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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2025, n. 9028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9028 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano
- Sezione quinta civile -
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Caterina Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella cause iscritta al n. rg. RG 25794/2024 promossa da:
(P.IVA con il patrocinio degli avv.ti LUCA DAVINI e MARCELLO Parte_1 P.IVA_1 te domic , via Pietro Palmieri 40, presso lo studio dei difensori
-parte attrice opponente -
contro
:
LIQUIDAZI DELLA SOCIETA' (P.I. , in persona del CP_1 P.IVA_2 curatore, dott. con il patrocinio dell' cchin te domiciliata in Controparte_2 tudio del difensore, con domicilio digitale presso la casella pec del difensore Email_1
-parte convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
Voglia la S.V. Ill.ma, respinta ogni avversa domanda, richiesta e/o eccezione, così provvedere: Nel merito: i. accogliere la presente opposizione e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 7085/2024 – RG n. 17633/2024 emesso in da nale di Milano 27/05/2024, a favore di Liquidazione Giudiziale della nei confronti di per le ragioni esposte Controparte_3 Parte_1 in narrativa, perché inammissibi nella pretesa c illegittimo;
omanda formulata da Liquidazione Giudiziale della Società nei confronti di CP_1 [...] perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni di cui in n Parte_1
via riconvenzionale: iii. accertare e dichiarare la responsabilità della Liquidazione Giudiziale della Società per la CP_1 mancata esecuzione blighi contrattuali a suo carico relativi alla produzion ri da consegnare al cliente Pt_2
Sempre in via riconv , principale: iv. condann iudiziale della Società al risarcimento di tutti i danni patiti e CP_1 patendi da quale diretta consegue mpimenti contrattuali di Liquidazione Parte_1
pagina 1 di 6 e della Società relativi alla produzione dei campionari da consegnare al cliente CP_1
nella misura c guito dell'istruttoria, o a quella quantificata dal Giudice secondo Pt_2
In via istruttoria: v. si chiede al giudice adito di ammettersi i seguenti MEZZI DI PROVA Ammettere oniale sui seguenti capi:
1) vero che nel periodo febbraio/marzo 2023 comunicava a di non essere in grado di CP_4 Parte_1 completare ne dei campionari che le erano stati commissi
2) vero che nel periodo febbraio/marzo 2023 suggeriva a di rivolgersi ad un soggetto CP_4 Parte_1 terzo per il nto dei campionari che le erano stati commiss
3) vero che il mancato completamento dei ca issionati hanno CP_4 Parte_1 comportato il ritardo delle consegne da parte di ai clienti ste per Parte_1 CP_5 Pt_2 il periodo di maggio/giugno
4) vero che è stata la ad accom nel periodo febbraio/marzo 2023 presso CP_4 Parte_1
l'unità produttiva di entare a ienda e per segn ua ile CP_6 Parte_1 soggetto qualificato re alla reali ampionari per i brand e in CP_5 Pt_2 sostituzione della stessa CP_4
Si indica a teste la sig.r Testimone_1
Per parte convenuta opposta:
“Voglia l'ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, In via preliminare Concedere per tutti i motivi di cui n narrativa ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo nr. 7085 emesso in data 21 maggio dal Tribuna In via principale e nel merito, respingere tutte le domande proposte dalla Società in quanto Parte_1 infondate in fatto e in diritto e dunque, dichiararsi nulle, inesistenti o inefficaci le Per l'effetto confermare il Decereto Ingiuntivo nr. 7085/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 21/5/2024 in esito al procedimento monitorio nr RG 17633/2024. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di Giudizio e del Decreto Ingiuntivo In via istruttoria. Senza che ciò rappresenti riconoscimento alcuno e/o inversione dell'onere probatorio, si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova per interrogatorio e per testi con riserva di indicare successivamente i capitoli di prova ed i testi nelle memorie ex art. 171 co. 3 c.p.c. allo scopo preposte, riservandosi ogni ulteriore richiesta istruttoria, in esito alle difese di parte opponente.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società (breviter ) ha Parte_1 Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.7085 Tribunale veva ingiunto di pagare alla ricorrente, Liquidazione Giudiziale la somma di euro 16.540,15 oltre CP_1 interessi e spese a titolo di corrispettivo per la fornitura di m camente indicato nelle fatture n. 75 e 76 del 30/12/2022, n. 1 del 4/1/2023, n. 7, 8 e 9 del 27/1/2023, n. 10, 11 e 12 del 30/1/2023, n. 16 e 17 del 28/2/2023, n. 19 del 7/3/2023, n. 20 del 8/3/2023 e n. 21 del 14/3/2023 allegate al ricorso monitorio. A fondamento dell'opposizione la società ingiu edotto:
