Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 16/06/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 354/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Bersani Presidente Relatore dott. Marco Bonci Giudice
dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 354/2025 promossa da:
c.f. nata [...] difeso da avv. Parte_1 C.F._1
CASASCHI LAURA presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente contro nata il [...] a [...] c.f. difesa _1 C.F._2 dall'avv. BOCCACCINI CRISTINA domiciliata presso lo studio professionale in PIAZZA SAN
BOVO 37 VOGHERA
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria;
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato CONCLUSIONI CONGIUNTE come di seguito riportato:
pagina 1 di 4
“Verificata la sussistenza dei presupposti di legge, pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato nel Comune di Tortona in data 8.06.1997, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Tortona dell'anno
1997 tra , nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
) e nata a [...] il [...] (cod. fisc C.F._1 _1
a decorrere dal mese di aprile 2025 il Signor si C.F._2 Parte_1 impegna a corrispondere la somma mensile di euro 390,00 a titolo di partecipazione al mantenimento della GL , maggiorenne ma attualmente non ancora economicamente _1 autonoma;
tale somma verrà versata direttamente a favore della GL e Persona_2 verrà aggiornata secondo l'indice ISTAT a partire dall'anno successivo alla data della sentenza di divorzio Le parti convengono che l'Assegno Unico verrà incassato interamente dalla Signora. Le parti convengono che -fino a che vorrà vivere con la madre nella casa familiare in _1 comproprietà tra le parti, anche qualora abbia raggiunto l'autonomia reddituale e pertanto non vi sia più l'onere dell'assegno a carico del padre- il Signor non pretenderà Parte_1 dalla madre e/o dalla GL alcuna somma a titolo di indennità di occupazione;
in tal caso le spese condominiali ordinarie e straordinarie saranno tutte a carico di madre/GL. Con
l'adempimento degli accordi sopra riportati, le parti dichiarano di avere risolto ogni questione economica tra loro pendente e che nulla è più dovuto o preteso reciprocamente per alcun titolo o ragione. Le spese di causa si intendono interamente compensate tra le parti”.
visto il ricorso depositato dal ricorrente;
rilevato che nelle more della prima udienza i coniugi in epigrafe indicati, depositavano conclusioni congiunte al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 8.06.1997, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Tortona dell'anno 1997 /doc. n.1) rilevato che il regime patrimoniale adottato è stato quello della comunione dei beni e che in costanza di matrimonio i coniugi adottavano la GL nata a [...] il [...] (cod fisc _1
); C.F._3 rilevato che con ricorso per separazione consensuale datato 24 aprile 2014 omologato il successivo 28.01.2015 il Tribunale di Alessandria dichiarava la separazione personale tra le pagina 2 di 4 parti;
si provvede a depositare copia conforme del predetto ricorso, verbale di udienza e decreto di omologa (doc n. 2) rilevato che in sede di separazione era stato previsto a carico del Signor l'onere di Parte_1 versare mensilmente la somma di euro 400,00 a favore del coniuge separato a titolo di partecipazione al mantenimento della minore che rimaneva collocata presso la madre;
rilevato che a seguito della separazione il ricorrente ha trasferito la propria residenza in Tortona
Via Matteotti n. 23/C (immobile condotto in locazione) dove attualmente vive, mentre la Signora
dalla separazione vive sempre in Tortona in Via De Gasperi n. 22/C presso l'immobile in _1 comproprietà tra le parti, assegnato in sede di separazione al genitore convivente con la minore;
dato atto delle condizioni congiunte in epigrafe riportate e del consenso prestato dalla GL maggiorenne;
dato atto che all'udienza del 22 maggio 2025 le parti hanno confermato le superiori condizioni congiunte;
vista la documentazione prodotta;
rilevato in particolare:
che nel caso di specie non è dato ravvisare possibilità alcuna di riconciliazione, stante la volontà di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, come ribadito nelle note scritte in sostituzione d'udienza; che le condizioni economiche proposte non sono in contrasto con norme imperative e sono coerenti con l'interesse prevalente della GL maggiorenne ma non ancora _1 economicamente autonoma;
che le somme previste per il mantenimento della GL maggiorenne ma non ancora _1 economicamente autonoma sono adeguate alla posizione reddituale e patrimoniale dei genitori;
che la natura e l'andamento del presente giudizio, nonché la proposizione di conclusioni congiunte giustificano la compensazione delle spese tra le parti, come peraltro dalle medesime richiesto;
ritenuta conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 3, n. 2, lett. b) della l. n.
898/1970 e 473-bis.51 c.p.c.; viste pagina 3 di 4 le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra e _1 Parte_1 nel comune di Tortona in data 8 giugno 1997 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Tortona dell'anno 1997, n. 31, parte II serie A;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tortona procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza;
dispone che a decorrere dal mese di aprile 2025 il Signor corrisponda la somma mensile Parte_1 di euro 390,00 a titolo di partecipazione al mantenimento della GL , maggiorenne ma _1 attualmente non ancora economicamente autonoma;
tale somma verrà versata direttamente a favore della GL e verrà aggiornata secondo l'indice ISTAT a partire Persona_2 dall'anno successivo alla data della sentenza di divorzio prende atto che le parti convengono che l'Assegno Unico verrà incassato interamente dalla OR _1
.
[...] le parti convengono che -fino a che la GL vorrà vivere con la madre nella casa familiare _1 in comproprietà tra le parti, anche qualora abbia raggiunto l'autonomia reddituale e pertanto non vi sia più l'onere dell'assegno a carico del padre- il Signor non pretenderà Parte_1 dalla madre e/o dalla GL alcuna somma a titolo di indennità di occupazione;
in tal caso le spese condominiali ordinarie e straordinarie saranno tutte a carico della madre e della GL. con l'adempimento degli accordi sopra riportati, le parti dichiarano di avere risolto ogni questione economica tra loro pendente e che nulla è più dovuto o preteso reciprocamente per alcun titolo o ragione.
Spese compensate fra le parti.
Così deciso in Alessandria, lì 10 giugno 2025
Il Presidente relatore
Dott. Giuseppe Bersani
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