Sentenza 5 ottobre 1963
Massime • 2
In tema di transazione, deve ritenersi che, in caso di contestazione in ordine alla proroga di un contratto di locazione, costituisce, per il conduttore, un apprezzabile vantaggio la rinunzia da parte del locatore alla contestazione medesima ed il conseguimento della certezza del diritto del locatario e della pacificita del godimento dell'immobile. Pertanto, e da ritenersi legittimo l'aumento del canone di locazione pattuito in Sede di transazione, con la quale si sia rinunciato dal locatore alla contestazione sul diritto alla proroga.*
L'errore di diritto e l'eventuale infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, che non si risolva addirittura in temerarieta di cui l'attore sia consapevole, non importano nullita ne annullabilita della transazione, che abbia posto fine al giudizio e che non sia affetta da altri vizi del consenso.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/10/1963, n. 2649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2649 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 1963 |
Testo completo
L'errore di diritto e l'eventuale infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, che non si risolva addirittura in temerarieta di cui l'attore sia consapevole, non importano nullita ne annullabilita della transazione, che abbia posto fine al giudizio e che non sia affetta da altri vizi del consenso.*