- m ove 2022 aveva avviato una collaborazione per i brand Parte_1
e con affida a la produzione del relativo campionario in vista Pt_2 CP_5 CP_1 uzio
- che aveva pertanto sostenuto una serie di costi iniziali per la realizzazione di forme, stampi, Parte_1 fustel costi delle materie prime per la realizzazione;
pagina 2 di 6 uttavia, fin dall'inizio della collaborazione, la produzione dei campionari veniva realiz
[...] con estrema difficoltà e molt petto alle previsioni iniziali, sicché il cliente CP_1 Pt_2 fin da subito di la produzione dei modelli campionati;
Parte_1
- che successivamente rmata della cessazione dell'attività di e, di lì a Parte_1 CP_1 poco, dell'apertura del liquidazione d era stata pertanto costrett mese di aprile affidare ad una nuova società, la la produzione di tutti i campioni di ca l CP_6 cliente unico cliente il ma ionamento dell'accordo con il cliente a CP_5 Pt_2 seguito dempienze di assorbendone i relativi costi;
CP_1
- che aveva pertanto preso co uratrice della Liquidazione Giudiziale per spiegare CP_1 quanto sopra illustrato e, in data 24/07/2023, aveva formulato una proposta di d vicenda che tuttav ata dal liquidatore giudiziale;
- che aveva subito ingenti danni economici a seguito dell'inadempimento di danni di cui Parte_1 CP_1 chied nto, costituiti d terni di sviluppo dei campionari, da di ture non più recuperate, dalla perdita del cliente e successivamente anche del cliente , il quale dopo il primo Pt_2 ordine aveva interrotto il rapporto, d riservava di quantificare in corso di li Su tali premesse l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo oppo onvenzionale, la condanna della societ risarcimento di tutti i danni subiti da in conseguenza Parte_1 dell'inadempimento di alle obbligazioni assunte con la sottoscrizi intercorso tra le CP_1 parti.
1.1. Ritualmente costituitasi parte opposta ha contestato le avverse eccezioni chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite. Sul credito azionato con il rio ha in specie osservato:
- che aveva riconosciuto il rapporto contrattuale intercorso con l'opposta, avente ad oggetto la Parte_1 produ a delle merci di cui alle fatture allegate al ricorso monitorio n.75 e 76 del 30/12/2022, n.1 del 4/1/2023, n.7,8 e 9 del 27/1/2023, n.10,11 e 12 del 30/1/2023, n.16 e 17 del .19 del 7/3/2023, n.20 del 8/3/2023 e, in particolare, aveva riconosciuto di aver commissionato a le merci indicate CP_7 nelle fatture suddette, fatture anch'esse mai contestate;
- che non erano stati precisati i termini degli accordi con i brand “ e ”, risultando così Pt_2 impossibile valutare le asserite ricadut ndirette dell'inadempim uito omparente;
- che non era contestato che la società avesse prodotto i beni indicati nelle fatture – contestazioni mai CP_7 sollevate durante lo svolgimento del c
- che nessuna prova era stata offerta degli asseriti costi iniziali sostenuti da per la produzione di Parte_1 fustelle, stampi, acquisto materiale etc, e che in particolare non assumevano e le fatture nn. 7 e 9 del 27/1/2023 prodotte dall'opponente come docc. 1 e 2 , costituenti parte del complessivo credito portato dal decreto ingiuntivo;
- che parimenti irrilevanti erano le fatture emess d intestate a idonee solo ad attestare le Parte_1 forniture del arte di non la circo seg ella liquidazione giudiziale di avesse d affidare la produzione per il brand ad altra società e CP_7 Parte_1 segnatament Su tali basi la tà opposta ha contestato la fondatezza dell'opposizione, sottolineandone altresì l'estrema genericità e l'evidente carattere dilatorio, confermato dal fatto che l'opponente non aveva saputo individuare e quantificare gli asseriti danni subiti e posti alla base della domanda risarcitoria.
1.2. Autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita con l'assunzione della prova per interrogatorio formale come ammessa, indi è stata fissata udienza ex art. 281-sexies c.p.c; all'esito della discussione orale il giudice riservava la decisione.
2. L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata, per i motivi di seguito indicati.
2.1. Non è oggetto di contestazione e può dunque ritenersi pacifico che i elle fatture monitoriamente azionate (docc.
5-12 opposta) siano stati effettivamente richiesti da alla società Parte_1 pagina 3 di 6 e da quest'ultima forniti nell'a l tto intercorso tra le due società, avente ad oggetto lo CP_1 lzature dei brand e e la realizzazione e consegna del relativo campionario Pt_2 da parte di in vista di una e u roduzione commerciale. CP_1
Non è dun l'esistenza di un rapporto negoziale per la fornitura dei prodotti menzionati nelle fatture allegate al ricorso monitorio, verso il prezzo unitario ivi indicato per singolo modello, prototipo o campione, rapporto negoziale riconducibile pertanto allo schema tipico del contratto di vendita. Le contestazioni dell'opponente riguardano la corretta esecuzione di o da parte della società opposta. Parte opponente lamenta che fin dall'in rapporto negoziale avrebbe consegnato con molto CP_1 ritardo i prototipi e i campioni del bran tali ritardi avr nato fin da subito la perdita del Pt_2 cliente, che non avrebbe affidato a la produzione e la commercializzazione dei modelli Parte_1 campionati;
con riferimento al brand a società opposta avrebbe comunicato di non riuscire a portare a termine la commessa con la zione é l'opponente aveva dovuto affidarsi ad altra società per la realizzazione di tutti i campioni di calzature , unico cliente rima ostenendo i relativi costi. Ciò avrebbe comportato gravi ritardi nella c roduzione al cliente , il quale dopo il primo ordine avrebbe interrotto la collaborazione con (cfr. pagg. 2 e 3 del di opposizione, punti 3, 4, 5, e Parte_1
7). Le contestazioni di opposizione sono state ribadite nel corso dell'interrogatorio formale dal legale e di il quale ha arato: “Confermo la ricezione del campionario del marchio Parte_1
me el marchio sono arrivati solo in parte ma non conformi, in parte sono Parte_3 Pt_2
in parte non sono onsegnati. In ogni caso faccio presente che anche per il marchio non abbiamo recuperato le forme i punz tutti gli impianti neces er la Parte_3 realizzaz ionario e per poi andare in produzione. ha dovuto rivolgersi ad per la Parte_1 rirealizzazione dei model pi e del campio produzione degli ordini olti – relativamente al marchio Per il marchio invece, i modelli sono arrivati tardi ed errati e Parte_3 Pt_2 quindi non sono stati rac on siamo nepp i in produzione .... Inoltre la necessità di rifare forme modelli etc ha comunque determinato un ritardo nella produzione e quindi abbiamo dovuto riconoscere degli sconti agli acquirenti e la società ha subito un danno di immagine”.
2.2. Va subito evidenziato che tali ni si appalesano generiche e comunque infondate. Quanto all'inesatto adempimento di relativamente alla realizzazione del campionario va CP_1 Pt_2 preliminarmente rilevato che nell'atto one si lamentano esclusivamente ritardi nella cons ale campionario, mentre solo nell'interrogatorio formale si fa per la prima volta riferime riche mancate o errate consegne (si vedano le dichiarazioni del legale rappresentante di come Parte_1 verbalizzate all'udienza del 21 febbraio 2025 e sopra richiamate). Sul punto, in disparte ogni considerazione sulla tardività di tali ulteriori contestazioni nonché sul fatto che comunque è onere dell'acquirente fornire la prova di eventuali difetti e vizi della merce ricevuta, giova osservare che l'i ingiunto risulta già rettificato in diminuzione per effetto di alcune note di credito emesse dalla stessa per beni non consegnati o realizzati con errato materiale, peraltro di minima entità (si vedano le CP_1 fatture le note di credito nn. 8 del 27 gennaio 2023, n. 20 dell'8 marzo 2023 e n. 21 del 14 marzo 2023 – sub docc. 7, 11 e 12 opposta). Considerato altresì che nella corrispondenza inizialmente scambiata tra le parti (si veda la mail del 24/7/2023 sub doc. 5 opponente), a fronte della richiesta di pagamento avanzata dal curatore della liquidazione giu veniva sollevata alcuna contestazione relativa a mancate consegne o difetti dei modelli realizzati da e fatturati, deve ritenersi che l'importo portato dalle fatture monitoriamente CP_1 azionate, al netto dell con le note di credito, corrisponda al prezzo dei beni effettivamente e correttamente consegnati a Parte_1
Tanto premesso, con riferi tati ritardi nella realizzazione e consegna del campionario si Pt_2 osserva in primo luogo che la mancata indicazione del diverso termine entro il quale tale campiona be dovuto essere consegnato impedisce di avere contezza sia della stessa configurabilità di un ritardo sia della sua entità e rilevanza nell'ambito del rapporto sinallagmatico (Cass. 36295/2023); in ogni caso va rilevato come te, sul quale gravava il relativo onere, non abbia offerto alcuna prova dell'asserita perdita del cliente né, a fortiori, dell'e di causalità tra il danno lamentato, sub specie di mancato guadagno, e Pt_2 imento attribuito a CP_1
pagina 4 di 6 C tta rilevato da parte opposta, non è stato neppure allegato il contenuto degli accordi con i brand
“ e che rende impossibile valutare le asserite ricadute dirette ed indirette del preteso Pt_2 in ent CP_1 ento al nario del brand (A Cold Wall), pacifica la relativa e tempestiva consegna a
[...]
la contestazione riguarda il o completamento della c natamente la man Pt_1
e dei modelli campionati, richiesta dal cliente, e i danni subiti da ecie di maggiori
Parte_1 costi sostenuti per aver dovuto rifare le forme, le fustelle e i cam ià nonché di minor CP_1 guadagno per effett iva perdita anche del cliente , il quale dopo o ordine non si sarebbe più rivolto a stante i gravi ritardi nella pro ne dovuti alla necessità di rifare forme e
Parte_1 campioni. Anche tali danni sono rimasti del tutto indimostrati. Q agli asseriti maggiori costi sostenuti
Parte_1 si è limitata a produrre le fatture emesse dalla società doc. 4 opponente). Ancor ue di t complessivi euro 3.742,3 siano effettivamente relativ odelleria e campionario , nondimeno non vi sono elemen uali si tratti proprio delle medesime tipologie delli e campioni già sviluppati da e che abbia dovuto rifare ex nov rio, sicché le fatture prodotte CP_1 Parte_1 assumono al re in no emergente lamentato da
Parte_1
Infine nessuna pr nita dall'opponente in ordine all'ass l cliente e tanto meno, dell'imputabilità a di tale perdita. CP_1
In definitiva dalle ioni delle parti e dall'istruttoria documentale e orale svolta è emerso che i beni di cui l'opposta c nto – modelli, primi prototipi e campionario - sono stati effettivamente realizzati e consegnati a e tanto sia con riferimen ario NI sia con riferimento al Parte_1 campionario gli asseriti danni subiti da in conseguenza dei lamentati ritardi o Parte_1 del mancato completamento della commessa da arte di masti indimostrati sia nell'an che nel CP_1 quantum.
2.3. Consegue da quanto sopra il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Va altresì rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dall'opponente.
3. In applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c. parte opponente è tenuta a rifondere a parte convenuta opposta le spese del presente giudizio che si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del DM 147/2022
– tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento, tenendo conto del valore della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e delle questioni giuridiche esaminate. Ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002 considerata l'ammissione al gratuito patrocinio della parte convenuta opposta, il relativo pagamento va disposto in favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. rigetta l'opposizione proposta da parte attrice opponente - avverso il decreto Parte_4 ingiuntivo n. 7085/2024 emesso dal Tribunale di Milano i
2. per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
3. rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento danni formulata dall'opponente;
4. condanna l'opponente a rimborsare allo Stato le spese del presente giudizio che liquida in euro 3.000 per compenso, oltre 15% per spese generali, CPA e Iva come per legge.
Cosi' deciso in data 20 novembre 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Milano.
il Giudice onorario dott. Caterina Monaco
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
- Sezione quinta civile -
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Caterina Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella cause iscritta al n. rg. RG 25794/2024 promossa da:
(P.IVA con il patrocinio degli avv.ti LUCA DAVINI e MARCELLO Parte_1 P.IVA_1 te domic , via Pietro Palmieri 40, presso lo studio dei difensori
-parte attrice opponente -
contro
:
LIQUIDAZI DELLA SOCIETA' (P.I. , in persona del CP_1 P.IVA_2 curatore, dott. con il patrocinio dell' cchin te domiciliata in Controparte_2 tudio del difensore, con domicilio digitale presso la casella pec del difensore Email_1
-parte convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
Voglia la S.V. Ill.ma, respinta ogni avversa domanda, richiesta e/o eccezione, così provvedere: Nel merito: i. accogliere la presente opposizione e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 7085/2024 – RG n. 17633/2024 emesso in da nale di Milano 27/05/2024, a favore di Liquidazione Giudiziale della nei confronti di per le ragioni esposte Controparte_3 Parte_1 in narrativa, perché inammissibi nella pretesa c illegittimo;
omanda formulata da Liquidazione Giudiziale della Società nei confronti di CP_1 [...] perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni di cui in n Parte_1
via riconvenzionale: iii. accertare e dichiarare la responsabilità della Liquidazione Giudiziale della Società per la CP_1 mancata esecuzione blighi contrattuali a suo carico relativi alla produzion ri da consegnare al cliente Pt_2
Sempre in via riconv , principale: iv. condann iudiziale della Società al risarcimento di tutti i danni patiti e CP_1 patendi da quale diretta consegue mpimenti contrattuali di Liquidazione Parte_1
pagina 1 di 6 e della Società relativi alla produzione dei campionari da consegnare al cliente CP_1
nella misura c guito dell'istruttoria, o a quella quantificata dal Giudice secondo Pt_2
In via istruttoria: v. si chiede al giudice adito di ammettersi i seguenti MEZZI DI PROVA Ammettere oniale sui seguenti capi:
1) vero che nel periodo febbraio/marzo 2023 comunicava a di non essere in grado di CP_4 Parte_1 completare ne dei campionari che le erano stati commissi
2) vero che nel periodo febbraio/marzo 2023 suggeriva a di rivolgersi ad un soggetto CP_4 Parte_1 terzo per il nto dei campionari che le erano stati commiss
3) vero che il mancato completamento dei ca issionati hanno CP_4 Parte_1 comportato il ritardo delle consegne da parte di ai clienti ste per Parte_1 CP_5 Pt_2 il periodo di maggio/giugno
4) vero che è stata la ad accom nel periodo febbraio/marzo 2023 presso CP_4 Parte_1
l'unità produttiva di entare a ienda e per segn ua ile CP_6 Parte_1 soggetto qualificato re alla reali ampionari per i brand e in CP_5 Pt_2 sostituzione della stessa CP_4
Si indica a teste la sig.r Testimone_1
Per parte convenuta opposta:
“Voglia l'ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, In via preliminare Concedere per tutti i motivi di cui n narrativa ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo nr. 7085 emesso in data 21 maggio dal Tribuna In via principale e nel merito, respingere tutte le domande proposte dalla Società in quanto Parte_1 infondate in fatto e in diritto e dunque, dichiararsi nulle, inesistenti o inefficaci le Per l'effetto confermare il Decereto Ingiuntivo nr. 7085/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 21/5/2024 in esito al procedimento monitorio nr RG 17633/2024. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di Giudizio e del Decreto Ingiuntivo In via istruttoria. Senza che ciò rappresenti riconoscimento alcuno e/o inversione dell'onere probatorio, si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova per interrogatorio e per testi con riserva di indicare successivamente i capitoli di prova ed i testi nelle memorie ex art. 171 co. 3 c.p.c. allo scopo preposte, riservandosi ogni ulteriore richiesta istruttoria, in esito alle difese di parte opponente.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società (breviter ) ha Parte_1 Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.7085 Tribunale veva ingiunto di pagare alla ricorrente, Liquidazione Giudiziale la somma di euro 16.540,15 oltre CP_1 interessi e spese a titolo di corrispettivo per la fornitura di m camente indicato nelle fatture n. 75 e 76 del 30/12/2022, n. 1 del 4/1/2023, n. 7, 8 e 9 del 27/1/2023, n. 10, 11 e 12 del 30/1/2023, n. 16 e 17 del 28/2/2023, n. 19 del 7/3/2023, n. 20 del 8/3/2023 e n. 21 del 14/3/2023 allegate al ricorso monitorio. A fondamento dell'opposizione la società ingiu edotto:
- m ove 2022 aveva avviato una collaborazione per i brand Parte_1
e con affida a la produzione del relativo campionario in vista Pt_2 CP_5 CP_1 uzio
- che aveva pertanto sostenuto una serie di costi iniziali per la realizzazione di forme, stampi, Parte_1 fustel costi delle materie prime per la realizzazione;
pagina 2 di 6 uttavia, fin dall'inizio della collaborazione, la produzione dei campionari veniva realiz
[...] con estrema difficoltà e molt petto alle previsioni iniziali, sicché il cliente CP_1 Pt_2 fin da subito di la produzione dei modelli campionati;
Parte_1
- che successivamente rmata della cessazione dell'attività di e, di lì a Parte_1 CP_1 poco, dell'apertura del liquidazione d era stata pertanto costrett mese di aprile affidare ad una nuova società, la la produzione di tutti i campioni di ca l CP_6 cliente unico cliente il ma ionamento dell'accordo con il cliente a CP_5 Pt_2 seguito dempienze di assorbendone i relativi costi;
CP_1
- che aveva pertanto preso co uratrice della Liquidazione Giudiziale per spiegare CP_1 quanto sopra illustrato e, in data 24/07/2023, aveva formulato una proposta di d vicenda che tuttav ata dal liquidatore giudiziale;
- che aveva subito ingenti danni economici a seguito dell'inadempimento di danni di cui Parte_1 CP_1 chied nto, costituiti d terni di sviluppo dei campionari, da di ture non più recuperate, dalla perdita del cliente e successivamente anche del cliente , il quale dopo il primo Pt_2 ordine aveva interrotto il rapporto, d riservava di quantificare in corso di li Su tali premesse l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo oppo onvenzionale, la condanna della societ risarcimento di tutti i danni subiti da in conseguenza Parte_1 dell'inadempimento di alle obbligazioni assunte con la sottoscrizi intercorso tra le CP_1 parti.
1.1. Ritualmente costituitasi parte opposta ha contestato le avverse eccezioni chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite. Sul credito azionato con il rio ha in specie osservato:
- che aveva riconosciuto il rapporto contrattuale intercorso con l'opposta, avente ad oggetto la Parte_1 produ a delle merci di cui alle fatture allegate al ricorso monitorio n.75 e 76 del 30/12/2022, n.1 del 4/1/2023, n.7,8 e 9 del 27/1/2023, n.10,11 e 12 del 30/1/2023, n.16 e 17 del .19 del 7/3/2023, n.20 del 8/3/2023 e, in particolare, aveva riconosciuto di aver commissionato a le merci indicate CP_7 nelle fatture suddette, fatture anch'esse mai contestate;
- che non erano stati precisati i termini degli accordi con i brand “ e ”, risultando così Pt_2 impossibile valutare le asserite ricadut ndirette dell'inadempim uito omparente;
- che non era contestato che la società avesse prodotto i beni indicati nelle fatture – contestazioni mai CP_7 sollevate durante lo svolgimento del c
- che nessuna prova era stata offerta degli asseriti costi iniziali sostenuti da per la produzione di Parte_1 fustelle, stampi, acquisto materiale etc, e che in particolare non assumevano e le fatture nn. 7 e 9 del 27/1/2023 prodotte dall'opponente come docc. 1 e 2 , costituenti parte del complessivo credito portato dal decreto ingiuntivo;
- che parimenti irrilevanti erano le fatture emess d intestate a idonee solo ad attestare le Parte_1 forniture del arte di non la circo seg ella liquidazione giudiziale di avesse d affidare la produzione per il brand ad altra società e CP_7 Parte_1 segnatament Su tali basi la tà opposta ha contestato la fondatezza dell'opposizione, sottolineandone altresì l'estrema genericità e l'evidente carattere dilatorio, confermato dal fatto che l'opponente non aveva saputo individuare e quantificare gli asseriti danni subiti e posti alla base della domanda risarcitoria.
1.2. Autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita con l'assunzione della prova per interrogatorio formale come ammessa, indi è stata fissata udienza ex art. 281-sexies c.p.c; all'esito della discussione orale il giudice riservava la decisione.
2. L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata, per i motivi di seguito indicati.
2.1. Non è oggetto di contestazione e può dunque ritenersi pacifico che i elle fatture monitoriamente azionate (docc.
5-12 opposta) siano stati effettivamente richiesti da alla società Parte_1 pagina 3 di 6 e da quest'ultima forniti nell'a l tto intercorso tra le due società, avente ad oggetto lo CP_1 lzature dei brand e e la realizzazione e consegna del relativo campionario Pt_2 da parte di in vista di una e u roduzione commerciale. CP_1
Non è dun l'esistenza di un rapporto negoziale per la fornitura dei prodotti menzionati nelle fatture allegate al ricorso monitorio, verso il prezzo unitario ivi indicato per singolo modello, prototipo o campione, rapporto negoziale riconducibile pertanto allo schema tipico del contratto di vendita. Le contestazioni dell'opponente riguardano la corretta esecuzione di o da parte della società opposta. Parte opponente lamenta che fin dall'in rapporto negoziale avrebbe consegnato con molto CP_1 ritardo i prototipi e i campioni del bran tali ritardi avr nato fin da subito la perdita del Pt_2 cliente, che non avrebbe affidato a la produzione e la commercializzazione dei modelli Parte_1 campionati;
con riferimento al brand a società opposta avrebbe comunicato di non riuscire a portare a termine la commessa con la zione é l'opponente aveva dovuto affidarsi ad altra società per la realizzazione di tutti i campioni di calzature , unico cliente rima ostenendo i relativi costi. Ciò avrebbe comportato gravi ritardi nella c roduzione al cliente , il quale dopo il primo ordine avrebbe interrotto la collaborazione con (cfr. pagg. 2 e 3 del di opposizione, punti 3, 4, 5, e Parte_1
7). Le contestazioni di opposizione sono state ribadite nel corso dell'interrogatorio formale dal legale e di il quale ha arato: “Confermo la ricezione del campionario del marchio Parte_1
me el marchio sono arrivati solo in parte ma non conformi, in parte sono Parte_3 Pt_2
in parte non sono onsegnati. In ogni caso faccio presente che anche per il marchio non abbiamo recuperato le forme i punz tutti gli impianti neces er la Parte_3 realizzaz ionario e per poi andare in produzione. ha dovuto rivolgersi ad per la Parte_1 rirealizzazione dei model pi e del campio produzione degli ordini olti – relativamente al marchio Per il marchio invece, i modelli sono arrivati tardi ed errati e Parte_3 Pt_2 quindi non sono stati rac on siamo nepp i in produzione .... Inoltre la necessità di rifare forme modelli etc ha comunque determinato un ritardo nella produzione e quindi abbiamo dovuto riconoscere degli sconti agli acquirenti e la società ha subito un danno di immagine”.
