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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/11/2025, n. 9005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9005 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34319-1 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Milano, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Susanna TERNI Presidente dott. Angelo RICCIARDI Giudice dott. FE SALMERI Giudice rel. est. ha pronunciato nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
, CF: , con l'avv. Giorgio Francesco Parte_1 C.F._1
Molinari
-attrice- contro
CF: , con gli avv.ti Raffaele Controparte_1 P.IVA_1
LO GO e FE AM
-convenuta-
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
-interveniente-
CONCLUSIONI
Per Parte_2
- dichiarare la falsità del testamento pubblico ricevuto dal Notaio di AN (CR) in Persona_1 data 06 Novembre 2018, annotato al n. 551 del repertorio atti di ultima volontà dello stesso notaio, registrato a RE (CR) in data 19 Aprile 2019 al n. 4794, serie 1T, rep. n. 551, racc. n. 435, allegato
1 in copia sub doc. 8 dall'attrice, nonché dalla convenuta, (sub Controparte_1 doc. 33), nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Milano sub R.G. n. 34319/2021 e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del testamento così come sopra individuato e/o, comunque sia, privare il testamento pubblico dei suoi effetti legali;
- in subordine, dichiarare la falsità del testamento pubblico ricevuto dal Notaio di Persona_1
AN (CR) in data 06 Novembre 2018, annotato al n. 551 del repertorio atti di ultima volontà dello stesso notaio, registrato a RE (CR) in data 19 Aprile 2019 al n. 4794, serie 1T, rep. n. 551, racc. n. 435, allegato in copia sub doc. 8 dall'attrice, nonché dalla convenuta, Controparte_1
(sub doc. 33), nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Milano sub R.G. n. 34319/2021 in
[...] relazione al legato in favore della convenuta e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del legato e/o, comunque sia, privare l'attribuzione a titolo particolare, o i singoli legati, in favore della convenuta dei suoi effetti legali;
- ordinare il sequestro dell'originale del testamento di ai sensi dell'art. 224 c.p.c. Persona_2
IN VIA ISTRUTTORIA
- ammettere la prova per testi sul capitolo n. 20) deferito nella querela di falso, con i testimoni ivi indicati e i capitoli di prova dall'11) al 19), come ritrascritti e già formulati nella memoria istruttoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c., con i relativi testimoni indicati.
IN OGNI CASO
- annullare e/o dichiarare nullo il testamento e/o privare le singole attribuzioni a titolo particolare in favore della testamentaria in esso contenuti dei relativi effetti legali, CP_1
- accertare e dichiarare che la successione della defunta deve essere regolata dalla legge e, per l'effetto, accertare e dichiarare che l'attrice, figlia della defunta, è l'unico soggetto chiamato all'eredità della de cuius Persona_2
- condannare la convenuta a rilasciare e a consegnare all'attrice tutti i beni della defunta e dalla stessa a ogni titolo detenuti e/o i beni delle disposizioni ritenute inefficaci e corrispondere a Parte_2 tutte le somme eventualmente percepite, oltre ai frutti maturati e maturandi;
[...]
- adottare ogni consequenziale provvedimento di legge, ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c., in esito all'accertamento della falsità del testamento impugnato.
- Con ogni più ampia riserva e vittoria di spese.
*
Per Controparte_1
Nel merito
- Respingere integralmente la querela di falso proposta dalla SI.ra avverso Parte_2 il testamento pubblico ricevuto dal Notaio di AN (CR) in data 6.11.2018 e registrato Persona_1 in RE in data 19.4.2019 in quanto inammissibile, nulla e comunque infondata, per tutte le ragioni esposte in atto.
- Respingere in ogni caso la domanda attorea volta ad ottenere la caducazione dell'intero testamento pubblico ricevuto dal Notaio di AN (CR) in data 6.11.2018 e registrato in RE Persona_1 in data 19.4.2019, essendo riconosciuta dalla stessa controparte la pacifica volontà della de cuius di voler costituire la unitamente alle correlate disposizioni di natura patrimoniale. CP_1
- Dichiarare inammissibile ovvero comunque respingere in ogni caso ogni domanda attorea volta ad ottenere la declaratoria di nullità e/o l'annullamento del testamento pubblico ricevuto dal Notaio Per_1 di AN (CR) in data 6.11.2018 e registrato in RE in data 19.4.2019.
[...]
In ogni caso
2 - Con vittoria di competenze e spese, oltre accessori di legge.
In sede istruttoria
- Respingere l'istanza avversaria di prova per testi, in quanto avente ad oggetto circostanze irrilevanti, da dimostrarsi documentalmente, di contenuto valutativo ovvero capitoli articolati in modo generico per le ragioni esposte in atti.
- Per mero tuziorismo difensivo si chiede - senza accettare alcuna inversione del relativo onere - ammettersi prova per testimoni sui capitoli di prova di seguito indicati:
1) “Vero che, nei primi mesi del 2017, la SI.ra (d'ora innanzi solo SI.ra Persona_2 Per_2 contattava il proprio avvocato, penalista, di fiducia, Avv. Andrea Ambiveri, incaricandolo di individuare un gruppo di professionisti che desse corso alla valutazione del suo patrimonio a fini successori”.
2) “Vero che, nella stessa occasione di cui al capitolo che precede, la SI.ra rappresentava Per_2 all'Avv. Ambiveri la propria volontà di continuare a perseguire gli scopi di solidarietà sociale, già da lei coltivati in vita, tramandando il nome proprio e del marito, tramite la costituzione di una fondazione a scopo benefico, lasciando per testamento alla propria unica figlia SI.ra Parte_2 quanto ad essa spettante per legge”.
3) “Vero che, in relazione agli obiettivi di cui ai capitoli nn. 1 e 2, che precedono, lo Avv. Ambiveri, nei mesi successivi alla richiesta, individuava il Dott. Notaio in Milano, per la cura delle Persona_3 questioni di carattere tecnico-giuridico, nonché l'Arch. per procedere alla stima del Tes_1 patrimonio immobiliare della SI.ra . Per_2
4) “Vero che, in data 10 maggio 2017, il Notaio si recava, unitamente alla collega Notaio Per_3
sua socia di Studio, presso l'abitazione della SI.ra in via Andreani 5, Testimone_2 Per_2
Milano, per un incontro preliminare, nel corso del quale la stessa SI.ra illustrava al Notaio Per_2
e alla sua collega Notaio quali fossero le sue volontà in relazione alla sua Per_3 Testimone_2 successione ereditaria”;
5) “Vero che, in occasione dell'incontro di cui al capitolo n. 4 che precede, la SI.ra confermava Per_2 al Notaio ed alla sua collega Notaio la propria volontà di continuare a Per_3 Testimone_2 perseguire gli scopi di solidarietà sociale da lei già coltivati in vita, tramandando il nome proprio e del marito, mediante la costituzione di una fondazione, a scopo benefico, lasciando per testamento alla figlia, SI.ra la quota di suo patrimonio a quest'ultima spettante per legge”. Parte_2
6) “Vero che, dopo l'incontro di cui al capitolo n. 5, la SI.ra incaricava il commercialista Dott. Per_2
di studiare quali fossero, rispetto al relativo impatto fiscale, gli strumenti da adottare Parte_3 per realizzare gli obiettivi successori da lei perseguiti”
7) “Vero che il Notaio lavorava sulla successione della SI.ra dal maggio 2017 al Per_3 Per_2 febbraio 2018”.
8) “Vero che, dal maggio 2017 sino a fine gennaio 2018, il Notaio esaminava la struttura delle Per_3 società facenti capo alla SI.ra (Mau.zia s.r.l., Soire s.r.l., Casterida s.r.l., Immobiliare VOR Per_2
s.r.l.), e studiava la fattibilità di una eventuale scissione della capogruppo Mau.zia s.r.l., concependo una prima ipotesi di testamento della SI.ra come si evince dall'esame del doc. n. 31 del fascicolo Per_2 di parte convenuta, che si rammostra”
9) “Vero che, in data 1° febbraio 2018, la SI.ra incaricava il Notaio di inserire nella Per_2 Per_3 bozza di testamento dallo stesso a lei inizialmente trasmessa quanto necessario per la costituzione, post mortem, di una fondazione benefica”.
10) “Vero che, immediatamente dopo aver ricevuto l'incarico di cui al capitolo che precede, il Notaio edigeva una seconda bozza di testamento, inserendo una clausola riferita alla costituzione della Per_3 fondazione voluta dalla SI.ra . Per_2
3 11) “Vero che pochi giorni dopo il 1° febbraio 2018 la SI.ra revocava l'incarico al Notaio Per_2
. Per_3 12) “Vero che, in data 8 marzo 2018, all'esito di un incontro svoltosi presso l'abitazione di via Andreani 5, in Milano, la SI.ra incaricava il Notaio di dar continuità al lavoro già Per_2 Persona_1 impostato dal Notaio assistendola nella pianificazione della sua successione ereditaria”. Per_3 13) “Vero che, dando esecuzione all'incarico ricevuto e di cui al capitolo, che precede, il Notaio Per_1 incontrava la SI.ra
[...] Per_2
‐ in data 14 marzo 2018
‐ in data 6 aprile 2018
‐ in data 11 maggio 2018
‐ in data 24 maggio 2018
‐ in data 23 luglio 2018
‐ in data 11 agosto 2018
‐ in data 21 agosto 2018
‐ in data 27 agosto 2018
‐ in data 4 settembre 2018
‐ in data 27 settembre 2018
‐ in data 6 novembre 2018.” 14) “Vero che, durante gli incontri di cui al capitolo n. 13 che precede, la SI.ra rappresentava Per_2 anche al Notaio la propria volontà di continuare a perseguire gli scopi di solidarietà sociale, da lei Per_1 già coltivati in vita, tramandando il nome proprio e del marito, tramite la costituzione di una fondazione a scopo benefico, e di lasciare per testamento alla sua unica figlia, SI.ra la quota di Parte_2 suo patrimonio a quest'ultima spettante per legge”.
15) “Vero che agli incontri di cui ai capitoli nn. 13 e 14 che precedono partecipavano la SI.ra Per_2 e il Notaio . Persona_1
16) “Vero che la SI.ra dopo esser stata dimessa dalla Casa di Cura La Madonnina in data 14 Per_2 novembre 2018, faceva rientro nella propria abitazione in Milano, via Andreani 5”
17) “Vero che, dopo il rientro nella propria abitazione di cui al capitolo che precede, la SI.ra Per_2 riprendeva le proprie abituali consuetudini di vita, frequentando gli amici, guardando alla televisione i telegiornali e le partite della sua squadra del cuore, effettuando uscite, in carrozzella, presso i Giardini della Guastalla, accompagnata dal personale di servizio”. Si indicano a testi: sui capitoli da n. 1 a n. 3, l'Avv. Andrea Ambiveri - con Studio in Milano, Via Besana n. 3; sui capitoli nn. 4, 5, 7-11, il Notaio - con Studio in Milano Via Turati n. 29; Persona_3 sui capitoli nn. 4, 5, 7-11, il Notaio - con Studio in Cinisello Balsamo, Via Carducci Testimone_2
8; sul capitolo n. 6, il dott. - con Studio in Marano Vicentino (VI), Via Canè 2/b; Parte_3 sui capitoli da n. 12 a n. 15, il Notaio - con Studio in AN (CR), Via Umberto I n. 41; Persona_1 sui capitoli nn. 16 e 17, il SI. , c/o Studio SGI, Viale Coni Zugna 5/a - Milano. Testimone_3
- Ammettere la convenuta a prova contraria sui capitoli di prova formulati dall'attrice, in CP_1 denegata ipotesi ammessi, con gli stessi testi sopra indicati.
- Ammettere la produzione dei documenti nn. 56 (verbale interrogatorio in data 16 dicembre 2022 Avv. Daniele Pizzi) e 57 (videoregistrazione dell'ascolto del file audio relativo al colloquio del 10 febbraio 2020 fra la SI.ra e la SI.ra rinvenuto sul dispositivo Apple iPhone Parte_4 Parte_5
XR (A1984) 2021-04- 30_Rapporto di (file in ordine cronologico è il n. 47 denominato Parte_4
4 20200210101253.m4a) e stralcio del rapporto di estrazione, già oggetto di apposita istanza in data 22 novembre 2023), già depositati unitamente alla nota 22 novembre 2023;
- Laddove occorresse, ordinare alla Procura della Repubblica di Milano ex art. 210 c.p.c. il deposito del file audio relativo al colloquio del 10 febbraio 2020 fra la SI.ra e la SI.ra Parte_4 Parte_5 rinvenuto sul dispositivo Apple iPhone XR (A1984)2021-04-30_Rapporto di (file in Parte_4 ordine cronologico è il n. 47 denominato 20200210101253.m4a) contenuto nel fascicolo del procedimento penale n. 10139/2021 R.G.N.R. - 4506/2021 R.G. GIP a carico, fra gli altri, dell'Avv.
RI NI;
- Disporre l'espunzione del doc. 40 attoreo (e della relativa trascrizione, ex adverso prodotta quale doc.
41) e, conseguentemente, dichiarare improcedibile e comunque respingere integralmente la querela di falso proposta dalla SI.ra avverso il testamento pubblico ricevuto dal Notaio Parte_2 di AN (CR) in data 6.11.2018 e registrato in RE in data 19.4.2019. Persona_1
*
PER IL PUBBLICO MINISTERO ammettere la prova per testi chiesta da parte attrice nella memoria autorizzata del 26.04.2023; disporre, mediante CTU, la trascrizione della videoregistrazione dell'incontro del 06.11.2018.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa ha convenuto in giudizio per Parte_6 Controparte_1
ottenere, in via principale, l'accertamento -al momento del confezionamento del testamento- dell'incapacità o, in subordine, del vizio di volontà previsto dall'art. 624 c.c. della de cuius
[...]
deceduta a Milano il 12 aprile 2019, e la conseguente dichiarazione di invalidità del testamento Per_4
redatto il 6 novembre 2018 per atto pubblico a rogito del Notaio, dott. con conseguente Persona_1
apertura della successione legittima e accertamento del fatto che l'attrice, in qualità di figlia, risulta essere l'unica chiamata all'eredità; in via subordinata, ha proposto domanda di riduzione per lesione della quota di legittima, con conseguente ordine di reintegrazione. si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto Controparte_1
l'azione avversaria, chiedendone l'integrale rigetto, e svolgendo domanda riconvenzionale di condanna.
