Articolo 13 della Legge 27 febbraio 1985, n. 49
Articolo 12Articolo 14
Versione
6 marzo 1985
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Versione
10 luglio 1986
Art. 13.
Gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari di cui all' articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649 , emessi dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione sono soggetti, ai sensi dell' articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, alla ritenuta del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno - 1 luglio 1986, n. 165, (in G.U. 1a s.s. 09/07/1986 n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui la disciplina in esso prevista concerne la Regione Trentino-Alto Adige".
Entrata in vigore il 10 luglio 1986
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