Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/01/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria Tedesco ha pronunziato all'udienza del 22.1.2025 la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 10862 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Michele Parte_1 C.F._1
Geronimo;
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dagli avv.ti Gianluca Coroneo e Vito Francesco Mancini;
Resistente
OGGETTO: impugnativa di licenziamento
*******
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 4.10.2023, assunta presso Parte_1 la convenuta in data 13.9.2006 (“Addetta alla filiale di esposizione”, inquadrata dapprima al 5° e successivamente al 4° livello CCNL Terziario Confcommercio), ha allegato di aver svolto compiti di responsabile dello show-room e di essere stata collocata in ferie, permessi e cassa integrazione a partire dal novembre 2020 (dopo essere stata aggredita verbalmente dal titolare per una questione lavorativa di marginale rilevanza).
Ha esposto, in particolare, di essere stata sostituita da altra lavoratrice ( ) Persona_1 nell'espletamento dei propri compiti ed ha impugnato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del 26 maggio 2023.
Ha pertanto, domandato, nella presente sede giudiziale, il riconoscimento delle tutele di cui alla L. 604/1966.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la società convenuta ha argomentato circa l'inconsistenza giuridica e fatturale delle avverse deduzioni.
Dopo aver ripercorso le vicende lavorative della ricorrente (assunta con contratto di lavoro a tempo determinato, poi trasformato in tempo indeterminato con comunicazione del marzo 2008), parte resistente ha rimarcato come Parte_1 avesse espletato le prestazioni di lavoro presso la sede di Bari, via Corridoni n. 21 – unico punto espositivo aziendale -, esclusivamente occupandosi di accoglienza clienti, di illustrazione delle caratteristiche della merce esposta e, in caso di vendita, della cura degli aspetti commerciali. A tale riguardo, ha precisato che alcuna mansione diversa fosse stata affidata alla propria controparte (specialmente ha negato che la odierna istante fosse stata investita dell'attività di progettazione).
Circa i fatti posti alla base del licenziamento: ha premesso di aver dovuto rilasciare al proprietario l'immobile di via Corridoni n. 21, a seguito di convalida di sfatto per morosità (a sua volta scaturente da una contrazione di mercato legata alle vicende della pandemia); ha, parallelamente, contestato di aver già riaperto, all'epoca del licenziamento, lo showroom presso un nuovo locale.
Ha così evidenziato la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo, per “la soppressione del punto vendita ove l'unica addetta alle vendite era la ricorrente e
l'impossibilità di una utile ricollocazione della stessa”. Ha inoltre rimarcato di aver utilizzato gli strumenti della cassa integrazione e delle ferie proprio a salvaguardia e tutela della propria dipendente, vedendosi costretta al recesso solo quando aveva
“avuto piena contezza che non vi sarebbe potuta essere alcuna figura professionale compatibile con la qualifica e le mansioni della ricorrente”.
A proposito dell'impossibilità di repechage, parte convenuta ha posto in evidenza come, in assenza di uno showroom, non potesse proprio configurarsi l'affidamento ad altri lavoratori del ruolo di addetto alla filiale di esposizione, tanto più che l'architetto era stata destinata a compiti di esclusiva progettazione e relativa Tes_1
esecuzione.
Fallito il tentativo di conciliazione, all'esito della prova testimoniale la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In assenza di questioni preliminari, può direttamente procedersi all'esame del merito della controversia e, quindi, della legittimità del licenziamento irrogato alla lavoratrice ricorrente.
1.a. E' noto che, in linea generale, il giustificato motivo oggettivo previsto dall'art. 3 L.
604/1966 è caratterizzato per la dicotomia tra licenziamento con preavviso determinato da ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro e licenziamento con preavviso determinato da ragioni inerenti il regolare funzionamento (dell'attività produttiva e dell'organizzazione del lavoro).
Nel primo polo, ci sono tutte le situazioni che fanno capo al datore di lavoro, quali esternalizzazione a terzi dell'attività cui è addetto il lavoratore licenziato, soppressione della funzione cui è adibito il lavoratore, ripartizione delle mansioni (prevalenti) tra gli altri dipendenti già in forza all'azienda, innovazione tecnologica che renda superfluo l'apporto del dipendente e riduzione di personale omogeneo e fungibile.