Di talché, concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., il giudice istruttore, con ordinanza del
20.03.2023, ha rilevato d'ufficio ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. “la questione relativa alla possibile falsità delle attestazioni notarili contenute nel testamento pubblico ricevuto dal Notaio Per_1 in data 6 novembre 2018” rispetto a quanto effettivamente accaduto come risultante dalla
[...] registrazione audiovisiva prodotta dall'attrice con la memoria ex art. 183, comma 2, c.p.c. (cfr. doc. 40).
L'attrice, con memoria autorizzata depositata in data 26.04.2023, ha poi proposto querela di falso del testamento.
In particolare, ha lamentato la falsità del testamento impugnato per avere il Notaio attestato plurime circostanze non vere, come risulterebbe dal confronto tra il contenuto del testamento e la registrazione audiovisiva prodotta sub doc. 40.
Nel dettaglio, il Notaio avrebbe falsamente attestato:
i) la rilettura integrale del testamento;
ii) l'autorizzazione all'esecutore testamentario, ai sensi dell'art. 700, comma 3, c.c., a sostituire altri a sé stesso in caso di impossibilità a continuare l'ufficio di esecutore;
iii) la natura di legato e le disposizioni relative alla costituzione della convenuta;
CP_1 iv) l'attestazione e la dichiarazione di inabilità alla sottoscrizione della de cuius;
v) l'attribuzione del compenso all'esecutore testamentario per lo svolgimento dell'incarico.
All'udienza tenuta il 25.05.2023, a domanda del giudice, la convenuta ha dichiarato di volersi avvalere del documento impugnato di falso.
Pertanto, il giudice istruttore, ritenuta la rilevanza del documento, ha autorizzato la presentazione della querela di falso e ha disposto la comunicazione al P.M., assegnando termine alla convenuta e al P.M. sino all'11.09.2023 per depositare memoria difensiva.
La convenuta si è costituita nel procedimento incidentale con memoria depositata l'11.09.2023 e ha chiesto la reiezione della querela di falso poiché, a suo dire, avrebbe ad oggetto aspetti non deducibili sotto il profilo del falso ideologico, ribadendo in ogni caso la genuinità del testamento impugnato.
Il P.M. ha depositato memoria in data 11.09.2023 e ha chiesto ammettersi la prova per testi formulata dall'attrice e di disporsi CTU volta a trascrivere la registrazione audiovisiva.
Alla successiva udienza, tenuta il 28.09.2023, il giudice ha sospeso il procedimento principale stante la pregiudizialità della decisione sulla querela di falso rispetto a tutte le ulteriori domande e, nel procedimento incidentale di querela di falso, ha disposto CTU informatica, nominando all'uopo l'ing.
, formulando il seguente quesito: “Effettui il Consulente tecnico la trascrizione integrale Persona_5 dell'audio registrato contenuto nel doc. 40 di parte attrice relativo a conversazione avvenuta il 6
6 novembre 2018 tra notaio, medico e Persona_2 Persona_1 Persona_6 Persona_7 infermiera”.
In data 22.11.2023 la convenuta ha depositato documentazione integrativa relativa al procedimento penale (10139/2021 R.G.N.R. - 4506/2021 R.G. GIP) e ha eccepito l'inutilizzabilità della registrazione audiovisiva prodotta dall'attrice, chiedendone l'espunzione, in quanto, come emerso dalle dichiarazioni rilasciate al P.M. dall'avv. Pizzi -A.d.s. dell'attrice dal 20.02.2019 al 16.06.2021- quella registrazione sarebbe stata effettuata illegittimamente dalla domestica ( ) della de cuius senza aver ricevuto da Pt_5 quest'ultima alcun incarico né autorizzazione, contrariamente a quanto dedotto dalla controparte.
L'attrice, con memoria di replica autorizzata depositata il 18.03.2024, si è opposta alla produzione documentale avversaria e ha eccepito la tardività delle contestazioni sulla legittimità della registrazione, essendo state sollevate per la prima volta con la nota del 22.11.2023, oltre un anno dopo la produzione del doc. n. 40 avvenuta il 29.06.2022, come da autorizzazione del giudice.
Alla successiva udienza tenuta il 9.04.2024, entrambe le parti hanno dichiarato di non avere alcun rilievo sull'elaborato peritale depositato dal CTU in data 11.03.2024.
Il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 6.06.2024 ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita ex art. 127 ter c.p.c.), in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
Successivamente alla memoria conclusionale di replica, parte convenuta ha depositato rispettivamente:
- il 21 luglio 2025, copia della decisione assunta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina presso la
Corte d'Appello di Milano in data 17 luglio 2025 nell'ambito del procedimento disciplinare aperto nei confronti dell'avv. RI NI, Presidente e legale rappresentante della CP_1 convenuta, con la quale è stato dichiarato “non esservi luogo al procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. GIANI RI per la violazione ascritta” (doc. n. 61);
- il 10 ottobre 2025, copia del dispositivo della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano -
Sez. IV penale in data 7 ottobre 2025 con la quale i giudici del gravame, respingendo l'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero, hanno confermato la sentenza n. 932/24 in data 15 marzo 2024
(prodotta quale doc. 58) con cui il GIP di Milano aveva disposto l'integrale assoluzione dell'Avv.
RI NI, Presidente della Fondazione convenuta, rispetto ai fatti penalmente contestati (doc.
n. 62);
7 - il 23 ottobre 2025, copia delle motivazioni della suddetta sentenza della Corte d'Appello di Milano
- Sez. IV penale in data 7 ottobre 2025 e depositata in Cancelleria il 20 ottobre 2025 (doc. n. 63).
La ha chiesto di essere rimessa in termini ai sensi dell'art. 153, secondo comma, c.p.c., in CP_1 quanto documenti formatisi dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Collegio, ritenendo superflui tali documenti ai fini della odierna decisione che si limita alla mera querela di falso del testamento della de cuius datato 6 novembre 2018, rimette al giudizio Persona_2 di merito ogni decisione in ordine alla ammissibilità della produzione dei predetti documenti nn. 61, 62
e 63.
*
2. Sull'utilizzabilità della registrazione audiovisiva prodotta sub doc. 40 da Parte_2
[...]
L'attrice ha prodotto con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. -mediante deposito autorizzato di chiavetta usb in cancelleria in data 29.06.2022- una registrazione audiovisiva del momento in cui è stato confezionato il testamento pubblico ritenuto falso dalla Parte_2
La convenuta ne ha eccepito l'inutilizzabilità -per la prima volta- con nota depositata in data 22.11.2023, deducendo che, dal verbale di interrogatorio dell'avv. Pizzi reso nel procedimento penale 10139/2021
R.G.N.R. - 4506/2021 R.G. GIP sarebbe emersa l'illegittimità delle modalità con le quali sarebbe stata effettuata la registrazione, tali da renderla una intercettazione illecita e pertanto inutilizzabile nel processo.
Nel dettaglio, l'avv. Daniele Pizzi -A.d.s. dell'attrice dal 20.02.2019 al 16.06.2021- nel corso dell'interrogatorio a cui è stato sottoposto il 16.12.2022 in qualità di persona indagata ha dichiarato3:
“Poi emerge la famosa registrazione in cui la ha testato che è stata oggetto di una mia Per_2
approfondita riflessione. I professionisti erano stati registrati a loro insaputa (il notaio, il medico, la capo-sala). Io sapevo che la registrazione fosse stata fatta su volontà della poi invece la Per_2 Pt_4
Pt_ mi aveva riferito che fosse stata la assieme al a registrare di iniziativa il momento del Per_1 testamento per vedere cosa la effettivamente disponesse -in particolar modo in relazione alla Per_2
Pt_ donazione a favore di .
Pt_ La mi produsse la registrazione fra lei e del 10.2.20 (io l'ho appreso molto tempo dopo) avente Pt_4
ad oggetto chi avesse commissionato la registrazione del momento del testamento in Madonnina. Si dà atto che vengono ascoltate.
Alla luce di ciò io ho avvicinato il , il quale mi confessò che fosse stato lui a disporre la CP_2 registrazione in Madonnina;
lui mi disse “caspita, le ho portato pure mio nipote come notaio e non ricevuto nulla!” Quando fu sempre più chiaro che quella registrazione fosse determinante circa le pretese che aveva la sulla io paventai la nullità del testamento” (cfr. doc. 56, pagg. CP_1 Pt_2
5 e 6, parte convenuta).
Nella conversazione richiamata, tra la signora e la domestica , quest'ultima avrebbe confessato Pt_4 Pt_5
di aver effettuato la registrazione su richiesta di autista della de cuius (cfr. doc. 57 CP_2
convenuta), di cui si trascrive, per comodità, il contenuto: Pt_
- CANÒ: ma quella registrazione che Lei aveva fatto, sa del, quando la signora ha Per_2 dettato il testamento, ma l'ave, chi gli aveva detto di farla, ?” CP_2
- RITA: “Si si. Adesso non c'è niente, tutto cancellato”;
- CANÒ: “Lei ha cancellato la sua?”;
- RITA: “Tutto si”;
- CANÒ: “Ma glielo aveva detto comunque di farla?” CP_2
- RITA: “Si”.
Pertanto, a dire della la registrazione di cui al doc. 40, contrariamente a quanto dedotto CP_1 dall'attrice, sarebbe stata effettuata da un soggetto terzo ( ), estraneo alla conversazione e in alcun Pt_5
modo autorizzato a effettuarla da un soggetto partecipe, e pertanto costituirebbe un'intercettazione illecita ed inutilizzabile in giudizio.
A sostegno di tale argomento, la richiama Cassazione penale, S.U., sentenza n. 36747/2003, CP_1
secondo la quale: “Le intercettazioni regolate dagli artt. 266 e segg. cod. proc. pen. consistono nella captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscano con l'intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato. Ne consegue che la registrazione
9 fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'art. 234 cod. proc. pen., salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa”.
Il Collegio ritiene che l'eccezione di inutilizzabilità della registrazione audiovisiva di cui al doc. 40 attoreo sia tardiva e comunque infondata per le motivazioni che seguono.
-
2.1 La tardività dell'eccezione della e del deposito del verbale dell'interrogatorio CP_1 dell'avv. Pizzi (doc. n. 56 CP_1
Dall'esame della cronologia e del contenuto di tutti gli atti del procedimento principale e del presente procedimento incidentale è emerso quanto segue.
L'attrice, nell'atto di citazione, ha allegato che “…proprio in occasione del testamento, la SInora
pochi minuti prima dell'accesso del Notaio presso la casa di cura, chiedeva alla devota Per_2 collaboratrice di azionare la modalità di registrazione sul telefono cellulare della testatrice” (cfr. pag.
12).
La convenuta, nella prima difesa utile ovvero nella comparsa di costituzione, si è limitata a dubitare dell'esistenza della registrazione, senza in alcun modo contestare la circostanza fattuale della richiesta avanzata dalla de cuius alla domestica né tantomeno paventarne l'inutilizzabilità in giudizio.
Successivamente, l'attrice ha prodotto la registrazione con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., mediante il deposito di chiavetta usb in Cancelleria in data 29.06.2022 (cfr. doc. 40).
Ancora una volta, nella prima difesa utile (memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.), la non CP_1
solo non ha in alcun modo eccepito l'inutilizzabilità e/o contestato la legittimità della registrazione ma, al contrario, se ne è avvalsa per sostenere la piena capacità di intendere e di volere della de cuius.
Si legge infatti a pag. 10 paragrafo A.2 della memoria n. 3 cit.: “la registrazione del colloquio in data
6.11.2018, in occasione del quale il Notaio ha raccolto le ultime volontà della SI.ra (che Per_2 costituisce all'evidenza l'unico asserito appiglio, in realtà, come visto, inesistente, su cui pretende di fondarsi l'intera iniziativa giudiziale attorea), dimostra inequivocabilmente una realtà diametralmente
10 opposta a quella fantasiosamente dipinta da controparte: la SI.ra era, Persona_2 nell'occasione, assolutamente lucida, presente a se stessa e determinata a formalizzare quanto a lungo meditato e discusso con riferimento alla sua successione testamentaria”.
Non solo.
La ha addirittura sostenuto che la registrazione fosse voluta dalla stessa sig.ra CP_1 Per_2
[...]
Infatti, all'inizio di pag. 11 della memoria n. 3 cit., la precisa i motivi per i quali la sig.ra CP_1
aveva deciso di registrare l'incontro, escludendo che detta ragione fosse giustificata dal Persona_2 timore che “le facessero dichiarare qualcosa che non voleva”.
Il vero motivo per cui la sig.ra aveva chiesto a di registrare l'incontro col Notaio Persona_2 Pt_5
era perché la “SI.ra volesse essere certa che le sue volontà fossero ben recepite e che la stessa registrazione dovesse essere utilizzata in caso sorgessero contestazioni in merito alla volontà medesima”.
L'argomento in esame è allegato dalla a pag. 11 della memoria n. 3 cit., in cui sostiene una CP_1
propria versione dei fatti muovendo dalle sommarie informazioni rilasciate dalla domestica al P.M.: Pt_5
“E' analogamente da escludersi alla radice che la SI.ra avesse deciso di registrare il colloquio Per_2 in quanto “timorosa che “le facessero dichiarare qualcosa che non voleva”” come opinato senza prove ex adverso. Al di là del fatto che la frase “le facessero dichiarare qualcosa che non voleva” è estrapolata da controparte da un contesto sconosciuto, non avendo la SI.ra mai proferito quanto sopra Per_2 nell'ambito del colloquio registrato, dalle Sommarie Informazioni Testimoniali rese dalla SI.ra
(vale a dire la domestica ), che si producono quale doc. Testimone_4 Pt_5
52, emerge invece che la SI.ra volesse essere certa che le sue volontà fossero ben recepite e che la stessa registrazione dovesse essere utilizzata in caso sorgessero contestazioni in merito alla volontà medesima”.
Si legge a pag. 2 delle SIT di Rita, sub doc. n. 52 della FONDAZIONE: “La signora mi ha Per_2
detto di registrare la redazione del testamento. Io ho lasciato il telefono acceso e sono andato via. La signora mi aveva detto che quella registrazione avrei dovuto darla a , e Per_2 Pt_2 CP_3
se fosse successo qualche problema. Io ho fatto questo con il mio cellulare, in attesa di darlo CP_4 alle nipoti che però non sono mai venute. A un certo punto io l'ho dato a perché avevo paura a Pt_2 tenerlo e lei si è preso il mio cellulare e me ne ha comprato un altro”.
11 Ebbene, nonostante le deduzioni difensive suddette, la con nota depositata il 22.11.2023, CP_1
oltre un anno dopo la produzione della registrazione, ha allegato per la prima volta argomenti del tutto contrari a quanto in precedenza sostenuto, eccependo -sempre per la prima volta- l'inutilizzabilità della registrazione a fronte di quanto emerso nell'ambito del procedimento penale nell'interrogatorio dall'avv.
Pizzi tenuto il 16.12.2022, di cui ha chiesto di essere autorizzata alla produzione (doc. n. 56).
L'attrice si è opposta, eccependo la tardività del deposito.
Il Collegio ritiene che tale produzione sia innanzitutto tardiva, oltre che irrilevante ai fini del decidere come esposto al paragrafo n. 2.2.
Infatti, a seguito dell'eccezione di tardività sollevata dalla attrice, la non ha fornito la prova CP_1
della tempestività del deposito dell'interrogatorio dell'avv. Pizzi, essendosi limitata a produrre l'autorizzazione ricevuta dalla Procura a consultare il fascicolo penale in data antecedente all'interrogatorio dell'avv. Pizzi (cfr. doc. n. 60 . CP_1
Ebbene, l'autorizzazione è stata rilasciata per un periodo di 20 giorni a decorrere dal 26.09.2022, mentre l'interrogatorio è stato tenuto successivamente, il 16.12.2022.
L'autorizzazione da parte della Procura è pertanto del tutto inconferente, in quanto la consultazione era autorizzata sino al 16.10.2022.
L'interrogatorio è invece del 16.12.2022 e la non indica il momento in cui ne è venuta a CP_1
conoscenza.
La convenuta infatti si limita a dedurre: “La ha in particolare avuto contezza di quanto CP_1 dichiarato dall'Avv. Daniele Pizzi” (cfr. memoria 22.11.2023, pag. 2, punto n. 2).
Nulla precisa tuttavia di quando ha avuto contezza di tale verbale.
Tale circostanza è dirimente in merito alla tempestività del suo deposito, in quanto, successivamente al
16.12.2022, vi sono state plurime occasioni processuali per produrre detto verbale di interrogatorio;
segnatamente: udienze del 25 maggio 2023, 28 settembre 2023 e 7 novembre 2023, nonché comparsa di costituzione della dell'11 settembre 2023. CP_1
Pertanto, se è pur vero che nel giudizio incidentale di querela di falso non sono previsti termini perentori per la proposizione di istanze istruttorie, è altrettanto vero che tale principio trova un limite nel diritto delle altre parti alla controprova, come del resto affermato dalla giurisprudenza richiamata dalla stessa
“Nell'ambito di un sub-procedimento sostanzialmente deformalizzato qual è quello con cui CP_1
si propone querela di falso in via incidentale, non è configurabile una preclusione alla possibilità di
12 articolare mezzi di prova sia perché non è applicabile la previsione di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. sia perché gli artt. 221 e 222 c.p.c. non prevedono termini perentori per la proposizione di istanze istruttorie, fatta salva la necessità che non sia leso il diritto delle altre parti alla controprova” (cfr. Cass. ordinanza n. 15703/2021).
Ebbene, appare evidente che il verbale di interrogatorio dell'avv. Pizzi avrebbe dovuto essere prodotto alla prima difesa utile dopo l'avvenuta conoscenza del verbale stesso, al fine di consentire a controparte di replicare e di avanzare eventuali istanze istruttoria a contrario.
E per verificare quando sarebbe stata la prima difesa utile, la avrebbe dovuto allegare il CP_1
momento in cui è venuta a conoscenza del verbale di interrogatorio.
In assenza di tale dato temporale, non può ritenersi tempestivo il deposito del verbale.
Del resto, il principio per cui nel giudizio incidentale di querela di falso non operano le ordinarie preclusioni processuali trova un necessario bilanciamento tanto con il diritto di difesa della controparte quanto con l'esigenza che la nuova allegazione e produzione istruttoria avvengano entro la prima difesa utile. In difetto, risulta compromesso il corretto e celere svolgimento del processo, poiché l'ammissione di produzioni documentali e istanze istruttorie in qualunque fase del giudizio determina un vulnus al contraddittorio ed un indebito allungamento dei tempi processuali.
-
2.2 L'irrilevanza del verbale di interrogatorio dell'avv. Pizzi
In ogni caso, ammesso pure che la produzione del verbale di interrogatorio dell'avv. Pizzi non sia tardiva, quel verbale è comunque irrilevante in quanto contiene solo dichiarazioni de relato.
L'avv. Pizzi ha infatti riportato circostanze non conosciute direttamente, bensì apprese per tramite di terzi, segnatamente e sicché la sua dichiarazione si fonda su una Parte_4 CP_2
conoscenza meramente indiretta dei fatti e contraria a quanto l'avv. Pizzi credeva (“Io sapevo che la registrazione fosse stata fatta su volontà della ). Per_2
Le dichiarazioni de relato sono le seguenti:
Pt_
- “la mi aveva riferito che fosse stata la assieme al a registrare di iniziativa il Pt_4 Per_1
momento del testamento per vedere cosa la effettivamente disponesse -in particolar modo Per_2
Pt_ in relazione alla donazione a favore di ”.
- “Alla luce di ciò io ho avvicinato il , il quale mi confessò che fosse stato lui a disporre CP_2 la registrazione in Madonnina”.
13 Ebbene, a fronte di tale palese incertezza e confusione (l'avv. Pizzi sapeva che la registrazione era stata effettuata su volontà della mentre la ed il gli avrebbero riferito che l'iniziativa Per_2 Pt_4 Per_1
sarebbe stata di e del la avrebbe dovuto chiamare a testimoniare Pt_5 Per_1 CP_1 CP_2
e per confermare le circostanze riferite all'avv. Pizzi e poi riportate nell'interrogatorio ( Pt_5 Parte_4
invece sarebbe stata un teste de relato).
[...]
E l'introduzione dei nuovi capitoli di prova sarebbe stata possibile in quanto, secondo i principi enunciati dalla Corte di Cassazione (richiamati dalla stessa convenuta), nell'ambito del procedimento di querela di falso incidentale non operano le ordinarie preclusioni processuali (cfr. Cass. ordinanza n. 15703/2021 cit.).
Inoltre, appare irrilevante e in alcun modo attendibile anche la registrazione della conversazione tra e la domestica , richiamata dall'avv. Pizzi nell'interrogatorio e prodotta dalla Parte_4 Pt_5
quale doc. n. 57 (si riporta la dichiarazione dell'avv. Pizzi: “La mi produsse la CP_1 Pt_4
Pt_ registrazione fra lei e del 10.2.20 (io l'ho appreso molto tempo dopo) avente ad oggetto chi avesse commissionato la registrazione del momento del testamento in Madonnina”.
Il contenuto della conversazione è il seguente:
Pt_
- CANÒ: ma quella registrazione che Lei aveva fatto, sa del, quando la signora ha Per_2 dettato il testamento, ma l'ave, chi gli aveva detto di farla, ?” CP_2
- RITA: “Si si. Adesso non c'è niente, tutto cancellato”;
- CANÒ: “Lei ha cancellato la sua?”;
- RITA: “Tutto si”;
- CANÒ: “Ma glielo aveva detto comunque di farla?” CP_2
- RITA: “Si”.
Si tratta di uno stralcio di conversazione, del tutto decontestualizzata, nella quale la domestica Pt_5
fornisce risposte a monosillabi, palesemente indotte dalle domande incalzanti della Pt_4
Inoltre, tali dichiarazioni si pongono in contrasto con quanto dichiarato da nel verbale di sommarie Pt_5
informazioni -prodotto dalla stessa quale doc. n. 52- nel quale la domestica ha affermato che CP_1
“La SI.ra mi chiese di registrare la redazione del testamento”. Per_2
Va altresì osservato che, rispetto alle risposte a dir poco laconiche di nella conversazione con la Pt_5
appaiono più attendibili le dichiarazioni di rilasciate in sede di SIT in quanto riferite ad un Pt_4 Pt_5
soggetto terzo, il P.M., e in un contesto maggiormente garantito, in cui le dichiarazioni sono state
14 verosimilmente rilasciate senza alcuna suggestione e influenza da parte di soggetti portatori di un possibile interesse nella vicenda.
-
2.3 L'utilizzabilità della registrazione prodotta sub doc. n. 40 da Parte_2
In conclusione, può affermarsi che la registrazione è stata effettuata dalla domestica su richiesta Pt_5
della de cuius sig.ra Persona_2
La circostanza rileva ai fini della utilizzabilità della registrazione, in quanto effettuata su richiesta di un soggetto presente alla conversazione.
Difatti, le Sezioni Unite hanno affermato che “la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico…”4.
Nel caso di specie, come già detto, la registrazione è stata effettuata dalla domestica su richiesta Pt_5
della de cuius.
Ne consegue che il doc. 40 attoreo non rientra nella nozione di intercettazione illecita, bensì costituisce mezzo di prova ammissibile nel processo civile, rientrando nel genus delle riproduzioni meccaniche previste dall'art. 2712 c.c., come affermato da Cass. sentenza n. 27224/2014:
“La registrazione fonografica di un colloquio tra presenti, rientrando nel "genus" delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ., ha natura di prova ammissibile nel processo civile”.
*
3. Sul merito della querela di falso. La falsità del testamento redatto il 6 novembre 2018 dalla de cuius sig.ra (cfr. doc. n. 8 di parte attrice, fascicolo principale) Persona_2
L'attrice ha dedotto plurimi profili di falsità del testamento, che verranno esaminati singolarmente nei prossimi paragrafi.
Preliminarmente, si evidenzia che tutte le considerazioni relative all'effettiva volontà della de cuius sono irrilevanti nel procedimento di querela di falso, che attiene esclusivamente alla valutazione della lamentata falsità del testamento sulla scorta delle risultanze della trascrizione effettuata dal CTU, che peraltro non sono state oggetto di osservazioni delle parti.
-
3.1 La falsità dell'attestazione dell'avvenuta rilettura integrale del testamento (punto A comparsa conclusionale di parte attrice)
Il primo profilo di falsità sollevato dall'attrice riguarda l'attestazione dell'avvenuta rilettura integrale del testamento rilasciata dal Notaio nel testamento all'ultima pagina (pag. 8 doc. n. 8 cit.):
L'attrice ha dedotto che dalla registrazione audiovisiva emergerebbe la mancanza di tale rilettura, con conseguente falsità della relativa attestazione.
La convenuta sostiene che non sarebbe stata necessaria la rilettura integrale del testamento poiché il contenuto sarebbe stato definito nei precedenti incontri tra il Notaio e la testatrice e, in ogni caso, il contenuto del testamento sarebbe stato confermato dalla de cuius alla presenza dei testimoni il 6 novembre 2018, mano a mano che il Notaio ne dava lettura ai presenti.
Il Collegio ritiene che il motivo sia fondato e che pertanto debba essere dichiarata la falsità del testamento nella parte in cui il Notaio ha attestato l'avvenuta rilettura integrale del testamento.
Infatti, dalla trascrizione della registrazione redatta dal CTU è emerso che il Notaio ha omesso di effettuare la rilettura integrale del testamento, circostanza peraltro confermata anche dalla convenuta, che si è difesa deducendo unicamente la non necessarietà della rilettura.
Oltretutto, nemmeno è vero che il Notaio avrebbe riletto ordinatamente di volta in volta il contenuto del testamento, atteso che, come emerge dalla registrazione, l'incontro si è svolto con modalità colloquiali, durante le quali il contenuto del testamento non è mai stato attentamente riletto, né durante né alla fine delle dichiarazioni di ultima volontà della de cuius.
16 Inoltre, le circostanze dedotte dalla convenuta sulla necessità o meno di tale adempimento sono irrilevanti, in quanto il procedimento di querela di falso si limita a verificare la corrispondenza tra ciò che è accaduto (e registrato) ed il contenuto del testamento.
E tale corrispondenza non c'è.
Da ultimo, si osserva che l'incontro del 6 novembre 2018 si è svolto con modalità confidenziali ed informali, con interventi anche del medico e dell'infermiera (testimoni).
Le dichiarazioni della sig.ra dunque appaiono più prossime a una conversazione che a Persona_2 una ordinata raccolta di ultime volontà, con conseguente scarsa linearità e chiarezza nell'esposizione delle intenzioni testamentarie della de cuius.
Ebbene, in tale contesto sarebbe stato quanto mai necessario rileggere (lentamente) nella sua interezza il documento testamentario, proprio per verificare e confermare l'effettiva volontà della anziana e malata5 sig.ra Persona_2
Rilettura dunque necessaria per escludere qualsivoglia errore o fraintendimento.
Questo sarebbe stato lo scopo della rilettura del testamento, tuttavia mai avvenuta e falsamente dichiarata come effettuata dal Notaio.
-
3.2 La falsità dell'autorizzazione all'esecutore testamentario, ai sensi dell'art. 700, comma 3, c.c., a sostituire altri a sé stesso in caso di impossibilità a continuare l'ufficio di esecutore (punto B.1 comparsa conclusionale di parte attrice)
Il secondo profilo di falso sollevato dall'attrice riguarda la falsità dell'autorizzazione all'esecutore testamentario ex art. 700, comma 3, c.c. riportata alla pag. 4 doc n. 8 cit.: L'attrice lamenta che dalla registrazione emergerebbe che la de cuius non avrebbe mai rilasciato una dichiarazione in tal senso e che pertanto sarebbe stata aggiunta dal Notaio di propria iniziativa.
La convenuta sostiene che il Notaio non sarebbe un mero trascrittore delle volontà espresse dal testatore ma avrebbe anche il dovere di orientare le parti nella scelta delle clausole da inserire per ottenere lo scopo pratico voluto.
Pertanto, il Notaio avrebbe inserito tale clausola, peraltro meramente riproduttiva di una disposizione di legge, per tutelare maggiormente la de cuius.
Il Collegio ritiene che anche tale profilo di falso è fondato e deve essere pertanto dichiarata la falsità del testamento nella seguente parte: “autorizzo espressamente il nominato esecutore, ai sensi dell'art. 700,
3° co. c.c., a sostituire altri a se stesso qualora egli non possa continuare nell'ufficio di esecutore”.
Infatti, nuovamente, dalla trascrizione effettuata dal CTU è emersa la totale assenza di una dichiarazione da parte della de cuius in tal senso, come peraltro è stato confermato dalla stessa convenuta, che ha ammesso che tale clausola è stata inserita dal Notaio di propria iniziativa.
Appare dunque irrilevante la ragione per cui il Notaio avrebbe inserito di propria iniziativa quella disposizione, in quanto, si ribadisce, il procedimento di querela di falso si limita a verificare la corrispondenza tra ciò che è accaduto (e registrato) ed il contenuto del testamento.
