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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 22/11/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 262/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa AR LU CA Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. GI UR Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 262 del ruolo generale per l'anno 2021 promossa da:
nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
GI EI presso il cui studio legale in Cagliari è elettivamente domiciliata in forza di procura speciale come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
con sede Controparte_1
legale in Roma, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato a Cagliari in
Via Delitala n. 2 presso l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Roberto Aime ed Alessandro Doa in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
1 l'Ecc.ma Corte D'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, in riforma della sentenza appellata, e in accoglimento delle seguenti
C O N C L U S I O N I
a) Accogliere le domande formulate in primo grado e conseguentemente dichiarare il diritto di al pagamento da parte l' della somma a titolo di Parte_1 Parte_2
TFR per € 9.749,12 e, in ogni caso, dichiarare l' tenuto a Parte_2
corrispondere all'appellante la somma a titolo di TFR per € 9.749,12 oltre interessi e rivalutazione come per legge, dalla data di maturazione del credito, ovvero dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
b) Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio oltre accessori come per legge;
Nell'interesse dell'appellato: la Corte adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia così giudicare:
1) rigettare l'avverso appello, in considerazione dell'eccepita decadenza e comunque perché infondato in fatto e diritto;
2) con vittoria di spese e competenze, come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7 luglio 2020, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Pt_2
davanti al Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere lavorato alle dipendenze della R.D. Gestioni di PO SS e di essere rimasta creditrice nei confronti di quest'ultima della somma di 9.784,94 euro e della somma di 1.229,07 euro, oltre accessori, a lei dovute rispettivamente a titolo di TFR e di ultime mensilità (13ma e 14ma), come da conforme decreto ingiuntivo n. 881/2012 del 19 giugno 2012 cui aveva fatto seguito un atto di precetto ritualmente notificato al creditore l'11 febbraio 2019.
Al fine di ottenere il ristoro del credito vantato nei confronti del datore di lavoro aveva quindi dato corso all'esecuzione forzata, che si era rivelata non fruttuosa, visto che il pignoramento tentato nei confronti di SS PO non era andato a buon fine, come da relativi verbali
2 attestanti l'esito negativo redatti dal competente ufficiale giudiziario nelle date dell'8 aprile
2019 e 14 maggio 2019.
Ha soggiunto che lo stesso PO, all'esito di una ispezione ipotecaria e dell'effettuazione di una visura immobiliare, risultava non possedere alcun bene, mobile o immobile.
Ella aveva, perciò, presentato domanda al Fondo di Garanzia il 6 agosto 2019, ai Pt_2
sensi della legge n. 297 del 1982, onde ottenere attraverso tale modalità alternativa la liquidazione delle somme maturate per i titoli anzidetti avendo comprovato l'impossibilità di recupero mediante esecuzione forzata delle somme dovute dal datore di lavoro.
In particolare, poiché aveva dato prova dell'insolvenza del datore di lavoro, sia mediante l'infruttuoso tentativo della procedura esecutiva, sia attestando, con le produzioni documentali, l'inesistenza di garanzie patrimoniali per la soddisfazione del credito vantato, poteva ritenersi debitamente dimostrato che avesse con la dovuta diligenza cercato di realizzare il proprio credito e che avesse, quindi, diritto di presentare la domanda al Fondo di
Garanzia dell' e ottenere l'erogazione delle somme richieste per il residuo TFR e le ultime Pt_2
mensilità maturate e rimaste non soddisfatte.
L' nei termini di legge era rimasto inadempiente ed ella, il 25 novembre 2019, aveva Pt_2
pertanto presentato formale ricorso.
Il successivo 10 dicembre 2019, l' le aveva comunicato il rigetto della domanda, che CP_1
non era stata accolta perché risultava pendente contenzioso legale.
Anche il successivo ricorso in opposizione proposto dinanzi al competente Comitato
Provinciale istituito presso l' non aveva avuto alcun esito talchè si era risolta a Pt_2
proporre il ricorso giurisdizionale onde ottenere dal Fondo in questione le somme dovute.
