Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/01/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 408/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
, nato a [...] il [...], C.F. E_
, e res.te in Scafati (SA), alla via Mazzini n. 30, elett.te dom.to C.F._1 presso lo studio dell'Avv. GIOVANNI RUGGIERO (codice fiscale
), in Torre Annunziata (NA), alla PIAZZA ERNESTO C.F._2
CESARO N. 50, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione OPPONENTE E
, (P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., Sig. , con sede in Nocera Controparte_1
Superiore (SA), alla Via Matteotti n. 9, rappresentato e difeso in virtù di mandato redatto su documento separato ed allegato telematicamente al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. GENNARO DI MARTINO (c.f.: ) e C.F._3 dall'avv. ANTONELLA LODATO (c.f.: ), tutti elettivamente C.F._4 domiciliati in PAGANI, AL CORSO ETTORE PADOVANO n. 64, presso lo studio di questi ultimi, OPPOSTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 17/10/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva E_ opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2013/2019 del 3/10/2019, con cui gli veniva ingiunto di pagare al ricorrente studio la Parte_2 somma di € 9.000,00, oltre IVA, oltre interessi e spese. Parte opponente premetteva quanto segue: apriva, dall'anno E_
2004, la partita IVA , quale piccolo imprenditore, in quanto svolgeva P.IVA_2
N.R.G. 408/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
ha regolarmente pagato di anno in anno allo studio quel E_ CP_1 minimo di attività che l'ingiungente effettivamente ha svolto per esso quale agente di commercio (attività consistente nella tenuta della sua minima contabilità) dal 2009 al 2014; che è stato poi rappresentante legale della società E_ CP_2
(oggi in liquidazione), svolgente attività di commercio all'ingrosso di prodotti
[...] alimentari in genere, in prevalenza di prodotti dolciari, secchi liofilizzati, the e caffè nonché attrezzature per la commercializzazione dei detti prodotti nei punti di vendita finali, costituita il 25/03/2015, società che si è rivolta quindi allo CP_1 CP_1 quale commercialista per la tenuta della contabilità della stessa, e l'ingiungente ha dunque svolto la sua attività a partire dall'anno 2015 per la suddetta società di cui l'opponente era amministratore e rappr.te legale;
una volta costituita la società
[...] CP_
non ha più svolto di fatto l'attività di agente di commercio. E_
Tuttavia, su indicazione e consiglio del Dott. non gli era stata fatta Controparte_1 chiudere la partita IVA di agente di commercio poiché vi era, a detta del suddetto professionista, convenienza da un punto di vista previdenziale in tal senso, nei seguenti termini: fatturando la collaborazione di. ad MVS FOOD s.r.l. la E_ detta società avrebbe risparmiato sui contributi previdenziali CP_3
Ribadiva che, di fatto, dal 2015 non aveva più svolto l'attività di E_ agente di commercio, tanto è vero che, le uniche fatture che ha E_ emesso dal 2015 in poi, sono quelle emesse per “collaborazione” e nei confronti della e non come agente di commercio e nei confronti di altri. CP_2
Pertanto, dall'anno 2015 lo non ha più svolto attività di Controparte_1 elaborazione dati o altro per anzi, dal momento che una minima E_ contabilità doveva essere tenuta per dal momento che era stata E_ fatta tenere aperta la partita IVA dallo studio ma solo per i motivi di cui CP_1 sopra e su indicazione del Dott. , la suddetta minima attività era Controparte_1 ricompresa, come da accordi tra le parti, nel compenso pagato dalla CP_2
Eccepiva che per la detta attività lo studio era stato regolarmente pagato, CP_1 per la fino all'anno 2017, come dimostrato, per quanto riguarda gli anni 2015 CP_2
e 2016, dalla specifica compenso dovuto dello studio e dalle copie di n. 5 CP_1 assegni per il totale pagamento del detto compenso per gli anni 2015 e 2016, e, per quanto riguarda l'anno 2017, da copia fattura dello studio relativo per CP_1
l'appunto al compenso anno 2017 e dalle copie di n. 2 matrici in acconto e dalle copie del bonifico per il saldo. Ciò premesso, disconosceva la copia della dichiarazione presuntamente firmata dal.
, non essendo stato depositato l'originale; disconosceva altresì E_ che, la firma a nome di della detta dichiarazione fosse E_ dell'opponente, o che comunque fosse stata apposta volontariamente e nella consapevolezza di firmare una ricognizione di debito;
eccepiva che la firma poteva essere stata fatta apporre senza dare lettura di quanto firmato, configurandosi, pertanto un vizio della volontà; oppure che la firma era stata apposta su un foglio in bianco e
N.R.G. 408/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 poi riempito con la suddetta dichiarazione, contra pacta. Eccepiva, in ogni caso la prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 2956 c.c per il periodo di contabilità dal 2009 al 2014 e quindi per le annualità di tenuta della contabilità del dell'anno 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. E_
Si costituiva lo studio depositando dichiarazione Parte_2 di riconoscimento del debito a firma di con attestazione di E_ conformità all'originale; depositava in atti ulteriore documento a firma di E_
, un verbale di consegna documentazione del mese di luglio del 2019, nel
[...] quale sono elencati i documenti che lo studio restituiva all'odierno CP_1 opponente, il quale sottoscriveva tale verbale sia con firma apposta alla fine della seconda pagina, sotto la dicitura “per accettazione e consegna”, a fianco della indicazione di data certa (02/07/2019) e di ora certa (ore 17:30), sia con firma apposta sulla prima pagina del verbale, lateralmente. Evidenziava che tale documento, dopo l'elencazione della documentazione che veniva restituita al recava la seguente dichiarazione: “Al contempo lo stesso E_ E_ esonera lo studio nella succitata qualità ed in
[...] Parte_2 proprio da qualsivoglia responsabilità per l'operato finora espletato assumendo, inoltre, lo specifico obbligo di provvedere entro e non oltre il giorno 05/07/2019, al pagamento della fattura proforma emessa a titolo di cortesia ed allegata al presente verbale per servizio di elaborazione dati e servizi annessi per il periodo dal 01/01/2009 al 31/12/2017. Letto sottoscritto in data 02/07/2019 ore 17:30. Per accettazione e consegna.” Aggiungeva parte opposta che, al citato documento, era allegata non solo la fotocopia della carta di identità dell'odierno opponente, ma anche la fattura di cortesia con il calcolo dei compensi professionali spettanti allo studio e risultavano CP_1 ulteriori firme del sia sulla fotocopia della carta di identità, sia sulla copia E_ della fattura di cortesia, con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata dall'opponente, che non ricordava se avesse firmato un foglio in bianco oppure se avesse firmato un foglio che conteneva stampata una dichiarazione che non gli era stata letta oppure, ancora, se non avesse proprio firmato alcunché. Con riguardo alla sollevata eccezione di prescrizione ex art. 2956 c.c., ne eccepiva l'infondatezza, sia per la presenza del riconoscimento di debito, sua perchè lo stesso opponente ammetteva che l'attività dello studio nei suoi confronti era CP_1 stata svolta. Il giudice concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto opposto. Istruita la causa, la stessa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. In via preliminare va disattesa l'eccezione di prescrizione presuntiva, avendo il debitore dichiarato, in data 2/7/2019, di non aver corrisposto l'importo di cui alla fattura allegata, che si impegnava a pagare.
2. Sul merito. L'opposizione è infondata e va rigettata, essendovi in atti ricognizione di debito che determina una inversione dell'onere della prova.
N.R.G. 408/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 Né rileva il generico disconoscimento operato dall'opponente che prima disconosceva la propria sottoscrizione sull'atto di ricognizione di debito, poi eccepiva di aver firmato un foglio in bianco, poi di aver firmato un foglio che conteneva stampata una dichiarazione che non gli era stata letta. Tale disconoscimento diviene altresì irrilevante con il deposito in giudizio di un verbale di consegna documentazione del 2/7/2019, nel quale erano elencati i documenti che lo studio restituiva all'odierno opponente, il quale sottoscriveva tale CP_1 verbale obbligandosi a provvedere al pagamento della fattura allegata, che è quella posta a base del decreto ingiuntivo. Parte opponente, dal suo canto non ha fornito adeguata prova contraria, essendo i pagamenti effettuati anteriori all'atto di riconoscimento di debito.
3. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 408/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
, E_ Parte_3
, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
[...]
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto:
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 2013/2019 del 3/10/2019, che va dichiarato definitivamente esecutivo;
3. condanna , al pagamento, in favore di E_ [...]
, delle spese di giudizio che si liquidano Parte_3 in € 3397,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge. Così deciso in Nocera Inferiore, il 27/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 408/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4