-
3.3 La mancanza di una volontà dispositiva circa: (i) la natura di legato e (ii) le disposizioni relative alla costituzione ed agli scopi della convenuta, nonché relative alla devoluzione CP_1
patrimoniale in suo favore (punti B.2 e B.5 comparsa conclusionale di parte attrice)
Il terzo profilo di falsità lamentato dall'attrice riguarda la falsa attestazione della volontà della de cuius con riguardo al conferimento alla della somma di € 4.000.000,00 (cfr. pagg. 5 e 6 doc n. 8 CP_1
cit.):
18 L'attrice ha dedotto che la de cuius, inconsapevole della reale consistenza del proprio patrimonio, sarebbe stata dolosamente indotta a credere di possedere la somma liquida di € 4.000.000,00 e che tale importo fosse la somma minima necessaria per la costituzione della CP_1
La convenuta si è difesa contestando quanto dedotto da controparte ed eccependo l'inammissibilità di tale profilo di falso in quanto riguarderebbe vizi attinenti alla formazione della volontà della de cuius e pertanto non deducibili nel procedimento di querela di falso poiché non costituiscono ipotesi di falsità ideologica.
Il Collegio ritiene che tale profilo di falso sia inammissibile.
La giurisprudenza pacificamente afferma che “l'atto pubblico fa fede fino a querela di falso soltanto relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese ed agli altri fatti dal medesimo compiuti, non estendendosi tale efficacia probatoria anche ai giudizi valutativi eventualmente espressi, tra i quali va compreso quello relativo al possesso, da parte dei contraenti, della capacità di intendere e di volere” (cfr. Cass. ordinanza n. 27489/2019).
Le doglianze attoree sono volte, sostanzialmente, a contestare la sussistenza e la genuinità della piena capacità di intendere e di volere della de cuius, asseritamente indotta con dolo dal Notaio.
L'eventuale vulnus alla capacità di intendere e di volere della de cuius non è tuttavia ammissibile in sede di querela di falso, non avendo ad oggetto profili di falsità ideologica, bensì, eventualmente, del giudizio di annullamento del testamento. Ne consegue che tale profilo di falso è inammissibile.
-
3.4 La falsità dell'attestazione e della dichiarazione di inabilità alla sottoscrizione della de cuius
(punto B.3 comparsa conclusionale di parte attrice)
19 Il quarto profilo di falso sollevato dall'attrice riguarda la falsità dell'attestazione e della dichiarazione di inabilità alla sottoscrizione della de cuius (cfr. pag. 3 doc n. 8 cit.):
L'attrice ha lamentato che il Notaio avrebbe falsamente attestato l'impossibilità della testatrice di procedere alla sottoscrizione del testamento senza menzionare la causa ostativa e senza recepire una dichiarazione in tal senso da parte della de cuius, in violazione dell'art. 603, comma 3, c.c.
La convenuta sostiene, in primo luogo, l'irrilevanza di tale motivo, essendo pacifica la situazione di sostanziale inabilità alla sottoscrizione da parte della testatrice.
In secondo luogo, ha rilevato che dalla trascrizione della registrazione emergerebbe che, dopo che il
Notaio avrebbe dichiarato: “viene sottoscritto dai testi e da me notaio alle ore 10:30 ma non dalla comparente stante la dichiarazione di cui sopra”, la testatrice avrebbe a sua volta risposto “bene”, in tal modo confermando la circostanza (cfr. pag. 12 CTU).
Infine, la convenuta ha dedotto che la registrazione sarebbe partita allorquando i partecipanti erano già presenti nella stanza e che conseguentemente non vi sarebbe alcuna prova che la testatrice non abbia dichiarato la propria condizione di debolezza agli arti prima dell'inizio di tale registrazione.
Il Collegio ritiene che tale motivo di falso sia fondato per le seguenti motivazioni.
Il Notaio ha attestato che il testamento “viene sottoscritto dai testi e da me notaio alle ore 10:30 ma non dalla comparente stante la dichiarazione di cui sopra”.
20 Tale dichiarazione si riferisce alla parte iniziale del testamento, in cui il Notaio ha dato atto dei soggetti presenti e precisamente: “ , nata a [...] il giorno 8 marzo 1927 […] la quale Persona_2
dichiara di non poter sottoscrivere a causa dell'estrema debolezza agli arti superiori dovuta all'età avanzata e all'attuale stato clinico”.
Orbene, dalla trascrizione della registrazione risulta che in nessun punto la de cuius ha mai effettuato tale dichiarazione.
Ne consegue la falsità di quanto attestato dal Notaio.
Non colgono nel segno le difese della convenuta in quanto l'asserita e laconica approvazione della testatrice non sana in ogni caso la mancanza di una dichiarazione oggettivamente omessa e falsamente riportata dal Notaio nel testamento.
Inoltre, sebbene fosse a suo carico l'onere della prova, la convenuta nemmeno ha dimostrato che la testatrice avrebbe dichiarato di non poter sottoscrivere il testamento in un momento antecedente all'inizio della registrazione.
-
3.5 La falsità dell'attribuzione del compenso all'esecutore testamentario per lo svolgimento dell'incarico (punto B.4 comparsa conclusionale di parte attrice)
Il quinto profilo di falso lamentato dall'attrice riguarda la falsità dell'attribuzione del compenso all'esecutore testamentario per lo svolgimento dell'incarico (cfr. pag. 4 doc n. 8 cit.):
L'attrice ha dedotto, da un lato, che il Notaio avrebbe indotto la testatrice a credere che l'incarico di esecutore testamentario, normalmente gratuito, dovesse essere necessariamente retribuito per legge;
21 dall'altro, che il Notaio avrebbe stabilito unilateralmente il compenso dell'esecutore testamentario nella somma di € 100.000,00, senza che vi sia stata un'autorizzazione in tal senso da parte della sig.ra Per_2
[...]
A dire dell'attrice, dunque, dalla trascrizione della registrazione risulterebbe che in nessun punto la de cuius avrebbe accettato il compenso proposto dal Notaio per l'esecutore testamentario.
La convenuta si è difesa sostenendo che il primo profilo di falso sarebbe inammissibile in sede di querela di falso, in quanto inerente all'accertamento dell'effettiva volontà della de cuius; la doglianza attorea dunque non rientrerebbe nelle ipotesi di falsità ideologica, osservando in ogni caso che il Notaio si sarebbe limitato a prospettare alla testatrice l'opportunità della nomina di un esecutore testamentario stante la consistenza della massa ereditaria.
In ordine alla quantificazione del compenso, la ha dedotto che sarebbe documentalmente CP_1
provato che la de cuius, non avendo manifestato alcuna opposizione alla proposta di compenso indicata dal Notaio, lo avrebbe implicitamente accettato.
Il Collegio ritiene che il primo motivo, relativo alla volontà dispositiva della de cuius, sia inammissibile in sede di querela di falso, trattandosi di vizi relativi alla capacità di intendere e di volere, da dedurre nel giudizio di annullamento del testamento.
Il secondo motivo è invece fondato e deve pertanto essere dichiarata la falsità del testamento nella parte in cui viene quantificato il compenso dell'esecutore testamentario nella somma di € 100.000,00.
Difatti, dalla trascrizione della registrazione, che si riporta per comodità6, risulta che la de cuius non ha mai accettato né dichiarato di voler riconoscere all'esecutore testamentario un compenso pari a €
100.000,00:
[Ride] Gli diamo un compenso? Per le spese? Persona_1
Eeeh… Sì. NI, se non è pagato, non fa niente. Il compenso, però, non me lo chieda, Email_1
perché non saprei dirglielo.
Ok. Persona_1
[Non comprensibile] Né troppo, né poco, eh? È una cosa che, in questo momento Persona_2
non... Allora. Qui noi abbiamo il valore del suo patrimonio. l'Avvocato, RI è un Persona_1
avvocato. Quindi, un dato oggettivo, se si vuole, sono le tariffe, le sue tariffe professionali.
Cosa cavolo vuole che ne sappia io di tariffe. Fate come se sia una cosa ben fatta. Che Persona_2 non ci perda niente l'avvocato NI, e non ci perda niente la A me interessa la CP_1 CP_1
Dell'avvocato NI non mi interessa niente.
Però, un qualcosa lo dobbiamo dire. Persona_1
Certo. Dica. Persona_2
Allora, rispetto al valore del suo patrimonio, presa la tariffa ministeriale, indica il Persona_1
compenso intorno ai centomila euro, rispetto a quello che è il suo patrimonio. Questo è un dato, però la volontà è la sua.
Ce li abbiamo? Persona_2
Per averceli, li abbiamo. Persona_1
Per pagare, dico. Persona_2
Sì. Persona_1
Non è che poi andiamo a debito. Persona_2
Da questo punto di vista, no, SInora. [Ride] Persona_1
LV RI: [Ride] La SInora a debito, farebbe ridere i polli. Pt_2
Non ci si crede. [Ride] Persona_1
LV RI: No. Perché, se c'è stata una persona onesta, quella sono stata io! [Ride] Tirèm innanz.
Mettiamo questa indicazione? Persona_1
Faccia lei. Persona_2
Allora. Persona_1
Di buon senso. Persona_2
[Legge] Dispongo che all'esecutore testamentario sia attribuita, quale compenso per Persona_1
l'attività che sarà da lui svolta, una somma pari a?
Attenzione. Che mia figlia non debba soffrire di niente, eh. Persona_2
No, no, no. Adesso ci arriviamo. Questo è per l'esecutore. È un dato, che però… Persona_1
: Ma è una tantum o è... Persona_6
È una tantum, è una tantum, è per l'attività, per tutta l'attività. Non è ripetuta, perché Persona_1
sulla base di quello che è il valore del patrimonio della SInora.
23 : Ci sono delle percentuali? Persona_6
Sì. Ci sono le tariffe proprio indicate per la professione. Quindi [Legge] pari a ] Persona_1 Pt_8
Euro centomila. Abbiamo adesso la quindi andiamo a scrivere quella che è la sua volontà. CP_1
Quindi, [Legge] l'esecutore dovrà andare a costituire la determinando l'atto costitutivo e CP_1
lo statuto con le seguenti modalità. a [Pausa] Quello che è tutto il contenuto specifico, lo rimandiamo all'esecutore, ma i dati essenziali li dobbiamo dire. Quindi abbiamo, in primo, il nome della
. CP_1
Come emerge evidente dalla registrazione, la decisione sull'ammontare di € 100.000,00 non è stata affatto indicata dalla sig.ra ma muove addirittura da un confronto tra il medico ( Persona_2 Per_6
ed il Notaio ( ; ecco la sequenza del dialogo in cui il Notaio decide
[...] Persona_1
unilateralmente il compenso per l'esecutore testamentario:
: Ma è una tantum o è... Persona_6
È una tantum, è una tantum, è per l'attività, per tutta l'attività. Non è ripetuta, perché Persona_1
sulla base di quello che è il valore del patrimonio della SInora.
: Ci sono delle percentuali? Persona_6
Sì. Ci sono le tariffe proprio indicate per la professione. Quindi [Legge] pari a ] Persona_1 Pt_8
Euro centomila”.
*
4. Conclusioni
La querela di falso è ammissibile e fondata in riferimento ai profili di falso sopra rilevati e pertanto va accolta.
Tutti i profili di falso sopra accertati travolgono l'intera scheda testamentaria.
Per l'effetto va dichiarata la falsità del testamento pubblico ricevuto dal Notaio di AN Persona_1
(CR) in data 06 Novembre 2018 da CF: , nata a [...] il giorno Persona_2 C.F._2
8 marzo 1927 e deceduta in Milano il 12 aprile 2019, annotato al n. 551 del repertorio atti di ultima volontà dello stesso Notaio, registrato a RE (CR) in data 19 Aprile 2019 al n. 4794, serie 1T, rep.
n. 551, racc. n. 435.
Da ultimo si rileva che nelle proprie conclusioni parte attrice ha chiesto il sequestro dell'originale del testamento di ai sensi dell'art. 224 c.p.c. Persona_2
L'istanza va rigettata in quanto non si rilevano particolari contingenze che comportino la necessità del
24 sequestro del testamento.
Del resto, la stessa parte attrice ha formulato la domanda senza tuttavia nulla argomentare negli atti difensivi a sostegno di tale richiesta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22 e tenuto conto del valore della controversia, indeterminabile, complessità alta, in conformità al principio giurisprudenziale secondo il quale: “In materia di querela di falso in via incidentale, ed ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il valore della causa di falso deve ritenersi indeterminabile, giacché connaturato sia allo scopo del giudizio (che è quello di eliminare la verità del documento, anche al di là dell'utilizzo nella controversia in cui la querela è incidentalmente insorta), sia alle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità” (cfr. Cass. sentenza n.
15642/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, nella sua composizione collegiale in epigrafe indicata, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, pronunciando nel giudizio di querela di falso incidentale, così decide:
1) accoglie la domanda di di querela di falso incidentale;
Parte_2
2) accerta e dichiara la falsità del testamento pubblico ricevuto dal Notaio di AN Persona_1
(CR) in data 06 Novembre 2018 da CF: , nata a [...] il Persona_2 C.F._2
giorno 8 marzo 1927 e deceduta in Milano il 12 aprile 2019, annotato al n. 551 del repertorio atti di ultima volontà dello stesso Notaio, registrato a RE (CR) in data 19 Aprile 2019 al n. 4794, serie
1T, rep. n. 551, racc. n. 435;
3) dispone l'annotazione della presente sentenza sull'originale del documento oggetto della querela di falso a cura della Cancelleria;
4) pone definitivamente a carico di e le spese della CTU;
Controparte_1 Controparte_1
5) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre Parte_2
rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 14 ottobre 2025
Il giudice estensore La Presidente
dott. FE Salmeri dott.ssa Susanna Terni
25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Figlia di e Successivamente al decesso di ha sposato Persona_2 Parte_7 Parte_7 Persona_2
che nel 1972 ha adottato la quale ha così acquisito il secondo cognome Nel Controparte_1 Parte_2 Parte_2 1973 è deceduto anche Controparte_1 2 Già vedova di Controparte_1
5 3 Per meglio comprendere la dichiarazione in esame, pare utile precisare i ruoli rivestiti dai soggetti menzionati dall'avv.
Pizzi:
- amica di condannata in primo grado dal Tribunale di Milano per Parte_4 Parte_2 circonvenzione di incapace;
Pt_
- , la domestica della de cuius Persona_2
- autista della de cuius. CP_2
8 4 Cass., Sezioni Unite penali, n. 36747 del 28 maggio 2003, cit.
15 5 Il testamento è stato formato presso la Casa di Cura La Madonnina, in via Quadronno, n. 29, Milano
17 6 cfr. pagg.
7-8 CTU
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Milano, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Susanna TERNI Presidente dott. Angelo RICCIARDI Giudice dott. FE SALMERI Giudice rel. est. ha pronunciato nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
, CF: , con l'avv. Giorgio Francesco Parte_1 C.F._1
Molinari
-attrice- contro
CF: , con gli avv.ti Raffaele Controparte_1 P.IVA_1
LO GO e FE AM
-convenuta-
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
-interveniente-
CONCLUSIONI
Per Parte_2
- dichiarare la falsità del testamento pubblico ricevuto dal Notaio di AN (CR) in Persona_1 data 06 Novembre 2018, annotato al n. 551 del repertorio atti di ultima volontà dello stesso notaio, registrato a RE (CR) in data 19 Aprile 2019 al n. 4794, serie 1T, rep. n. 551, racc. n. 435, allegato
1 in copia sub doc. 8 dall'attrice, nonché dalla convenuta, (sub Controparte_1 doc. 33), nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Milano sub R.G. n. 34319/2021 e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del testamento così come sopra individuato e/o, comunque sia, privare il testamento pubblico dei suoi effetti legali;
- in subordine, dichiarare la falsità del testamento pubblico ricevuto dal Notaio di Persona_1
AN (CR) in data 06 Novembre 2018, annotato al n. 551 del repertorio atti di ultima volontà dello stesso notaio, registrato a RE (CR) in data 19 Aprile 2019 al n. 4794, serie 1T, rep. n. 551, racc. n. 435, allegato in copia sub doc. 8 dall'attrice, nonché dalla convenuta, Controparte_1
(sub doc. 33), nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Milano sub R.G. n. 34319/2021 in
[...] relazione al legato in favore della convenuta e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del legato e/o, comunque sia, privare l'attribuzione a titolo particolare, o i singoli legati, in favore della convenuta dei suoi effetti legali;
- ordinare il sequestro dell'originale del testamento di ai sensi dell'art. 224 c.p.c. Persona_2
IN VIA ISTRUTTORIA
- ammettere la prova per testi sul capitolo n. 20) deferito nella querela di falso, con i testimoni ivi indicati e i capitoli di prova dall'11) al 19), come ritrascritti e già formulati nella memoria istruttoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c., con i relativi testimoni indicati.
IN OGNI CASO
- annullare e/o dichiarare nullo il testamento e/o privare le singole attribuzioni a titolo particolare in favore della testamentaria in esso contenuti dei relativi effetti legali, CP_1
- accertare e dichiarare che la successione della defunta deve essere regolata dalla legge e, per l'effetto, accertare e dichiarare che l'attrice, figlia della defunta, è l'unico soggetto chiamato all'eredità della de cuius Persona_2
- condannare la convenuta a rilasciare e a consegnare all'attrice tutti i beni della defunta e dalla stessa a ogni titolo detenuti e/o i beni delle disposizioni ritenute inefficaci e corrispondere a Parte_2 tutte le somme eventualmente percepite, oltre ai frutti maturati e maturandi;
[...]
- adottare ogni consequenziale provvedimento di legge, ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c., in esito all'accertamento della falsità del testamento impugnato.
- Con ogni più ampia riserva e vittoria di spese.
*
Per Controparte_1
Nel merito
- Respingere integralmente la querela di falso proposta dalla SI.ra avverso Parte_2 il testamento pubblico ricevuto dal Notaio di AN (CR) in data 6.11.2018 e registrato Persona_1 in RE in data 19.4.2019 in quanto inammissibile, nulla e comunque infondata, per tutte le ragioni esposte in atto.
- Respingere in ogni caso la domanda attorea volta ad ottenere la caducazione dell'intero testamento pubblico ricevuto dal Notaio di AN (CR) in data 6.11.2018 e registrato in RE Persona_1 in data 19.4.2019, essendo riconosciuta dalla stessa controparte la pacifica volontà della de cuius di voler costituire la unitamente alle correlate disposizioni di natura patrimoniale. CP_1
- Dichiarare inammissibile ovvero comunque respingere in ogni caso ogni domanda attorea volta ad ottenere la declaratoria di nullità e/o l'annullamento del testamento pubblico ricevuto dal Notaio Per_1 di AN (CR) in data 6.11.2018 e registrato in RE in data 19.4.2019.
[...]
In ogni caso
2 - Con vittoria di competenze e spese, oltre accessori di legge.
In sede istruttoria
- Respingere l'istanza avversaria di prova per testi, in quanto avente ad oggetto circostanze irrilevanti, da dimostrarsi documentalmente, di contenuto valutativo ovvero capitoli articolati in modo generico per le ragioni esposte in atti.
- Per mero tuziorismo difensivo si chiede - senza accettare alcuna inversione del relativo onere - ammettersi prova per testimoni sui capitoli di prova di seguito indicati:
1) “Vero che, nei primi mesi del 2017, la SI.ra (d'ora innanzi solo SI.ra Persona_2 Per_2 contattava il proprio avvocato, penalista, di fiducia, Avv. Andrea Ambiveri, incaricandolo di individuare un gruppo di professionisti che desse corso alla valutazione del suo patrimonio a fini successori”.
2) “Vero che, nella stessa occasione di cui al capitolo che precede, la SI.ra rappresentava Per_2 all'Avv. Ambiveri la propria volontà di continuare a perseguire gli scopi di solidarietà sociale, già da lei coltivati in vita, tramandando il nome proprio e del marito, tramite la costituzione di una fondazione a scopo benefico, lasciando per testamento alla propria unica figlia SI.ra Parte_2 quanto ad essa spettante per legge”.
3) “Vero che, in relazione agli obiettivi di cui ai capitoli nn. 1 e 2, che precedono, lo Avv. Ambiveri, nei mesi successivi alla richiesta, individuava il Dott. Notaio in Milano, per la cura delle Persona_3 questioni di carattere tecnico-giuridico, nonché l'Arch. per procedere alla stima del Tes_1 patrimonio immobiliare della SI.ra . Per_2
4) “Vero che, in data 10 maggio 2017, il Notaio si recava, unitamente alla collega Notaio Per_3
sua socia di Studio, presso l'abitazione della SI.ra in via Andreani 5, Testimone_2 Per_2
Milano, per un incontro preliminare, nel corso del quale la stessa SI.ra illustrava al Notaio Per_2
e alla sua collega Notaio quali fossero le sue volontà in relazione alla sua Per_3 Testimone_2 successione ereditaria”;
5) “Vero che, in occasione dell'incontro di cui al capitolo n. 4 che precede, la SI.ra confermava Per_2 al Notaio ed alla sua collega Notaio la propria volontà di continuare a Per_3 Testimone_2 perseguire gli scopi di solidarietà sociale da lei già coltivati in vita, tramandando il nome proprio e del marito, mediante la costituzione di una fondazione, a scopo benefico, lasciando per testamento alla figlia, SI.ra la quota di suo patrimonio a quest'ultima spettante per legge”. Parte_2
6) “Vero che, dopo l'incontro di cui al capitolo n. 5, la SI.ra incaricava il commercialista Dott. Per_2
di studiare quali fossero, rispetto al relativo impatto fiscale, gli strumenti da adottare Parte_3 per realizzare gli obiettivi successori da lei perseguiti”
7) “Vero che il Notaio lavorava sulla successione della SI.ra dal maggio 2017 al Per_3 Per_2 febbraio 2018”.
8) “Vero che, dal maggio 2017 sino a fine gennaio 2018, il Notaio esaminava la struttura delle Per_3 società facenti capo alla SI.ra (Mau.zia s.r.l., Soire s.r.l., Casterida s.r.l., Immobiliare VOR Per_2
s.r.l.), e studiava la fattibilità di una eventuale scissione della capogruppo Mau.zia s.r.l., concependo una prima ipotesi di testamento della SI.ra come si evince dall'esame del doc. n. 31 del fascicolo Per_2 di parte convenuta, che si rammostra”
9) “Vero che, in data 1° febbraio 2018, la SI.ra incaricava il Notaio di inserire nella Per_2 Per_3 bozza di testamento dallo stesso a lei inizialmente trasmessa quanto necessario per la costituzione, post mortem, di una fondazione benefica”.
10) “Vero che, immediatamente dopo aver ricevuto l'incarico di cui al capitolo che precede, il Notaio edigeva una seconda bozza di testamento, inserendo una clausola riferita alla costituzione della Per_3 fondazione voluta dalla SI.ra . Per_2
3 11) “Vero che pochi giorni dopo il 1° febbraio 2018 la SI.ra revocava l'incarico al Notaio Per_2
. Per_3 12) “Vero che, in data 8 marzo 2018, all'esito di un incontro svoltosi presso l'abitazione di via Andreani 5, in Milano, la SI.ra incaricava il Notaio di dar continuità al lavoro già Per_2 Persona_1 impostato dal Notaio assistendola nella pianificazione della sua successione ereditaria”. Per_3 13) “Vero che, dando esecuzione all'incarico ricevuto e di cui al capitolo, che precede, il Notaio Per_1 incontrava la SI.ra
[...] Per_2
‐ in data 14 marzo 2018
‐ in data 6 aprile 2018
‐ in data 11 maggio 2018
‐ in data 24 maggio 2018
‐ in data 23 luglio 2018
‐ in data 11 agosto 2018
‐ in data 21 agosto 2018
‐ in data 27 agosto 2018
‐ in data 4 settembre 2018
‐ in data 27 settembre 2018
‐ in data 6 novembre 2018.” 14) “Vero che, durante gli incontri di cui al capitolo n. 13 che precede, la SI.ra rappresentava Per_2 anche al Notaio la propria volontà di continuare a perseguire gli scopi di solidarietà sociale, da lei Per_1 già coltivati in vita, tramandando il nome proprio e del marito, tramite la costituzione di una fondazione a scopo benefico, e di lasciare per testamento alla sua unica figlia, SI.ra la quota di Parte_2 suo patrimonio a quest'ultima spettante per legge”.
15) “Vero che agli incontri di cui ai capitoli nn. 13 e 14 che precedono partecipavano la SI.ra Per_2 e il Notaio . Persona_1
16) “Vero che la SI.ra dopo esser stata dimessa dalla Casa di Cura La Madonnina in data 14 Per_2 novembre 2018, faceva rientro nella propria abitazione in Milano, via Andreani 5”
17) “Vero che, dopo il rientro nella propria abitazione di cui al capitolo che precede, la SI.ra Per_2 riprendeva le proprie abituali consuetudini di vita, frequentando gli amici, guardando alla televisione i telegiornali e le partite della sua squadra del cuore, effettuando uscite, in carrozzella, presso i Giardini della Guastalla, accompagnata dal personale di servizio”. Si indicano a testi: sui capitoli da n. 1 a n. 3, l'Avv. Andrea Ambiveri - con Studio in Milano, Via Besana n. 3; sui capitoli nn. 4, 5, 7-11, il Notaio - con Studio in Milano Via Turati n. 29; Persona_3 sui capitoli nn. 4, 5, 7-11, il Notaio - con Studio in Cinisello Balsamo, Via Carducci Testimone_2
8; sul capitolo n. 6, il dott. - con Studio in Marano Vicentino (VI), Via Canè 2/b; Parte_3 sui capitoli da n. 12 a n. 15, il Notaio - con Studio in AN (CR), Via Umberto I n. 41; Persona_1 sui capitoli nn. 16 e 17, il SI. , c/o Studio SGI, Viale Coni Zugna 5/a - Milano. Testimone_3
- Ammettere la convenuta a prova contraria sui capitoli di prova formulati dall'attrice, in CP_1 denegata ipotesi ammessi, con gli stessi testi sopra indicati.
- Ammettere la produzione dei documenti nn. 56 (verbale interrogatorio in data 16 dicembre 2022 Avv. Daniele Pizzi) e 57 (videoregistrazione dell'ascolto del file audio relativo al colloquio del 10 febbraio 2020 fra la SI.ra e la SI.ra rinvenuto sul dispositivo Apple iPhone Parte_4 Parte_5
XR (A1984) 2021-04- 30_Rapporto di (file in ordine cronologico è il n. 47 denominato Parte_4
4 20200210101253.m4a) e stralcio del rapporto di estrazione, già oggetto di apposita istanza in data 22 novembre 2023), già depositati unitamente alla nota 22 novembre 2023;
- Laddove occorresse, ordinare alla Procura della Repubblica di Milano ex art. 210 c.p.c. il deposito del file audio relativo al colloquio del 10 febbraio 2020 fra la SI.ra e la SI.ra Parte_4 Parte_5 rinvenuto sul dispositivo Apple iPhone XR (A1984)2021-04-30_Rapporto di (file in Parte_4 ordine cronologico è il n. 47 denominato 20200210101253.m4a) contenuto nel fascicolo del procedimento penale n. 10139/2021 R.G.N.R. - 4506/2021 R.G. GIP a carico, fra gli altri, dell'Avv.
RI NI;
- Disporre l'espunzione del doc. 40 attoreo (e della relativa trascrizione, ex adverso prodotta quale doc.
41) e, conseguentemente, dichiarare improcedibile e comunque respingere integralmente la querela di falso proposta dalla SI.ra avverso il testamento pubblico ricevuto dal Notaio Parte_2 di AN (CR) in data 6.11.2018 e registrato in RE in data 19.4.2019. Persona_1
*
PER IL PUBBLICO MINISTERO ammettere la prova per testi chiesta da parte attrice nella memoria autorizzata del 26.04.2023; disporre, mediante CTU, la trascrizione della videoregistrazione dell'incontro del 06.11.2018.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa ha convenuto in giudizio per Parte_6 Controparte_1
ottenere, in via principale, l'accertamento -al momento del confezionamento del testamento- dell'incapacità o, in subordine, del vizio di volontà previsto dall'art. 624 c.c. della de cuius
[...]
deceduta a Milano il 12 aprile 2019, e la conseguente dichiarazione di invalidità del testamento Per_4
redatto il 6 novembre 2018 per atto pubblico a rogito del Notaio, dott. con conseguente Persona_1
apertura della successione legittima e accertamento del fatto che l'attrice, in qualità di figlia, risulta essere l'unica chiamata all'eredità; in via subordinata, ha proposto domanda di riduzione per lesione della quota di legittima, con conseguente ordine di reintegrazione. si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto Controparte_1
l'azione avversaria, chiedendone l'integrale rigetto, e svolgendo domanda riconvenzionale di condanna.
Di talché, concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., il giudice istruttore, con ordinanza del
20.03.2023, ha rilevato d'ufficio ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. “la questione relativa alla possibile falsità delle attestazioni notarili contenute nel testamento pubblico ricevuto dal Notaio Per_1 in data 6 novembre 2018” rispetto a quanto effettivamente accaduto come risultante dalla
[...] registrazione audiovisiva prodotta dall'attrice con la memoria ex art. 183, comma 2, c.p.c. (cfr. doc. 40).
L'attrice, con memoria autorizzata depositata in data 26.04.2023, ha poi proposto querela di falso del testamento.
In particolare, ha lamentato la falsità del testamento impugnato per avere il Notaio attestato plurime circostanze non vere, come risulterebbe dal confronto tra il contenuto del testamento e la registrazione audiovisiva prodotta sub doc. 40.
Nel dettaglio, il Notaio avrebbe falsamente attestato:
i) la rilettura integrale del testamento;
ii) l'autorizzazione all'esecutore testamentario, ai sensi dell'art. 700, comma 3, c.c., a sostituire altri a sé stesso in caso di impossibilità a continuare l'ufficio di esecutore;
iii) la natura di legato e le disposizioni relative alla costituzione della convenuta;
CP_1 iv) l'attestazione e la dichiarazione di inabilità alla sottoscrizione della de cuius;
v) l'attribuzione del compenso all'esecutore testamentario per lo svolgimento dell'incarico.
All'udienza tenuta il 25.05.2023, a domanda del giudice, la convenuta ha dichiarato di volersi avvalere del documento impugnato di falso.
Pertanto, il giudice istruttore, ritenuta la rilevanza del documento, ha autorizzato la presentazione della querela di falso e ha disposto la comunicazione al P.M., assegnando termine alla convenuta e al P.M. sino all'11.09.2023 per depositare memoria difensiva.
La convenuta si è costituita nel procedimento incidentale con memoria depositata l'11.09.2023 e ha chiesto la reiezione della querela di falso poiché, a suo dire, avrebbe ad oggetto aspetti non deducibili sotto il profilo del falso ideologico, ribadendo in ogni caso la genuinità del testamento impugnato.
Il P.M. ha depositato memoria in data 11.09.2023 e ha chiesto ammettersi la prova per testi formulata dall'attrice e di disporsi CTU volta a trascrivere la registrazione audiovisiva.
Alla successiva udienza, tenuta il 28.09.2023, il giudice ha sospeso il procedimento principale stante la pregiudizialità della decisione sulla querela di falso rispetto a tutte le ulteriori domande e, nel procedimento incidentale di querela di falso, ha disposto CTU informatica, nominando all'uopo l'ing.
, formulando il seguente quesito: “Effettui il Consulente tecnico la trascrizione integrale Persona_5 dell'audio registrato contenuto nel doc. 40 di parte attrice relativo a conversazione avvenuta il 6
6 novembre 2018 tra notaio, medico e Persona_2 Persona_1 Persona_6 Persona_7 infermiera”.
In data 22.11.2023 la convenuta ha depositato documentazione integrativa relativa al procedimento penale (10139/2021 R.G.N.R. - 4506/2021 R.G. GIP) e ha eccepito l'inutilizzabilità della registrazione audiovisiva prodotta dall'attrice, chiedendone l'espunzione, in quanto, come emerso dalle dichiarazioni rilasciate al P.M. dall'avv. Pizzi -A.d.s. dell'attrice dal 20.02.2019 al 16.06.2021- quella registrazione sarebbe stata effettuata illegittimamente dalla domestica ( ) della de cuius senza aver ricevuto da Pt_5 quest'ultima alcun incarico né autorizzazione, contrariamente a quanto dedotto dalla controparte.
L'attrice, con memoria di replica autorizzata depositata il 18.03.2024, si è opposta alla produzione documentale avversaria e ha eccepito la tardività delle contestazioni sulla legittimità della registrazione, essendo state sollevate per la prima volta con la nota del 22.11.2023, oltre un anno dopo la produzione del doc. n. 40 avvenuta il 29.06.2022, come da autorizzazione del giudice.
Alla successiva udienza tenuta il 9.04.2024, entrambe le parti hanno dichiarato di non avere alcun rilievo sull'elaborato peritale depositato dal CTU in data 11.03.2024.
Il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 6.06.2024 ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita ex art. 127 ter c.p.c.), in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
Successivamente alla memoria conclusionale di replica, parte convenuta ha depositato rispettivamente:
- il 21 luglio 2025, copia della decisione assunta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina presso la
Corte d'Appello di Milano in data 17 luglio 2025 nell'ambito del procedimento disciplinare aperto nei confronti dell'avv. RI NI, Presidente e legale rappresentante della CP_1 convenuta, con la quale è stato dichiarato “non esservi luogo al procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. GIANI RI per la violazione ascritta” (doc. n. 61);
- il 10 ottobre 2025, copia del dispositivo della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano -
Sez. IV penale in data 7 ottobre 2025 con la quale i giudici del gravame, respingendo l'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero, hanno confermato la sentenza n. 932/24 in data 15 marzo 2024
(prodotta quale doc. 58) con cui il GIP di Milano aveva disposto l'integrale assoluzione dell'Avv.
RI NI, Presidente della Fondazione convenuta, rispetto ai fatti penalmente contestati (doc.
n. 62);
7 - il 23 ottobre 2025, copia delle motivazioni della suddetta sentenza della Corte d'Appello di Milano
- Sez. IV penale in data 7 ottobre 2025 e depositata in Cancelleria il 20 ottobre 2025 (doc. n. 63).
La ha chiesto di essere rimessa in termini ai sensi dell'art. 153, secondo comma, c.p.c., in CP_1 quanto documenti formatisi dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Collegio, ritenendo superflui tali documenti ai fini della odierna decisione che si limita alla mera querela di falso del testamento della de cuius datato 6 novembre 2018, rimette al giudizio Persona_2 di merito ogni decisione in ordine alla ammissibilità della produzione dei predetti documenti nn. 61, 62
e 63.
*
2. Sull'utilizzabilità della registrazione audiovisiva prodotta sub doc. 40 da Parte_2
[...]
L'attrice ha prodotto con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. -mediante deposito autorizzato di chiavetta usb in cancelleria in data 29.06.2022- una registrazione audiovisiva del momento in cui è stato confezionato il testamento pubblico ritenuto falso dalla Parte_2
La convenuta ne ha eccepito l'inutilizzabilità -per la prima volta- con nota depositata in data 22.11.2023, deducendo che, dal verbale di interrogatorio dell'avv. Pizzi reso nel procedimento penale 10139/2021
R.G.N.R. - 4506/2021 R.G. GIP sarebbe emersa l'illegittimità delle modalità con le quali sarebbe stata effettuata la registrazione, tali da renderla una intercettazione illecita e pertanto inutilizzabile nel processo.
Nel dettaglio, l'avv. Daniele Pizzi -A.d.s. dell'attrice dal 20.02.2019 al 16.06.2021- nel corso dell'interrogatorio a cui è stato sottoposto il 16.12.2022 in qualità di persona indagata ha dichiarato3:
“Poi emerge la famosa registrazione in cui la ha testato che è stata oggetto di una mia Per_2
approfondita riflessione. I professionisti erano stati registrati a loro insaputa (il notaio, il medico, la capo-sala). Io sapevo che la registrazione fosse stata fatta su volontà della poi invece la Per_2 Pt_4
Pt_ mi aveva riferito che fosse stata la assieme al a registrare di iniziativa il momento del Per_1 testamento per vedere cosa la effettivamente disponesse -in particolar modo in relazione alla Per_2
Pt_ donazione a favore di .
Pt_ La mi produsse la registrazione fra lei e del 10.2.20 (io l'ho appreso molto tempo dopo) avente Pt_4
ad oggetto chi avesse commissionato la registrazione del momento del testamento in Madonnina. Si dà atto che vengono ascoltate.
Alla luce di ciò io ho avvicinato il , il quale mi confessò che fosse stato lui a disporre la CP_2 registrazione in Madonnina;
lui mi disse “caspita, le ho portato pure mio nipote come notaio e non ricevuto nulla!” Quando fu sempre più chiaro che quella registrazione fosse determinante circa le pretese che aveva la sulla io paventai la nullità del testamento” (cfr. doc. 56, pagg. CP_1 Pt_2
5 e 6, parte convenuta).
Nella conversazione richiamata, tra la signora e la domestica , quest'ultima avrebbe confessato Pt_4 Pt_5
di aver effettuato la registrazione su richiesta di autista della de cuius (cfr. doc. 57 CP_2
convenuta), di cui si trascrive, per comodità, il contenuto: Pt_
- CANÒ: ma quella registrazione che Lei aveva fatto, sa del, quando la signora ha Per_2 dettato il testamento, ma l'ave, chi gli aveva detto di farla, ?” CP_2
- RITA: “Si si. Adesso non c'è niente, tutto cancellato”;
- CANÒ: “Lei ha cancellato la sua?”;
- RITA: “Tutto si”;
- CANÒ: “Ma glielo aveva detto comunque di farla?” CP_2
- RITA: “Si”.
Pertanto, a dire della la registrazione di cui al doc. 40, contrariamente a quanto dedotto CP_1 dall'attrice, sarebbe stata effettuata da un soggetto terzo ( ), estraneo alla conversazione e in alcun Pt_5
modo autorizzato a effettuarla da un soggetto partecipe, e pertanto costituirebbe un'intercettazione illecita ed inutilizzabile in giudizio.
A sostegno di tale argomento, la richiama Cassazione penale, S.U., sentenza n. 36747/2003, CP_1
secondo la quale: “Le intercettazioni regolate dagli artt. 266 e segg. cod. proc. pen. consistono nella captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscano con l'intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato. Ne consegue che la registrazione
9 fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'art. 234 cod. proc. pen., salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa”.
Il Collegio ritiene che l'eccezione di inutilizzabilità della registrazione audiovisiva di cui al doc. 40 attoreo sia tardiva e comunque infondata per le motivazioni che seguono.
-
2.1 La tardività dell'eccezione della e del deposito del verbale dell'interrogatorio CP_1 dell'avv. Pizzi (doc. n. 56 CP_1
Dall'esame della cronologia e del contenuto di tutti gli atti del procedimento principale e del presente procedimento incidentale è emerso quanto segue.
L'attrice, nell'atto di citazione, ha allegato che “…proprio in occasione del testamento, la SInora
pochi minuti prima dell'accesso del Notaio presso la casa di cura, chiedeva alla devota Per_2 collaboratrice di azionare la modalità di registrazione sul telefono cellulare della testatrice” (cfr. pag.
12).
La convenuta, nella prima difesa utile ovvero nella comparsa di costituzione, si è limitata a dubitare dell'esistenza della registrazione, senza in alcun modo contestare la circostanza fattuale della richiesta avanzata dalla de cuius alla domestica né tantomeno paventarne l'inutilizzabilità in giudizio.
Successivamente, l'attrice ha prodotto la registrazione con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., mediante il deposito di chiavetta usb in Cancelleria in data 29.06.2022 (cfr. doc. 40).
Ancora una volta, nella prima difesa utile (memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.), la non CP_1
solo non ha in alcun modo eccepito l'inutilizzabilità e/o contestato la legittimità della registrazione ma, al contrario, se ne è avvalsa per sostenere la piena capacità di intendere e di volere della de cuius.
Si legge infatti a pag. 10 paragrafo A.2 della memoria n. 3 cit.: “la registrazione del colloquio in data
6.11.2018, in occasione del quale il Notaio ha raccolto le ultime volontà della SI.ra (che Per_2 costituisce all'evidenza l'unico asserito appiglio, in realtà, come visto, inesistente, su cui pretende di fondarsi l'intera iniziativa giudiziale attorea), dimostra inequivocabilmente una realtà diametralmente
10 opposta a quella fantasiosamente dipinta da controparte: la SI.ra era, Persona_2 nell'occasione, assolutamente lucida, presente a se stessa e determinata a formalizzare quanto a lungo meditato e discusso con riferimento alla sua successione testamentaria”.
Non solo.
La ha addirittura sostenuto che la registrazione fosse voluta dalla stessa sig.ra CP_1 Per_2
[...]
Infatti, all'inizio di pag. 11 della memoria n. 3 cit., la precisa i motivi per i quali la sig.ra CP_1
aveva deciso di registrare l'incontro, escludendo che detta ragione fosse giustificata dal Persona_2 timore che “le facessero dichiarare qualcosa che non voleva”.
Il vero motivo per cui la sig.ra aveva chiesto a di registrare l'incontro col Notaio Persona_2 Pt_5
era perché la “SI.ra volesse essere certa che le sue volontà fossero ben recepite e che la stessa registrazione dovesse essere utilizzata in caso sorgessero contestazioni in merito alla volontà medesima”.
L'argomento in esame è allegato dalla a pag. 11 della memoria n. 3 cit., in cui sostiene una CP_1
propria versione dei fatti muovendo dalle sommarie informazioni rilasciate dalla domestica al P.M.: Pt_5
“E' analogamente da escludersi alla radice che la SI.ra avesse deciso di registrare il colloquio Per_2 in quanto “timorosa che “le facessero dichiarare qualcosa che non voleva”” come opinato senza prove ex adverso. Al di là del fatto che la frase “le facessero dichiarare qualcosa che non voleva” è estrapolata da controparte da un contesto sconosciuto, non avendo la SI.ra mai proferito quanto sopra Per_2 nell'ambito del colloquio registrato, dalle Sommarie Informazioni Testimoniali rese dalla SI.ra
(vale a dire la domestica ), che si producono quale doc. Testimone_4 Pt_5
52, emerge invece che la SI.ra volesse essere certa che le sue volontà fossero ben recepite e che la stessa registrazione dovesse essere utilizzata in caso sorgessero contestazioni in merito alla volontà medesima”.
Si legge a pag. 2 delle SIT di Rita, sub doc. n. 52 della FONDAZIONE: “La signora mi ha Per_2
detto di registrare la redazione del testamento. Io ho lasciato il telefono acceso e sono andato via. La signora mi aveva detto che quella registrazione avrei dovuto darla a , e Per_2 Pt_2 CP_3
se fosse successo qualche problema. Io ho fatto questo con il mio cellulare, in attesa di darlo CP_4 alle nipoti che però non sono mai venute. A un certo punto io l'ho dato a perché avevo paura a Pt_2 tenerlo e lei si è preso il mio cellulare e me ne ha comprato un altro”.
11 Ebbene, nonostante le deduzioni difensive suddette, la con nota depositata il 22.11.2023, CP_1
oltre un anno dopo la produzione della registrazione, ha allegato per la prima volta argomenti del tutto contrari a quanto in precedenza sostenuto, eccependo -sempre per la prima volta- l'inutilizzabilità della registrazione a fronte di quanto emerso nell'ambito del procedimento penale nell'interrogatorio dall'avv.
Pizzi tenuto il 16.12.2022, di cui ha chiesto di essere autorizzata alla produzione (doc. n. 56).
L'attrice si è opposta, eccependo la tardività del deposito.
Il Collegio ritiene che tale produzione sia innanzitutto tardiva, oltre che irrilevante ai fini del decidere come esposto al paragrafo n. 2.2.
Infatti, a seguito dell'eccezione di tardività sollevata dalla attrice, la non ha fornito la prova CP_1
della tempestività del deposito dell'interrogatorio dell'avv. Pizzi, essendosi limitata a produrre l'autorizzazione ricevuta dalla Procura a consultare il fascicolo penale in data antecedente all'interrogatorio dell'avv. Pizzi (cfr. doc. n. 60 . CP_1
Ebbene, l'autorizzazione è stata rilasciata per un periodo di 20 giorni a decorrere dal 26.09.2022, mentre l'interrogatorio è stato tenuto successivamente, il 16.12.2022.
L'autorizzazione da parte della Procura è pertanto del tutto inconferente, in quanto la consultazione era autorizzata sino al 16.10.2022.
L'interrogatorio è invece del 16.12.2022 e la non indica il momento in cui ne è venuta a CP_1
conoscenza.
La convenuta infatti si limita a dedurre: “La ha in particolare avuto contezza di quanto CP_1 dichiarato dall'Avv. Daniele Pizzi” (cfr. memoria 22.11.2023, pag. 2, punto n. 2).
Nulla precisa tuttavia di quando ha avuto contezza di tale verbale.
Tale circostanza è dirimente in merito alla tempestività del suo deposito, in quanto, successivamente al
16.12.2022, vi sono state plurime occasioni processuali per produrre detto verbale di interrogatorio;
segnatamente: udienze del 25 maggio 2023, 28 settembre 2023 e 7 novembre 2023, nonché comparsa di costituzione della dell'11 settembre 2023. CP_1
Pertanto, se è pur vero che nel giudizio incidentale di querela di falso non sono previsti termini perentori per la proposizione di istanze istruttorie, è altrettanto vero che tale principio trova un limite nel diritto delle altre parti alla controprova, come del resto affermato dalla giurisprudenza richiamata dalla stessa
“Nell'ambito di un sub-procedimento sostanzialmente deformalizzato qual è quello con cui CP_1
si propone querela di falso in via incidentale, non è configurabile una preclusione alla possibilità di
12 articolare mezzi di prova sia perché non è applicabile la previsione di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. sia perché gli artt. 221 e 222 c.p.c. non prevedono termini perentori per la proposizione di istanze istruttorie, fatta salva la necessità che non sia leso il diritto delle altre parti alla controprova” (cfr. Cass. ordinanza n. 15703/2021).
Ebbene, appare evidente che il verbale di interrogatorio dell'avv. Pizzi avrebbe dovuto essere prodotto alla prima difesa utile dopo l'avvenuta conoscenza del verbale stesso, al fine di consentire a controparte di replicare e di avanzare eventuali istanze istruttoria a contrario.
E per verificare quando sarebbe stata la prima difesa utile, la avrebbe dovuto allegare il CP_1
momento in cui è venuta a conoscenza del verbale di interrogatorio.
In assenza di tale dato temporale, non può ritenersi tempestivo il deposito del verbale.
Del resto, il principio per cui nel giudizio incidentale di querela di falso non operano le ordinarie preclusioni processuali trova un necessario bilanciamento tanto con il diritto di difesa della controparte quanto con l'esigenza che la nuova allegazione e produzione istruttoria avvengano entro la prima difesa utile. In difetto, risulta compromesso il corretto e celere svolgimento del processo, poiché l'ammissione di produzioni documentali e istanze istruttorie in qualunque fase del giudizio determina un vulnus al contraddittorio ed un indebito allungamento dei tempi processuali.
-
2.2 L'irrilevanza del verbale di interrogatorio dell'avv. Pizzi
In ogni caso, ammesso pure che la produzione del verbale di interrogatorio dell'avv. Pizzi non sia tardiva, quel verbale è comunque irrilevante in quanto contiene solo dichiarazioni de relato.
L'avv. Pizzi ha infatti riportato circostanze non conosciute direttamente, bensì apprese per tramite di terzi, segnatamente e sicché la sua dichiarazione si fonda su una Parte_4 CP_2
conoscenza meramente indiretta dei fatti e contraria a quanto l'avv. Pizzi credeva (“Io sapevo che la registrazione fosse stata fatta su volontà della ). Per_2
Le dichiarazioni de relato sono le seguenti:
Pt_
- “la mi aveva riferito che fosse stata la assieme al a registrare di iniziativa il Pt_4 Per_1
momento del testamento per vedere cosa la effettivamente disponesse -in particolar modo Per_2
Pt_ in relazione alla donazione a favore di ”.
- “Alla luce di ciò io ho avvicinato il , il quale mi confessò che fosse stato lui a disporre CP_2 la registrazione in Madonnina”.
13 Ebbene, a fronte di tale palese incertezza e confusione (l'avv. Pizzi sapeva che la registrazione era stata effettuata su volontà della mentre la ed il gli avrebbero riferito che l'iniziativa Per_2 Pt_4 Per_1
sarebbe stata di e del la avrebbe dovuto chiamare a testimoniare Pt_5 Per_1 CP_1 CP_2
e per confermare le circostanze riferite all'avv. Pizzi e poi riportate nell'interrogatorio ( Pt_5 Parte_4
invece sarebbe stata un teste de relato).
[...]
E l'introduzione dei nuovi capitoli di prova sarebbe stata possibile in quanto, secondo i principi enunciati dalla Corte di Cassazione (richiamati dalla stessa convenuta), nell'ambito del procedimento di querela di falso incidentale non operano le ordinarie preclusioni processuali (cfr. Cass. ordinanza n. 15703/2021 cit.).
Inoltre, appare irrilevante e in alcun modo attendibile anche la registrazione della conversazione tra e la domestica , richiamata dall'avv. Pizzi nell'interrogatorio e prodotta dalla Parte_4 Pt_5
quale doc. n. 57 (si riporta la dichiarazione dell'avv. Pizzi: “La mi produsse la CP_1 Pt_4
Pt_ registrazione fra lei e del 10.2.20 (io l'ho appreso molto tempo dopo) avente ad oggetto chi avesse commissionato la registrazione del momento del testamento in Madonnina”.
Il contenuto della conversazione è il seguente:
Pt_
- CANÒ: ma quella registrazione che Lei aveva fatto, sa del, quando la signora ha Per_2 dettato il testamento, ma l'ave, chi gli aveva detto di farla, ?” CP_2
- RITA: “Si si. Adesso non c'è niente, tutto cancellato”;
- CANÒ: “Lei ha cancellato la sua?”;
- RITA: “Tutto si”;
- CANÒ: “Ma glielo aveva detto comunque di farla?” CP_2
- RITA: “Si”.
Si tratta di uno stralcio di conversazione, del tutto decontestualizzata, nella quale la domestica Pt_5
fornisce risposte a monosillabi, palesemente indotte dalle domande incalzanti della Pt_4
Inoltre, tali dichiarazioni si pongono in contrasto con quanto dichiarato da nel verbale di sommarie Pt_5
informazioni -prodotto dalla stessa quale doc. n. 52- nel quale la domestica ha affermato che CP_1
“La SI.ra mi chiese di registrare la redazione del testamento”. Per_2
Va altresì osservato che, rispetto alle risposte a dir poco laconiche di nella conversazione con la Pt_5
appaiono più attendibili le dichiarazioni di rilasciate in sede di SIT in quanto riferite ad un Pt_4 Pt_5
soggetto terzo, il P.M., e in un contesto maggiormente garantito, in cui le dichiarazioni sono state
14 verosimilmente rilasciate senza alcuna suggestione e influenza da parte di soggetti portatori di un possibile interesse nella vicenda.
-
2.3 L'utilizzabilità della registrazione prodotta sub doc. n. 40 da Parte_2
In conclusione, può affermarsi che la registrazione è stata effettuata dalla domestica su richiesta Pt_5
della de cuius sig.ra Persona_2
La circostanza rileva ai fini della utilizzabilità della registrazione, in quanto effettuata su richiesta di un soggetto presente alla conversazione.
Difatti, le Sezioni Unite hanno affermato che “la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico…”4.
Nel caso di specie, come già detto, la registrazione è stata effettuata dalla domestica su richiesta Pt_5
della de cuius.
Ne consegue che il doc. 40 attoreo non rientra nella nozione di intercettazione illecita, bensì costituisce mezzo di prova ammissibile nel processo civile, rientrando nel genus delle riproduzioni meccaniche previste dall'art. 2712 c.c., come affermato da Cass. sentenza n. 27224/2014:
“La registrazione fonografica di un colloquio tra presenti, rientrando nel "genus" delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ., ha natura di prova ammissibile nel processo civile”.
*
3. Sul merito della querela di falso. La falsità del testamento redatto il 6 novembre 2018 dalla de cuius sig.ra (cfr. doc. n. 8 di parte attrice, fascicolo principale) Persona_2
L'attrice ha dedotto plurimi profili di falsità del testamento, che verranno esaminati singolarmente nei prossimi paragrafi.
Preliminarmente, si evidenzia che tutte le considerazioni relative all'effettiva volontà della de cuius sono irrilevanti nel procedimento di querela di falso, che attiene esclusivamente alla valutazione della lamentata falsità del testamento sulla scorta delle risultanze della trascrizione effettuata dal CTU, che peraltro non sono state oggetto di osservazioni delle parti.
-
3.1 La falsità dell'attestazione dell'avvenuta rilettura integrale del testamento (punto A comparsa conclusionale di parte attrice)
Il primo profilo di falsità sollevato dall'attrice riguarda l'attestazione dell'avvenuta rilettura integrale del testamento rilasciata dal Notaio nel testamento all'ultima pagina (pag. 8 doc. n. 8 cit.):
L'attrice ha dedotto che dalla registrazione audiovisiva emergerebbe la mancanza di tale rilettura, con conseguente falsità della relativa attestazione.
La convenuta sostiene che non sarebbe stata necessaria la rilettura integrale del testamento poiché il contenuto sarebbe stato definito nei precedenti incontri tra il Notaio e la testatrice e, in ogni caso, il contenuto del testamento sarebbe stato confermato dalla de cuius alla presenza dei testimoni il 6 novembre 2018, mano a mano che il Notaio ne dava lettura ai presenti.
Il Collegio ritiene che il motivo sia fondato e che pertanto debba essere dichiarata la falsità del testamento nella parte in cui il Notaio ha attestato l'avvenuta rilettura integrale del testamento.
Infatti, dalla trascrizione della registrazione redatta dal CTU è emerso che il Notaio ha omesso di effettuare la rilettura integrale del testamento, circostanza peraltro confermata anche dalla convenuta, che si è difesa deducendo unicamente la non necessarietà della rilettura.
Oltretutto, nemmeno è vero che il Notaio avrebbe riletto ordinatamente di volta in volta il contenuto del testamento, atteso che, come emerge dalla registrazione, l'incontro si è svolto con modalità colloquiali, durante le quali il contenuto del testamento non è mai stato attentamente riletto, né durante né alla fine delle dichiarazioni di ultima volontà della de cuius.
16 Inoltre, le circostanze dedotte dalla convenuta sulla necessità o meno di tale adempimento sono irrilevanti, in quanto il procedimento di querela di falso si limita a verificare la corrispondenza tra ciò che è accaduto (e registrato) ed il contenuto del testamento.
E tale corrispondenza non c'è.
Da ultimo, si osserva che l'incontro del 6 novembre 2018 si è svolto con modalità confidenziali ed informali, con interventi anche del medico e dell'infermiera (testimoni).
Le dichiarazioni della sig.ra dunque appaiono più prossime a una conversazione che a Persona_2 una ordinata raccolta di ultime volontà, con conseguente scarsa linearità e chiarezza nell'esposizione delle intenzioni testamentarie della de cuius.
Ebbene, in tale contesto sarebbe stato quanto mai necessario rileggere (lentamente) nella sua interezza il documento testamentario, proprio per verificare e confermare l'effettiva volontà della anziana e malata5 sig.ra Persona_2
Rilettura dunque necessaria per escludere qualsivoglia errore o fraintendimento.
Questo sarebbe stato lo scopo della rilettura del testamento, tuttavia mai avvenuta e falsamente dichiarata come effettuata dal Notaio.
-
3.2 La falsità dell'autorizzazione all'esecutore testamentario, ai sensi dell'art. 700, comma 3, c.c., a sostituire altri a sé stesso in caso di impossibilità a continuare l'ufficio di esecutore (punto B.1 comparsa conclusionale di parte attrice)
Il secondo profilo di falso sollevato dall'attrice riguarda la falsità dell'autorizzazione all'esecutore testamentario ex art. 700, comma 3, c.c. riportata alla pag. 4 doc n. 8 cit.: L'attrice lamenta che dalla registrazione emergerebbe che la de cuius non avrebbe mai rilasciato una dichiarazione in tal senso e che pertanto sarebbe stata aggiunta dal Notaio di propria iniziativa.
La convenuta sostiene che il Notaio non sarebbe un mero trascrittore delle volontà espresse dal testatore ma avrebbe anche il dovere di orientare le parti nella scelta delle clausole da inserire per ottenere lo scopo pratico voluto.
Pertanto, il Notaio avrebbe inserito tale clausola, peraltro meramente riproduttiva di una disposizione di legge, per tutelare maggiormente la de cuius.
Il Collegio ritiene che anche tale profilo di falso è fondato e deve essere pertanto dichiarata la falsità del testamento nella seguente parte: “autorizzo espressamente il nominato esecutore, ai sensi dell'art. 700,
3° co. c.c., a sostituire altri a se stesso qualora egli non possa continuare nell'ufficio di esecutore”.
Infatti, nuovamente, dalla trascrizione effettuata dal CTU è emersa la totale assenza di una dichiarazione da parte della de cuius in tal senso, come peraltro è stato confermato dalla stessa convenuta, che ha ammesso che tale clausola è stata inserita dal Notaio di propria iniziativa.
Appare dunque irrilevante la ragione per cui il Notaio avrebbe inserito di propria iniziativa quella disposizione, in quanto, si ribadisce, il procedimento di querela di falso si limita a verificare la corrispondenza tra ciò che è accaduto (e registrato) ed il contenuto del testamento.
