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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/08/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera All'udienza del 23.1.2025, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 39/2024
promossa
da - appellante - Parte_1
Avv. Paolo Marco Bertazzoli Grabinski Broglio contro
- appellato - CP_1
Avv. Luca Lastri
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 388/2023 del Tribunale di Lucca, giudice del lavoro, pubblicata il 20.12.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 20.12.2023 il Tribunale di Lucca ha parzialmente accolto il ricorso proposto da CP_1 contro (azienda che commercializza prodotti Parte_1 di orologeria), di cui era stato agente dal novembre CP_1
1994 al febbraio 2021, in forza di diversi, successivi, contratti,
l'ultimo dei quali (stipulato il 30.10.2018), risoltosi a iniziativa della società asseritamente per giusta causa. Il Tribunale ha quindi condannato la mandante a corrispondere all'odierno appellato le somme di € 13.503,91 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, di € 179.633,22 per indennità suppletiva di clientela e di € 340,60 quale Firr 2021. Ha invece respinto la domanda con cui l'agente aveva chiesto di essere risarcito del danno non patrimoniale, che aveva affermato essergli stato causato dal recesso della società, statuizione questa su cui non merita soffermarsi perché non contestata in questo grado dal lavoratore soccombente.
2. In motivazione il primo giudice ha ricostruito la storia della relazione negoziale tra le parti, che era stata regolata, nel tempo, da vari contratti, tutti contenenti il richiamo alla disciplina degli AEC, tranne l'ultimo, sottoscritto, come si è detto, il 30.10. 2018, che aveva anche previsto, per la prima volta, l'impegno dell'agente a raggiungere un budget minimo, determinato per il 2019 nel contratto stesso e la cui quantificazione era rimessa, per gli anni successivi, a indicazioni comunicate dalla preponente all'agente, entro il gennaio di ogni anno.
3. Risulta ancora dalla decisione impugnata come la comunicazione della società del budget 2020 (determinato in misura pari a quello del 2019) non fosse stata sottoscritta per accettazione dall'agente e come, nel novembre 2020, Parte_1 avesse comunicato alla controparte il recesso per giusta causa, per mancato raggiungimento di tale fatturato minimo, dando tuttavia all'agente un preavviso di sei mesi e indicando nel 17 maggio 2021 la data di cessazione del rapporto. In effetti tuttavia, la società, nel febbraio 2021, aveva comunicato di ritenere cessata la relazione negoziale a decorrere dal
28.2.2021.
4. Ancora, il Tribunale ha rilevato come quel contratto fosse stato preceduto da un ulteriore accordo, sottoscritto il 24.10.2018,
2 con il quale le parti, a fronte della risoluzione dei precedenti contratti di agenzia e in previsione della sottoscrizione dell'ultimo, avevano pattuito il riconoscimento, in favore del lavoratore, di un'anzianità convenzionale pari all'intera durata del rapporto (quindi con decorrenza dall'1.12.1994) e il conseguente diritto di a vedersi calcolate, “nel caso di CP_1 risoluzione del contratto di agenzia, le indennità di fine rapporto
(suppletiva di clientela, meritocratica e indennità di risoluzione del contratto ex art. 1751 c.c.), ove dovute… su tutte le provvigioni … versate dall'1.12.1994 in avanti” (così la decisione impugnata che riproduce testualmente l'accordo doc. 4 del fascicolo di primo grado dell'agente). Secondo il
Tribunale, da tale pattuizione dovrebbe dedursi la volontà dei contraenti, non solo di attribuire rilievo, ai fini del calcolo delle indennità di fine rapporto, a tutte le provvigioni maturate prima dell'accordo transattivo, ma anche di riconoscere
(richiamandola espressamente) l'indennità suppletiva di clientela, con l'effetto che essa sarebbe spettata all'agente anche dopo l'accordo del 2018, “come già prima gli era sempre spettata (ovviamente in presenza dei requisiti normativi)” (così testualmente il Tribunale).
5. Vi sarebbero stati poi ulteriori elementi indicativi del fatto che le parti avessero inteso applicare l'AEC anche all'ultimo dei loro contratti: così il fatto che la società avesse continuato ad accantonare il FIRR e che avesse individuato il dies a quo del preavviso secondo le disposizioni dell'accordo economico e non dell'art. 1750 c.c.
6. Assunta quindi l'applicabilità, anche al momento del recesso della mandante, delle previsioni dell'AEC, il Tribunale ha poi escluso che quel recesso fosse sostenuto da una giusta causa.
A tal fine non sarebbe stata sufficiente la sola circostanza del
3 mancato raggiungimento dell'obiettivo di budget, peraltro nemmeno accettato dall'agente e comunque riferito a un contratto che aveva apportato significative variazioni ai marchi la cui promozione era stata affidata a tanto CP_1 che le parti avevano convenuto, per il primo anno, un minimo garantito in favore dell'agente stesso. Inoltre, il calo delle vendite sarebbe stato riferibile a un periodo del tutto eccezionale, quale l'anno 2020, il primo della pandemia da
Covid 19. Infine il primo giudice ha osservato come la stessa società avesse originariamente intimato un recesso con preavviso, così che sarebbe stata essa stessa a riconoscere l'inesistenza di un inadempimento di tale gravità da impedire la prosecuzione anche temporanea del rapporto. Per contro la mandante non aveva allegato alcunché a sostegno della sua successiva decisione di interrompere l'esecuzione delle prestazioni durante il preavviso e prima della sua scadenza.
7. Assunto che nemmeno dall'istruttoria fosse emersa una qualche negligenza dell'agente nella cura della zona prima del recesso, il Tribunale ne ha ritenuto il diritto sia all'indennità sostitutiva del preavviso (per la frazione non lavorata), sia all'indennità suppletiva di clientela prevista dall'AEC.
Quest'ultima sarebbe stata correttamente calcolata dall'agente in ricorso, sulla base di tutte le provvigioni maturate fino dal 1994, avendo l'accordo transattivo dell'ottobre 2018 superato, secondo il Tribunale, una precedente rinuncia di a richiedere l'indennità in CP_1 relazione alle provvigioni maturate in conseguenza delle vendite promosse su alcuni marchi (la rinuncia risaliva al
21.7.2018). Per il resto il conteggio sarebbe stato elaborato dall'attore sulla base di criteri chiari, mai effettivamente contestati dalla società, mentre sarebbe stato irrilevante che
4 talune fatture provvigionali fossero intestate al figlio di essendo pacifico che questi aveva costituito CP_1 un'impresa familiare, nella quale quindi egli restava unico imprenditore.
8. Infine il Tribunale ha ritenuto il diritto dell'agente anche al
FIRR per la parte non versata, mentre ha respinto la domanda risarcitoria, statuizione questa, come si è detto, divenuta definitiva. Ha compensato per un quarto le spese di lite, condannando la mandante alla rifusione del residuo.
9. La società impugna la sentenza davanti a questa Corte e ne chiede la riforma e quindi il rigetto delle domande avversarie, affidando le proprie ragioni a tre motivi.
10. Con il primo censura il capo della decisione che ha ritenuto applicabile, anche all'ultimo contratto inter partes,
l'AEC. Sul punto il primo giudice non avrebbe tenuto conto della volontà negoziale delle parti, espressa dal testo del contratto, che, diversamente dai precedenti, non avrebbe più fatto riferimento alle norme collettive, ma solo a quelle civilistiche, anche quanto alle indennità spettanti in caso di cessazione del rapporto. Per contro il Tribunale avrebbe dato rilievo al precedente accordo del 24.10.2018, attribuendogli un significato eccedente il suo reale contenuto negoziale, che sarebbe stato solo quello di riconoscere all'agente un'anzianità convenzionale, mentre nulla, da quell'accordo, avrebbe potuto desumersi quanto alle indennità spettanti in caso di recesso, come sarebbe dimostrato dal fatto che esso menziona sia quelle di fonte legale sia quelle previste dall'AEC.
11. Nessuno degli altri indici ritenuti dal Tribunale significativi della perdurante applicabilità dell'AEC, sarebbe stato poi decisivo, non il pagamento del FIRR, né le modalità di calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso (che anzi era
5 stata calcolata in sei mesi, come previsto dall'art. 1750 c.c., non in otto, come secondo l'AEC). Infine, la circostanza che non aderisse più alle associazioni datoriali, Parte_1 firmatarie del contratto, ne avrebbe escluso l'applicabilità, una volta indimostrata l'effettiva applicazione. Sulla base di questi argomenti, la società ha chiesto la riforma del capo relativo all'indennità suppletiva di clientela, rilevando poi come l'attore non avesse chiesto l'indennità ex art. 1751 c.c., di cui non si sarebbero dati comunque i presupposti.