2.2. Va subito evidenziato che tali ni si appalesano generiche e comunque infondate. Quanto all'inesatto adempimento di relativamente alla realizzazione del campionario va CP_1 Pt_2 preliminarmente rilevato che nell'atto one si lamentano esclusivamente ritardi nella cons ale campionario, mentre solo nell'interrogatorio formale si fa per la prima volta riferime riche mancate o errate consegne (si vedano le dichiarazioni del legale rappresentante di come Parte_1 verbalizzate all'udienza del 21 febbraio 2025 e sopra richiamate). Sul punto, in disparte ogni considerazione sulla tardività di tali ulteriori contestazioni nonché sul fatto che comunque è onere dell'acquirente fornire la prova di eventuali difetti e vizi della merce ricevuta, giova osservare che l'i ingiunto risulta già rettificato in diminuzione per effetto di alcune note di credito emesse dalla stessa per beni non consegnati o realizzati con errato materiale, peraltro di minima entità (si vedano le CP_1 fatture le note di credito nn. 8 del 27 gennaio 2023, n. 20 dell'8 marzo 2023 e n. 21 del 14 marzo 2023 – sub docc. 7, 11 e 12 opposta). Considerato altresì che nella corrispondenza inizialmente scambiata tra le parti (si veda la mail del 24/7/2023 sub doc. 5 opponente), a fronte della richiesta di pagamento avanzata dal curatore della liquidazione giu veniva sollevata alcuna contestazione relativa a mancate consegne o difetti dei modelli realizzati da e fatturati, deve ritenersi che l'importo portato dalle fatture monitoriamente CP_1 azionate, al netto dell con le note di credito, corrisponda al prezzo dei beni effettivamente e correttamente consegnati a Parte_1
Tanto premesso, con riferi tati ritardi nella realizzazione e consegna del campionario si Pt_2 osserva in primo luogo che la mancata indicazione del diverso termine entro il quale tale campiona be dovuto essere consegnato impedisce di avere contezza sia della stessa configurabilità di un ritardo sia della sua entità e rilevanza nell'ambito del rapporto sinallagmatico (Cass. 36295/2023); in ogni caso va rilevato come te, sul quale gravava il relativo onere, non abbia offerto alcuna prova dell'asserita perdita del cliente né, a fortiori, dell'e di causalità tra il danno lamentato, sub specie di mancato guadagno, e Pt_2 imento attribuito a CP_1
pagina 4 di 6 C tta rilevato da parte opposta, non è stato neppure allegato il contenuto degli accordi con i brand
“ e che rende impossibile valutare le asserite ricadute dirette ed indirette del preteso Pt_2 in ent CP_1 ento al nario del brand (A Cold Wall), pacifica la relativa e tempestiva consegna a
[...]
la contestazione riguarda il o completamento della c natamente la man Pt_1
e dei modelli campionati, richiesta dal cliente, e i danni subiti da ecie di maggiori
Parte_1 costi sostenuti per aver dovuto rifare le forme, le fustelle e i cam ià nonché di minor CP_1 guadagno per effett iva perdita anche del cliente , il quale dopo o ordine non si sarebbe più rivolto a stante i gravi ritardi nella pro ne dovuti alla necessità di rifare forme e
Parte_1 campioni. Anche tali danni sono rimasti del tutto indimostrati. Q agli asseriti maggiori costi sostenuti
Parte_1 si è limitata a produrre le fatture emesse dalla società doc. 4 opponente). Ancor ue di t complessivi euro 3.742,3 siano effettivamente relativ odelleria e campionario , nondimeno non vi sono elemen uali si tratti proprio delle medesime tipologie delli e campioni già sviluppati da e che abbia dovuto rifare ex nov rio, sicché le fatture prodotte CP_1 Parte_1 assumono al re in no emergente lamentato da
Parte_1
Infine nessuna pr nita dall'opponente in ordine all'ass l cliente e tanto meno, dell'imputabilità a di tale perdita. CP_1
In definitiva dalle ioni delle parti e dall'istruttoria documentale e orale svolta è emerso che i beni di cui l'opposta c nto – modelli, primi prototipi e campionario - sono stati effettivamente realizzati e consegnati a e tanto sia con riferimen ario NI sia con riferimento al Parte_1 campionario gli asseriti danni subiti da in conseguenza dei lamentati ritardi o Parte_1 del mancato completamento della commessa da arte di masti indimostrati sia nell'an che nel CP_1 quantum.
2.3. Consegue da quanto sopra il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Va altresì rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dall'opponente.
3. In applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c. parte opponente è tenuta a rifondere a parte convenuta opposta le spese del presente giudizio che si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del DM 147/2022
– tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento, tenendo conto del valore della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e delle questioni giuridiche esaminate. Ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002 considerata l'ammissione al gratuito patrocinio della parte convenuta opposta, il relativo pagamento va disposto in favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. rigetta l'opposizione proposta da parte attrice opponente - avverso il decreto Parte_4 ingiuntivo n. 7085/2024 emesso dal Tribunale di Milano i
2. per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
3. rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento danni formulata dall'opponente;
4. condanna l'opponente a rimborsare allo Stato le spese del presente giudizio che liquida in euro 3.000 per compenso, oltre 15% per spese generali, CPA e Iva come per legge.
Cosi' deciso in data 20 novembre 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Milano.
il Giudice onorario dott. Caterina Monaco
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