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3.3 La mancanza di una volontà dispositiva circa: (i) la natura di legato e (ii) le disposizioni relative alla costituzione ed agli scopi della convenuta, nonché relative alla devoluzione CP_1
patrimoniale in suo favore (punti B.2 e B.5 comparsa conclusionale di parte attrice)
Il terzo profilo di falsità lamentato dall'attrice riguarda la falsa attestazione della volontà della de cuius con riguardo al conferimento alla della somma di € 4.000.000,00 (cfr. pagg. 5 e 6 doc n. 8 CP_1
cit.):
18 L'attrice ha dedotto che la de cuius, inconsapevole della reale consistenza del proprio patrimonio, sarebbe stata dolosamente indotta a credere di possedere la somma liquida di € 4.000.000,00 e che tale importo fosse la somma minima necessaria per la costituzione della CP_1
La convenuta si è difesa contestando quanto dedotto da controparte ed eccependo l'inammissibilità di tale profilo di falso in quanto riguarderebbe vizi attinenti alla formazione della volontà della de cuius e pertanto non deducibili nel procedimento di querela di falso poiché non costituiscono ipotesi di falsità ideologica.
Il Collegio ritiene che tale profilo di falso sia inammissibile.
La giurisprudenza pacificamente afferma che “l'atto pubblico fa fede fino a querela di falso soltanto relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese ed agli altri fatti dal medesimo compiuti, non estendendosi tale efficacia probatoria anche ai giudizi valutativi eventualmente espressi, tra i quali va compreso quello relativo al possesso, da parte dei contraenti, della capacità di intendere e di volere” (cfr. Cass. ordinanza n. 27489/2019).
Le doglianze attoree sono volte, sostanzialmente, a contestare la sussistenza e la genuinità della piena capacità di intendere e di volere della de cuius, asseritamente indotta con dolo dal Notaio.
L'eventuale vulnus alla capacità di intendere e di volere della de cuius non è tuttavia ammissibile in sede di querela di falso, non avendo ad oggetto profili di falsità ideologica, bensì, eventualmente, del giudizio di annullamento del testamento. Ne consegue che tale profilo di falso è inammissibile.
-
3.4 La falsità dell'attestazione e della dichiarazione di inabilità alla sottoscrizione della de cuius
(punto B.3 comparsa conclusionale di parte attrice)
19 Il quarto profilo di falso sollevato dall'attrice riguarda la falsità dell'attestazione e della dichiarazione di inabilità alla sottoscrizione della de cuius (cfr. pag. 3 doc n. 8 cit.):
L'attrice ha lamentato che il Notaio avrebbe falsamente attestato l'impossibilità della testatrice di procedere alla sottoscrizione del testamento senza menzionare la causa ostativa e senza recepire una dichiarazione in tal senso da parte della de cuius, in violazione dell'art. 603, comma 3, c.c.
La convenuta sostiene, in primo luogo, l'irrilevanza di tale motivo, essendo pacifica la situazione di sostanziale inabilità alla sottoscrizione da parte della testatrice.
In secondo luogo, ha rilevato che dalla trascrizione della registrazione emergerebbe che, dopo che il
Notaio avrebbe dichiarato: “viene sottoscritto dai testi e da me notaio alle ore 10:30 ma non dalla comparente stante la dichiarazione di cui sopra”, la testatrice avrebbe a sua volta risposto “bene”, in tal modo confermando la circostanza (cfr. pag. 12 CTU).
Infine, la convenuta ha dedotto che la registrazione sarebbe partita allorquando i partecipanti erano già presenti nella stanza e che conseguentemente non vi sarebbe alcuna prova che la testatrice non abbia dichiarato la propria condizione di debolezza agli arti prima dell'inizio di tale registrazione.
Il Collegio ritiene che tale motivo di falso sia fondato per le seguenti motivazioni.
Il Notaio ha attestato che il testamento “viene sottoscritto dai testi e da me notaio alle ore 10:30 ma non dalla comparente stante la dichiarazione di cui sopra”.
20 Tale dichiarazione si riferisce alla parte iniziale del testamento, in cui il Notaio ha dato atto dei soggetti presenti e precisamente: “ , nata a [...] il giorno 8 marzo 1927 […] la quale Persona_2
dichiara di non poter sottoscrivere a causa dell'estrema debolezza agli arti superiori dovuta all'età avanzata e all'attuale stato clinico”.
Orbene, dalla trascrizione della registrazione risulta che in nessun punto la de cuius ha mai effettuato tale dichiarazione.
Ne consegue la falsità di quanto attestato dal Notaio.
Non colgono nel segno le difese della convenuta in quanto l'asserita e laconica approvazione della testatrice non sana in ogni caso la mancanza di una dichiarazione oggettivamente omessa e falsamente riportata dal Notaio nel testamento.
Inoltre, sebbene fosse a suo carico l'onere della prova, la convenuta nemmeno ha dimostrato che la testatrice avrebbe dichiarato di non poter sottoscrivere il testamento in un momento antecedente all'inizio della registrazione.
-
3.5 La falsità dell'attribuzione del compenso all'esecutore testamentario per lo svolgimento dell'incarico (punto B.4 comparsa conclusionale di parte attrice)
Il quinto profilo di falso lamentato dall'attrice riguarda la falsità dell'attribuzione del compenso all'esecutore testamentario per lo svolgimento dell'incarico (cfr. pag. 4 doc n. 8 cit.):
L'attrice ha dedotto, da un lato, che il Notaio avrebbe indotto la testatrice a credere che l'incarico di esecutore testamentario, normalmente gratuito, dovesse essere necessariamente retribuito per legge;
21 dall'altro, che il Notaio avrebbe stabilito unilateralmente il compenso dell'esecutore testamentario nella somma di € 100.000,00, senza che vi sia stata un'autorizzazione in tal senso da parte della sig.ra Per_2
[...]
A dire dell'attrice, dunque, dalla trascrizione della registrazione risulterebbe che in nessun punto la de cuius avrebbe accettato il compenso proposto dal Notaio per l'esecutore testamentario.
La convenuta si è difesa sostenendo che il primo profilo di falso sarebbe inammissibile in sede di querela di falso, in quanto inerente all'accertamento dell'effettiva volontà della de cuius; la doglianza attorea dunque non rientrerebbe nelle ipotesi di falsità ideologica, osservando in ogni caso che il Notaio si sarebbe limitato a prospettare alla testatrice l'opportunità della nomina di un esecutore testamentario stante la consistenza della massa ereditaria.
In ordine alla quantificazione del compenso, la ha dedotto che sarebbe documentalmente CP_1
provato che la de cuius, non avendo manifestato alcuna opposizione alla proposta di compenso indicata dal Notaio, lo avrebbe implicitamente accettato.
Il Collegio ritiene che il primo motivo, relativo alla volontà dispositiva della de cuius, sia inammissibile in sede di querela di falso, trattandosi di vizi relativi alla capacità di intendere e di volere, da dedurre nel giudizio di annullamento del testamento.
Il secondo motivo è invece fondato e deve pertanto essere dichiarata la falsità del testamento nella parte in cui viene quantificato il compenso dell'esecutore testamentario nella somma di € 100.000,00.
Difatti, dalla trascrizione della registrazione, che si riporta per comodità6, risulta che la de cuius non ha mai accettato né dichiarato di voler riconoscere all'esecutore testamentario un compenso pari a €
100.000,00:
[Ride] Gli diamo un compenso? Per le spese? Persona_1
Eeeh… Sì. NI, se non è pagato, non fa niente. Il compenso, però, non me lo chieda, Email_1
perché non saprei dirglielo.
Ok. Persona_1
[Non comprensibile] Né troppo, né poco, eh? È una cosa che, in questo momento Persona_2
non... Allora. Qui noi abbiamo il valore del suo patrimonio. l'Avvocato, RI è un Persona_1
avvocato. Quindi, un dato oggettivo, se si vuole, sono le tariffe, le sue tariffe professionali.
Cosa cavolo vuole che ne sappia io di tariffe. Fate come se sia una cosa ben fatta. Che Persona_2 non ci perda niente l'avvocato NI, e non ci perda niente la A me interessa la CP_1 CP_1
Dell'avvocato NI non mi interessa niente.
Però, un qualcosa lo dobbiamo dire. Persona_1
Certo. Dica. Persona_2
Allora, rispetto al valore del suo patrimonio, presa la tariffa ministeriale, indica il Persona_1
compenso intorno ai centomila euro, rispetto a quello che è il suo patrimonio. Questo è un dato, però la volontà è la sua.
Ce li abbiamo? Persona_2
Per averceli, li abbiamo. Persona_1
Per pagare, dico. Persona_2
Sì. Persona_1
Non è che poi andiamo a debito. Persona_2
Da questo punto di vista, no, SInora. [Ride] Persona_1
LV RI: [Ride] La SInora a debito, farebbe ridere i polli. Pt_2
Non ci si crede. [Ride] Persona_1
LV RI: No. Perché, se c'è stata una persona onesta, quella sono stata io! [Ride] Tirèm innanz.
Mettiamo questa indicazione? Persona_1
Faccia lei. Persona_2
Allora. Persona_1
Di buon senso. Persona_2
[Legge] Dispongo che all'esecutore testamentario sia attribuita, quale compenso per Persona_1
l'attività che sarà da lui svolta, una somma pari a?
Attenzione. Che mia figlia non debba soffrire di niente, eh. Persona_2
No, no, no. Adesso ci arriviamo. Questo è per l'esecutore. È un dato, che però… Persona_1
: Ma è una tantum o è... Persona_6
È una tantum, è una tantum, è per l'attività, per tutta l'attività. Non è ripetuta, perché Persona_1
sulla base di quello che è il valore del patrimonio della SInora.
23 : Ci sono delle percentuali? Persona_6
Sì. Ci sono le tariffe proprio indicate per la professione. Quindi [Legge] pari a ] Persona_1 Pt_8
Euro centomila. Abbiamo adesso la quindi andiamo a scrivere quella che è la sua volontà. CP_1
Quindi, [Legge] l'esecutore dovrà andare a costituire la determinando l'atto costitutivo e CP_1
lo statuto con le seguenti modalità. a [Pausa] Quello che è tutto il contenuto specifico, lo rimandiamo all'esecutore, ma i dati essenziali li dobbiamo dire. Quindi abbiamo, in primo, il nome della
. CP_1
Come emerge evidente dalla registrazione, la decisione sull'ammontare di € 100.000,00 non è stata affatto indicata dalla sig.ra ma muove addirittura da un confronto tra il medico ( Persona_2 Per_6
ed il Notaio ( ; ecco la sequenza del dialogo in cui il Notaio decide
[...] Persona_1
unilateralmente il compenso per l'esecutore testamentario:
: Ma è una tantum o è... Persona_6
È una tantum, è una tantum, è per l'attività, per tutta l'attività. Non è ripetuta, perché Persona_1
sulla base di quello che è il valore del patrimonio della SInora.
: Ci sono delle percentuali? Persona_6
Sì. Ci sono le tariffe proprio indicate per la professione. Quindi [Legge] pari a ] Persona_1 Pt_8
Euro centomila”.
*
4. Conclusioni
La querela di falso è ammissibile e fondata in riferimento ai profili di falso sopra rilevati e pertanto va accolta.
Tutti i profili di falso sopra accertati travolgono l'intera scheda testamentaria.
Per l'effetto va dichiarata la falsità del testamento pubblico ricevuto dal Notaio di AN Persona_1
(CR) in data 06 Novembre 2018 da CF: , nata a [...] il giorno Persona_2 C.F._2
8 marzo 1927 e deceduta in Milano il 12 aprile 2019, annotato al n. 551 del repertorio atti di ultima volontà dello stesso Notaio, registrato a RE (CR) in data 19 Aprile 2019 al n. 4794, serie 1T, rep.
n. 551, racc. n. 435.
Da ultimo si rileva che nelle proprie conclusioni parte attrice ha chiesto il sequestro dell'originale del testamento di ai sensi dell'art. 224 c.p.c. Persona_2
L'istanza va rigettata in quanto non si rilevano particolari contingenze che comportino la necessità del
24 sequestro del testamento.
Del resto, la stessa parte attrice ha formulato la domanda senza tuttavia nulla argomentare negli atti difensivi a sostegno di tale richiesta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22 e tenuto conto del valore della controversia, indeterminabile, complessità alta, in conformità al principio giurisprudenziale secondo il quale: “In materia di querela di falso in via incidentale, ed ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il valore della causa di falso deve ritenersi indeterminabile, giacché connaturato sia allo scopo del giudizio (che è quello di eliminare la verità del documento, anche al di là dell'utilizzo nella controversia in cui la querela è incidentalmente insorta), sia alle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità” (cfr. Cass. sentenza n.
15642/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, nella sua composizione collegiale in epigrafe indicata, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, pronunciando nel giudizio di querela di falso incidentale, così decide:
1) accoglie la domanda di di querela di falso incidentale;
Parte_2
2) accerta e dichiara la falsità del testamento pubblico ricevuto dal Notaio di AN Persona_1
(CR) in data 06 Novembre 2018 da CF: , nata a [...] il Persona_2 C.F._2
giorno 8 marzo 1927 e deceduta in Milano il 12 aprile 2019, annotato al n. 551 del repertorio atti di ultima volontà dello stesso Notaio, registrato a RE (CR) in data 19 Aprile 2019 al n. 4794, serie
1T, rep. n. 551, racc. n. 435;
3) dispone l'annotazione della presente sentenza sull'originale del documento oggetto della querela di falso a cura della Cancelleria;
4) pone definitivamente a carico di e le spese della CTU;
Controparte_1 Controparte_1
5) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre Parte_2
rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 14 ottobre 2025
Il giudice estensore La Presidente
dott. FE Salmeri dott.ssa Susanna Terni
25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Figlia di e Successivamente al decesso di ha sposato Persona_2 Parte_7 Parte_7 Persona_2
che nel 1972 ha adottato la quale ha così acquisito il secondo cognome Nel Controparte_1 Parte_2 Parte_2 1973 è deceduto anche Controparte_1 2 Già vedova di Controparte_1
5 3 Per meglio comprendere la dichiarazione in esame, pare utile precisare i ruoli rivestiti dai soggetti menzionati dall'avv.
Pizzi:
- amica di condannata in primo grado dal Tribunale di Milano per Parte_4 Parte_2 circonvenzione di incapace;
Pt_
- , la domestica della de cuius Persona_2
- autista della de cuius. CP_2
8 4 Cass., Sezioni Unite penali, n. 36747 del 28 maggio 2003, cit.
15 5 Il testamento è stato formato presso la Casa di Cura La Madonnina, in via Quadronno, n. 29, Milano
17 6 cfr. pagg.
7-8 CTU
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