, c.p.c.;
- rilevato che nel merito la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base di accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario (75%) necessario per ottenere l'invocata prestazione a far data dalla visita di revisione del mese di settembre 2023;
- considerato che tali conclusioni appaiono condivisibili, siccome logicamente argomentate ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti;
- tenuto conto che il CTU ha affermato che il riconoscimento della prestazione è successivo al deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio, si dichiarano compensate le spese di lite tra le parti;
considerato che
parte ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari di parte ricorrente, liquidati come da separato decreto;
considerato che
l' non è tenuto a rifondere le spese come sopra liquidate allo Stato;
CP_1 rilevato che si pongono definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 13/02/2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppe Tango
2