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Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 23/04/2026, n. 7370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7370 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07370/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10575/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10575 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Alessia Mazzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Monza, via Felice Cavallotti 126;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale-Ambasciata d'Italia a Tunisi, Ministero dell'Interno, ciascuno in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento previa sospensione
del provvedimento pratica nr. 3319, emesso dalla Ambasciata d’Italia a Tunisi il 31 maggio 2023 e notificato a mani il 3 giugno 2023, di rigetto della domanda di rilascio del visto di reingresso sul territorio italiano presentata in data 15 marzo 2023, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto e comunque lesivo per il ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ministero dell'Interno e di Ambasciata D'Italia A Tunisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il dott. AN AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
1. La parte ricorrente impugna il provvedimento emesso dalla dell’Ambasciata d’Italia a Tunisi, notificato in data 03.06.2023, con il quale veniva negato il visto di reingresso in Italia, nonché il sotteso parere negativo espresso dalla Questura di Como, evocando in giudizio sia l’amministrazione degli affari esteri che dell’interno.
Riferisce, in fatto:
- di aver vissuto in Italia per circa tredici anni, essendovi giunto nel 2000, sempre lavorando e conseguendo il permesso di soggiorno;
- In Italia svolgeva l’attività di operaio (muratore) e poco prima della sua partenza nel 2013, come sopra esposto, firmava un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con mansioni di manovale (cfr. doc. 10);
- in costanza di validità del titolo di soggiorno (doc. 11), in data 18.12.2013 il ricorrente inoltrava istanza (doc 12) al fine di ottenere il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE con assicurata n. 06134636151, titolo poi archiviato il 27.04.2020, per mancato ritiro;
- nel medesimo anno, l’odierno ricorrente si recava in Tunisia per far visita ai familiari ivi residenti. Tuttavia, a seguito di un incidente domestico - più precisamente una brusca caduta dalle scale - lo stesso subiva una rottura al gomito, con prognosi di 45 giorni, cui seguiva un percorso di riabilitazione nei reparti di chirurgia, ortopedia e traumatologia, durato più di 3 anni (doc. 13);
- lo stesso, dunque, veniva costretto a sospendere ogni attività lavorativa e, di conseguenza, non avrebbe potuto far fronte al proprio sostentamento in Italia, non avendo conviventi da cui ricevere sostegno economico, motivo per il quale veniva costretto a permanere in Tunisia per un periodo ben più lungo di quello originariamente previsto, ovvero fino al termine del percorso di riabilitazione (conclusosi nel 2018);
- anche al termine del suddetto percorso riabilitativo, il ricorrente non poteva fare rientro in Italia poiché il figlio ED AM, nato nell’ottobre del 2015, iniziava a manifestare dei disturbi psico-fisici, con conseguenti lunghe cure pedo-psichiatriche ( doc 14);
- il ricorrente rinviava il suo stabile rientro in Italia al fine di poter prestare l’adeguata e doverosa assistenza alla moglie, durante tutto il periodo di gravidanza, e al figlio a seguito dei summenzionati disturbi, seppur avendo comunque fatto rientri periodici in Italia fino a tutto il 2014;
- di aver ulteriormente subito impedimento al rientro in Italia anche per le restrizioni dovute alla pandemia da COVID-19;
- di aver presentato il 15.03.23 richiesta di visto per reingresso, respinta su parere contrario della Questura di Como, ai sensi dell’art. 8 del DPR 394/1999, per il superamento del termine di 60 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno.
Deduce i vizi dell’eccesso di potere per travisamento dei fatti del difetto/carenza di motivazione e del difetto/carenza di istruttoria nonché la violazione di legge per erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 9 dpr 394/99, dell’art. 3 l 241/90 e della disciplina di settore.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata depositando documentazione e chiedendo il rigetto del ricorso.
All’esito della camera di consiglio del 04/09/23, con ordinanza 5413/2023 è stata respinta l’istanza cautelare avendo ritenuto il Collegio inidoneo lo strumento cautelare al soddisfacimento (ancorchè temporaneo) dell’interesse pretensivo vantato a fronte di un potere discrezionale.
All’esito della pubblica udienza del 08/01/25 è stata disposta regolarizzazione della procura alle liti, ottemperata in data 08/03/25.
All’esito della pubblica udienza del 17/06/25 è stata disposta istruttoria, rinnovata in data 18/11/25.
La causa è stata discussa all’udienza del 14 aprile 2026 ed è quindi passata in decisione.
2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
2.1. Il ricorrente, originario della Tunisia ma residente in Italia dal 2000 per circa tredici anni, riferisce che nel 2013 -mentre era temporaneamente rientrato nel paese d’origine- subiva un infortunio che lo rendeva temporaneamente inabile al lavoro. Successivamente, guarito dall’infortunio ed esaurito il ciclo di riabilitazione resosi necessario, ha prestato assistenza alla moglie, dopo il concepimento del figlio, e, ancora successivamente, ha prestato assistenza al figlio che dopo pochi mesi di vita ha dato segno di disturbi neuro-psichiatrici ed è stato sottoposto alle cure del caso, di lunga durata. Ha tentato di rientrare in Italia, al termine della pandemia COVID-19, nella primavera del 2023, vedendo respinta la propria richiesta di reingresso.