L' si è costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza in fatto ed in diritto Pt_2
dell'avversa pretesa, eccependo, tra l'altro, la decadenza dall'azione giudiziaria in cui la era incorsa per il superamento del termine annuale previsto dall'art. 47 del D.P.R. Pt_1
n. 639/1970.
In particolare, aveva rilevato l' convenuto, con la sentenza n. 367/2018 dell'8 marzo CP_1
2018, pronunziata in un precedente giudizio da lei radicato per il medesimo credito il
Tribunale di Cagliari aveva già accolto l'eccezione di decadenza formulata dall' , CP_1
3 decisione confermata dalla Corte di Appello di Cagliari dinanzi alla quale la aveva Pt_1
interposto gravame, con sentenza n. 250/2019 del 6 novembre 2019.
Conseguentemente l'odierna domanda doveva, ad avviso dell' , ritenersi CP_1
inammissibile considerata la natura sostanziale dell'istituto della decadenza, finalizzato a tutelare l'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici.
La pronuncia richiamata, ha proseguito l' aveva, quindi, determinato, in conformità Pt_2
a quanto affermato dall'univoca e consolidata giurisprudenza, la decadenza dal diritto e dall'azione e cioè dal potere processuale di ottenere la pronuncia di un provvedimento giurisdizionale sul merito del diritto soggettivo assunto.
Con la impugnata sentenza 613/2021 del 28 maggio 2021 il Tribunale di Cagliari, istruita la causa mediante produzioni documentali, ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo maturata la decadenza, per essere stata proposta l'azione giudiziaria oltre il termine di un anno previsto dall'art. 47 d.P.R. n. 639/1970.
Il Tribunale ha infatti rilevato che la ricorrente aveva presentato una prima domanda all' fin dal 2012, incardinando un precedente giudizio nel 2016 (conclusosi con la Pt_2
citata sentenza poi confermata in sede di appello, che aveva dichiarato infondata la domanda attorea stante la insussistenza dei presupposti onde accedere al Fondo di Garanzia) ed una seconda domanda segnatamente il 6 agosto 2019, con il medesimo oggetto ed i medesimi fatti costitutivi della prima domanda.
Risultava pertanto evidente l'inammissibilità del ricorso non potendosi ritenere ammissibile la presentazione in sede amministrativa di plurime domande da parte del medesimo soggetto, di contenuto identico e fondate sui medesimi fatti costitutivi del diritto vantato.
Difatti tale contegno processuale costituirebbe una palese elusione del termine annuale di decadenza previsto dal citato art. 47, la cui ratio è chiaramente quella di limitare ad un periodo breve, annuale, l'esposizione dell'attività dell'amministrazione previdenziale a contestazioni giudiziali e di consentire, di riflesso, un rapido consolidamento delle determinazioni assunte da tale amministrazione, come più volte evidenziato dalla Suprema Corte, anche con l'ordinanza n. 21039/2018.
4 La proposizione in epoca posteriore alla maturazione della decadenza di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale era quindi irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione, posto che l'istituto della decadenza sostanziale mira a tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici, che verrebbe vanificata se si consentisse il venir meno degli effetti decadenziali già verificatisi con la mera riproposizione della domanda, trattandosi di decadenza che, una volta maturata, diviene definitiva, anche se la domanda amministrativa viene presentata una seconda volta.
Nel caso di specie, quindi, la decadenza era maturata già a far data dalla prima domanda del
2012, con conseguente inammissibilità del ricorso depositato nel luglio 2020, per essere la ricorrente già decaduta dall'azione giudiziaria.
Contro la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello avverso il Parte_1
quale l' ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito. Pt_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo d'appello ha contestato la decisione del Tribunale Parte_1
sostenendo che il primo giudice non aveva correttamente valutato le risultanze in atti laddove aveva ritenuto che la (seconda) domanda proposta il 6 agosto 2019 in sede amministrativa fosse una domanda avente il medesimo oggetto ed i medesimi fatti costitutivi di quella precedente, presentata nel 2012.
Secondo l'appellante, infatti, la seconda domanda era invece fondata sull'azione esecutiva intrapresa dalla lavoratrice nel 2019 per il recupero del credito vantato a titolo di TFR e di mensilità finali sulla scorta del decreto monitorio a tal scopo ottenuto, cui era seguita la notifica dell'atto di precetto al datore di lavoro del 6 febbraio 2019.
Solo da tale data, attraverso le attività intraprese dopo la notifica dell'atto di precetto, ella aveva attestato l'inesistenza di garanzie patrimoniali, dimostrando di avere tentato di realizzare il proprio credito mediante azioni risultate infruttuose e di avere, quindi, conseguentemente maturato il diritto all'erogazione delle somme rivendicate da parte del
Fondo di Garanzia dell' Parte_2
D'altronde, ha aggiunto l'appellante, il D.L. n. 103 del 1991, convertito nella legge n. 166 del 1991, nell'art. 6, che aveva carattere di norma di interpretazione autentica, aveva limitato
5 la decadenza ai soli ratei pregressi delle prestazioni previdenziali, con la conseguenza che in ipotesi di mancata proposizione del ricorso amministrativo i termini dovevano decorrere dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei.
D'altra parte ella aveva diligentemente svolto tutta l'attività propedeutica richiesta dalla legge per presentare la domanda e richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia, cioè aveva notificato l'atto di precetto, svolto le successive infruttuose azioni esecutive, dimostrato la cancellazione della ditta individuale dal 17 febbraio 2014 e la circostanza che il titolare della medesima non possedeva alcun bene comprovando, altresì, l'impossibilità di eseguire altra azione esecutiva, talchè non poteva dirsi incorsa in alcuna decadenza.
2. L'appello ad avviso del Collegio è infondato per le ragioni che si passa ad esporre.
2.1. Questa Corte si è già più volte pronunciata su analoghe controversie relative a fattispecie del tutto sovrapponibili a quella qui in disamina con decisioni che, pertanto, vengono richiamate anche per le finalità di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. (tra le varie si richiamano le sentenze n. 111/2025 e n. 114/2025 est. Coinu).
Tali precedenti hanno in modo esaustivo e chiaro, con motivazione che si ritiene dover ritrascrivere evidenziato che: la decadenza prevista dall'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 ha natura sostanziale “di ordine pubblico”, in quanto la sua funzione è quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici e ha, perciò, carattere inderogabile, essendo finalizzata alla certezza e definizione dei rapporti giuridico previdenziali.
Da ciò deriva la conseguenza che le parti non possono spostare in avanti il termine della decadenza dilatando i tempi del procedimento ammnistrativo e che il “dies a quo” risulta ancorato alla data di presentazione dell'originaria domanda in sede amministrativa, risultando irrilevante, a tal fine, un eventuale riproposizione della domanda o una richiesta dell'assicurato di chiarimenti (così Cass. Sez. Lav. sent. n. 17792/2020).
Non può, in particolare, disporre del termine l' spostandolo in avanti, provvedendo Pt_2
tardivamente sulla domanda, sicché il tempo datogli per provvedere sulla stessa è, e resta, di
120 giorni, al cui scadere inizia poi a decorrere il successivo termine di 90 giorni dato al cittadino per presentare ricorso, ovvero provvedendo tardivamente sul ricorso
6 amministrativo, con la conseguenza che in tal caso la decadenza inizia a decorrere comunque allo scadere del novantesimo giorno successivo alla presentazione del ricorso.
Né può farlo il cittadino, per esempio producendo la documentazione necessaria all'istruzione della pratica in un momento (anche di molto) successivo alla presentazione della domanda (cfr. Cass. Sezioni Unite 29 maggio 2009 n. 12718; Cass. 29 marzo 2010 n.
