CASS
Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/04/2024, n. 16082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16082 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. ZZ NT, nato a [...] il [...] 2. EL EL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/07/2023 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado del 15 marzo 2019 con la quale il Tribunale di Napoli Nord aveva condannato NT ZZ e EL EL in relazione al reato di cui all'art. 346-bis, primo e terzo comma, cod. pen. (così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato ai sensi degli artt. 110, 319 e 321 Penale Sent. Sez. 6 Num. 16082 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 20/03/2024 cod. pen.) per essersi fatti promettere, il 29 dicembre 2015 - il primo nella veste di maresciallo capo della guardia di finanza, il secondo in quella di maresciallo aiutante dell'esercito italiano - la somma di 10.000 euro da PP AS quale prezzo per la propria mediazione presso pubblici ufficiali a vario titolo coinvolti nelle procedure selettive per il reclutamento nell'esercito italiano;
facendosi poi consegnare la somma di 3.500 euro in cambio dell'intervento diretto a fornire informazioni e notizie riservate e a segnalare EL AS, figlia del predetto PP AS, nel concorso finalizzato al reclutamento nell'esercito indetto nel novembre del 2104. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato ZZ, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 346, 346-bis e 640 cod. pen., per avere la Corte territoriale ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di riqualificazione giuridica, tenuto conto che i fatti accertati avrebbero al più potuto configurare l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 346, secondo comma, cod. pen., che si pone in discontinuità normativa con la nuova fattispecie di reato di cui all'art. 346-bis cod. pen., come modificata dalla legge n. 3 del 2019: fatti che, pertanto, devono considerarsi interessati dagli effetti di una abolitio criminis, potendo essi al più essere riqualificati a norma dell'art. 640 cod. pen., nel caso di specie non punibile per difetto di querela della persona offesa. 2.2. Vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale confermato la pronuncia di condanna di primo grado, benché le carte del processo avessero dimostrato che, pur in presenza di un accordo illecito, gli imputati non avevano avuto alcuna relazione con pubblici ufficiali capaci di determinare o influenza gli esiti concorsuali, né avevano avuto alcuna concreta capacità di realizzare l'obiettivo prefissato, avendo tenuto una condotta di natura sostanzialmente ingannatoria ai danni del AS;
avendo la Corte di appello pure travisato le prove, per avere affermato che il EL era addetto a curare le prove selettive per il reclutamento di cui all'imputazione, circostanza smentita dal teste Di Russo;
e omesso di considerare che l'ZZ era estraneo alla intesa, essendo limitato solamente a mettere in contatto i soggetti interessati alla vicenda. 2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 114 cod. pen., e mancanza di motivazione, per avere la Corte di merito omesso di rispondere alla specifica questione posta con l'atto di appello con la quale la difesa aveva chiesto di riconoscere all'ZZ l'attenuante della partecipazione di minima importanza. 2.4. Vizio di motivazione, per insufficienza e illogicità, per avere la Corte di appello erroneamente negato all'imputato le circostanze attenuanti generiche, in 2 ragione dello stato di incensuratezza dell'imputato e della "esiguità" della sua condotta. 3. Contro la sentenza ha presentato ricorso anche l'imputato EL, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 346-bis cod. pen., per avere la Corte campana confermato la pronuncia di condanna di promo grado, nonostante le emergenze processuali avessero escluso che il EL aveva avuto alcun contatto con gli esaminatori ovvero che lo stesso avesse detto alla figlia del AS in cosa si sarebbe concretizzato l'aiuto promesso;
tenuto anche conto che il EL non era affatto addetto all'ufficio per il reclutamento e non era stato comprovato che egli avesse la capacità di influire sui pubblici funzionari addetti al concorso. 3.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 267, comma 1-bis, e 203, comma 1-bis, cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale disatteso l'eccezione difensiva di inutilizzabilità delle intercettazioni, benché le operazioni di captazioni fossero state autorizzate sulla base di mere notizie confidenziali di natura anonima, dunque in assenza dei necessari gravi indizi di reità. 3.3. Vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, per avere la Corte di appello dato una erronea lettura al contenuto delle conversazioni intercettate, che avevano offerto elementi di conoscenza inidonei ad integrare gli estremi del reato contestato. 