Il provvedimento impugnato ha negato il visto di reingresso, in base al parere dell’amministrazione dell’interno, sulla base della sua tardività e del mancato rinnovo del permesso di soggiorno entro il termine di legge.
Il ricorrente deduce, in diritto, la titolarità dei requisiti per il reingresso, alla luce di una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme della disciplina di settore.
Le censure dedotte sono fondate nei sensi e limiti che seguono.
2.2. Giova ricostruire il quadro normativo che regola la fattispecie in esame.
L’art. 4 c.2 D. lgs. 286/98 (T.U.Imm) prevede che “(…) Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera”.
L'art. 8, comma 2, del dPR 394/1999 ( Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) prevede, in generale, che “ 2. Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne uscito, intende farvi ritorno, il reingresso è consentito previa esibizione al controllo di frontiera del passaporto o documento equivalente e del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validità ”.
L'art. 8, comma 3, del dPR 394/1999 prevede, in particolare , i casi nei quali lo straniero regolarmente soggiornante in Italia e transitoriamente fuoriuscito dal territorio nazionale è tenuto a munirsi di visto di reingresso:
“ 3. Lo straniero, il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di sessanta giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato è tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento scaduto. Il predetto termine di sessanta giorni non si applica nei confronti dello straniero che si è allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di I° grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno”.
L'art. 8, comma 3, del dPR 394/1999 prevede, per il caso connotato da doppia specialità che: “4. Lo straniero privo del documento di soggiorno, perché smarrito o sottratto, è tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare unendo copia della denuncia del furto o dello smarrimento. Il visto di reingresso è rilasciato previa verifica dell'esistenza del provvedimento del questore concernente il soggiorno”.
Tangenzialmente rispetto al tema della fuoriuscita dal paese e dell’autorizzazione al rientro, l’art. 13 c. 4 del DPR 394/99, in materia di rinnovo del permesso di soggiorno, stabilisce che: “ 4. Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.”
Il p.to 12 dell’All A al D.I. 850/11 stabilisce che:
“Il visto di reingresso consente l'ingresso in territorio nazionale, ai fini della prosecuzione di un soggiorno di lunga durata a tempo determinato o indeterminato, agli stranieri titolari di carta o permesso di soggiorno la cui validità risulti scaduta, ovvero titolari di permesso di soggiorno in corso di validità ma che si trovino incidentalmente sprovvisti di tali documenti ed intendano rientrare nel territorio italiano.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono stabiliti dall'art. 8 del d.P.R. n. 394/1999, e successive modifiche ed integrazioni. In particolare: I. ai sensi di quanto previsto dal comma 3, il visto di reingresso è concesso in favore dei cittadini stranieri il cui documento di soggiorno risulti: a) scaduto da non oltre 60 giorni - da estendersi fino a sei mesi in caso di comprovati gravi motivi di salute del cittadino straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge - e del quale sia stato chiesto il rinnovo entro i termini. In tali casi non è previsto il rilascio di nullaosta da parte della questura; b) scaduto da oltre 60 giorni - senza limiti di tempo - e del quale sia stato chiesto il rinnovo nei termini, qualora si sia allontanato dal territorio nazionale per adempiere gli obblighi militari. Solo nel caso il documento risulti scaduto da oltre 6 mesi, il visto d'ingresso è rilasciato previo nulla osta della questura.
II. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 4 del dPR n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il visto di reingresso è concesso, previo nulla osta della questura, anche in favore dei cittadini stranieri privi di documento di soggiorno, perchè smarrito o sottratto. III. Il visto di reingresso è rilasciato anche al cittadino straniero il cui documento di soggiorno sia scaduto da non oltre 60 giorni e del quale non sia stato chiesto il rinnovo entro i termini, previo nulla osta della questura competente”.
3. Ritiene il Collegio che, preso atto della vicenda come sopra ricostruita in punto di fatto, il quadro normativo in esame non escluda la possibilità per l’interessato di giustificare il mancato rinnovo del permesso e prolungamento dell'assenza oltre i termini, per cause di forza maggiore.
La casistica contenuta nell’art. 8 del DPR 394/99 non può essere ritenuta tassativa, alla luce del contesto normativo di riferimento, ed in particolare del contenuto dell’art. 13 c. 4 del medesimo dPR.
Su circostanze analoghe si è già espressa la giurisprudenza ( cfr. TAR Lombardia Sez IV, Sent 16/05/2025 N. 01674), affermando, in materia analoga, l’illegittimità della revoca del permesso di lungo periodo, sulla base della semplice constatazione della sussistenza di un allontanamento dello straniero per un periodo superiore a quello previsto dall'art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998, in assenza da parte dell’Amministrazione dell’esame delle giustificazioni fornite in sede procedimentale onde valutarne la rilevanza ai fini dell'integrazione dell'ipotesi di gravi e comprovati motivi ( T.A.R. , Milano , sez. III , 03/05/2021, n. 1109).
In senso conforme si è anche già espressa la Sezione I Quater di questo Tribunale con la Sentenza n. 2085 del 27 febbraio 2009, sottolineando che l’allontanamento dal territorio nazionale costituisce esercizio di una facoltà espressamente riconosciuta allo straniero dagli artt. 8 e 13 comma 4° D.P.R. n. 394/99 che ne disciplinano limiti e modalità. In tal senso, si è altresì osservato che il mancato ritiro del rinnovo del permesso di soggiorno da parte dell’interessato non può giustificare l’automatico annullamento dello stesso avendo l’amministrazione l’onere di valutare le ragioni per cui tale evento si è verificato anche alla luce di eventuali “gravi e comprovati motivi” che, ai sensi dell’art. 13 comma 4° D.P.R. n. 394/99, potrebbero essere invocati dalla ricorrente quale ragione giustificatrice della sua assenza dall’Italia.
Sul punto va rilevato che nell’atto introduttivo il ricorrente ha dedotto di essere stato titolare di regolare permesso di soggiorno limitato di cui ha chiesto rinnovo in termini, nonché -a giustificazione del mancato ritiro e del mancato reingresso- l’esistenza di motivi di salute e familiari producendo documentazione (allegati 13 e 14). Tali motivi (e i relativi documenti) non risultano valutati nel merito dall’amministrazione dell’interno, essendosi limitata la Questura a constatare il mero dato temporale e nemmeno dall’amministrazione degli affari esteri, essendosi limitata l’Ambasciata a prendere atto del parere negativo della Questura.
L’esame di tali circostanze documentate era invece dovuto ed il suo esito avrebbe dovuto essere espressamente esternato nei provvedimenti in esame all’esito del contraddittorio con l’esponente – anche in relazione alla peculiarità degli interessi coinvolti –alla luce dei principi in materia di giusto procedimento previsti dalla legge n. 241/90.
L'interpretazione costituzionalmente orientata del principio di eguaglianza sostanziale e l'interpretazione informata alla logica inclusiva che caratterizza lo statuto dello straniero, nonché l'inammissibilità di automatismi ostativi, ove vengano in rilievo i diritti fondamentali dell'uomo, impone di consentire allo straniero la giustificazione dell'assenza prolungata dal territorio dello Stato (cfr Tar Lazio, Sez V Quater, sent 14/01/2026 N. 692).
Nel caso di specie, la applicazione formalistica della disciplina di settore e la mancata applicazione del principio giuridico sopra individuato porterebbe all’esito di negare il reingresso ad un soggetto ampiamente radicato sul territorio nazionale.
A tal proposito giova infine osservare l’allegato A al D.I. 850/2011 deve essere interpretato, trattandosi di fonte subprimaria (e segnatamente essendo subordinato sia al d.lgs. 286/98 che al DPR 394/99), alla luce dei principi e delle regole stabiliti delle normative di rango superiore.
Il punto 12 del predetto allegato A deve, pertanto, essere interpretato nei sensi di cui in motivazione, dovendosi ammettere che, anche al di fuori della rigida casistica ivi contemplata, il ricorrente abbia la possibilità di fornire la prova di “ gravi e comprovati motivi” quale ragione giustificatrice della sua assenza dall’Italia, che devono essere oggetto di istruttoria, ponderazione e valutazione da parte dell’amministrazione.
Sono pertanto fondate le censure dedotte in relazione al difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento in causa, dovendo l’amministrazione vagliare le cause che in concreto hanno impedito il tempestivo reingresso e, in presenza di un impedimento oggettivamente insuperabile, rimettere in termini l’interessato.
4. Il ricorso per le ragioni esposte deve essere accolto con riferimento esclusivo alla domanda di annullamento, con conseguente caducazione del provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione adotterà in sede di riedizione del procedimento in esame, e fatta salva la discrezionalità dell’amministrazione nel valutare la causa di forza maggiore che abbia impedito il tempestivo adempimento degli obblighi di legge.
5. Non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno in virtù dell’impossibilità per questo Giudice di esprimersi sulla spettanza del bene della vita a fronte della discrezionalità residua dell’amministrazione nella valutazione della forza maggiore che ha impedito il tempestivo reingresso.
6. Le spese di giudizio seguono la prevalente soccombenza e sono liquidate forfettariamente in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli impugnati provvedimenti.
Condanna le amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge, da distrarsi a favore del difensore Avv. Roberta Alessia Mazzone dichiaratasi antistataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Francesco IL, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
AN AR, Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| AN AR | Francesco IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.