7527; Cass. 21 settembre 2011 n. 19225, Cass. 3 aprile 2019 n. 9275 e da ultimo Cass. 26 agosto 2020 n. 17792), né, tanto meno, riproponendo, una seconda volta, successivamente alla maturazione della decadenza, la medesima domanda. Infatti, come bene evidenziato dalla Suprema Corte in materia di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto,
“la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti posto che l'istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata” (così Cass. ord. 21039/2018; si veda anche Cass. ord. 20185/2022).
Nel caso in esame, quindi, come correttamente ritenuto dal Tribunale, rimane ferma la decadenza maturata in relazione alla prima domanda amministrativa proposta nel 2012.
Tale decadenza sarebbe, in ogni caso, maturata alla data di introduzione del primo grado del presente giudizio dinanzi al Tribunale, avvenuta il 7 luglio 2020.
A tal proposito è sufficiente tener conto che a partire dalla data della prima domanda amministrativa del 2012 risulta interamente decorso il termine di un anno e trecento giorni, corrispondente alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo e risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della l. n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della l. n. 88 del 1989.
In virtù dell'intervenuta decadenza, il diritto azionato da nel presente Parte_1
giudizio deve, dunque, considerarsi estinto.
2.2. Né può, in senso contrario, condividersi l'affermazione di parte appellante secondo la quale la domanda amministrativa da ultimo proposta il 6 agosto 2019 costituirebbe una diversa domanda fondata su fatti nuovi, e cioè sull'azione esecutiva intrapresa dal lavoratore per il recupero del credito oggetto del decreto monitorio emesso nel 2012.
7 Infatti, anche l'oggetto della domanda presentata nel 2012 riguardava, comunque, la liquidazione del TFR maturato (oltre che delle ultime mensilità, petitum sul quale l'appellante non ha inteso insistere in questo giudizio), come da decreto monitorio n. 881/2012 del 19 giugno 2012 appena richiamato.
Inoltre, come emerge dall'esame della motivazione della sentenza n. 250/2019, in atti, resa da questa Corte all'esito della impugnazione della richiamata sentenza 367/2018 del
Tribunale, anche in quel caso l'attuale appellante aveva allegato di avere tentato mediante esecuzione forzata di ottenere il ristoro di quanto vantato nei confronti del datore di lavoro previa notifica del titolo esecutivo a tal fine azionato, costituito dal decreto ingiuntivo anzidetto, di avere attestato l'assenza di beni immobili di proprietà del datore di lavoro e di avere attestato, attraverso la produzione di un verbale di pignoramento con esito negativo redatto dal competente ufficiale giudiziario, l'impossibilità di eseguire altre azioni esecutive.
Neppure appare infine conferente, onde suffragare la tesi sostenuta dalla parte appellante il richiamo all'art. 6 del D.L. n. 103/1991, convertito con legge n. 166/1991, che va letto in combinato disposto con la norma fondamentale, e cioè l'art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970, talchè riguarda l'estinzione del diritto ai ratei pregressi ed è, evidentemente, riferito a prestazioni liquidabili in ratei, tra le quali non rientrano certamente quelle di cui si controverte nel presente giudizio.
3. L'appello, alla luce delle considerazioni che precedono, deve, in conclusione, essere rigettato con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
4. Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo l'appellante allegato e comprovato, mediante la produzione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione del
24 novembre 2021, di non essere stata titolare, nell'anno 2020, di un reddito familiare superiore al limite previsto 9 dall'art. 42, co.11, D.L. 269/03 e non avendo il medesimo comunicato eventuali sopravvenute variazioni rilevanti.
5. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
per questi motivi
8 La Corte D'Appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta, in quanto infondato, l'appello proposto da nei confronti Parte_1
dell' Parte_2
2. Nulla dispone in ordine alle spese del presente giudizio.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17 della legge n.
228/2012.
Così deciso in Cagliari il 21 novembre 2025.
L'Estensore La Presidente
GI UR AR LU CA
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa AR LU CA Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. GI UR Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 262 del ruolo generale per l'anno 2021 promossa da:
nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
GI EI presso il cui studio legale in Cagliari è elettivamente domiciliata in forza di procura speciale come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
con sede Controparte_1
legale in Roma, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato a Cagliari in
Via Delitala n. 2 presso l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Roberto Aime ed Alessandro Doa in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
1 l'Ecc.ma Corte D'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, in riforma della sentenza appellata, e in accoglimento delle seguenti
C O N C L U S I O N I
a) Accogliere le domande formulate in primo grado e conseguentemente dichiarare il diritto di al pagamento da parte l' della somma a titolo di Parte_1 Parte_2
TFR per € 9.749,12 e, in ogni caso, dichiarare l' tenuto a Parte_2
corrispondere all'appellante la somma a titolo di TFR per € 9.749,12 oltre interessi e rivalutazione come per legge, dalla data di maturazione del credito, ovvero dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
b) Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio oltre accessori come per legge;
Nell'interesse dell'appellato: la Corte adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia così giudicare:
1) rigettare l'avverso appello, in considerazione dell'eccepita decadenza e comunque perché infondato in fatto e diritto;
2) con vittoria di spese e competenze, come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7 luglio 2020, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Pt_2
davanti al Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere lavorato alle dipendenze della R.D. Gestioni di PO SS e di essere rimasta creditrice nei confronti di quest'ultima della somma di 9.784,94 euro e della somma di 1.229,07 euro, oltre accessori, a lei dovute rispettivamente a titolo di TFR e di ultime mensilità (13ma e 14ma), come da conforme decreto ingiuntivo n. 881/2012 del 19 giugno 2012 cui aveva fatto seguito un atto di precetto ritualmente notificato al creditore l'11 febbraio 2019.
Al fine di ottenere il ristoro del credito vantato nei confronti del datore di lavoro aveva quindi dato corso all'esecuzione forzata, che si era rivelata non fruttuosa, visto che il pignoramento tentato nei confronti di SS PO non era andato a buon fine, come da relativi verbali
2 attestanti l'esito negativo redatti dal competente ufficiale giudiziario nelle date dell'8 aprile
2019 e 14 maggio 2019.
Ha soggiunto che lo stesso PO, all'esito di una ispezione ipotecaria e dell'effettuazione di una visura immobiliare, risultava non possedere alcun bene, mobile o immobile.
Ella aveva, perciò, presentato domanda al Fondo di Garanzia il 6 agosto 2019, ai Pt_2
sensi della legge n. 297 del 1982, onde ottenere attraverso tale modalità alternativa la liquidazione delle somme maturate per i titoli anzidetti avendo comprovato l'impossibilità di recupero mediante esecuzione forzata delle somme dovute dal datore di lavoro.
In particolare, poiché aveva dato prova dell'insolvenza del datore di lavoro, sia mediante l'infruttuoso tentativo della procedura esecutiva, sia attestando, con le produzioni documentali, l'inesistenza di garanzie patrimoniali per la soddisfazione del credito vantato, poteva ritenersi debitamente dimostrato che avesse con la dovuta diligenza cercato di realizzare il proprio credito e che avesse, quindi, diritto di presentare la domanda al Fondo di
Garanzia dell' e ottenere l'erogazione delle somme richieste per il residuo TFR e le ultime Pt_2
mensilità maturate e rimaste non soddisfatte.
L' nei termini di legge era rimasto inadempiente ed ella, il 25 novembre 2019, aveva Pt_2
pertanto presentato formale ricorso.
Il successivo 10 dicembre 2019, l' le aveva comunicato il rigetto della domanda, che CP_1
non era stata accolta perché risultava pendente contenzioso legale.
Anche il successivo ricorso in opposizione proposto dinanzi al competente Comitato
Provinciale istituito presso l' non aveva avuto alcun esito talchè si era risolta a Pt_2
proporre il ricorso giurisdizionale onde ottenere dal Fondo in questione le somme dovute.
L' si è costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza in fatto ed in diritto Pt_2
dell'avversa pretesa, eccependo, tra l'altro, la decadenza dall'azione giudiziaria in cui la era incorsa per il superamento del termine annuale previsto dall'art. 47 del D.P.R. Pt_1
n. 639/1970.
In particolare, aveva rilevato l' convenuto, con la sentenza n. 367/2018 dell'8 marzo CP_1
2018, pronunziata in un precedente giudizio da lei radicato per il medesimo credito il
Tribunale di Cagliari aveva già accolto l'eccezione di decadenza formulata dall' , CP_1
3 decisione confermata dalla Corte di Appello di Cagliari dinanzi alla quale la aveva Pt_1
interposto gravame, con sentenza n. 250/2019 del 6 novembre 2019.
Conseguentemente l'odierna domanda doveva, ad avviso dell' , ritenersi CP_1
inammissibile considerata la natura sostanziale dell'istituto della decadenza, finalizzato a tutelare l'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici.
La pronuncia richiamata, ha proseguito l' aveva, quindi, determinato, in conformità Pt_2
a quanto affermato dall'univoca e consolidata giurisprudenza, la decadenza dal diritto e dall'azione e cioè dal potere processuale di ottenere la pronuncia di un provvedimento giurisdizionale sul merito del diritto soggettivo assunto.
Con la impugnata sentenza 613/2021 del 28 maggio 2021 il Tribunale di Cagliari, istruita la causa mediante produzioni documentali, ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo maturata la decadenza, per essere stata proposta l'azione giudiziaria oltre il termine di un anno previsto dall'art. 47 d.P.R. n. 639/1970.
Il Tribunale ha infatti rilevato che la ricorrente aveva presentato una prima domanda all' fin dal 2012, incardinando un precedente giudizio nel 2016 (conclusosi con la Pt_2
citata sentenza poi confermata in sede di appello, che aveva dichiarato infondata la domanda attorea stante la insussistenza dei presupposti onde accedere al Fondo di Garanzia) ed una seconda domanda segnatamente il 6 agosto 2019, con il medesimo oggetto ed i medesimi fatti costitutivi della prima domanda.
Risultava pertanto evidente l'inammissibilità del ricorso non potendosi ritenere ammissibile la presentazione in sede amministrativa di plurime domande da parte del medesimo soggetto, di contenuto identico e fondate sui medesimi fatti costitutivi del diritto vantato.
Difatti tale contegno processuale costituirebbe una palese elusione del termine annuale di decadenza previsto dal citato art. 47, la cui ratio è chiaramente quella di limitare ad un periodo breve, annuale, l'esposizione dell'attività dell'amministrazione previdenziale a contestazioni giudiziali e di consentire, di riflesso, un rapido consolidamento delle determinazioni assunte da tale amministrazione, come più volte evidenziato dalla Suprema Corte, anche con l'ordinanza n. 21039/2018.
4 La proposizione in epoca posteriore alla maturazione della decadenza di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale era quindi irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione, posto che l'istituto della decadenza sostanziale mira a tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici, che verrebbe vanificata se si consentisse il venir meno degli effetti decadenziali già verificatisi con la mera riproposizione della domanda, trattandosi di decadenza che, una volta maturata, diviene definitiva, anche se la domanda amministrativa viene presentata una seconda volta.
Nel caso di specie, quindi, la decadenza era maturata già a far data dalla prima domanda del
2012, con conseguente inammissibilità del ricorso depositato nel luglio 2020, per essere la ricorrente già decaduta dall'azione giudiziaria.
Contro la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello avverso il Parte_1
quale l' ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito. Pt_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo d'appello ha contestato la decisione del Tribunale Parte_1
sostenendo che il primo giudice non aveva correttamente valutato le risultanze in atti laddove aveva ritenuto che la (seconda) domanda proposta il 6 agosto 2019 in sede amministrativa fosse una domanda avente il medesimo oggetto ed i medesimi fatti costitutivi di quella precedente, presentata nel 2012.
