Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/04/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4430/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
- Presidente 1) Dott.ssa Giovanna Caso
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo
- Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 4430/2019 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 22.10.2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
, rappresentata e difesa 'in qualità di tutrice del nipote Parte 2 Parte 1
dall'avv.to SIFO SABRINA come da procura in atti;
- ATTRICE
E CP 1 rappresentato e difeso dall'avv.to SCHIAVONE VINCENZO come da procura in atti;
- CONVENUTO
E
rappresentato e difeso dall'avv.to SIFO SABRINA, come da procura in atti;
Parte 2
-INTERVENTORE VOLONTARIO
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Per le parti come riportato con le note a trattazione scritta depositate per l'udienza del
22.10.2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n° 3302/2023 questo Collegio, in merito alla domanda formulata da
Parte 1 in qualità di zia e tutrice di Parte_2 ( nato il [...]) e di
Parte 2 nato a Pozzuoliquest'ultimo, costituitosi in giudizio il 20.09.2019, ha dichiarato
(NA) il 14.11.2001, figlio di CP 1 nato a [...] il [...]; ha ordinato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente (Comune di Pozzuoli) di annotare sull'atto di nascita la presente sentenza al passaggio in giudicato;
ha rigettato la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte intervenuta. Contestualmente, con separata ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo affinché le parti fornissero le necessarie informazioni ai fini dell'adozione degli opportuni provvedimenti in punto di mantenimento atteso che, costituendosi in giudizio, Parte 3 aveva chiesto disporsi a carico di CP 1 un assegno mensile di € 600,00 con decorrenza dalla domanda di riconoscimento. Parte resistente, onerato dal Tribunale, ha depositato i modelli 730/2022 e 730/2021 riferendo di non essere titolare di conto corrente ma di una posta
Pay dove venivano accreditati i ratei di pensione pari ad € 720,00 circa.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del
22.10.2024, parte intervenuta si è riportata agli atti ed ha chiesto l'accoglimento della domanda proposta e la condanna del convenuto alla corresponsione del mantenimento a far data dalla nascita,
0,dalla proposizione del ricorso o dalla data ritenuta equa dal Giudice anche nel quantum con tutte le conseguenza di legge.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del
22.10.2024, parte convenuta, ha evidenziato che la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento fosse ultra petita, a fronte della domanda riportata nell'atto di citazione avanzata dalla zia dell'interventore che prevedeva nelle conclusioni la sola statuizione di accertamento della paternità. Inoltre, ha evidenziato che
All'udienza del 22.10.2024 il giudice, lette le note, ha riservato la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Quanto alla domanda avanzata da parte intervenuta volta ad ottenere un assegno di mantenimento in suo favore, occorre fare due precisazioni. La prima attiene all'ammissibilità atteso che, questo Collegio, aderendo ad un orientamento della Suprema Corte, ritiene che l'interveniente può
proporre domande nuove fino all'udienza di precisazione delle conclusioni con l'unico limite di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie (cfr. Cass. civ. n. 25798/2015; Cass. Sez. 1, 06/12/2019, n. 31939, Rv. 655958-01). In
merito al caso in esame, vi è un'ulteriore considerazione da fare ovvero che, in merito alla domanda di mantenimento per i figli minori o maggiorenni non autosufficienti il giudice dispone di ampio potere istruttorio giustificato dalla finalità pubblicistica della materia, che gli consente di ancorare le sue determinazioni ad adeguata verifica delle condizioni patrimoniali delle parti e delle esigenze di vita dei figli, prescindendo dalla prova addotta dalla parte istante ed attingendo a tutti i dati comunque facenti parte del bagaglio istruttorio (cfr. Cass. n° 4381/2022).
Orbene, questo Collegio in accoglimento della domanda formulata da parte intervenuta, rilevata la situazione economica di parte convenuta (come si evince dal modello 730/2022 allegato di euro
6702,00) e tenuto conto che lo stesso ha dichiarato di essere titolare di una sola pensione di vecchiaia di euro 700,00 mensili, dispone a carico del sig. CP 1 a titolo di mantenimento in
Parte 2 favore di la somma di euro 150,00 a far data dell'intervento in giudizio
,
dell'intervenuto, oltre rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT. Non può trovare accoglimento, invece, la richiesta dell'interventore di fare retroagire la predetta domanda sin dalla nascita non essendo lo stesso in alcun modo legittimato a formularla atteso che si tratta di azione che spetta all'altro genitore adempiente, a titolo di regresso nell'ambito di un obbligo solidale.
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese processuali tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla controversia, così provvede:
Dispone l'obbligo di CP 1 di contribuire al mantenimento di Parte_2
mediante corresponsione di un assegno di mantenimento di euro 150,00 mensili, a far data dall'intervento in giudizio di da rivalutarsi annualmente edParte 2
,
automaticamente sulla base degli indici ISTAT;
• compensa le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 24.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso