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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 15455/2021 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Giudice premesso che nel verbale del 18.04.2024 veniva disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022 con effetto dal 1° gennaio 2023
per il giorno 3.02.2025 dell'udienza del 6/02/2025;
lette le note di udienza e le memorie conclusionali depositate dai procuratori delle parti il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente provvedimento nella parte che segue.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Alfonso Tinto, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 15455/2021
r.g.a.c.
TRA
P.IVA in persona del suo legale rap- Parte_1 P.IVA_1
presentante, con sede in Isernia, alla Via XXIV Maggio n° 235, rappresentata e difesa dall'Avv. Natalina Giannaccaro, C.F. presso il cui C.F._1
studio elettivamente domicilia in Campobasso alla via G. Mazzini n° 65
- PARTE OPPONENTE-
E
in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Sasso del Verme CF SSS-
presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via C.F._2
Andrea d'Isernia, 59
- PARTE OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a d.i. - somministrazione
CONCLUSIONI: come da atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt.132 c.p.c. e 118
disp.att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entra-
ta in vigore della riforma, ai sensi dell'art.58 della legge n.69/09, pertanto, devono rite-
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nersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia l'atto introduttivo sia i ver-
bali di causa.
Sicché ai fini della decisione è sufficiente evidenziare che con ricorso per decreto in-
giuntivo emesso il 5 maggio 2021, distinto dal n° 3734/2021, R.G. n° 10652/2021, il
Tribunale di Napoli ingiungeva, alla di pagare in favore Parte_2
dell la somma di € 6.477,04, per la causale di cui al ricorso, oltre interessi CP_1
moratori sulla sorta capitale di € 4.871,35 dal 20 aprile 2021 al soddisfo, nonché le spe-
se della procedura liquidate in € 145,50 ed € 540,00 per compenso, oltre rimborso for-
fettario nella misura di 15% C.P.A. ed I.V.A come per legge.
Avverso il predetto decreto monitorio proponeva opposizione la Parte_2
in persona del suo legale rappresentante chiedendo all'adito Tribunale, in accoglimento dei motivi di cui all'atto di opposizione di:
“accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla a in Parte_1 CP_1
virtù della intervenuta cessione del ramo di azienda con atto del 15 febbraio 2017, per
Notar di Isernia, rep. 5.929, racc. 4.945; all'esito, disporre la revoca del Per_1
decreto ingiuntivo n° 3734/2021, R.G. n° 10652/2021, per tutte le ragioni esposte in
narrativa; condannare la al pagamento delle spese e competenze di causa, CP_1
oltre accessori di legge”.
Si costituiva ritualmente l'opposta la quale chiedeva: “In via preliminare ordinare la
provvisoria esecutorietà del D.I. 3734/2021; Sempre in via preliminare ed istruttoria:
autorizzare la comparente a chiamare in causa la CP_1 Controparte_2
C.F. e P. , in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in PartitaIVA_3
Isernia (IS) alla via Dante Alighieri n.13, al fine di estendere la domanda nei confronti
di quest'ultima e al fine di essere manlevati da qualsivoglia ed eventuale danno e/o
pregiudizio economico dovesse subire dal presente giudizio, anche per spese e compe-
tenze di lite e, pertanto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 167e 269 c.p.c.,
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chiede che la S.V. Il.ma voglia disporre lo spostamento della prima udienza allo scopo
di consentire la chiamata dei terzi. In via principale e nel merito, dichiarare
l'opposizione inammissibile, improcedibile e/o nulla ed infondata in fatto e in diritto
per tutti i motivi di cui in premessa e, per l'effetto, rigettare la stessa opposizione, con-
fermando la resa ingiunzione;
In ogni caso accertare e dichiarare dovute le somme di
cui alle fatture azionate con la procedura monitoria e condannare la Parte_1
e/o la e/o entrambe le società ciascuna per la quota di sua
[...] Controparte_2
competenza, al pagamento dell'importo di euro 6.477,04 oltre interessi moratori dalle
singole scadenze delle diverse fatture al pagamento. In via subordinata, nella denegata
ipotesi di revoca dell'opposta ingiunzione, riconoscere, comunque, dovuto – in via di
estremo subordine anche a titolo di ingiustificato arricchimento - l'importo di euro
6.477,04, e/o quella diversa maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso
del presente giudizio oltre agli interessi moratori, ai sensi del D. Lgs 231/02 dalla sca-
denza delle singole fatture al saldo, in favore della e condannare, per CP_1
l'effetto, la e/o la e/o entrambe le società Parte_1 Controparte_2
ciascuna per la quota di sua competenza, al pagamento dei detti importi. Sempre in via
subordinata e salvo gravame: respinta ogni contraria istanza, eccezioni e difesa avver-
sa, nella denegata ipotesi e solo ove dovesse risultare fondata, anche parzialmente
l'opposizione, condannare la C.F. e P. in per- Controparte_2 PartitaIVA_3
sona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Isernia (IS) alla via Dante Ali-
ghieri n.13 al pagamento di quanto dovesse essere accertato dovuto da quest'ultima per
la fornitura di energia elettrica di cui alle fatture oggetto del presente giudizio e, co-
munque a manlevare, rivalere e comunque a tenere indenne la comparente da CP_1
qualsivoglia richiesta, esborso e/o condanna conseguente il presente giudizio, anche in
relazione alle spese e competenze di giudizio Il tutto sempre con vittoria di tutte le spese
e competenze di giudizio”.
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Alla prima udienza svoltasi in modalità cartolare in data 22/11/2021 il Giudice, con or-
dinanza resa in pari data così disponeva: “lette le note delle parti, rilevato che i consumi
in relazione ai quali l'opposta lamenta il mancato pagamento si riferiscono ai mesi di
gennaio e febbraio 2017, che la cessione di ramo d'azienda in virtù della quale è stato
trasferito l'Hotel TT (struttura a cui stando alla difesa dell'opponente si riferi-
rebbe il contratto di fornitura di energia elettrica)risale al 15.2.2017 e che la cessione è
stata annotata nel registro delle imprese il 28.02.2017, che l'opponente non ha dato ri-
scontro alle sollecitazioni al pagamento provenienti dall'opposta, che l'opposizione
non fondata su prova scritta e che la causa non è di pronta soluzione, che per delibera-
re in merito alla pretesa dell'opposta non è necessaria la partecipazione al giudizio
della società cessionaria del ramo d'azienda, che sono stati chiesti i termini dell'art.
183, comma VI, c.p.c.;
P.Q.M.
respinge la richiesta di autorizzare la chiamata in causa
della concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. Controparte_2
3734/2021, assegna i termini dell'art. 183, comma VI, c.p.c., rinvia la causa all'udienza
del 17.4.2023, ore 11,10 per l'ammissione dei mezzi istruttori”.
Nella successiva udienza svoltasi sempre in modalità cartolare il Giudice all'esito del deposito delle memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. depositate dalle parti ritenuta la causa matura per la decisione rinviava la causa per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.
all'udienza dell'11/09/2023.
La causa veniva successivamente a seguito di sostituzione del Magistrato nonché per esigenze di ruolo rinviata in prosieguo discussione prima al 18/04/2024 e poi al
6/02/2025 a trattazione scritta.
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Orbene tali essendo le rispettive posizioni assunte dalle parti in causa, ritiene il giudi-
cante che l'opposizione a decreto ingiuntivo, così come formulata dall'opponente, deb-
ba essere rigettata.
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Osserva il Tribunale che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice de-
ve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito ri-
sulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi proba-
tori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione.
Ebbene, nella fattispecie, da un attento esame della documentazione depositata in atti si evince che l'opposizione è infondata in fatto ed in diritto.
Preliminarmente va evidenziato che nel corso del giudizio ed ancor prima nella fase monitoria è emerso chiaramente il rapporto contrattuale tra le parti rappresentato, tra l'altro, dal contratto di fornitura e dalle fatture;
documentazione depositata in atti da parte opposta e mai disconosciuta dall'opponente che di fatto, con il suo comportamento processuale ha riconosciuto tale rapporto.
Ebbene, in virtù dell'emerso rapporto contrattuale tutte le contestazioni e deduzioni avanzate dall'opponente con la proposta opposizione, vanno rigettate non avendo detta parte, in virtù del rapporto sinallagmatico, e a differenza di quanto fatto dall'opposta,
provato per tabulas l'avvenuto pagamento delle somme dovute attraverso la produzione di idonea documentazione riconducibile alle fatture di cui se ne chiede il pagamento.
Invero l'opponente, con l'unica contestazione, si è limitata ad eccepire la circostanza che la al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo, aveva Parte_1
già ceduto il ramo di azienda e con esso il debito indicato nelle fatture poste a fonda-
mento del ricorso monitorio alla Controparte_2
Secondo quanto sostenuto da parte opponente la cessione del ramo di azienda, così
come dalla stessa operato, comporta il subingresso del cessionario nei rapporti attivi e passivi tra cui i rapporti contrattuali, i crediti nonché i debiti risultanti da libri e scritture contabili.
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Ebbene, in relazione alle deduzioni di parte apponente, va evidenziato che, ai sensi dell'art. 2560 c.c., il cessionario risponde dei debiti relativi all'azienda ceduta in solido con il cedente se essi risultano dai libri contabili obbligatori. Con riferimento al trasferimento dei debiti contratti per l'esercizio dell'impresa che viene trasferita, il richiamato articolo dispone che l'acquirente risponde dei debiti relativi all'azienda ce-
duta se essi risultano dai libri contabili obbligatori. Con riferimento invece ai terzi,
l'alienante è liberato dai debiti relativi all'azienda ceduta solo se i creditori vi accon-
sentano (espressamente).
La ratio della norma è quella di tutelare i creditori di fronte all'alienazione del comples-
so aziendale, che costituisce l'asset più importante nel patrimonio del debitore;
fermo restando che, salvo diverso accordo tra le parti, la cessione d'azienda non determina
alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore
effettivo rimane pur sempre il cedente, nei confronti del quale l'acquirente può ri-
valersi in via di regresso. Solo nel caso in cui le parti abbiano pattuito di trasferire all'acquirente l'azienda insieme con i debiti ad essa afferenti, tali debiti si considerano assunti dall'acquirente, ma il debitore originario non è liberato dai debiti se non ri-
sulta che i creditori vi hanno consentito.
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza del 23.04.2024, n. 10902 - Sez. III,
con la quale ha affrontato per un caso analogo a quello per cui è causa, ha sostenuto il principio secondo cui: “In caso di cessione d'azienda, dei debiti per il pagamento di pre-
stazioni continuative o periodiche eseguite dopo il trasferimento risponde il solo acqui-
rente, per effetto del suo subentro ex lege nei contratti in corso a prestazioni corrispetti-
ve non ancora integralmente eseguite da alcuna delle parti, mentre, ai sensi dell'art. 2560 c.c., l'alienante risponde soltanto dei debiti residuati da contratti in cui il terzo con-
traente abbia già adempiuto la propria prestazione prima della cessione”.
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Ebbene, in relazione alla fattispecie per cui è causa, va osservato che trova applicazio-
ne l'art.2560 c.c. poichè l'opposta, all'atto della cessione aveva, in virtù del contratto di somministrazione, già adempito alla propria prestazione. Infatti l'invocata cessione del ramo di azienda dall'opponente alla avvenuta con atto del Controparte_2
15.02.2017 e iscritta in camera di Commercio solo il 28.02.2017, è successiva ai con-
sumi di energia elettrica richiamati nelle fatture poste a base del decreto monitorio ciò
per cui detta parte dovrà rispondere dei debiti residuati.
Ciò stante va evidenziato che comunque, in ragione della natura di contratto di sommi-
nistrazione, essa opponente aveva l'onere di comunicare la cessione, cosa che non è av-
venuta.
In definitiva essendo l'iscrizione dell'asserita cessione al Registro delle Imprese av-
venuta solo in data 28.02.2017, e quindi successiva ai consumi relativi ai mesi di gen-
naio e febbraio 2017, il pagamento delle fatture poste a base del decreto monitorio ed inerenti al predetto periodo dovrà essere di competenza della Parte_1
Da quanto sopra appare chiaro che l'opposizione così come proposta vada rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo e della sua esecutorietà.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e ven-
gono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI NAPOLI – XII Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.15455/2021 R.G. promossa da in persona del Parte_1
suo legale rappresentante contro in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo così come proposta dall'opponente,
per le motivazioni di cui in premessa e, per l'effetto, conferma il decreto ingiun-
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tivo n. 3734/2021, R.G. n° 10652/2021 emesso dal Tribunale di Napoli in data
5/05/2021 e la sua esecutorietà;
2) condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese e compensi del presente giudizio che si liquidano nella complessiva somma di €
4.237,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge (se dovute).
Così deciso in Napoli il 28 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.Alfonso Tinto
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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