Articolo 16 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752
Articolo 15Articolo 17
Versione
5 gennaio 1986
Art. 16.
Per le violazioni della presente legge e' ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione.
Detta oblazione e' esclusa nei casi in cui non e' consentita dalle norme penali.
Le regioni, per le somme introitate dalle violazioni della presente legge, istituiranno apposito capitolo di bilancio.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1986
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