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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 341/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CONTI ROBERTO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2212/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1233 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 83/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2212 2024
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 1233/1305 del 7.12.2023, notificato dal Comune di Canicattì il 26.3.2025 (doc. 1) e recapitato alla contribuente il 17.4.2024 relativo agli anni 2018
e 2019 deducendone l'illegittimità per vari profili- intervenuta decadenza, illegittima imposizione IMU su fabbricato destinato ad abitazione principale e pertinenza-
Il comune di Canicattì si è costituito con memoria chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 23.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di IMU, l'obbligo dichiarativo del vincolo pertinenziale di un'area sussiste soltanto per le fattispecie in cui il presupposto di fatto per beneficiare dell'agevolazione sia sopravvenuto a partire dall'anno di imposta 2008, ma non sia ancora venuto a conoscenza (attraverso l'acquisizione di documenti o l'assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) dell'ente impositore, restando il contribuente esonerato dall'obbligo della dichiarazione con riguardo ad eventi o situazioni noti all'ente impositore prima dell'1 gennaio 2009, che vengano in rilievo con riferimento a successivi periodi di imposta-cfr.Cass.n.14904/2025-
Giova anche ricordare che in tema di imposta municipale unica (IMU), l'area pertinenziale non è assoggettata autonomamente a tassazione, purché la sua destinazione durevole di bene a servizio dell'immobile principale derivi da una precisa scelta del contribuente indicata nella dichiarazione, in quanto l'art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, conv. dalla l. n. 248 del 2006, pur avendo eliminato l'obbligo di dichiarazione ICI, ha mantenuto fermi gli adempimenti previsti in materia di riduzione dell'imposta.-cfr-Cass.n.6267/2023, 27573/2018-.
Orbene, chiarito che non ricorrono i presupposti per ritenere tardiva la pretesa fiscale impugnata, tenuto conto della data di spedizione dell'atto impugnato, intervenuta in poca antecedente al decorso del termine quinquennale- per l'anno 2018- proprio in ragione delle motivazioni esposte dal comune di Canicattì sul punto che vanno qui integralmente condivise, nondimeno, risulta dalla stessa memoria dell'amministrazione comunale, nella quale sono stati contestati i documenti prodotti dalla ricorrente, che la stessa era a conoscenza della visura catastale prodotta e della concessione edilizia rilasciata alla ricorrente per la realizzazione, al di sopra del Foglio 79 Particella 556 di un magazzino indicato come C2 costituente pertinenza dell'immobile realizzato in base alla medesima concessione.
Ciò esonerava la ricorrente dal portare a conoscenza una situazione già nota al comune che avrebbe, quindi, dovuto considerare l'esenzione della stessa in base alla normativa di riferimento- art.13, c.2 d.l.
n.201/2011 art.12 reg.IMU richiamato dalla ricorrente e non contestato dal comune di Canicattì nel proprio scritto difensivo-.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto e l'atto impugnato, riferendosi alla tassazione del magazzino adibito a pertinenza come risulta dalla concessione edilizia prodotta, non può che essere annullato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna il comune di Canicattì al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della ricorrente in euro 400,00 per compensi. Il Presidente rel. Roberto
IO NT
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CONTI ROBERTO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2212/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1233 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 83/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2212 2024
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 1233/1305 del 7.12.2023, notificato dal Comune di Canicattì il 26.3.2025 (doc. 1) e recapitato alla contribuente il 17.4.2024 relativo agli anni 2018
e 2019 deducendone l'illegittimità per vari profili- intervenuta decadenza, illegittima imposizione IMU su fabbricato destinato ad abitazione principale e pertinenza-
Il comune di Canicattì si è costituito con memoria chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 23.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di IMU, l'obbligo dichiarativo del vincolo pertinenziale di un'area sussiste soltanto per le fattispecie in cui il presupposto di fatto per beneficiare dell'agevolazione sia sopravvenuto a partire dall'anno di imposta 2008, ma non sia ancora venuto a conoscenza (attraverso l'acquisizione di documenti o l'assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) dell'ente impositore, restando il contribuente esonerato dall'obbligo della dichiarazione con riguardo ad eventi o situazioni noti all'ente impositore prima dell'1 gennaio 2009, che vengano in rilievo con riferimento a successivi periodi di imposta-cfr.Cass.n.14904/2025-
Giova anche ricordare che in tema di imposta municipale unica (IMU), l'area pertinenziale non è assoggettata autonomamente a tassazione, purché la sua destinazione durevole di bene a servizio dell'immobile principale derivi da una precisa scelta del contribuente indicata nella dichiarazione, in quanto l'art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, conv. dalla l. n. 248 del 2006, pur avendo eliminato l'obbligo di dichiarazione ICI, ha mantenuto fermi gli adempimenti previsti in materia di riduzione dell'imposta.-cfr-Cass.n.6267/2023, 27573/2018-.
Orbene, chiarito che non ricorrono i presupposti per ritenere tardiva la pretesa fiscale impugnata, tenuto conto della data di spedizione dell'atto impugnato, intervenuta in poca antecedente al decorso del termine quinquennale- per l'anno 2018- proprio in ragione delle motivazioni esposte dal comune di Canicattì sul punto che vanno qui integralmente condivise, nondimeno, risulta dalla stessa memoria dell'amministrazione comunale, nella quale sono stati contestati i documenti prodotti dalla ricorrente, che la stessa era a conoscenza della visura catastale prodotta e della concessione edilizia rilasciata alla ricorrente per la realizzazione, al di sopra del Foglio 79 Particella 556 di un magazzino indicato come C2 costituente pertinenza dell'immobile realizzato in base alla medesima concessione.
Ciò esonerava la ricorrente dal portare a conoscenza una situazione già nota al comune che avrebbe, quindi, dovuto considerare l'esenzione della stessa in base alla normativa di riferimento- art.13, c.2 d.l.
n.201/2011 art.12 reg.IMU richiamato dalla ricorrente e non contestato dal comune di Canicattì nel proprio scritto difensivo-.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto e l'atto impugnato, riferendosi alla tassazione del magazzino adibito a pertinenza come risulta dalla concessione edilizia prodotta, non può che essere annullato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna il comune di Canicattì al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della ricorrente in euro 400,00 per compensi. Il Presidente rel. Roberto
IO NT