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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/03/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1727/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.3.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1727/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a MELITO DI NAPOLI (NA) il 25/08/1958 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. TRAMA MARIADOMENICA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela CP_1
Calamia
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 08/02/2024, l'istante in epigrafe esponeva di aver depositato un ricorso per accertamento tecnico preventivo onde ottenere il riconoscimento del requisito sanitario della pensione di inabilità civile con decorrenza dalla visita di revisione del mese di Gennaio 2023 ma il ctu nominato dal tribunale non aveva riconosciuto tale beneficio.
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva l'accertamento del requisito sanitario della prestazione in esame.
CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
1 In corso di causa, il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. ) diverso da quello già nominato nella Persona_1 fase dell'ATP.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 13.3.2025 con la trattazione scritta, la causa è stata decisa sulle note di parte con la presente sentenza, completa di motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è solo parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessato è così risultato affetto dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia, deduzione diagnostica).
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale e, pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico).
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale della pensione di inabilità civile anche se solo con decorrenza dal mese di Dicembre 2023
(v. CTU, in atti).
Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è parzialmente fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del requisito sanitario della pensione di inabilità civile (cfr. conclusioni contenute nella perizia del CTU il quale ha, condivisibilmente scritto che: “……si ritiene di riconoscere il signor Parte_1
• INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e
13 L.118/71 e art 9 DL 509/88): 90% • DECORRENZA: 01/2023 • INVALIDO con TOTALE
e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L 118/71 • DECORRENZA: 12/2023 •
Revisione Invalidita' civile: NO).
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura formulata dalle parti nell'udienza all'uopo fissata, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
2 Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
Il ricorso va, pertanto, solo parzialmente accolto dichiarando il ricorrente invalido al
100 % a decorrere da Dicembre 2023, secondo quanto rilevato nella CTU, in atti. CP_ Alcuna condanna può essere emessa in questa sede nei confronti dell' secondo quanto sancito dalla recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.9876/2019).
A questo punto spetterà all' ente previdenziale di compiere la verifica in ordine alla sussistenza degli altri requisiti socio-economici, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire.
L'accoglimento parziale del ricorso e/o lo spostamento della decorrenza rispetto alla data della visita di revisione induce a compensare le spese di lite per l'intero in quanto il riconoscimento decorre da data successiva alla predetta revisione nonché al deposito del ricorso per ATP ex art. 445 bis co I c.p.c.
Le spese delle CTU seguono la regola della soccombenza prevalente e vanno poste a
CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie parzialmente l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara il ricorrente
invalido al 100% partire da Dicembre 2023; Parte_1
b) compensa le spese di lite;
c) pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_1
Così deciso in Aversa, il 14/03/2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.3.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1727/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a MELITO DI NAPOLI (NA) il 25/08/1958 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. TRAMA MARIADOMENICA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela CP_1
Calamia
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 08/02/2024, l'istante in epigrafe esponeva di aver depositato un ricorso per accertamento tecnico preventivo onde ottenere il riconoscimento del requisito sanitario della pensione di inabilità civile con decorrenza dalla visita di revisione del mese di Gennaio 2023 ma il ctu nominato dal tribunale non aveva riconosciuto tale beneficio.
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva l'accertamento del requisito sanitario della prestazione in esame.
CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
1 In corso di causa, il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. ) diverso da quello già nominato nella Persona_1 fase dell'ATP.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 13.3.2025 con la trattazione scritta, la causa è stata decisa sulle note di parte con la presente sentenza, completa di motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è solo parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessato è così risultato affetto dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia, deduzione diagnostica).
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale e, pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico).
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale della pensione di inabilità civile anche se solo con decorrenza dal mese di Dicembre 2023
(v. CTU, in atti).
Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è parzialmente fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del requisito sanitario della pensione di inabilità civile (cfr. conclusioni contenute nella perizia del CTU il quale ha, condivisibilmente scritto che: “……si ritiene di riconoscere il signor Parte_1
• INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e
13 L.118/71 e art 9 DL 509/88): 90% • DECORRENZA: 01/2023 • INVALIDO con TOTALE
e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L 118/71 • DECORRENZA: 12/2023 •
Revisione Invalidita' civile: NO).
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura formulata dalle parti nell'udienza all'uopo fissata, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
2 Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
Il ricorso va, pertanto, solo parzialmente accolto dichiarando il ricorrente invalido al
100 % a decorrere da Dicembre 2023, secondo quanto rilevato nella CTU, in atti. CP_ Alcuna condanna può essere emessa in questa sede nei confronti dell' secondo quanto sancito dalla recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.9876/2019).
A questo punto spetterà all' ente previdenziale di compiere la verifica in ordine alla sussistenza degli altri requisiti socio-economici, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire.
L'accoglimento parziale del ricorso e/o lo spostamento della decorrenza rispetto alla data della visita di revisione induce a compensare le spese di lite per l'intero in quanto il riconoscimento decorre da data successiva alla predetta revisione nonché al deposito del ricorso per ATP ex art. 445 bis co I c.p.c.
Le spese delle CTU seguono la regola della soccombenza prevalente e vanno poste a
CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie parzialmente l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara il ricorrente
invalido al 100% partire da Dicembre 2023; Parte_1
b) compensa le spese di lite;
c) pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_1
Così deciso in Aversa, il 14/03/2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
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