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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/07/2025, n. 3272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3272 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 6937/2022
A VBBLICA ITA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 6937/2022, promossa da:
), rappresentata e difesa Parte_1 (C.F. C.F. 1 dall' Avv. Francesco Saverio DEL FORNO (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno alla Via Demetrio Moscato n. 11 attrice-opponente contro
(C.F. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP
), elettivamenteC.F. 3rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia SESSA (C.F. domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno alla via M. Incagliati n. 2 convenuta-opposta OGGETTO: Opposizione a precetto
***
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Parte_1
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo pec in data 08.08.2022, si opponeva al precetto notificatole in data 29.07.2022 da parte della
[...] che le ingiungeva il pagamento della somma di euro 931,82, quale quota a CP costei spettante nella qualità di condomina sul debito complessivo del condominio di “Via
Madonna di Fatima n. 166", giacché portato dalla sentenza n. 2276/2021, resa dall'intestato Tribunale. Tanto, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “- in accoglimento della spiegata opposizione ex art. 617 cpc accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato alla Sig.ra in data 29.07.2022 ad istanza della Controparte_2 Parte_1
[...] per la mancata notificazione, previa o contestuale, del titolo esecutivo;
- in accoglimento della spiegata non ha il diritto di opposizione ex art. 615 cpc accertare e dichiarare che la Soc. CP
in forza della sentenza procedere ad esecuzione forzata nei confronti della Sig.ra Parte_1
n. 2276/2021 del Tribunale di Salerno;
- vinte le spese".
A sostegno della pretesa, eccepiva che l'esecuzione preannunziata non era stata preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva, come obbligatoriamente previsto all'art. 479срс, sicché l'atto di precetto era da considerarsi nullo: deduceva, sul punto, che la data di notifica indicata in precetto (27.07.2022) era probabilmente riferita a quella fatta al condominio de quo, non eseguita, dunque, nei confronti del singolo condomino.
Soggiungeva la infondatezza della pretesa creditoria, inerendo i danni liquidati ad immobile del tutto estraneo alla sua proprietà e quindi ai diritti ed alle obbligazioni ad essa connessi, con la conseguenza che difettasse della qualità di condomina rispetto al bene oggetto del giudizio definito con il titolo fatto valere e, di conseguenza, non potesse considerarsi obbligata al disposto risarcimento. 1.1 Con propria memoria, si costituiva la società evocata alla lite, deducendo che l'opponente aveva invero avuto conoscenza della sentenza in parola, “seppure non in forma esecutiva", giacché rimessale dal legale di parte opposta con mail del 18.11.2021, alla quale avevano fatto seguito sia interlocuzioni col precedente difensore dell'opponente, sia note all'Amministratore, al fine di contestare le modalità di pagamento pattuite con la opposta società in seguito ad avvenuto accordo transattivo. Soggiungeva che l'attrice fosse tenuta a partecipare al risarcimento del danno causato alla CP_1 da vizi strutturali dell'immobile condominiale, a nulla rilevando che la medesima vivesse in un'altra scala rispetto al luogo ove si era verificato il danno. Instava, quindi, testualmente, per sentir
"dichiarare l'opposizione improcedibile per carenza di interesse, ovvero perché ha raggiunto lo scopo", oltre che per l'ammissione sia dell'interrogatorio formale della controparte che di prova testimoniale sui capitoli che indicava. 1.2 Celebrata la prima udienza in modalità scritta, tanto in data 14.12.2022, veniva rigettata la proposta istanza cautelare, rimarcando “come l'art. 615 c.p.c. in punto di sospensione cautelare da parte del giudice dell'opposizione a precetto non richiamasse anche le ipotesi di cui all'art. 617
c.p.c.", ed autorizzato lo scambio di memorie ex art. 183 VI comma cpc, del quale le parti profittavano. Istruito, dunque, in via documentale il giudizio e ritenuta la causa matura per la decisione, in ragione delle circostanze dedotte dalle parti e per le quali si rendeva superflua l'invocata prova costituenda, alla udienza celebrata in data 30.04.25 era trattenuta per la decisione, con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e note di replica. 2. Tanto precisato sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del processo occorre passare all'esame delle questioni controverse.
Alla luce delle conclusioni rassegnate e delle difese poste a sostegno della domanda, la dispiegata opposizione va qualificata sia come azione di accertamento negativo della esistenza dei presupposti per procedere all'esecuzione con riguardo alle censure attinenti alla sussistenza della pretesa creditoria, nonché come opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., contestandosi, nella fattispecie, anche la regolarità formale del precetto, a cagione della omessa rituale notifica del titolo esecutivo che lo sottende (cfr. ex multis Cass.
31.8.2015 n. 17308). In sede esecutiva, infatti, al fine della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla "causa petendi" ed al "petitum", che, nell'opposizione all'esecuzione, investono l""an" della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi, investono il "quomodo", vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva. Nel caso in esame, si rileva come le censure di parte che investano sia l' “an” che il “quomodo” della minacciata esecuzione.
Tanto chiarito, al fine di delibare sulle domande proposte dall'attrice, deve rilevarsi che costei, con l'atto di citazione, ha sollevato distinte eccezioni da considerarsi gradatamente e che si ritiene agevole scrutinarle nell'ordine inverso rispetto alla loro proposizione, le quali possono così riassumersi: 1) infondatezza della pretesa creditorea, attenendo i danni liquidati nella sentenza ad immobile estraneo alla proprietà dell'opponente; 2) mancata notifica del titolo esecutivo direttamente al condomino obbligato pro quota.
La prima censura avanzata nel merito del titolo giudiziale è inammissibile nel presente giudizio.