12. Con il secondo motivo, svolto in via subordinata, la mandante lamenta comunque che il Tribunale abbia integralmente accolto la domanda relativa all'indennità suppletiva di clientela, nonostante le contestazioni, mosse dalla sua difesa in punto di quantum. In questa sede la società assume che una parte delle provvigioni fossero effettivamente riferibili al figlio di che sarebbe stato titolare di un CP_1 diverso contratto di agenzia, che comunque, per la frazione delle provvigioni maturate dopo il 2015, l'appellato avesse prodotto solo le sue fatture, senza specificare i criteri di calcolo del dovuto, come invece sarebbe stato necessario anche alla luce delle pattuizioni dell'ultimo contratto inter partes (che aveva riconosciuto una provvigione aggiuntiva che, secondo il contratto stesso, non avrebbe dovuto avere incidenza su alcuna indennità).
13. Infine, con il terzo motivo, la società assume che il
Tribunale abbia erroneamente escluso la sussistenza di una giusta causa di recesso. Argomenta in contrario l'effettività dell'inadempimento, dato che non aveva raggiunto CP_1
l'obiettivo di vendita già nel 2019, mentre nel 2020 si sarebbe rifiutato di sottoscrivere la previsione di budget, pur identica a quella dell'anno precedente e pur avendone discusso con il
6 proprio responsabile, e avrebbe poi avuto risultati di vendita molto inferiori a quelli degli altri agenti. Per contro nulla sarebbe emerso in istruttoria quanto al suo diligente adempimento dell'obbligo di visitare o contattare i clienti, seppure con le modalità consentite dalla pandemia.
14. Si è costituito l'agente per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione avversaria.
15. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito i motivi di appello, che saranno esaminati secondo quello che al collegio pare il loro ordine logico e giuridico (e quindi il primo, il terzo e infine il secondo), non sono fondati.
16. Quanto al primo motivo, che attiene all'applicabilità nella specie delle disposizioni dell'AEC e comunque specificamente di quelle relative alle indennità di cessazione del rapporto, deve in primo luogo rilevarsi come il contratto in essere tra le parti al momento del recesso (sottoscritto il
30.11.2018; doc. 3 del fascicolo di primo grado dell'agente) non contenesse effettivamente alcun richiamo alle disposizioni collettive, diversamente dai precedenti stipulati nel tempo dalle parti. Non è tuttavia fondato l'argomento della società secondo cui dal testo di quell'accordo dovrebbe desumersi la volontà dei contraenti di non dare applicazioni all'AEC.
17. E' infatti ininfluente in tal senso il punto 23.1, di cui dice l'appellante. La clausola infatti è rubricata testualmente alla “legge applicabile”, così che è del tutto naturale che essa non contenga altro che il riferimento alle norme del codice civile. Anzi, quella pattuizione depone semmai in senso contrario alle ragioni della mandante, se confrontata con il punto 17 del precedente contratto del 2002 (doc. 2 dell'agente). Quest'ultima disposizione infatti era dedicata alla
“normativa applicabile” e richiamava sia il codice civile, sia
7 l'AEC. Ne deriva che, secondo una lettura di buona fede delle disposizioni negoziali, ove con l'ultimo contratto le parti avessero davvero inteso limitare l'eterointegrazione dell'accordo individuale alle sole norme di legge, esse avrebbero dovuto conservare al punto 23.1 la rubrica
“normativa applicativa”, così da rendere evidente il fatto che il codice civile esauriva l'ambito delle fonti eteronome.
18. Del pari è completamente ininfluente ai fini di causa il punto 19.1 del contratto dell'ottobre 2018, relativo all'indennità dovuta all'agente in caso di cessazione del rapporto. Quella clausola contiene infatti solo l'indicazione, secondo cui un certo numero di clienti (indicati in un allegato) dovevano ritenersi già acquisiti dalla mandante, “ai fini di quanto previsto dall'art. 1751 c.c.” (così il testo contrattuale).
Si tratta quindi di una pattuizione che non esclude affatto l'applicabilità delle norme collettive relative alle indennità di fine rapporto, ma disciplina un aspetto specifico relativo alla quantificazione dell'indennità di legge, la cui debenza non sarebbe stata certo esclusa dall'applicabilità dell'accordo collettivo, dovendo applicarsi invece, delle due discipline se concorrenti, quella in concreto più favorevole.
19. Nessuno degli elementi testuali indicati dall'appellante è quindi in alcun modo significativo della convenuta inapplicabilità dell'AEC al contratto di cui si discute. Per contro una serie di dati, correttamente valorizzati dal
Tribunale, depongono in senso contrario e quindi per l'applicazione dell'accordo collettivo.
20. In primo luogo, non è irrilevante il fatto che, fino al contratto del 2018, nel corso del lungo rapporto negoziale che aveva legato le parti, l'AEC fosse stato sempre, pacificamente, applicato. D'altro canto, neppure la società allega che la
8 questione delle fonti di eterointegrazione, che pure sarebbe stata molto rilevante nell'assetto di interessi realizzato dai contraenti, abbia formato oggetto di una qualche trattativa tra gli stessi, in vista della conclusione del contratto del 2018. Il che, in una lettura secondo buona fede delle pattuizioni negoziali, è, ad avviso della Corte, significativo, soprattutto considerando come il testo dell'ultimo contratto non contenesse alcuna espressa pattuizione di esclusione delle norme collettive dal novero delle fonti.
21. In questo quadro è allora decisivo, come correttamente affermato dal Tribunale, il richiamo, contenuto al punto 24.1 del contratto, al precedente accordo del 24 ottobre 2018 (doc.
4 del fascicolo di primo grado dell'appellato), con cui le parti avevano convenuto, per quanto interessa, che, nell'ambito del nuovo regolamento negoziale, destinato a sostituire i precedenti, all'agente sarebbe stata riconosciuta un'anzianità convenzionale dal 1.12.1994 e “nel caso di risoluzione del contratto di agenzia, le indennità di fine rapporto (suppletiva di clientela, meritocratica e indennità di risoluzione del contratto ex art. 1751 c.c.), ove dovute” sarebbero state calcolate “su tutte le provvigioni … versate dall'1.12.1994 in avanti”. La pattuizione (sicuramente inclusa nel regolamento negoziale del 30.10.2018, per effetto del richiamo espresso e a esso allegata, per volontà, pure espressa, delle parti) è inequivoca nel richiamare anche gli istituti contrattuali di fine rapporto.
Un richiamo che, soprattutto dando, ancora, una lettura di buona fede del contratto inter partes, non si comprenderebbe ove l'AEC non fosse stato applicabile, dato che, in tal caso, la debenza delle indennità suppletiva di clientela e meritocratica sarebbe stata in radice esclusa, mentre, come già sopra si è detto, il riferimento all'indennità di legge sarebbe stato in ogni
9 caso pertinente, dal momento che essa ben avrebbe potuto spettare all'agente, anche in caso di applicabilità dell'AEC, se in concreto più favorevole.
22. Deve quindi concludersi, come il primo giudice, per l'applicabilità anche al contratto del 2018 dell'AEC, conclusione peraltro avvalorata dal comportamento successivo della mandante, che aveva continuato ad accantonare il FIRR presso l' , così avvalendosi di Pt_2 un istituto tipicamente negoziale. Il primo motivo va pertanto respinto.
23. Assunta l'applicabilità del contratto collettivo, al fine di verificare la debenza in concreto degli istituti di fine rapporto oggetto delle domande attrici, deve esaminarsi, in ordine logico, il terzo motivo, che attiene alla dedotta giusta causa di recesso della mandante. L'appello è sul punto completamente infondato, condividendo la Corte integralmente le ragioni addotte dal Tribunale.
24. Invero un primo elemento che depone in modo inequivoco per l'inesistenza della giusta causa è la stessa condotta negoziale della società, che, nel novembre 2020, era receduta dal rapporto, dando tuttavia all'agente un preavviso di sei mesi. Una scelta, con una certa evidenza, incompatibile con l'apprezzamento di un inadempimento della controparte di tale gravità da impedire la prosecuzione anche temporanea del rapporto, che è ciò che sostanzia la giusta causa. Né
l'odierna appellante ha mai indicato le ragioni per cui poi si era determinata a interrompere ante tempus il preavviso.
25. Già questo dato basterebbe a far ritenere infondato il motivo. Ma anche le altre osservazioni svolte, sul punto ora in esame, nella sentenza impugnata sono del tutto condivisibili.
Così è certo che il mancato raggiungimento di un obiettivo di
10 vendita non costituisca di per sé giusta causa di recesso da un contratto di agenzia, dovendo invece la parte onerata dimostrare che la condotta dell'agente, nella concreta situazione di fatto, realizzi un inadempimento di tale gravità da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto. E nella specie sembra alla Corte di tutta evidenza come non possa ritenersi un tale inadempimento, in presenza del mancato raggiungimento di un obiettivo, fissato dalla mandante, come è pacifico, in un fatturato identico a quello dell'anno precedente, in relazione al 2020, primo anno della pandemia da Covid 19, segnato quindi dal prolungato arresto della mobilità delle persone e di ogni attività commerciale, in esito alle misure emergenziali, imposte dalla necessità di impedire i contagi. Del resto è la stessa appellante a riferire di come l'obiettivo non fosse stato raggiunto nemmeno dagli altri agenti, né ha rilievo, indipendentemente dalla sua veridicità in fatto, la circostanza che le vendite di fossero CP_1 diminuite di più di quelle degli altri colleghi, non essendovi elementi in atti per ritenere le situazioni diverse tra loro comparabili. Peraltro, è un dato che le condizioni contrattuali dell'odierno appellato fossero variate significativamente con la sottoscrizione dell'ultimo contratto, tanto che le parti, come ha ricordato il Tribunale, avevano convenuto, per il 2019, in favore dell'agente, un minimo garantito. Così che è ben possibile che la crisi, coincisa con la pandemia, abbia inciso più significativamente sul fatturato dell'appellato rispetto ad assetti contrattuali più consolidati. Quest'ultimo dato infine consente di dare agevole spiegazione del mancato raggiungimento del budget, da parte dell'agente, anche nel
2019, un'evenienza che evidentemente le stesse parti avevano
11 ritenuto verosimile, avendo perciò previsto il minimo garantito di cui si è appena detto.
26. Infine, è senz'altro da escludersi che il mancato raggiungimento dell'obiettivo di budget si sia accompagnato a un difetto di diligenza dell'agente nella cura della zona, di cui non ha detto alcuno dei clienti, sentiti come testi. Deve quindi escludersi che il recesso della mandante sia stato sostenuto da una giusta causa e il terzo motivo va respinto.
27. Deve essere infine esaminato il secondo motivo, proposto in via subordinata, e relativo al quantum dell'indennità suppletiva di clientela. Anche sul punto le conclusioni raggiunte dal Tribunale vanno senz'altro condivise. Infatti, nella sua memoria di costituzione in primo grado, la società aveva contestato tale quantificazione esclusivamente sotto due profili: a) in quanto, per il periodo successivo al 2015, avrebbe prodotto solo le sue CP_1 fatture, senza indicare i criteri di calcolo della pretesa;
b) perché il conteggio avversario avrebbe tenuto conto di tutte le provvigioni liquidate, quando, con lettera del 21.7.2018,
l'agente avrebbe espressamente rinunciato a pretendere le indennità di fine rapporto in relazione alle provvigioni acquisite sulle vendite di specificati marchi.
28. La seconda contestazione era completamente infondata, come correttamente ha ritenuto il Tribunale, essendo stata evidentemente superata la rinuncia del luglio 2018 dall'accordo del 24 ottobre dello stesso anno, poi incluso nel contratto del 30.10.2018, con cui le parti avevano pattuito che le indennità di fine rapporto fossero calcolate su tutte le provvigioni maturate da a partire dal dicembre 1994. CP_1
29. La seconda contestazione era poi del tutto generica, dato che, noto l'ammontare delle provvigioni utilizzato dall'agente
12 quale base di calcolo, i criteri di quantificazione dell'indennità suppletiva di clientela avrebbero dovuto essere quelli dell'AEC, la cui corretta applicazione la società avrebbe potuto verificare senza difficoltà, essendo di conseguenza onerata di muovere al conteggio della controparte specifiche contestazioni. Invece del tutto assenti in memoria. Come erano assenti le ulteriori contestazioni di cui dice l'appello, che la società sarebbe stata onerata di muovere tempestivamente in memoria, considerato anche come esse comportassero l'allegazione di fatti nuovi e diversi da quelli già in atti (così la circostanza che il figlio dell'appellato fosse titolare di un autonomo contratto di agenzia, e non fosse collaboratore familiare, come invece ritenuto dal Tribunale, così il fatto che una frazione delle provvigioni dovessero essere escluse dal calcolo). Anche il secondo motivo è perciò infondato e l'appello va integralmente respinto.
30. Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
31. Deve infine darsi atto che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR 30.5.2002
n. 115, introdotto dall'art.1, comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del grado, che liquida in € 9.991,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. Dichiara che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art.1, comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
13 Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 23.1.2025
Il Presidente
Dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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