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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 847/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3902/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007508635000 BOLLO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007508635000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007508635000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007508635000 BOLLO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7138/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
I difensori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente notificato, Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione e Regione Calabria avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 094
2024 9007 5086 35 000 notificata il 14.03.2025 e delle sottese cartelle n. 094 2011 0029 5794 02 000, n.
094 2014 0025 6074 35 000, n. 094 2016 0017 2416 43 000 e n. 094 2018 0009 3969 54 000, tutte relative a tassa auto (rispettivamente 2005/2006, 2010, 2011/2012 e 2013/2014).
Eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti, la prescrizione.
Si costituiva Agenzia delle Entrate-Riscossione che controdeduceva evidenziando la regolare notifica delle cartelle e la successiva notifica di intimazioni di pagamento quali atti interruttivi della prescrizione;
si costituiva
Regione Calabria che evidenziava l'infondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 24.11.2025 la causa veniva decisa come da dispositivo.
Orbene, il ricorso è infondato.
Ed infatti, Agenzia delle Entrate-Riscossione, non solo ha certamente fornito la prova della notifica delle cartelle sottese all'intimazione impugnata, ma ancora - e soprattutto -, ha documentato l'avvenuta notifica di numerosi atti interruttivi ed in particolare – tra gli altri – dell'avviso di intimazione n. 094 2021 9001 4786
50 000 notificata il 03.09.2022.
Dato atto della regolare notifica della citata intimazione di pagamento, deve sottolinearsi come questa Corte di Giustizia ritiene che la mancata impugnazione dell'intimazione appena indicata - alla quale erano sottese tutte le cartelle impugnate - abbia comunque determinato l'impossibilità per il ricorrente di far rilevare l'ipotizzata mancata notifica di atti presupposti o la decadenza/prescrizione del credito precedentemente maturata, atteso che l'intimazione – pur essendo un atto facoltativamente impugnabile – deve ritenersi idonea a portare a conoscenza del destinatario l'esistenza di una cartella ( o di un avviso ) portante un credito la cui decadenza/prescrizione è stata interrotta dall'intimazione di pagamento stessa.
Conseguentemente, se il contribuente avesse voluto far valere il decorso del termine decadenziale/ prescrizionale avrebbe dovuto – e potuto - farlo impugnando il primo atto dal quale risulta l'emissione e la notifica di una cartella che si intende contestare o la prescrizione del credito.
Inoltre, successivamente alla notifica dell'intimazione sopra indicata non è decorso il termine di prescrizione relativo a tassa auto, triennale, prima della notifica dell'intimazione oggi impugnata.
Dunque, anche l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente appare infondata. Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, sezione 7, definitivamente pronunciandosi Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in complessive € 300,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge, in favore delle convenute.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3902/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007508635000 BOLLO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007508635000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007508635000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007508635000 BOLLO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7138/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
I difensori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente notificato, Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione e Regione Calabria avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 094
2024 9007 5086 35 000 notificata il 14.03.2025 e delle sottese cartelle n. 094 2011 0029 5794 02 000, n.
094 2014 0025 6074 35 000, n. 094 2016 0017 2416 43 000 e n. 094 2018 0009 3969 54 000, tutte relative a tassa auto (rispettivamente 2005/2006, 2010, 2011/2012 e 2013/2014).
Eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti, la prescrizione.
Si costituiva Agenzia delle Entrate-Riscossione che controdeduceva evidenziando la regolare notifica delle cartelle e la successiva notifica di intimazioni di pagamento quali atti interruttivi della prescrizione;
si costituiva
Regione Calabria che evidenziava l'infondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 24.11.2025 la causa veniva decisa come da dispositivo.
Orbene, il ricorso è infondato.
Ed infatti, Agenzia delle Entrate-Riscossione, non solo ha certamente fornito la prova della notifica delle cartelle sottese all'intimazione impugnata, ma ancora - e soprattutto -, ha documentato l'avvenuta notifica di numerosi atti interruttivi ed in particolare – tra gli altri – dell'avviso di intimazione n. 094 2021 9001 4786
50 000 notificata il 03.09.2022.
Dato atto della regolare notifica della citata intimazione di pagamento, deve sottolinearsi come questa Corte di Giustizia ritiene che la mancata impugnazione dell'intimazione appena indicata - alla quale erano sottese tutte le cartelle impugnate - abbia comunque determinato l'impossibilità per il ricorrente di far rilevare l'ipotizzata mancata notifica di atti presupposti o la decadenza/prescrizione del credito precedentemente maturata, atteso che l'intimazione – pur essendo un atto facoltativamente impugnabile – deve ritenersi idonea a portare a conoscenza del destinatario l'esistenza di una cartella ( o di un avviso ) portante un credito la cui decadenza/prescrizione è stata interrotta dall'intimazione di pagamento stessa.
Conseguentemente, se il contribuente avesse voluto far valere il decorso del termine decadenziale/ prescrizionale avrebbe dovuto – e potuto - farlo impugnando il primo atto dal quale risulta l'emissione e la notifica di una cartella che si intende contestare o la prescrizione del credito.
Inoltre, successivamente alla notifica dell'intimazione sopra indicata non è decorso il termine di prescrizione relativo a tassa auto, triennale, prima della notifica dell'intimazione oggi impugnata.
Dunque, anche l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente appare infondata. Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, sezione 7, definitivamente pronunciandosi Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in complessive € 300,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge, in favore delle convenute.