Sul punto, occorre precisare come l'atto di precetto del 29.07.2022 si fondi su di un titolo giudiziale costituito dalla sentenza n. 2276/2021 pubblicata dal Tribunale di Salerno in data 13.07.2021 che, tra l'altro, ha condannato il Parte_2
(nella sua interezza) al pagamento della somma di euro 10000,00 a titolo di risarcimento
CP oltre spese di giudizio.in favore della
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame." (sul punto, v. per tutte: Cass. ord. n. 3277/2015; Cass., sez. III, n. 12991/2012; Cass. n.
16983/2018). Ciò in quanto "il titolo esecutivo giudiziale (...) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua formazione, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa”.
In altri termini, quando l'azione esecutiva è fondata su titolo giudiziale, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c., è ammissibile contestare l'inesistenza giuridica del titolo e i fatti impeditivi, modificativi ovvero estintivi del credito vantato dalla controparte, a condizione che essi siano sopravvenuti alla formazione del titolo giudiziale;
non sono, invece, ammissibili le eccezioni riguardanti fatti anteriori alla formazione del titolo, che potrebbero essere sollevate nel giudizio in cui quel titolo si è formato (nel caso di decreto ingiuntivo) o essere censurate in sede di gravame (nel caso di sentenza).
A ben vedere, nella fattispecie in esame le allegazioni attoree poste a sostegno della prima doglianza non evidenziano alcun vizio assimilabile all'inesistenza giuridica del titolo giudiziale, né altrimenti evidenziano fatti verificatisi successivamente alla formazione della sentenza che, peraltro, è anche pacificamente passata in giudicato: esse, piuttosto, mirano a scardinare tout court la legittimazione passiva all'esecuzione dell'opponente, attraverso eccezioni attinenti alla comproprietà del bene che ha cagionato i liquidati danni, le quali avrebbero dovuto essere avanzate nel giudizio proposto nelle opportune sedi di gravame.
Ed infatti, quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, debbono essere fatte valere, mediante impugnazione, le ragioni di nullità della decisione ovvero sia i vizi in cui sia incorso il giudice nel procedere o nel giudicare, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo (v. Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 22402 del 05/09/2008:
"Nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello"; Cass. Civ. 19.12.2006 n. 27159 a mente del quale: «attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione»; v. in senso conforme, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 8928 del 18/04/2006; Cass. Civ., 6 luglio 2001,
n. 9205; Cass. Civ., 19.6.2001, n. 8331; Cass. Civ., 20.9.2000, n. 12664; Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 2870 del 02/04/1997; Tribunale di Bologna, sez Distaccata di Imola, sentenza n. 13/2009; Tribunale Civile di Lecce, sentenza n. 2039/2021 del 01.07.2021), ovvero fatti estintivi od impeditivi posteriori alla formazione del titolo esecutivo.
Difatti, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui, laddove sia azionato un titolo esecutivo di formazione giudiziale, in sede di opposizione all'esecuzione il giudice, quindi, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo stesso, un controllo diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese da dedursi nel giudizio preordinato alla formazione di quel titolo, potendo, si ribadisce, controllare unicamente la persistenza della validità di quest'ultimo e, quindi, attribuire rilevanza solo a fatti estintivi o modificativi della pretesa del creditore posteriori alla sua formazione (cfr. Cass. 14.02.2013. n. 3667; Cass. 18.02.2015 n. 3277; Cass. 17 febbraio
2011, n. 3850; Cass. 13 novembre 2009, n. 24027; Cass. 30 novembre 2005, n. 26089; Cass.
23.03.1999 n. 2742; Cass. 18.6.1991 n. 6893, Cass. 20.5.1987 n. 4617, Cass. 22.4.1981 n.
2385, Cass. 23.11.1978 n. 5496). Ne deriva che, una volta esclusa l'inesistenza del titolo, il giudice dell'opposizione all'esecuzione potrà riesaminare lo stesso solo sotto il profilo della sua regolarità formale od in presenza di fatti sopravvenuti e non anche sotto il profilo del suo contenuto intrinseco. "Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame" (Cass. 3277 del 2015).
Inammissibili, quindi, nell'opposizione a precetto sono i motivi afferenti all'accertamento delle vicende di diritto sostanziale, sicché la domanda proposta da Parte_1
ex art. 615 cpc va dichiarata inammissibile.
3. Ad opposta conclusione si deve pervenire, invece, quanto alla censura rientrante nel perimetro delle ragioni di cui all'art. 617 cpc, laddove la opponente eccepisce di non aver mai ricevuto rituale notifica del titolo sotteso al precetto opposto (ritualmente comunicato, invece, al Condominio in parola), circostanza, peraltro, confermata dalla convenuta (cfr. comparsa di costituzione e risposta: "l'opponente ha sicuramente avuto conoscenza della Sentenza, seppure non in forma esecutiva [...] ha avuto mille modi per capire che doveva pagare e non l'ha fatto;
ha ricevuto la Sentenza, l'ha letta e l'ha interpretata a modo suo ed ha deciso [...]la Sig.ra Parte_1 riceveva dall'avv. Sonia Sessa Sentenza n. 2276/2021, con mail del 18.11.2022, contenente
[...] la copia della sentenza del condominio").
Trova applicazione, nel caso di specie, il principio secondo cui il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi (Cass. sezione 6-3 civile, ordinanza n. 1096 del 21/1/2021; Cass. Sez. 6 3, Ordinanza n. 24662 del 31/10/2013; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15275 del 04/07/2006). In particolare, l'omessa notifica del titolo in forma esecutiva determina una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, comma 1, c.p.c., senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità (da ultimo, Cass. 09/11/2021, n. 32838 e Cass.
n. 20590 del 27.6.2022).
Al riguardo, l'opposizione a precetto risulta proposta nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto di precetto e, pertanto, risulta tempestiva.
Il Tribunale, sul punto, ritiene che la notifica del titolo esecutivo è presupposto dell'esecuzione forzata, ex art. 479 c.p.c. e che la mancanza di suddetta notifica determina l'invalidità formale del processo esecutivo, atteso che l'onere di procedere alla notificazione del titolo esecutivo (prima o congiuntamente all'atto di precetto) prima di dare corso all'esecuzione forzata è volto a garantire al debitore una ulteriore possibilità di adempiere spontaneamente, evitando le spese del processo esecutivo ed assicurando, altresì, al medesimo debitore la possibilità di valutare le concrete possibilità di contestarne la legittimità prima ancora del suo effettivo inizio.
La regola incorre in delle eccezioni, fatte espressamente salve dall'art. 479 c.p.c. Vi sono ipotesi, dunque, in cui l'autonoma notifica del titolo esecutivo non è necessaria per procedere ad esecuzione forzata: ciò accade, ad esempio, quando la legge prescrive la trascrizione integrale del titolo nel corpo dell'atto di precetto, nonché nel caso di esecuzione promossa in virtù di decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 654, comma 2, c.p.c., ove il creditore può limitarsi alla sola menzione, nell'atto di precetto, del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto e dell'apposizione della formula, senza che sia necessario, ai fini dell'esecuzione, procedere ad una nuova notificazione del titolo.
Al di fuori di queste eccezioni, l'interesse perseguito dall'art 479 c.p.c. (necessità che l'esecuzione forzata sia preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva) impone che il debitore sia reso edotto non solo circa la volontà del creditore di procedere ad esecuzione forzata, ma anche circa il contenuto specifico del titolo che quest'ultimo intende azionare in executivis.
Di recente, è stato, altresì, ribadito che “in caso di titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei riguardi di un condominio edilizio e azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota, la notifica del precetto al singolo condomino, ex articolo 479 Cpc, non può prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del titolo emesso nei confronti del soggetto collettivo (e tanto anche qualora si tratti di decreto ingiuntivo, non essendo applicabile l'articolo 654 C.p.c." (Cass. Ordinanza 27 giugno 2022 n. 20590). Va condivisa, infatti, la tesi secondo cui il Parte_2 è soggetto distinto da dei ognuno singoli condomini, ancorché si tratti di soggetto non dotato di autonomia patrimoniale perfetta, e l'art. 654 c.p.c., comma 2, è da ritenere applicabile solo al soggetto nei confronti del quale il decreto ingiuntivo sia stato emesso ed al quale sia stato ritualmente notificato.
Qualora il creditore intenda, invece, far valere la responsabilità patrimoniale di un soggetto diverso dall'ingiunto, sebbene in ipotesi responsabile dei debiti di lui, a cui il titolo esecutivo non sia stato mai notificato, la norma dell'art. 654 c.p.c., comma 2, è da ritenere inapplicabile, dovendosi piuttosto riconoscere al soggetto passivo dell'esecuzione il diritto di avere notizia e piena cognizione della natura del titolo in forza del quale si procede nei suoi confronti.
Ne consegue che, in caso di titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei confronti dell'ente di gestione condominiale in persona dell'amministratore e azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota, la notifica del precetto al singolo condomino, ex art. 479 c.p.c., non può prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del titolo emesso nei confronti del Parte_2 (la Suprema Corte, infatti, ha espressamente statuito che se una nuova notificazione del titolo esecutivo non occorre per il destinatario diretto del decreto monitorio nell'ipotesi di cui all'art. 654 c.p.c., comma 2, detta notificazione, invece, è necessaria qualora si intenda agire contro il singolo condomino, non indicato nell'ingiunzione ma responsabile pro quota della obbligazione a carico del Parte_2
Costui, invero, deve essere messo in grado non solo di conoscere qual è il titolo ex art. 474 c.p.c., in base al quale viene minacciata in suo danno l'esecuzione, ma anche di adempiere l'obbligazione da esso risultante entro il termine previsto dall'art. 480 c.p.c.>>
(Cass. n. 8150/2017).
Ed invero, il provvedimento giudiziale di condanna dell'ente condominiale al pagamento di somme di denaro legittima il creditore ad esperire l'azione esecutiva ultra partes, cioè anche in danno dei singoli partecipanti al condominio non direttamente destinatari del titolo, obbligati nei limiti delle rispettive quote millesimali di proprietà (così, sin da Cass., Sez. U, 08/04/1998, n. 9148).
3.1 Tuttavia, in caso di titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei riguardi dell'ente di gestione ed azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota, la notifica del precetto al singolo condomino, ex articolo 479 c.p.c., non può prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del titolo emesso nei confronti del soggetto collettivo (e tanto anche qualora si tratti di decreto ingiuntivo, non essendo applicabile l'articolo 654 c.p.c.: ex plurimis, Cass. 29/03/2017, n. 8150; Cass. 30/11/2012, n. 1289;
Cass. 11/11/2011, n. 23693). La predetta notificazione è necessaria qualora si intenda agire contro il singolo condomino, non indicato nel titolo, responsabile pro quota della obbligazione a carico del condominio, in quanto il condomino minacciato dell'esecuzione forzata deve essere previamente edotto dell'esistenza (e del concreto contenuto) di una pretesa sostanziale diretta personalmente nei suoi confronti, al fine di poter eventualmente procedere allo spontaneo adempimento di quanto dovuto ovvero alle opportune contestazioni circa il proprio status di partecipe al Parte_2 oppure circa la sua responsabilità per quella specifica obbligazione condominiale.
Né si può ritenere sufficiente la conoscenza di fatto, aliunde acquisita, dell'esistenza di una statuizione di condanna dell'ente, la quale, comunque, non esplicita una volontà del creditore di escutere il patrimonio individuale del condomino.
