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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
RG 3497 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3497 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CORSARO LEONE MAGNO I C.F._1 presso il quale elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. CORSARO LEONE MAGNO I presso C.F._2 il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/02/2025 le parti, e Parte_1 Controparte_1 chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in
NAPOLI il 9/11/1996 (atto n. 95, P. II, S. A, sez. J, anno 1996). Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati il 15/12/1998 e il 5/12/2004, maggiorenni non economicamente Per_1 Per_2 indipendenti.
1 All'udienza del 19/06/2025, innanzi al Giudice delegato dal Collegio, comparivano le parti personalmente ed il difensore comparso evidenziava, all'esito delle osservazioni di cui all'ordinanza della 20 maggio 2025, che il ricorso è stato proposto per la separazione personale dei coniugi e che il riferimento allo scioglimento attiene ad un mero errore materiale nella redazione del ricorso.
Pertanto, i coniugi, evidenziavano di chiedere la separazione in relazione al matrimonio da loro contratto il 9 novembre 1996, si riportavano alle condizioni concordate e ne chiedevano l'accoglimento, evidenziando di “aver concordato in relazione ai figli maggiorenni, non economicamente indipendenti, che il padre se ne farà esclusivo carico in ragione della mancanza di disponibilità economica della moglie”. Le parti insistevano nella domanda separativa ed il difensore chiedeva l'accoglimento del ricorso con le precisazioni in udienza formulate. Il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
la casa coniugale di Napoli Via Beato Leonardo Murialdo, 24, sarà assegnata al Sig. Pt_1
[...]
La Sig.ra continuerà a risiedere in Isola Capo Rizzuto (KR) Le Castella, Controparte_1
Via loc. Santa Domenica dove ha stabilito la sua residenza in un'abitazione di sua esclusiva proprietà; il padre provvederà alle esigenze materiali ed economiche dei figli che, sebbene maggiorenni, non sono ancora indipendenti economicamente stante anche la loro residenza presso il padre;
i coniugi s'impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro;
Il Sig. attesa la non indipendenza economica della coniuge Parte_1 [...]
- disoccupata -, s'impegna a corrisponderle a titolo di assegno di mantenimento, la CP_1 somma periodica di euro 200,00 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della
2 sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 95, P. II, S. A, sez. J, anno 1996);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20/06/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3497 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CORSARO LEONE MAGNO I C.F._1 presso il quale elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. CORSARO LEONE MAGNO I presso C.F._2 il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/02/2025 le parti, e Parte_1 Controparte_1 chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in
NAPOLI il 9/11/1996 (atto n. 95, P. II, S. A, sez. J, anno 1996). Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati il 15/12/1998 e il 5/12/2004, maggiorenni non economicamente Per_1 Per_2 indipendenti.
1 All'udienza del 19/06/2025, innanzi al Giudice delegato dal Collegio, comparivano le parti personalmente ed il difensore comparso evidenziava, all'esito delle osservazioni di cui all'ordinanza della 20 maggio 2025, che il ricorso è stato proposto per la separazione personale dei coniugi e che il riferimento allo scioglimento attiene ad un mero errore materiale nella redazione del ricorso.
Pertanto, i coniugi, evidenziavano di chiedere la separazione in relazione al matrimonio da loro contratto il 9 novembre 1996, si riportavano alle condizioni concordate e ne chiedevano l'accoglimento, evidenziando di “aver concordato in relazione ai figli maggiorenni, non economicamente indipendenti, che il padre se ne farà esclusivo carico in ragione della mancanza di disponibilità economica della moglie”. Le parti insistevano nella domanda separativa ed il difensore chiedeva l'accoglimento del ricorso con le precisazioni in udienza formulate. Il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
la casa coniugale di Napoli Via Beato Leonardo Murialdo, 24, sarà assegnata al Sig. Pt_1
[...]
La Sig.ra continuerà a risiedere in Isola Capo Rizzuto (KR) Le Castella, Controparte_1
Via loc. Santa Domenica dove ha stabilito la sua residenza in un'abitazione di sua esclusiva proprietà; il padre provvederà alle esigenze materiali ed economiche dei figli che, sebbene maggiorenni, non sono ancora indipendenti economicamente stante anche la loro residenza presso il padre;
i coniugi s'impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro;
Il Sig. attesa la non indipendenza economica della coniuge Parte_1 [...]
- disoccupata -, s'impegna a corrisponderle a titolo di assegno di mantenimento, la CP_1 somma periodica di euro 200,00 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della
2 sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 95, P. II, S. A, sez. J, anno 1996);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20/06/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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