3.4. Vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale, pur dopo aver dichiarato la inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste Palomba, omesso di spiegare quale fosse stata la specifica condotta posta in essere dal EL, al quale erano stati attribuiti ruoli e compiti in via del tutto congetturale. 3.5. Violazione di legge, in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale negato all'imputato le attenuanti generiche, senza considerare che lo stesso è incensurato e non ha carichi pendenti. 3.6. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello disatteso la richiesta difensiva di sostituzione della pena detentiva con altre sanzioni non detentive, in ragione dello stato di pensionato dell'imputato e della impossibilità per lo stesso di reiterare analoghe condotte illecite. 4. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui 3 effetti sono stati prorogati da successive modifiche legislative. La trattazione nelle forme del contraddittorio "cartolare", dunque in assenza della tempestiva formulazione di una richiesta di discussione orale, rende influente la successiva comunicazione trasmessa da uno dei due difensori di adesione alla astensione proclamata da una associazione di categoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che i ricorsi presentati nell'interesse di NT ZZ e di EL EL vadano accolti, per le ragioni e con gli effetti di seguito precisati. 2. Preliminarmente va dato atto che il reato contestato ai due odierni ricorrenti, indicato nell'imputazione come commesso fino al 29 dicembre 2015, si è estinto per prescrizione intervenuta dopo la sentenza di secondo grado. Non vi sono le condizioni per affermare che gli atti di impugnazione siano inammissibili e che il rapporto processuale di impugnazione non si sia validamente formato, essendo, invece, fondati - come si avrà modo di sottolineare nel prosieguo - le principali censure formulate con le impugnazioni. Non sono neppure riscontrabili, nella sentenza della Corte distrettuale, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza degli imputati, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto o non attribuibilità del medesimo ai prevenuti. Al riguardo va rilevato quanto segue. 3. Il primo e il secondo motivo del ricorso dell'ZZ e il connesso primo motivo del ricorso del EL sono fondati (restando assorbito l'esame dei restanti motivi dei due atti di impugnazione). Dirimendo il contrasto interpretativo sorto nella giurisprudenza di legittimità, le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione hanno recentemente chiarito che non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, secondo comma, cod. pen. - abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s) della legge 9 gennaio 2019, n.
3 - e il reato di traffico di influenze illecite di cui al art. 346-bis cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t) della stessa legge n. 3 del 2019 (Sez. U, sent. R.G. n. 19739/23 del 29/02/2024, Mazzarella, notizia di decisione). Per poter definire quali delle condotte precedentemente previste dall'art. 346, primo comma, cod. pen., sono "transitate" nella nuova fattispecie di traffico di influenze illecite di cui al "riscritto" art. 346-bis cod. pen., determinando un 4 fenomeno di successione di leggi penali (regolato dall'art. 2, quarto comma, cod. pen.), e quali sono, invece, le condotte, precedentemente previste dall'art. 346, secondo comma, cod. pen., per le quali l'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019 ha determinato una abolitio criminis parziale (regolata dall'art. 2, secondo comma, cod. pen.), sarebbe stato necessario fare affidamento su una esatta ricostruzione dei fatti oggetto nel processo oggi in esame. Sotto questo punto di vista, va rilevato come la motivazione della sentenza impugnata appaia gravemente inficiata da vizi di manifesta logicità. In primo luogo, i giudici di merito non hanno chiarito se il ruolo e le funzioni svolte dall'imputato EL, maresciallo in servizio nel 17° reggimento addestramento volontari dell'esercito italiano, avessero permesso al prevenuto di incidere o meno sulle scelte della commissione del concorso per il reclutamento al quale aveva preso parte la figlia del AS: e cioè, se gli imputati avessero millantato un credito verso pubblici ufficiali con i quali non avevano alcuna relazione ovvero avessero vantato una relazione effettivamente esistente con i pubblici ufficiali, presso i quali si erano impegnati a svolgere un'attività di mediazione illecita. In secondo luogo, non è stato affatto acclarato se il AS, che per favorire la figlia aveva promesso una dazione di un importo di denaro, poi consegnandone una parte ai due imputati, a tanto si fosse determinato perché tratto in inganno dal EL e/o dall'ZZ, in quanto falsamente convintosi che i suoi interlocutori potessero sfruttare una relazione effettivamente esistente con i