In altri termini, il singolo minacciato dell'esecuzione forzata deve essere previamente edotto dell'esistenza (e del contenuto) di una pretesa sostanziale diretta personalmente nei suoi confronti, al fine di poter eventualmente procedere allo spontaneo adempimento di quanto dovuto ovvero alle opportune contestazioni circa il proprio status di partecipe al condomino oppure circa la sua responsabilità per quella specifica obbligazione condominiale. Dunque, a nulla rileva che la destinataria potesse essere a conoscenza dell'esistenza della condanna dell'ente, la quale non esplicita una volontà del creditore di escutere il patrimonio individuale del condomino.
Nemmeno può ritenersi che riferito invio a mezzo posta elettronica della sentenza possa sanare la riscontrata carenza. A tanto si addiviene prendendo le mosse dal precedente nomofilattico delle Sezioni Unite Civili (n. 14916/2016) secondo cui l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che nel caso di totale mancanza materiale dell'atto.
Quindi l'inesistenza sussiste solo quando venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione. Infatti, ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale rientra nell'ambito della nullità. nell'attività diLa Cassazione indica che tali elementi costitutivi vanno ravvisati: trasmissione, svolta da un soggetto qualificato dotato della possibilità giuridica di compiere la specifica attività rendendo così individuabile ed "esistente" il potere esercitato;
- nella fase di consegna equiparabile a uno degli esiti positivi della notificazione come previsti dalla legge, da cui restano esclusi solo i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente. Ipotesi in cui la notifica è soltanto tentata e non compiuta effettivamente quindi totalmente omessa o appunto inesistente.
La nullità è ravvisabile ogni qualvolta via sia comunque il raggiungimento di un esito positivo a seguito della notifica irrituale. Come succede nel caso di ricevimento del messaggio di avvenuta consegna. Invece è sicuramente predicabile l'inesistenza della notifica a fronte di un esito chiaramente negativo, come indiscutibilmente è quello della restituzione della mail al mittente. Più dubbi sono i casi in cui non si può affermare con certezza il ricorrere di una delle due ipotesi, ossia l'avvenuta conoscenza o la restituzione al mittente: la Cassazione in casi siffatti fornisce una bussola ai giudici di merito affermando che l'inesistenza non è in senso stretto, un vizio dell'atto più grave della nullità, poiché la dicotomia nullità/inesistenza va, alla fine, ricondotta alla "bipartizione tra l'atto e il non atto". Non si può perciò parlare di notificazione inesistente se si è verificata l'accettazione dell'atto da parte del gestore della posta elettronica ordinaria che fa presumere il successivo transito telematico dei dati trasmessi al destinatario: da ciò scatta la nullità della notificazione, in quanto l'iter errato non consente di giungere al perfezionamento della notifica che coincide con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna che è la sola che permette di avere prova del fatto che l'atto sia pervenuto, completo, leggibile e nei termini.
Non esiste una disposizione che disciplini il valore di una e-mail semplice. L'unica normativa che regolamenta il settore è quella relativa alla posta elettronica certificata, la cosiddetta pec, attribuendo ad essa il valore di piena prova al pari di una raccomandata con avviso di ricevimento. In particolare, la pec è in grado di dimostrare: l'invio del messaggio, la data e l'orario di spedizione, la data e l'orario di ricevimento, il contenuto testuale della pec (in questo sta la sostanziale differenza con la raccomandata, il cui testo resta conosciuto solo al destinatario e non dimostrabile), l'eventuale presenza di allegati
(ma non il loro contenuto testuale). All'email ordinaria, invece, è stato attribuito lo stesso valore che il Codice civile riconosce alle cosiddette riproduzioni meccaniche ossia le fotocopie o le fotografie. Per esse vige il seguente principio: la riproduzione meccanica in sé può formare prova documentale solo a patto che, nel momento in cui viene prodotta in causa, la controparte non la contesta.
Anche la notificazione effettuata via PEC alla casella di posta ordinaria del destinatario se seguita da ricevuta di accettazione deve considerarsi nulla (Cassazione civile sez. lav.,
31/05/2023, n.15345): difatti, la notificazione effettuata con modalità telematiche, ai sensi dell'art.
3-bis della l. n. 53 del 1994, da una casella PEC alla casella di posta elettronica ordinaria del destinatario, ove seguita da ricevuta di accettazione (che di persé prova soltanto l'avvenuta spedizione del messaggio), deve considerarsi nulla e non già inesistente, non potendosi presumere (in mancanza di prova contraria) la radicale assenza di un inoltro telematico dei dati al destinatario, del quale rimane incerto solo l'esito, restando impossibile fornire la prova del perfezionamento della notificazione medesima, con conseguente inidoneità dell'atto a raggiungere il proprio effetto tipico.
Conclusivamente ed al lume delle suesposte argomentazioni, la opposizione deve trovare accoglimento.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo e vengono calcolate secondo il D.M. 55/14, come aggiornato dal D.M. 147 del 13.08.2022 (studio €.
131,00, introduttiva €. 131,00, istruttoria €.200,00 e decisionale €.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato Dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 6937/2022, promossa da Parte_1 contro CP_1 ,in persona del legale rapp.te p.t., definitivamente pronunciando, nel
,
contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- accoglie l'opposizione spiegata e, per l'effetto, dichiara nullo il precetto notificato in data 29.07.2022 ad istanza dellaa Parte_1 Controparte_2 in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle condanna CP
,
spese di lite sostenute da che si liquida in €. 195,00 per Parte_1 esborsi ed €. 662,00 per compensi, oltre rimborso spese del 15%, Iva e Cna come per legge.
Così deciso in Salerno, il 22.07.25
Il Giudice
Alessia PECORARO
A VBBLICA ITA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 6937/2022, promossa da:
), rappresentata e difesa Parte_1 (C.F. C.F. 1 dall' Avv. Francesco Saverio DEL FORNO (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno alla Via Demetrio Moscato n. 11 attrice-opponente contro
(C.F. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP
), elettivamenteC.F. 3rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia SESSA (C.F. domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno alla via M. Incagliati n. 2 convenuta-opposta OGGETTO: Opposizione a precetto
***
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Parte_1
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo pec in data 08.08.2022, si opponeva al precetto notificatole in data 29.07.2022 da parte della
[...] che le ingiungeva il pagamento della somma di euro 931,82, quale quota a CP costei spettante nella qualità di condomina sul debito complessivo del condominio di “Via
Madonna di Fatima n. 166", giacché portato dalla sentenza n. 2276/2021, resa dall'intestato Tribunale. Tanto, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “- in accoglimento della spiegata opposizione ex art. 617 cpc accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato alla Sig.ra in data 29.07.2022 ad istanza della Controparte_2 Parte_1
[...] per la mancata notificazione, previa o contestuale, del titolo esecutivo;
- in accoglimento della spiegata non ha il diritto di opposizione ex art. 615 cpc accertare e dichiarare che la Soc. CP
in forza della sentenza procedere ad esecuzione forzata nei confronti della Sig.ra Parte_1
n. 2276/2021 del Tribunale di Salerno;
- vinte le spese".
A sostegno della pretesa, eccepiva che l'esecuzione preannunziata non era stata preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva, come obbligatoriamente previsto all'art. 479срс, sicché l'atto di precetto era da considerarsi nullo: deduceva, sul punto, che la data di notifica indicata in precetto (27.07.2022) era probabilmente riferita a quella fatta al condominio de quo, non eseguita, dunque, nei confronti del singolo condomino.
Soggiungeva la infondatezza della pretesa creditoria, inerendo i danni liquidati ad immobile del tutto estraneo alla sua proprietà e quindi ai diritti ed alle obbligazioni ad essa connessi, con la conseguenza che difettasse della qualità di condomina rispetto al bene oggetto del giudizio definito con il titolo fatto valere e, di conseguenza, non potesse considerarsi obbligata al disposto risarcimento. 1.1 Con propria memoria, si costituiva la società evocata alla lite, deducendo che l'opponente aveva invero avuto conoscenza della sentenza in parola, “seppure non in forma esecutiva", giacché rimessale dal legale di parte opposta con mail del 18.11.2021, alla quale avevano fatto seguito sia interlocuzioni col precedente difensore dell'opponente, sia note all'Amministratore, al fine di contestare le modalità di pagamento pattuite con la opposta società in seguito ad avvenuto accordo transattivo. Soggiungeva che l'attrice fosse tenuta a partecipare al risarcimento del danno causato alla CP_1 da vizi strutturali dell'immobile condominiale, a nulla rilevando che la medesima vivesse in un'altra scala rispetto al luogo ove si era verificato il danno. Instava, quindi, testualmente, per sentir
"dichiarare l'opposizione improcedibile per carenza di interesse, ovvero perché ha raggiunto lo scopo", oltre che per l'ammissione sia dell'interrogatorio formale della controparte che di prova testimoniale sui capitoli che indicava. 1.2 Celebrata la prima udienza in modalità scritta, tanto in data 14.12.2022, veniva rigettata la proposta istanza cautelare, rimarcando “come l'art. 615 c.p.c. in punto di sospensione cautelare da parte del giudice dell'opposizione a precetto non richiamasse anche le ipotesi di cui all'art. 617
c.p.c.", ed autorizzato lo scambio di memorie ex art. 183 VI comma cpc, del quale le parti profittavano. Istruito, dunque, in via documentale il giudizio e ritenuta la causa matura per la decisione, in ragione delle circostanze dedotte dalle parti e per le quali si rendeva superflua l'invocata prova costituenda, alla udienza celebrata in data 30.04.25 era trattenuta per la decisione, con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e note di replica. 2. Tanto precisato sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del processo occorre passare all'esame delle questioni controverse.
Alla luce delle conclusioni rassegnate e delle difese poste a sostegno della domanda, la dispiegata opposizione va qualificata sia come azione di accertamento negativo della esistenza dei presupposti per procedere all'esecuzione con riguardo alle censure attinenti alla sussistenza della pretesa creditoria, nonché come opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., contestandosi, nella fattispecie, anche la regolarità formale del precetto, a cagione della omessa rituale notifica del titolo esecutivo che lo sottende (cfr. ex multis Cass.
31.8.2015 n. 17308). In sede esecutiva, infatti, al fine della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla "causa petendi" ed al "petitum", che, nell'opposizione all'esecuzione, investono l""an" della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi, investono il "quomodo", vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva. Nel caso in esame, si rileva come le censure di parte che investano sia l' “an” che il “quomodo” della minacciata esecuzione.
Tanto chiarito, al fine di delibare sulle domande proposte dall'attrice, deve rilevarsi che costei, con l'atto di citazione, ha sollevato distinte eccezioni da considerarsi gradatamente e che si ritiene agevole scrutinarle nell'ordine inverso rispetto alla loro proposizione, le quali possono così riassumersi: 1) infondatezza della pretesa creditorea, attenendo i danni liquidati nella sentenza ad immobile estraneo alla proprietà dell'opponente; 2) mancata notifica del titolo esecutivo direttamente al condomino obbligato pro quota.
La prima censura avanzata nel merito del titolo giudiziale è inammissibile nel presente giudizio.