Nel secondo polo, invece, ricadono tutte le situazioni che fanno capo al prestatore di lavoro ma non costituiscono forma di inadempimento.
Proprio sul tema delle ragioni di licenziamento inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro, è ormai consolidato – al netto di alcune critiche dottrinali e di sporadici ripensamenti giurisprudenziali – il principio secondo cui il recesso datoriale non deve necessariamente dipendere da situazioni economiche sfavorevoli e non contingenti o dall'esigenza di fronteggiare spese straordinarie.
Si allude sentenza di cui a Cass. n. 25201/2016, dovendosi precisare che essa non ha innestato una nuova linea interpretativa ma ha approfonditamente ricomposto un panorama di decisioni dissonanti in seno alla stessa giurisprudenza di legittimità.
Dunque, può dirsi ormai chiaro che non possono essere escluse dall'alveo del giustificato motivo oggettivo le ragioni attinenti ad una migliore efficienza gestionale o produttiva, così come non possono essere escluse quelle strumentali ad un aumento della redditività dell'impresa. Il datore di lavoro, infatti, è libero di stabilire la dimensione occupazionale non solo nel momento genetico ma anche durante la vita dell'azienda. Se tale approdo può dirsi ormai recepito, è particolarmente importante considerare nella loro interezza le argomentazioni giuridiche espresse dalla Corte di Cassazione nel
2016.
In particolare, non bisogna dimenticare che ove “il recesso sia motivato dall'esigenza di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese di carattere straordinario, ed in giudizio se ne accerti, in concreto, l'insussistenza” – o forse, più correttamente, “in giudizio non se ne accerti la sussistenza – il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità e la pretestuosità della causale addotta”.
Dunque, il fatto che il datore di lavoro sia vincolato alle ragioni espresse, comporta che la carenza (all'esito dell'istruzione probatoria) della finalità addotta non sfocia in un semplice vizio di motivazione, ma nella insussistenza del giustificato motivo oggettivo, pure a fronte dell'effettività della modificazione organizzativa. Inoltre, per questa stessa ragione, i motivi espressi nella lettera di licenziamento sono immodificabili.
Nel 2017, poi, con la sentenza di cui a Cass. n. 25653, si è registrato un altrettanto fondamentale snodo dell'evoluzione della materia
A seguito del menzionato pronunciamento, infatti, è stata affermata – in modo nitido – la distinzione tra soppressione di una specifica posizione di lavoro e soppressione di una posizione di lavoro equivalente a quella di altri lavoratori con professionalità equivalente.
Nel primo caso si pone il problema dell'impossibilità di impiego del dipendente licenziato in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita nell'ambito dell'organizzazione aziendale.
Nel secondo caso, invece, si rende necessario verificare se la parte datoriale si sia attenuta ai criteri di buona fede e correttezza.
Infatti, “in presenza di una esigenza di riduzione di personale adibito a mansioni fungibili, il nesso di causalità tra tale esigenza e il licenziamento può non rivestire una sufficiente funzione individualizzante del lavoratore licenziabile” (Cass. n. 31652/2018); dunque, la selezione del lavoratore non potendo essere compiuta liberamente, deve avvenire con applicazione di criteri obiettivi.
Tra essi certamente rilevano quello dei carichi di famiglia e dell'anzianità previsti dalla L.
223/1991, art. 5, escludenti l'arbitrarietà della scelta, in attuazione dell'art. 2 Cost., art. 3
Cost., comma 2, e art. 41 Cost., comma 2, che impongono una maggior tutela del lavoratore socialmente più debole, rispetto al più avvantaggiato. In particolare, l'operatività delle norme sui licenziamenti collettivi “si spiega non tanto sul piano dell'analogia quanto piuttosto per costituire i criteri di scelta ivi indicati uno standard particolarmente idoneo a consentire al datore di lavoro di esercitare il suo potere selettivo coerentemente con gli interessi del lavoratore e con quello aziendale”
(tra le tante, Cass. n. 31490/2018).
1.b. Tanto chiarito in via di principio, il licenziamento oggetto della presente impugnazione giudiziale è stato così motivato: “la chiusura del negozio di Via Filippo
Corridoni, alla quale Lei era stabilmente addetta, e il ritardo dell'apertura della filiale di esposizione di Via Roberto da Bari ci costringe alla soppressione della posizione lavorativa da Lei occupata … abbiamo preventivamente verificato la possibilità di adibirla ad altra attività aziendale senza tuttavia riuscire ad individuare una diversa utile collocazione in altra posizione”.
Viene dunque in rilievo una tematica di soppressione della funzione di Parte_1
sul presupposto che - a seguito delle contrazioni economiche per la pandemia e della convalida di sfratto della sede di Via Corridoni – non vi fosse più spazio per un'addetta alla filiale di esposizione.
In tale contesto, la doglianza della lavoratrice odierna istante si incentra sul rilievo che le mansioni originariamente espletate non sono state eliminate, essendo esse piuttosto proseguite, con l'ulteriore inserimento in azienda di altre unità lavorative, ossia Per_1
e .
[...] Persona_2
1.c. Ciò posto, sul tema oggetto di indagine la legittimità del licenziamento dovrebbe essere certamente dichiarata nella presente sede giudiziale se l'operatività della ricorrente fosse stata esclusivamente riferibile ai compiti strettamente correlati all'esistenza di una filiale di esposizione.
Quest'ultima, infatti, risulta essere stata realmente soppressa, senza che, già all'epoca del licenziamento (ma finanche per tutto il periodo in cui si è dipanato il processo), fosse operativo un vero e proprio negozio a via Roberto da Bari (a tale proposito, oltre ai plurimi elementi istruttori, anche fotografici, offerti dalla società datrice di lavoro, si consideri quanto riferito dal teste , il quale, dopo aver evidenziato che Testimone_2
“nella zona industriale di Capurso è stata ricavata una zona ricettiva che serve a mostrare ai committenti il progetto oggetto … di contratto”, ha comunque precisato che
“nella zona ricettiva non viene mostrato l'allestimento, nè sarebbe possibile farlo”). Il punto è che, tuttavia, oltre ad occuparsi di accoglienza clienti ed Parte_1
illustrazione delle caratteristiche commerciali delle merci esposte, ha anche costantemente curato questioni commerciali relative agli acquisti eseguiti dai clienti ed aspetti relativi alla progettazione.
E' quanto si evince chiaramente dalle deposizioni dei testi escussi, considerato che, nell'ordine:
- ha riferito come la ricorrente, oltre alla “configurazione” (“si tratta ad Testimone_2
esempio di scegliere modello tessuti e finiture di un divano che il cliente ha visto come di suo interesse”), fosse anche dedita a gestire “la disposizione dei prodotti nello spazio quando richiesto” (“se l'acquirente era interessato ad allestire una zona living o altre parti della casa concernenti il prodotto in vendita, la ricorrente si occupava anche della disposizione dei vari elementi nello spazio”);
- ha ricordato come l'odierna istante “interloquiva con i fornitori e veniva Testimone_3 interpellata dall'altro architetto”;
- , dopo aver chiarito che “i clienti potevano essere seguiti ad esempio Persona_3 rispetto all'acquisto di un singolo divano, ma anche rispetto all'arredamento di un'intera casa o intere stanze di un appartamento”, ha esposto di essersi riferito alla signora
“anche” in occasione della elaborazione “delle piante-dei progetti” (che peraltro Pt_1 venivano discussi con i clienti: “ci sedevamo con gli stessi clienti per discutere dei progetti”), aggiungendo che “la signora faceva gli ordini e comunicava Pt_1 direttamente con l'azienda” (“arrivavano richieste di fornitura, ricordo ad esempio, degli
Stati Uniti e con facevamo le valutazioni ... confermo anche le pratiche per Pt_1 vendite e spedizioni in lingua inglese”).
Sicchè, quand'anche l'eliminazione dello spazio espositivo possa aver evidenziato un principio di nesso causale tra la modifica organizzativa e il recesso datoriale, resta comunque non sufficientemente dimostrata dalla difesa della società resistente l'impossibilità di ricollocazione dell'odierna istante.
Si tenga presente che, in effetti, l'amministratore della società resistente si era originariamente fatto carico del reimpiego della lavoratrice poiché – nel Parte_1 mese di gennaio 2021 – avvisava la ricorrente della propria intenzione di adibirla a compiti di ufficio, quali quelli consistenti nella gestione ordini, nel controllo conferme e nella gestione delle consegne (attività già in passato demandate alla stessa dipendente, come anche desumibile dalla deposizione di “quando facevo le Testimone_4 consegne per Minotti, mi diceva dove dovevo andare e cosa dovevo Parte_1 portare”).
Tale valutazione, tuttavia, non risulta aver avuto concretamente seguito poichè, anzi, la società resistente provvedeva al reclutamento di (nel marzo 2021) e di Persona_1
(nel gennaio 2023). Persona_2
Del resto, in un'ottica di conferma dell'avvicendamento prospettato dalla lavoratrice ricorrente, vale richiamare la corrispondenza tra l'organizzazione lavorativa descritta dal teste (“il mio ruolo è stato, avendo la laurea in architettura, quello di Persona_3
seguire le vendite nonché quello di affiancare la ricorrente nella progettazione ... si è trattato di comprendere dai clienti quali fossero le loro esigenze e perciò tradurle in progetti adeguati ad esse … ci sedevamo con gli stessi clienti per discutere dei progetti”) e quella riferita dal teste in relazione al periodo successivo alla Tes_2 convalida di sfratto (“nella zona ricettiva le esibizioni del progetto vengono fatte direttamente da o dalla ”). CP_2 Per_1
Nè può dirsi decisivo, in relazione allo specifico versante della progettazione, che le due lavoratrici precedentemente menzionate ( ed fossero in possesso di Per_1 Per_2
titoli professionali viceversa non posseduti dalla ricorrente.
A sminuire la portata di questo dato ai fini del giudizio v'è, infatti, da ribadire che compiti inerenti la progettazione erano stati – in passato – pur sempre demandati alla odierna istante, sicchè, in ossequio ai principi di buona fede e correttezza, parte datoriale avrebbe dovuto preventivamente valutare se la presenza in azienda dell'odierna istante avrebbe potuto essere ulteriormente garantita per il tramite del persistente affidamento degli stessi (in luogo dell'inserimento di unità lavorative precedentemente estranee all'attività).
D'altronde, neppure può essere trascurato che i periodi di astensione dal lavoro (sulla cui legittimità non incide – in alcun modo – la presente pronuncia, attesa la scelta della lavoratrice istante di promuovere separatamente le due controversie), culminati nel licenziamento, sono stati cronologicamente preceduti da una divergenza tra il legale rappresentante della convenuta ed sicchè, perlomeno su un versante Parte_1
indiziario, non è radicalmente da escludere che parte datoriale non abbia voluto provvedere ad una ricollocazione della lavoratrice, benchè essa fosse ancora possibile.
2. Alla stregua delle considerazioni sinora svolte, dunque, pacifica l'insussistenza del requisito dimensionale dell'art. 18, comma 8, L. 300/1970, devono essere riconosciute le tutele previste dall'art. 8 L. 604/1966, con condanna della alla Controparte_1
riassunzione della ricorrente entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcirle il danno versandole un'indennità di importo pari a 4,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti).
In difformità rispetto a quanto richiesto dalla difesa attorea, si precisa che alcuna maggiorazione della misura massima (fino a 10 mensilità) dell'indennità risarcitoria è considerabile, visto che, a fronte dell'anzianità di servizio della lavoratrice, parte datoriale, per il tramite del deposito del Libro Unico del Lavoro, ha provato la carenza dell'altro presupposto pure previsto dalla norma, ossia quello di aver occupato, all'epoca del licenziamento, “più di quindici prestatori di lavoro”.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio di iscritto al n. 10862 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023, così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto condanna il datore di lavoro a riassumere entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcirle il Parte_1
danno versandole un'indennità di importo pari a 4,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
2) condanna altresì la società convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate complessivamente in € 2.800,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 22.1.2025
Il giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco