Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 847
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti presupposti

    La Corte ritiene che la mancata impugnazione di una precedente intimazione di pagamento, alla quale erano sottese le cartelle ora impugnate, abbia precluso la possibilità di far valere la mancata notifica degli atti presupposti o la prescrizione del credito.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte rileva che la notifica di atti interruttivi della prescrizione, in particolare di un avviso di intimazione, è avvenuta in data antecedente alla maturazione del termine triennale di prescrizione per la tassa auto. Inoltre, la mancata impugnazione di una precedente intimazione ha sanato eventuali vizi relativi alla prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 847
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 847
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo