Rigetto
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 01/10/2025, n. 7670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7670 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07670/2025REG.PROV.COLL.
N. 03036/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3036 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Virzi', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima bis) n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 il consigliere Carmelina Addesso;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dall’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è l’ottemperanza al giudicato formatosi sulle sentenze del T.a.r. per il Lazio, sezione prima bis , n. -OMISSIS- relative al transito del signor -OMISSIS-dal servizio di ferma volontaria prefissata quadriennale (VFP4) al servizio volontario permanente (SVP) come militare permanentemente non idoneo in modo parziale, ai sensi dell’art. 955, comma 2, c.o.m.
2. I fatti rilevanti al fine del decidere, come emergenti dagli atti di causa, sono di seguito riassunti:
-con sentenza n. -OMISSIS- il T.a.r. ha accolto i ricorsi proposti dal signor -OMISSIS- avverso il diniego di transito da VFP4 in SPE e avverso il verbale n. 282/2019 della Commissione Medica Ospedaliera relativo alla valutazione tabellare delle lesioni riportate dal ricorrente e ritenute dipendenti da causa di servizio, riconoscendo la sussistenza dei presupposti per il transito diretto in servizio permanente ai sensi dell’art. 955, comma 2, c.o.m.;
-con sentenza n. -OMISSIS-resa in sede di ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS-il T.a.r., rilevando che dalle verifiche effettuate in corso di giudizio “ è emersa la sussistenza di entrambi i requisiti previsti dall’art. 955, co.2, c.o.m ” (ossia la dipendenza da causa di servizio della lesione e la sua ascrivibilità alle categorie dalla 4^ alla 8^ della tabella A di cui al d.P.R. 834/81) e che l’istanza del ricorrente, esaminata ora per allora, avrebbe dovuto essere accolta “ ai fini del transito dello stesso nei ruoli civili ”, imponeva all’amministrazione di “ dare esecuzione al giudicato di cui alla pronuncia n. n. 5508/23 ”;
-con decreto prot. n. 0411517 del 11 luglio 2024 il Ministero ha disposto il transito del ricorrente nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’esercito (VSP), con decorrenza giuridica 02.02.2019 e decorrenza economica 01.07.2024. La data di decorrenza giuridica è stata determinata tenuto conto che il ricorrente “ è stato prosciolto dalla ferma prefissata quadriennale con il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0524479 del 2 ottobre 2019 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM), mai impugnato e, quindi, tutt’ora produttivo di effetti, e che l’ultimo giorno di servizio quale VFP4 è stato il 1° febbraio 2019 ”.
3. Con ricorso per ottemperanza, il signor -OMISSIS- chiedeva, in via principale, di dichiarare la nullità del decreto prot. n. 0411517 del 11 luglio 2024 per elusione del giudicato formatosi sulle sentenze nn. -OMISSIS- e -OMISSIS- e, in via subordinata, l’annullamento dell’anzidetto decreto per violazione di legge.
In particolare, il ricorrente deduceva che: a) nella sentenza n.-OMISSIS- la sezione aveva obbligato l’Amministrazione a far transitare l’interessato nei cd. “ruoli civili” con data di decorrenza giuridica 25.10.2018; al contrario, il provvedimento impugnato ha disposto il transito nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’esercito, senza alcuna specificazione che il transito riguarda i “ruoli civili”; b) il provvedimento ha determinato la decorrenza economica nel 01.07.2024, mentre essa andava esaminata, ora per allora, e, pertanto, fatta retroagire alla data di presentazione della domanda di transito del 25.10.2018.
4. Il T.a.r. per il Lazio, sezione prima bis , con sentenza n. -OMISSIS- respingeva il ricorso, rilevando che:
a) la scelta dell’Amministrazione di determinare la data di decorrenza giuridica al 02.02.2019 è corretta perché con provvedimento prot. n. 524479 del 02.10.2019 (non annullato) era stato disposto il collocamento in congedo illimitato del ricorrente a decorrere appunto dal 02.02.2019 (ovverosia dal 731° giorno di licenza straordinaria di convalescenza) e, quindi, solamente a partire da tale data avrebbe potuto essere disposto il transito richiesto;
b) con riguardo alla prima contestazione, è sufficiente rilevare che, fino al momento di presentazione del presente rimedio giurisdizionale, il ricorrente aveva sempre richiesto il transito nel servizio permanente come militare permanentemente non idoneo in modo parziale e non nei cd. ruoli civili; deve, pertanto, essere considerato un mero refuso l’indicazione – presente comunque nella sola parte motiva della sentenza d’ottemperanza n. -OMISSIS- – secondo la quale l’Amministrazione “ avrebbe dovuto accogliere l’istanza del ricorrente ai fini del transito dello stesso nei ruoli civili ”;
c) relativamente, invece, alla seconda contestazione afferente alla decorrenza economica far data dal 25.10.2018 (o per le ragioni prima esposte dal 02.02.2019) e non invece dal 01.07.2024, la retrodatazione della nomina ai fini giuridici non comporta anche la retrodatazione a fini economici poiché il diritto alla retribuzione sorge solamente a fronte dell’effettiva prestazione lavorativa da parte del lavoratore.
5. Il ricorrente ha interposto appello, notificato in data 11 aprile 2025 e depositato in data 14 aprile 2025, articolando due motivi di gravame, chiedendo la nomina di un commissario ad acta nonché la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.
6. In data 28 aprile 2025 si è costituito in giudizio il Ministero della difesa che, con successiva memoria, ha resistito al gravame, rilevandone l’inammissibilità nonché l’infondatezza nel merito.
7. Con memoria del 4 settembre 2025 l’appellante ha dichiarato la propria sopravvenuta carenza di interesse al primo motivo di appello, proposto avverso il capo della sentenza che escluso il transito nei ruoli civili, insistendo per l’accoglimento del secondo motivo, relativo alla decorrenza economica del transito in servizio permanente a far data dal 25 ottobre 2018.
8. All’udienza del 23 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. In via preliminare, il collegio prende atto della rinuncia per sopravvenuto difetto di interesse al primo motivo di appello, a seguito della cessazione dell’appellante dal servizio permanente, disposta con decreto PERSOMIL prot. 0209117 del 5 maggio 2025, depositato in atti.
10. Premesso quanto sopra l’appello è infondato.
11. Con il secondo motivo di appello l’interessato deduce “ D. Erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto non sussistenti i presupposti giuridici per una completa “restitutio in integrum ” con retrodatazione degli effetti del giudicato ai fini economici a far data il 25.10.2018 (data di presentazione dell’originaria istanza di transito). E. Travisamento delle circostanze di fatto che connotano la vicenda dell’appellante, il cui rapporto di lavoro è stato costituito nel 2015 ed è stato “interrotto” nel 2019 a causa dell’illegittimo diniego dell’istanza del 25.10.2018 (prot. 0256179 del 08.04.2019, all. 6) e della concorrente illegittima attribuzione della categoria VIII^ (Verbale n. 282 del 04.07.2019, all. 7) .” La sentenza appellata sarebbe errata nella parte in cui ha negato la retrodatazione degli effetti economici e la spettanza di quanto derivante dalla c.d. “ restitutio in integrum ”.
12. Il motivo è infondato.
13. Con i ricorsi r.g. n. 6842/2019 e r.g. n. 12589/2019 il signor -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del provvedimento di diniego di transito e l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di disporre il transito in servizio permanente, oltre che l’annullamento del verbale della Commissione Medica Ospedaliera di 1^ istanza n. 282/2019.
14. In accoglimento dei ricorsi sopra indicati, il T.a.r., con le sentenze n.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-ha condannato l’amministrazione a disporre il transito dell’interessato, ritenendo sussistenti i presupposti indicati dall’art. 955, comma 2, c.o.m.
15. Il giudicato ha avuto, quindi, ad oggetto esclusivamente la pretesa del ricorrente al transito in s.p.e. (servizio permanente effettivo) e non questioni di natura risarcitoria o comunque patrimoniale poiché, per un verso, il ricorrente non ha proposto, contestualmente alla domanda di annullamento, anche quella di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 30, c.p.a. e, per altro verso, il giudice della cognizione, nell’annullare il diniego impugnato, non ha condannato l’amministrazione al pagamento di un’indennità risarcitoria, parametrata alla retribuzione, applicando analogicamente quanto previsto per il pubblico impiego contrattualizzato dall’art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, come nel precedente citato dall’appellante (la sentenza di questa Sezione n. 5427/2022 ove il ricorrente aveva proposto-diversamente dall’appellante- anche la domanda di risarcimento: punto 7 della sentenza).
16. In ottemperanza al giudicato, l’amministrazione, con provvedimento dell’11 luglio 2024, ha, quindi, decretato il transito del signor -OMISSIS- con decorrenza giuridica dalla data di proscioglimento dalla rafferma, disposta con decreto del 2 ottobre 2019 (non impugnato), e decorrenza amministrativa dalla data di effettiva assunzione in forza presso il reggimento degli alpini (1 luglio 2024).
17. In difetto di una espressa statuizione di condanna del Ministero in sede di cognizione, non è possibile riconoscere, in sede di ottemperanza, un credito retributivo per una prestazione mai svolta, invocando la c.d. restitutio in integrum .
18. L’effetto ripristinatorio del giudicato, infatti, non può essere invocato a sostegno del riconoscimento di una pretesa patrimoniale priva di causa.
19. Nel caso di specie-giova ribadire- la pretesa dell’appellante non trova causa in un giudicato di condanna al risarcimento del danno (parametrato alla retribuzione sul piano della quantificazione): la pretesa avanzata ha, invece, ad oggetto un credito retributivo puro che, proprio per tale ragione, è necessariamente correlato alla prestazione lavorativa, mai svolta dal signor -OMISSIS- prima dell’effettiva assunzione in forza presso il 3° Reggimento Alpini avvenuta in data 1 luglio 2024.
19. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, l’appello deve essere respinto.
20. Sussistono giustificati motivi, in ragione della peculiarità e della novità della questione, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.