funzionari che si dovevano occupare di quel concorso di reclutamento, il cui favore sarebbe stato "remunerato"; oppure se il AS fosse stato consapevole che le relazioni vantate dagli imputati erano, all'epoca della promessa, ancora inesistenti, ma avesse accettato l'intesa nella speranza di poter trarre vantaggio da una potenziale capacità dei due ricorrenti di condizionare l'operato dei componenti della commissione che avrebbero dovuto gestire quella procedura di selezione. Con riferimento a tali profili la ricostruzione della vicenda si presenta incerta perché basata su percorsi argomentativi tutt'altro che coerenti. La Corte di appello, invero, ha sostenuto che il EL e l'ZZ si erano impegnati con il AS "ad agevolare la ragazza nel superamento del concorso (...) ungendo qualche ingranaggio" (v. pag. 8 sent. impugn.), dovendosi escludere che quest'ultimo fosse stato ingannato: e ciò perché "gli imputati erano soggetti adusi ad alterare in maniera illecita lo svolgimento di procedure concorsuali", essendo, in particolare, il EL risultato "soggetto pienamente capace di adoperarsi per conseguire il risultato per il quale era stato coinvolto" (v. pag. 12 sent. impugn.). 5 Tuttavia, gli stessi giudici di secondo grado hanno omesso di confrontarsi con le censure che erano state dedotte con gli atti di appello, mancando di indicare gli elementi di conoscenza che avevano permesso di ricostruire la vicenda de qua in termini nettamente differenti da quanto aveva fatto i giudici di primo grado. I quali, infatti, avevano concluso l'esame delle emergenze processuali affermando che "né ZZ né EL (erano) coinvolti nella procedura selettiva per (quel) concorso"; e che nessun "elemento (aveva consentito) di verificare l'esistenza di un rapporto tra i due imputati e alcuno dei membri della commissione", né di dimostrare che la AS "fosse stata effettivamente agevolata in termini di superamento della prova ovvero in termini di punteggio" (v. pag. 35 sent. primo grado). 4. La necessità di ricostruire compiutamente e in maniera logicamente congrua i fatti di causa, condizione per poter ad essi attribuire la corretta qualificazione giuridica, avrebbe giustificato un annullamento della sentenza gravata con rinvio al giudice del merito. E però, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). L'accertata intervenuta prescrizione del reato impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 20/03/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado del 15 marzo 2019 con la quale il Tribunale di Napoli Nord aveva condannato NT ZZ e EL EL in relazione al reato di cui all'art. 346-bis, primo e terzo comma, cod. pen. (così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato ai sensi degli artt. 110, 319 e 321 Penale Sent. Sez. 6 Num. 16082 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 20/03/2024 cod. pen.) per essersi fatti promettere, il 29 dicembre 2015 - il primo nella veste di maresciallo capo della guardia di finanza, il secondo in quella di maresciallo aiutante dell'esercito italiano - la somma di 10.000 euro da PP AS quale prezzo per la propria mediazione presso pubblici ufficiali a vario titolo coinvolti nelle procedure selettive per il reclutamento nell'esercito italiano;
facendosi poi consegnare la somma di 3.500 euro in cambio dell'intervento diretto a fornire informazioni e notizie riservate e a segnalare EL AS, figlia del predetto PP AS, nel concorso finalizzato al reclutamento nell'esercito indetto nel novembre del 2104. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato ZZ, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 346, 346-bis e 640 cod. pen., per avere la Corte territoriale ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di riqualificazione giuridica, tenuto conto che i fatti accertati avrebbero al più potuto configurare l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 346, secondo comma, cod. pen., che si pone in discontinuità normativa con la nuova fattispecie di reato di cui all'art. 346-bis cod. pen., come modificata dalla legge n. 3 del 2019: fatti che, pertanto, devono considerarsi interessati dagli effetti di una abolitio criminis, potendo essi al più essere riqualificati a norma dell'art. 640 cod. pen., nel caso di specie non punibile per difetto di querela della persona offesa. 2.2. Vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale confermato la pronuncia di condanna di primo grado, benché le carte del processo avessero dimostrato che, pur in presenza di un accordo illecito, gli imputati non avevano avuto alcuna relazione con pubblici ufficiali capaci di determinare o influenza gli esiti concorsuali, né avevano avuto alcuna concreta capacità di realizzare l'obiettivo prefissato, avendo tenuto una condotta di natura sostanzialmente ingannatoria ai danni del AS;
