Ordinanza collegiale 15 luglio 2022
Ordinanza collegiale 14 ottobre 2022
Sentenza 27 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza collegiale 14/10/2022, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/10/2022
N. 00439/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 439 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ugo Troso, Francesco Cannoletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per la declaratoria del diritto
della ricorrente ad esercitare l'accesso ed a prendere visione di documentazione dalla quale poter conoscere il numero esatto dei contributi utilizzati per la liquidazione della pensione ed il valore retributivo degli stessi, conoscere come è stata calcolata la retribuzione media settimanale ed il sistema di calcolo utilizzato dall'Inps nella liquidazione della pensione, nonché l'importo della stessa alla decorrenza originaria,
nonché per la condanna
di INPS all'esibizione del modello RETR. PENS. e del modello TE 08 di liquidazione relativi alla pensione n. -OMISSIS- cat VPT.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. F. Cannoletta, anche in sostituzione dell'avv. U. Troso, per la parte ricorrrente;
- premesso che:
con precedente ordinanza n. 1231/22, questo TAR ha ordinato all’INPS la produzione di una: “ relazione di chiarimenti, utile a rappresentare le ragioni del mancato riscontro all’istanza di accesso del ricorrente e, segnatamente, a dare conto dell’effettiva disponibilità o meno in capo all’Amministrazione intimata degli atti e dei documenti richiesti (Mod. Retr-Pens; Mod. TE08), fornendo, tra l’altro, espressa evidenza - per completezza – della necessità o meno, al fine di un’eventuale soddisfazione dell’istanza avanzata, di un’attività di elaborazione di dati, e ciò al fine di concretamente valutare l’operatività della disciplina inerente l’accesso agli atti, così come delineata dal legislatore agli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 ”;
allo stato, tale richiesta non è stata evasa dall’Amministrazione;
- l’accesso è una situazione giuridica qualificabile in termini di diritto soggettivo (cfr. C.d.S, AA.PP. nn. 5-6/2005) e, come tale, costituisce oggetto di accertamento in sede giudiziale;
- ritenuto che, ciò detto, nonché preso atto della mancata costituzione in giudizio dell’INPS, sussista comunque la necessità di acquisire la suddetta relazione di chiarimenti;
- ritenuto pertanto di ordinare all’INPS di procedere al deposito della suindicata relazione, con l’avvertenza che, in mancanza di detto deposito, la condotta dell’Amministrazione costituirà oggetto di valutazione ai sensi dell’art. 64 co. 4 c.p.a;
- ritenuto di fissare termine di gg. 15 per il deposito della suddetta relazione, con termine decorrente dalla data di notificazione della presente ordinanza presso la sede reale dell’Amministrazione, di cui il ricorrente è espressamente onerato;
- ritenuto di rinviare, per le ulteriori determinazioni, all’udienza camerale del 20.12.2022;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda – ordina gli adempimenti istruttori di cui in motivazione, e rinvia per le ulteriori determinazioni all’udienza camerale del 20.12.2022.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO