Cass. civ., sez. III, sentenza 05/10/1963, n. 2649
CASS
Sentenza 5 ottobre 1963

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In tema di transazione, deve ritenersi che, in caso di contestazione in ordine alla proroga di un contratto di locazione, costituisce, per il conduttore, un apprezzabile vantaggio la rinunzia da parte del locatore alla contestazione medesima ed il conseguimento della certezza del diritto del locatario e della pacificita del godimento dell'immobile. Pertanto, e da ritenersi legittimo l'aumento del canone di locazione pattuito in Sede di transazione, con la quale si sia rinunciato dal locatore alla contestazione sul diritto alla proroga.*

L'errore di diritto e l'eventuale infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, che non si risolva addirittura in temerarieta di cui l'attore sia consapevole, non importano nullita ne annullabilita della transazione, che abbia posto fine al giudizio e che non sia affetta da altri vizi del consenso.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 05/10/1963, n. 2649
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2649
    Data del deposito : 5 ottobre 1963

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