avendo la Corte di appello pure travisato le prove, per avere affermato che il EL era addetto a curare le prove selettive per il reclutamento di cui all'imputazione, circostanza smentita dal teste Di Russo;
e omesso di considerare che l'ZZ era estraneo alla intesa, essendo limitato solamente a mettere in contatto i soggetti interessati alla vicenda. 2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 114 cod. pen., e mancanza di motivazione, per avere la Corte di merito omesso di rispondere alla specifica questione posta con l'atto di appello con la quale la difesa aveva chiesto di riconoscere all'ZZ l'attenuante della partecipazione di minima importanza. 2.4. Vizio di motivazione, per insufficienza e illogicità, per avere la Corte di appello erroneamente negato all'imputato le circostanze attenuanti generiche, in 2 ragione dello stato di incensuratezza dell'imputato e della "esiguità" della sua condotta. 3. Contro la sentenza ha presentato ricorso anche l'imputato EL, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 346-bis cod. pen., per avere la Corte campana confermato la pronuncia di condanna di promo grado, nonostante le emergenze processuali avessero escluso che il EL aveva avuto alcun contatto con gli esaminatori ovvero che lo stesso avesse detto alla figlia del AS in cosa si sarebbe concretizzato l'aiuto promesso;
tenuto anche conto che il EL non era affatto addetto all'ufficio per il reclutamento e non era stato comprovato che egli avesse la capacità di influire sui pubblici funzionari addetti al concorso. 3.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 267, comma 1-bis, e 203, comma 1-bis, cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale disatteso l'eccezione difensiva di inutilizzabilità delle intercettazioni, benché le operazioni di captazioni fossero state autorizzate sulla base di mere notizie confidenziali di natura anonima, dunque in assenza dei necessari gravi indizi di reità. 3.3. Vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, per avere la Corte di appello dato una erronea lettura al contenuto delle conversazioni intercettate, che avevano offerto elementi di conoscenza inidonei ad integrare gli estremi del reato contestato. 3.4. Vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale, pur dopo aver dichiarato la inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste Palomba, omesso di spiegare quale fosse stata la specifica condotta posta in essere dal EL, al quale erano stati attribuiti ruoli e compiti in via del tutto congetturale. 3.5. Violazione di legge, in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale negato all'imputato le attenuanti generiche, senza considerare che lo stesso è incensurato e non ha carichi pendenti. 3.6. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello disatteso la richiesta difensiva di sostituzione della pena detentiva con altre sanzioni non detentive, in ragione dello stato di pensionato dell'imputato e della impossibilità per lo stesso di reiterare analoghe condotte illecite. 4. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui 3 effetti sono stati prorogati da successive modifiche legislative. La trattazione nelle forme del contraddittorio "cartolare", dunque in assenza della tempestiva formulazione di una richiesta di discussione orale, rende influente la successiva comunicazione trasmessa da uno dei due difensori di adesione alla astensione proclamata da una associazione di categoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che i ricorsi presentati nell'interesse di NT ZZ e di EL EL vadano accolti, per le ragioni e con gli effetti di seguito precisati. 2. Preliminarmente va dato atto che il reato contestato ai due odierni ricorrenti, indicato nell'imputazione come commesso fino al 29 dicembre 2015, si è estinto per prescrizione intervenuta dopo la sentenza di secondo grado. Non vi sono le condizioni per affermare che gli atti di impugnazione siano inammissibili e che il rapporto processuale di impugnazione non si sia validamente formato, essendo, invece, fondati - come si avrà modo di sottolineare nel prosieguo - le principali censure formulate con le impugnazioni. Non sono neppure riscontrabili, nella sentenza della Corte distrettuale, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza degli imputati, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto o non attribuibilità del medesimo ai prevenuti. Al riguardo va rilevato quanto segue. 3. Il primo e il secondo motivo del ricorso dell'ZZ e il connesso primo motivo del ricorso del EL sono fondati (restando assorbito l'esame dei restanti motivi dei due atti di impugnazione). Dirimendo il contrasto interpretativo sorto nella giurisprudenza di legittimità, le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione hanno recentemente chiarito che non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, secondo comma, cod. pen. - abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s) della legge 9 gennaio 2019, n.
3 - e il reato di traffico di influenze illecite di cui al art. 346-bis cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t) della stessa legge n. 3 del 2019 (Sez. U, sent. R.G. n. 19739/23 del 29/02/2024, Mazzarella, notizia di decisione). Per poter definire quali delle condotte precedentemente previste dall'art. 346, primo comma, cod. pen., sono "transitate" nella nuova fattispecie di traffico di influenze illecite di cui al "riscritto" art. 346-bis cod. pen., determinando un 4 fenomeno di successione di leggi penali (regolato dall'art. 2, quarto comma, cod. pen.), e quali sono, invece, le condotte, precedentemente previste dall'art. 346, secondo comma, cod. pen., per le quali l'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019 ha determinato una abolitio criminis parziale (regolata dall'art. 2, secondo comma, cod. pen.), sarebbe stato necessario fare affidamento su una esatta ricostruzione dei fatti oggetto nel processo oggi in esame. Sotto questo punto di vista, va rilevato come la motivazione della sentenza impugnata appaia gravemente inficiata da vizi di manifesta logicità. In primo luogo, i giudici di merito non hanno chiarito se il ruolo e le funzioni svolte dall'imputato EL, maresciallo in servizio nel 17° reggimento addestramento volontari dell'esercito italiano, avessero permesso al prevenuto di incidere o meno sulle scelte della commissione del concorso per il reclutamento al quale aveva preso parte la figlia del AS: e cioè, se gli imputati avessero millantato un credito verso pubblici ufficiali con i quali non avevano alcuna relazione ovvero avessero vantato una relazione effettivamente esistente con i pubblici ufficiali, presso i quali si erano impegnati a svolgere un'attività di mediazione illecita. In secondo luogo, non è stato affatto acclarato se il AS, che per favorire la figlia aveva promesso una dazione di un importo di denaro, poi consegnandone una parte ai due imputati, a tanto si fosse determinato perché tratto in inganno dal EL e/o dall'ZZ, in quanto falsamente convintosi che i suoi interlocutori potessero sfruttare una relazione effettivamente esistente con i funzionari che si dovevano occupare di quel concorso di reclutamento, il cui favore sarebbe stato "remunerato"; oppure se il AS fosse stato consapevole che le relazioni vantate dagli imputati erano, all'epoca della promessa, ancora inesistenti, ma avesse accettato l'intesa nella speranza di poter trarre vantaggio da una potenziale capacità dei due ricorrenti di condizionare l'operato dei componenti della commissione che avrebbero dovuto gestire quella procedura di selezione. Con riferimento a tali profili la ricostruzione della vicenda si presenta incerta perché basata su percorsi argomentativi tutt'altro che coerenti. La Corte di appello, invero, ha sostenuto che il EL e l'ZZ si erano impegnati con il AS "ad agevolare la ragazza nel superamento del concorso (...) ungendo qualche ingranaggio" (v. pag. 8 sent. impugn.), dovendosi escludere che quest'ultimo fosse stato ingannato: e ciò perché "gli imputati erano soggetti adusi ad alterare in maniera illecita lo svolgimento di procedure concorsuali", essendo, in particolare, il EL risultato "soggetto pienamente capace di adoperarsi per conseguire il risultato per il quale era stato coinvolto" (v. pag. 12 sent. impugn.). 5 Tuttavia, gli stessi giudici di secondo grado hanno omesso di confrontarsi con le censure che erano state dedotte con gli atti di appello, mancando di indicare gli elementi di conoscenza che avevano permesso di ricostruire la vicenda de qua in termini nettamente differenti da quanto aveva fatto i giudici di primo grado. I quali, infatti, avevano concluso l'esame delle emergenze processuali affermando che "né ZZ né EL (erano) coinvolti nella procedura selettiva per (quel) concorso"; e che nessun "elemento (aveva consentito) di verificare l'esistenza di un rapporto tra i due imputati e alcuno dei membri della commissione", né di dimostrare che la AS "fosse stata effettivamente agevolata in termini di superamento della prova ovvero in termini di punteggio" (v. pag. 35 sent. primo grado). 4. La necessità di ricostruire compiutamente e in maniera logicamente congrua i fatti di causa, condizione per poter ad essi attribuire la corretta qualificazione giuridica, avrebbe giustificato un annullamento della sentenza gravata con rinvio al giudice del merito. E però, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). L'accertata intervenuta prescrizione del reato impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 20/03/2024