Secondo l'appellante, infatti, la seconda domanda era invece fondata sull'azione esecutiva intrapresa dalla lavoratrice nel 2019 per il recupero del credito vantato a titolo di TFR e di mensilità finali sulla scorta del decreto monitorio a tal scopo ottenuto, cui era seguita la notifica dell'atto di precetto al datore di lavoro del 6 febbraio 2019.
Solo da tale data, attraverso le attività intraprese dopo la notifica dell'atto di precetto, ella aveva attestato l'inesistenza di garanzie patrimoniali, dimostrando di avere tentato di realizzare il proprio credito mediante azioni risultate infruttuose e di avere, quindi, conseguentemente maturato il diritto all'erogazione delle somme rivendicate da parte del
Fondo di Garanzia dell' Parte_2
D'altronde, ha aggiunto l'appellante, il D.L. n. 103 del 1991, convertito nella legge n. 166 del 1991, nell'art. 6, che aveva carattere di norma di interpretazione autentica, aveva limitato
5 la decadenza ai soli ratei pregressi delle prestazioni previdenziali, con la conseguenza che in ipotesi di mancata proposizione del ricorso amministrativo i termini dovevano decorrere dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei.
D'altra parte ella aveva diligentemente svolto tutta l'attività propedeutica richiesta dalla legge per presentare la domanda e richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia, cioè aveva notificato l'atto di precetto, svolto le successive infruttuose azioni esecutive, dimostrato la cancellazione della ditta individuale dal 17 febbraio 2014 e la circostanza che il titolare della medesima non possedeva alcun bene comprovando, altresì, l'impossibilità di eseguire altra azione esecutiva, talchè non poteva dirsi incorsa in alcuna decadenza.
2. L'appello ad avviso del Collegio è infondato per le ragioni che si passa ad esporre.
2.1. Questa Corte si è già più volte pronunciata su analoghe controversie relative a fattispecie del tutto sovrapponibili a quella qui in disamina con decisioni che, pertanto, vengono richiamate anche per le finalità di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. (tra le varie si richiamano le sentenze n. 111/2025 e n. 114/2025 est. Coinu).
Tali precedenti hanno in modo esaustivo e chiaro, con motivazione che si ritiene dover ritrascrivere evidenziato che: la decadenza prevista dall'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 ha natura sostanziale “di ordine pubblico”, in quanto la sua funzione è quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici e ha, perciò, carattere inderogabile, essendo finalizzata alla certezza e definizione dei rapporti giuridico previdenziali.
Da ciò deriva la conseguenza che le parti non possono spostare in avanti il termine della decadenza dilatando i tempi del procedimento ammnistrativo e che il “dies a quo” risulta ancorato alla data di presentazione dell'originaria domanda in sede amministrativa, risultando irrilevante, a tal fine, un eventuale riproposizione della domanda o una richiesta dell'assicurato di chiarimenti (così Cass. Sez. Lav. sent. n. 17792/2020).
Non può, in particolare, disporre del termine l' spostandolo in avanti, provvedendo Pt_2
tardivamente sulla domanda, sicché il tempo datogli per provvedere sulla stessa è, e resta, di
120 giorni, al cui scadere inizia poi a decorrere il successivo termine di 90 giorni dato al cittadino per presentare ricorso, ovvero provvedendo tardivamente sul ricorso
6 amministrativo, con la conseguenza che in tal caso la decadenza inizia a decorrere comunque allo scadere del novantesimo giorno successivo alla presentazione del ricorso.
Né può farlo il cittadino, per esempio producendo la documentazione necessaria all'istruzione della pratica in un momento (anche di molto) successivo alla presentazione della domanda (cfr. Cass. Sezioni Unite 29 maggio 2009 n. 12718; Cass. 29 marzo 2010 n.