Sul punto, occorre precisare come l'atto di precetto del 29.07.2022 si fondi su di un titolo giudiziale costituito dalla sentenza n. 2276/2021 pubblicata dal Tribunale di Salerno in data 13.07.2021 che, tra l'altro, ha condannato il Parte_2
(nella sua interezza) al pagamento della somma di euro 10000,00 a titolo di risarcimento
CP oltre spese di giudizio.in favore della
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame." (sul punto, v. per tutte: Cass. ord. n. 3277/2015; Cass., sez. III, n. 12991/2012; Cass. n.
16983/2018). Ciò in quanto "il titolo esecutivo giudiziale (...) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua formazione, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa”.
In altri termini, quando l'azione esecutiva è fondata su titolo giudiziale, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c., è ammissibile contestare l'inesistenza giuridica del titolo e i fatti impeditivi, modificativi ovvero estintivi del credito vantato dalla controparte, a condizione che essi siano sopravvenuti alla formazione del titolo giudiziale;
non sono, invece, ammissibili le eccezioni riguardanti fatti anteriori alla formazione del titolo, che potrebbero essere sollevate nel giudizio in cui quel titolo si è formato (nel caso di decreto ingiuntivo) o essere censurate in sede di gravame (nel caso di sentenza).
A ben vedere, nella fattispecie in esame le allegazioni attoree poste a sostegno della prima doglianza non evidenziano alcun vizio assimilabile all'inesistenza giuridica del titolo giudiziale, né altrimenti evidenziano fatti verificatisi successivamente alla formazione della sentenza che, peraltro, è anche pacificamente passata in giudicato: esse, piuttosto, mirano a scardinare tout court la legittimazione passiva all'esecuzione dell'opponente, attraverso eccezioni attinenti alla comproprietà del bene che ha cagionato i liquidati danni, le quali avrebbero dovuto essere avanzate nel giudizio proposto nelle opportune sedi di gravame.
Ed infatti, quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, debbono essere fatte valere, mediante impugnazione, le ragioni di nullità della decisione ovvero sia i vizi in cui sia incorso il giudice nel procedere o nel giudicare, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo (v. Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 22402 del 05/09/2008:
"Nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello"; Cass. Civ. 19.12.2006 n. 27159 a mente del quale: «attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione»; v. in senso conforme, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 8928 del 18/04/2006; Cass. Civ., 6 luglio 2001,
n. 9205; Cass. Civ., 19.6.2001, n. 8331; Cass. Civ., 20.9.2000, n. 12664; Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 2870 del 02/04/1997; Tribunale di Bologna, sez Distaccata di Imola, sentenza n. 13/2009; Tribunale Civile di Lecce, sentenza n. 2039/2021 del 01.07.2021), ovvero fatti estintivi od impeditivi posteriori alla formazione del titolo esecutivo.
Difatti, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui, laddove sia azionato un titolo esecutivo di formazione giudiziale, in sede di opposizione all'esecuzione il giudice, quindi, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo stesso, un controllo diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese da dedursi nel giudizio preordinato alla formazione di quel titolo, potendo, si ribadisce, controllare unicamente la persistenza della validità di quest'ultimo e, quindi, attribuire rilevanza solo a fatti estintivi o modificativi della pretesa del creditore posteriori alla sua formazione (cfr. Cass. 14.02.2013. n. 3667; Cass. 18.02.2015 n. 3277; Cass. 17 febbraio
2011, n. 3850; Cass. 13 novembre 2009, n. 24027; Cass. 30 novembre 2005, n. 26089; Cass.
23.03.1999 n. 2742; Cass. 18.6.1991 n. 6893, Cass. 20.5.1987 n. 4617, Cass. 22.4.1981 n.
2385, Cass. 23.11.1978 n. 5496). Ne deriva che, una volta esclusa l'inesistenza del titolo, il giudice dell'opposizione all'esecuzione potrà riesaminare lo stesso solo sotto il profilo della sua regolarità formale od in presenza di fatti sopravvenuti e non anche sotto il profilo del suo contenuto intrinseco. "Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame" (Cass. 3277 del 2015).
Inammissibili, quindi, nell'opposizione a precetto sono i motivi afferenti all'accertamento delle vicende di diritto sostanziale, sicché la domanda proposta da Parte_1
ex art. 615 cpc va dichiarata inammissibile.
3. Ad opposta conclusione si deve pervenire, invece, quanto alla censura rientrante nel perimetro delle ragioni di cui all'art. 617 cpc, laddove la opponente eccepisce di non aver mai ricevuto rituale notifica del titolo sotteso al precetto opposto (ritualmente comunicato, invece, al Condominio in parola), circostanza, peraltro, confermata dalla convenuta (cfr. comparsa di costituzione e risposta: "l'opponente ha sicuramente avuto conoscenza della Sentenza, seppure non in forma esecutiva [...] ha avuto mille modi per capire che doveva pagare e non l'ha fatto;
ha ricevuto la Sentenza, l'ha letta e l'ha interpretata a modo suo ed ha deciso [...]la Sig.ra Parte_1 riceveva dall'avv. Sonia Sessa Sentenza n. 2276/2021, con mail del 18.11.2022, contenente
[...] la copia della sentenza del condominio").
Trova applicazione, nel caso di specie, il principio secondo cui il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi (Cass. sezione 6-3 civile, ordinanza n. 1096 del 21/1/2021; Cass. Sez. 6 3, Ordinanza n. 24662 del 31/10/2013; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15275 del 04/07/2006). In particolare, l'omessa notifica del titolo in forma esecutiva determina una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, comma 1, c.p.c., senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità (da ultimo, Cass. 09/11/2021, n. 32838 e Cass.
n. 20590 del 27.6.2022).
Al riguardo, l'opposizione a precetto risulta proposta nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto di precetto e, pertanto, risulta tempestiva.
