Versione
5 gennaio 1986
5 gennaio 1986
Art. 16.
Per le violazioni della presente legge e' ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione.
Detta oblazione e' esclusa nei casi in cui non e' consentita dalle norme penali.
Le regioni, per le somme introitate dalle violazioni della presente legge, istituiranno apposito capitolo di bilancio.
Per le violazioni della presente legge e' ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione.
Detta oblazione e' esclusa nei casi in cui non e' consentita dalle norme penali.
Le regioni, per le somme introitate dalle violazioni della presente legge, istituiranno apposito capitolo di bilancio.
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Perugia, sentenza 24/02/2025, n. 248Provvedimento: […] L'importo della sanzione era stato determinato nel verbale in € 860,67, per la ricerca e raccolta tartufi senza essere muniti del tesserino prescritto, calcolato in ragione di 1/3 del valore massimo della sanzione edittale pari a 2.582,00, in applicazione dell'art. 16, comma 1, della Legge 752/1985.Leggi di più...
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