7527; Cass. 21 settembre 2011 n. 19225, Cass. 3 aprile 2019 n. 9275 e da ultimo Cass. 26 agosto 2020 n. 17792), né, tanto meno, riproponendo, una seconda volta, successivamente alla maturazione della decadenza, la medesima domanda. Infatti, come bene evidenziato dalla Suprema Corte in materia di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto,
“la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti posto che l'istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata” (così Cass. ord. 21039/2018; si veda anche Cass. ord. 20185/2022).
Nel caso in esame, quindi, come correttamente ritenuto dal Tribunale, rimane ferma la decadenza maturata in relazione alla prima domanda amministrativa proposta nel 2012.
Tale decadenza sarebbe, in ogni caso, maturata alla data di introduzione del primo grado del presente giudizio dinanzi al Tribunale, avvenuta il 7 luglio 2020.
A tal proposito è sufficiente tener conto che a partire dalla data della prima domanda amministrativa del 2012 risulta interamente decorso il termine di un anno e trecento giorni, corrispondente alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo e risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della l. n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della l. n. 88 del 1989.
In virtù dell'intervenuta decadenza, il diritto azionato da nel presente Parte_1
giudizio deve, dunque, considerarsi estinto.
2.2. Né può, in senso contrario, condividersi l'affermazione di parte appellante secondo la quale la domanda amministrativa da ultimo proposta il 6 agosto 2019 costituirebbe una diversa domanda fondata su fatti nuovi, e cioè sull'azione esecutiva intrapresa dal lavoratore per il recupero del credito oggetto del decreto monitorio emesso nel 2012.
7 Infatti, anche l'oggetto della domanda presentata nel 2012 riguardava, comunque, la liquidazione del TFR maturato (oltre che delle ultime mensilità, petitum sul quale l'appellante non ha inteso insistere in questo giudizio), come da decreto monitorio n. 881/2012 del 19 giugno 2012 appena richiamato.
Inoltre, come emerge dall'esame della motivazione della sentenza n. 250/2019, in atti, resa da questa Corte all'esito della impugnazione della richiamata sentenza 367/2018 del
Tribunale, anche in quel caso l'attuale appellante aveva allegato di avere tentato mediante esecuzione forzata di ottenere il ristoro di quanto vantato nei confronti del datore di lavoro previa notifica del titolo esecutivo a tal fine azionato, costituito dal decreto ingiuntivo anzidetto, di avere attestato l'assenza di beni immobili di proprietà del datore di lavoro e di avere attestato, attraverso la produzione di un verbale di pignoramento con esito negativo redatto dal competente ufficiale giudiziario, l'impossibilità di eseguire altre azioni esecutive.
Neppure appare infine conferente, onde suffragare la tesi sostenuta dalla parte appellante il richiamo all'art. 6 del D.L. n. 103/1991, convertito con legge n. 166/1991, che va letto in combinato disposto con la norma fondamentale, e cioè l'art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970, talchè riguarda l'estinzione del diritto ai ratei pregressi ed è, evidentemente, riferito a prestazioni liquidabili in ratei, tra le quali non rientrano certamente quelle di cui si controverte nel presente giudizio.
3. L'appello, alla luce delle considerazioni che precedono, deve, in conclusione, essere rigettato con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
4. Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo l'appellante allegato e comprovato, mediante la produzione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione del
24 novembre 2021, di non essere stata titolare, nell'anno 2020, di un reddito familiare superiore al limite previsto 9 dall'art. 42, co.11, D.L. 269/03 e non avendo il medesimo comunicato eventuali sopravvenute variazioni rilevanti.
5. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
per questi motivi
8 La Corte D'Appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta, in quanto infondato, l'appello proposto da nei confronti Parte_1
dell' Parte_2
2. Nulla dispone in ordine alle spese del presente giudizio.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17 della legge n.
228/2012.
Così deciso in Cagliari il 21 novembre 2025.
L'Estensore La Presidente
GI UR AR LU CA
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