Il Tribunale, sul punto, ritiene che la notifica del titolo esecutivo è presupposto dell'esecuzione forzata, ex art. 479 c.p.c. e che la mancanza di suddetta notifica determina l'invalidità formale del processo esecutivo, atteso che l'onere di procedere alla notificazione del titolo esecutivo (prima o congiuntamente all'atto di precetto) prima di dare corso all'esecuzione forzata è volto a garantire al debitore una ulteriore possibilità di adempiere spontaneamente, evitando le spese del processo esecutivo ed assicurando, altresì, al medesimo debitore la possibilità di valutare le concrete possibilità di contestarne la legittimità prima ancora del suo effettivo inizio.
La regola incorre in delle eccezioni, fatte espressamente salve dall'art. 479 c.p.c. Vi sono ipotesi, dunque, in cui l'autonoma notifica del titolo esecutivo non è necessaria per procedere ad esecuzione forzata: ciò accade, ad esempio, quando la legge prescrive la trascrizione integrale del titolo nel corpo dell'atto di precetto, nonché nel caso di esecuzione promossa in virtù di decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 654, comma 2, c.p.c., ove il creditore può limitarsi alla sola menzione, nell'atto di precetto, del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto e dell'apposizione della formula, senza che sia necessario, ai fini dell'esecuzione, procedere ad una nuova notificazione del titolo.
Al di fuori di queste eccezioni, l'interesse perseguito dall'art 479 c.p.c. (necessità che l'esecuzione forzata sia preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva) impone che il debitore sia reso edotto non solo circa la volontà del creditore di procedere ad esecuzione forzata, ma anche circa il contenuto specifico del titolo che quest'ultimo intende azionare in executivis.
Di recente, è stato, altresì, ribadito che “in caso di titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei riguardi di un condominio edilizio e azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota, la notifica del precetto al singolo condomino, ex articolo 479 Cpc, non può prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del titolo emesso nei confronti del soggetto collettivo (e tanto anche qualora si tratti di decreto ingiuntivo, non essendo applicabile l'articolo 654 C.p.c." (Cass. Ordinanza 27 giugno 2022 n. 20590). Va condivisa, infatti, la tesi secondo cui il Parte_2 è soggetto distinto da dei ognuno singoli condomini, ancorché si tratti di soggetto non dotato di autonomia patrimoniale perfetta, e l'art. 654 c.p.c., comma 2, è da ritenere applicabile solo al soggetto nei confronti del quale il decreto ingiuntivo sia stato emesso ed al quale sia stato ritualmente notificato.
Qualora il creditore intenda, invece, far valere la responsabilità patrimoniale di un soggetto diverso dall'ingiunto, sebbene in ipotesi responsabile dei debiti di lui, a cui il titolo esecutivo non sia stato mai notificato, la norma dell'art. 654 c.p.c., comma 2, è da ritenere inapplicabile, dovendosi piuttosto riconoscere al soggetto passivo dell'esecuzione il diritto di avere notizia e piena cognizione della natura del titolo in forza del quale si procede nei suoi confronti.
Ne consegue che, in caso di titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei confronti dell'ente di gestione condominiale in persona dell'amministratore e azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota, la notifica del precetto al singolo condomino, ex art. 479 c.p.c., non può prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del titolo emesso nei confronti del Parte_2 (la Suprema Corte, infatti, ha espressamente statuito che se una nuova notificazione del titolo esecutivo non occorre per il destinatario diretto del decreto monitorio nell'ipotesi di cui all'art. 654 c.p.c., comma 2, detta notificazione, invece, è necessaria qualora si intenda agire contro il singolo condomino, non indicato nell'ingiunzione ma responsabile pro quota della obbligazione a carico del Parte_2
Costui, invero, deve essere messo in grado non solo di conoscere qual è il titolo ex art. 474 c.p.c., in base al quale viene minacciata in suo danno l'esecuzione, ma anche di adempiere l'obbligazione da esso risultante entro il termine previsto dall'art. 480 c.p.c.>>
(Cass. n. 8150/2017).
Ed invero, il provvedimento giudiziale di condanna dell'ente condominiale al pagamento di somme di denaro legittima il creditore ad esperire l'azione esecutiva ultra partes, cioè anche in danno dei singoli partecipanti al condominio non direttamente destinatari del titolo, obbligati nei limiti delle rispettive quote millesimali di proprietà (così, sin da Cass., Sez. U, 08/04/1998, n. 9148).
3.1 Tuttavia, in caso di titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei riguardi dell'ente di gestione ed azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota, la notifica del precetto al singolo condomino, ex articolo 479 c.p.c., non può prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del titolo emesso nei confronti del soggetto collettivo (e tanto anche qualora si tratti di decreto ingiuntivo, non essendo applicabile l'articolo 654 c.p.c.: ex plurimis, Cass. 29/03/2017, n. 8150; Cass. 30/11/2012, n. 1289;
Cass. 11/11/2011, n. 23693). La predetta notificazione è necessaria qualora si intenda agire contro il singolo condomino, non indicato nel titolo, responsabile pro quota della obbligazione a carico del condominio, in quanto il condomino minacciato dell'esecuzione forzata deve essere previamente edotto dell'esistenza (e del concreto contenuto) di una pretesa sostanziale diretta personalmente nei suoi confronti, al fine di poter eventualmente procedere allo spontaneo adempimento di quanto dovuto ovvero alle opportune contestazioni circa il proprio status di partecipe al Parte_2 oppure circa la sua responsabilità per quella specifica obbligazione condominiale.
Né si può ritenere sufficiente la conoscenza di fatto, aliunde acquisita, dell'esistenza di una statuizione di condanna dell'ente, la quale, comunque, non esplicita una volontà del creditore di escutere il patrimonio individuale del condomino.
In altri termini, il singolo minacciato dell'esecuzione forzata deve essere previamente edotto dell'esistenza (e del contenuto) di una pretesa sostanziale diretta personalmente nei suoi confronti, al fine di poter eventualmente procedere allo spontaneo adempimento di quanto dovuto ovvero alle opportune contestazioni circa il proprio status di partecipe al condomino oppure circa la sua responsabilità per quella specifica obbligazione condominiale. Dunque, a nulla rileva che la destinataria potesse essere a conoscenza dell'esistenza della condanna dell'ente, la quale non esplicita una volontà del creditore di escutere il patrimonio individuale del condomino.
Nemmeno può ritenersi che riferito invio a mezzo posta elettronica della sentenza possa sanare la riscontrata carenza. A tanto si addiviene prendendo le mosse dal precedente nomofilattico delle Sezioni Unite Civili (n. 14916/2016) secondo cui l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che nel caso di totale mancanza materiale dell'atto.
Quindi l'inesistenza sussiste solo quando venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione. Infatti, ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale rientra nell'ambito della nullità. nell'attività diLa Cassazione indica che tali elementi costitutivi vanno ravvisati: trasmissione, svolta da un soggetto qualificato dotato della possibilità giuridica di compiere la specifica attività rendendo così individuabile ed "esistente" il potere esercitato;
- nella fase di consegna equiparabile a uno degli esiti positivi della notificazione come previsti dalla legge, da cui restano esclusi solo i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente. Ipotesi in cui la notifica è soltanto tentata e non compiuta effettivamente quindi totalmente omessa o appunto inesistente.
La nullità è ravvisabile ogni qualvolta via sia comunque il raggiungimento di un esito positivo a seguito della notifica irrituale. Come succede nel caso di ricevimento del messaggio di avvenuta consegna. Invece è sicuramente predicabile l'inesistenza della notifica a fronte di un esito chiaramente negativo, come indiscutibilmente è quello della restituzione della mail al mittente. Più dubbi sono i casi in cui non si può affermare con certezza il ricorrere di una delle due ipotesi, ossia l'avvenuta conoscenza o la restituzione al mittente: la Cassazione in casi siffatti fornisce una bussola ai giudici di merito affermando che l'inesistenza non è in senso stretto, un vizio dell'atto più grave della nullità, poiché la dicotomia nullità/inesistenza va, alla fine, ricondotta alla "bipartizione tra l'atto e il non atto". Non si può perciò parlare di notificazione inesistente se si è verificata l'accettazione dell'atto da parte del gestore della posta elettronica ordinaria che fa presumere il successivo transito telematico dei dati trasmessi al destinatario: da ciò scatta la nullità della notificazione, in quanto l'iter errato non consente di giungere al perfezionamento della notifica che coincide con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna che è la sola che permette di avere prova del fatto che l'atto sia pervenuto, completo, leggibile e nei termini.
Non esiste una disposizione che disciplini il valore di una e-mail semplice. L'unica normativa che regolamenta il settore è quella relativa alla posta elettronica certificata, la cosiddetta pec, attribuendo ad essa il valore di piena prova al pari di una raccomandata con avviso di ricevimento. In particolare, la pec è in grado di dimostrare: l'invio del messaggio, la data e l'orario di spedizione, la data e l'orario di ricevimento, il contenuto testuale della pec (in questo sta la sostanziale differenza con la raccomandata, il cui testo resta conosciuto solo al destinatario e non dimostrabile), l'eventuale presenza di allegati
(ma non il loro contenuto testuale). All'email ordinaria, invece, è stato attribuito lo stesso valore che il Codice civile riconosce alle cosiddette riproduzioni meccaniche ossia le fotocopie o le fotografie. Per esse vige il seguente principio: la riproduzione meccanica in sé può formare prova documentale solo a patto che, nel momento in cui viene prodotta in causa, la controparte non la contesta.
Anche la notificazione effettuata via PEC alla casella di posta ordinaria del destinatario se seguita da ricevuta di accettazione deve considerarsi nulla (Cassazione civile sez. lav.,
31/05/2023, n.15345): difatti, la notificazione effettuata con modalità telematiche, ai sensi dell'art.
3-bis della l. n. 53 del 1994, da una casella PEC alla casella di posta elettronica ordinaria del destinatario, ove seguita da ricevuta di accettazione (che di persé prova soltanto l'avvenuta spedizione del messaggio), deve considerarsi nulla e non già inesistente, non potendosi presumere (in mancanza di prova contraria) la radicale assenza di un inoltro telematico dei dati al destinatario, del quale rimane incerto solo l'esito, restando impossibile fornire la prova del perfezionamento della notificazione medesima, con conseguente inidoneità dell'atto a raggiungere il proprio effetto tipico.
Conclusivamente ed al lume delle suesposte argomentazioni, la opposizione deve trovare accoglimento.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo e vengono calcolate secondo il D.M. 55/14, come aggiornato dal D.M. 147 del 13.08.2022 (studio €.
131,00, introduttiva €. 131,00, istruttoria €.200,00 e decisionale €.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato Dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 6937/2022, promossa da Parte_1 contro CP_1 ,in persona del legale rapp.te p.t., definitivamente pronunciando, nel
,
contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- accoglie l'opposizione spiegata e, per l'effetto, dichiara nullo il precetto notificato in data 29.07.2022 ad istanza dellaa Parte_1 Controparte_2 in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle condanna CP
,
spese di lite sostenute da che si liquida in €. 195,00 per Parte_1 esborsi ed €. 662,00 per compensi, oltre rimborso spese del 15%, Iva e Cna come per legge.
Così deciso in Salerno, il 22.07.25
Il Giudice
Alessia PECORARO