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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/10/2025, n. 3053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3053 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4749/2023 R.G.TRIB.
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. IO Cigna Presidente rel.
dr.ssa Alessandra Cesi Giudice
dr.ssa Caterina Stasi
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella procedura iscritta al 4749/2023 R.G. promossa
DA la IG.ra , nata in data [...] in [...], cod. fisc. Parte_1
( ), in proprio e nella sua qualità di genitore del minore , C.F._1 Persona_1
nato in data [...] in [...], cod. fisc. ( , rappresentata e difesa C.F._2
dall'Avv. Nicoletta Maria Mauro, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex artt. 281 decies cpc e 19 ter d.lgs n. 150/2011
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI Con atto depositato in data 03.07.2023, in proprio e nella sua qualità di Parte_1 genitrice del minore ha chiesto, in via preliminare, l'annullamento del Persona_1
provvedimento a mezzo del quale la Questura di ha rigettato l'istanza di rilascio del CP_1
permesso di soggiorno per assistenza minori e, in subordine, di accertare e dichiarare che il ricorrente è titolare del diritto di ottenere la protezione per motivi “assistenza minori” per la durata di due anni.
Con decreto del 26.08.2023, accolta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato,
è stata fissata l'udienza del 01.12.2023 e disposta la notifica, a cura della ricorrente, del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel termine di quaranta giorni precedenti l'udienza medesima.
L'amministrazione convenuta si è costituita, chiedendo il rigetto del ricorso.
Sono stati acquisiti in atti il certificato del casellario giudiziario, quello dei carichi pendenti e l'informativa aggiornata dalla Questura di da cui si evince che la ricorrente non è CP_1
gravata da precedenti penali, né di polizia.
All'udienza cartolare del 15.12.2023, previa discussione innanzi al Collegio, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La presente controversia ha ad oggetto la domanda formulata dalla ricorrente, in proprio ed in qualità di genitrice del figlio minore, con la quale ha chiesto, in via preliminare,
l'annullamento del provvedimento a mezzo del quale la Questura di Lecce ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per assistenza minori e, in subordine, di
“accertare e dichiarare che la ricorrente è titolare del diritto di ottenere la protezione per motivi 'assistenza minori' “.
La vicenda per cui è causa origina in sostanza dal ricorso, introdotto in data 22.11.2022, dai genitori del minore innanzi al Tribunale per i IN, ai sensi dell'art. 31 comma 3 T.U.I., al fine di ottenere il permesso di soggiorno per “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico” del piccolo. Al contempo, in data 30.01.2023, l'odierna ricorrente ha chiesto alla
Questura di il rilascio di un permesso di soggiorno per i medesimi motivi. Nelle more, CP_1
il Tribunale per i IN ha emesso provvedimento di rigetto, confermato anche in sede di appello. A quel punto, la ha rifiutato l'istanza di permesso di soggiorno e il CP_1
relativo provvedimento è stato impugnato innanzi a questo Tribunale. In primo luogo, la sig.ra ha concluso, in via principale, per l'annullamento della Pt_1
decisione datata 21.06.2023 e notificata in data 29.06.2023, con cui la Questura di CP_1
decideva il rigetto dell'istanza presentata per il rilascio del “permesso di soggiorno per assistenza minori” alla IG.ra e, in via subordinata, per l'accertamento “del Parte_1
diritto di ottenere la protezione per motivi “assistenza minori” della durata di anni 2 (due)”.
Orbene, all'evidenza, tali conclusioni sono inammissibili nella presente sede processuale, atteso che la procedura tesa al riconoscimento del permesso di soggiorno per assistenza minori
è prevista unicamente dall'art. 31 TUI e non si può, quindi, in questa sede instare per il rilascio di tale permesso, impugnando un provvedimento della Questura che giammai avrebbe potuto condurre a tale titolo di soggiorno. Del resto, se così fosse, sarebbe ammissibile in questa sede ribaltare una decisione assunta dall'unico organo giurisdizionale competente, ossia il
Tribunale per i Minori.
A ciò aggiungasi che la ricorrente, a fronte delle predette conclusioni, ha dedotto motivi ultronei rispetto alla domanda precedentemente formulata innanzi al Tribunale per i
IN e, in sede amministrativa, alla Questura. Ella, invero, nel corpo dell'atto introduttivo, ha principalmente posto in evidenza la sua vulnerabilità in relazione all'attuale situazione politico-sociale dell'Albania ove, a proprio dire, in caso di rimpatrio, si troverebbe priva di appoggi familiari, in un paese che non appare ancora in grado di garantire il rispetto dei diritti umani fondamentali.
Nel corso del giudizio, la ricorrente ha, altresì, depositato contratto di assunzione come manovale edile del marito BR AN, deducendo che quest'ultimo ha intrapreso un percorso di integrazione lavorativa e di lavorare anche se non regolarizzata ed in maniera saltuaria, come badante . In relazione alla situazione familiare, ha allegato documentazione attestante la detenzione di un immobile in forza di contratto di comodato e un certificato di gravidanza.
In sostanza, in sede amministrativa, i.e. in Questura, la sig.ra ha chiesto il rilascio Pt_2
del permesso di soggiorno valorizzando la medesima situazione prospettata dinanzi al
Tribunale per i IN (cfr. la motivazione del diniego); in sede giurisdizionale ha insistito per il medesimo titolo di soggiorno, allegando però circostanze del tutto ultronee rispetto alle conclusioni e producendo documentazione a supporto della domanda.
Ne consegue, in definitiva, l'impossibilità di prendere in considerazione la documentazione depositata in corso di causa, posto che la stessa è inconferente rispetto alle conclusioni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, così provvede:
• dichiara inammissibile il ricorso;
• condanna il ricorrente alla refusione delle spese sostenute dalla pubblica amministrazione convenuta, liquidate in € 1.200,00 oltre accessori di legge.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 30-10-2025
Il Presidente rel.
Dott. IO Cigna
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. IO Cigna Presidente rel.
dr.ssa Alessandra Cesi Giudice
dr.ssa Caterina Stasi
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella procedura iscritta al 4749/2023 R.G. promossa
DA la IG.ra , nata in data [...] in [...], cod. fisc. Parte_1
( ), in proprio e nella sua qualità di genitore del minore , C.F._1 Persona_1
nato in data [...] in [...], cod. fisc. ( , rappresentata e difesa C.F._2
dall'Avv. Nicoletta Maria Mauro, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex artt. 281 decies cpc e 19 ter d.lgs n. 150/2011
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI Con atto depositato in data 03.07.2023, in proprio e nella sua qualità di Parte_1 genitrice del minore ha chiesto, in via preliminare, l'annullamento del Persona_1
provvedimento a mezzo del quale la Questura di ha rigettato l'istanza di rilascio del CP_1
permesso di soggiorno per assistenza minori e, in subordine, di accertare e dichiarare che il ricorrente è titolare del diritto di ottenere la protezione per motivi “assistenza minori” per la durata di due anni.
Con decreto del 26.08.2023, accolta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato,
è stata fissata l'udienza del 01.12.2023 e disposta la notifica, a cura della ricorrente, del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel termine di quaranta giorni precedenti l'udienza medesima.
L'amministrazione convenuta si è costituita, chiedendo il rigetto del ricorso.
Sono stati acquisiti in atti il certificato del casellario giudiziario, quello dei carichi pendenti e l'informativa aggiornata dalla Questura di da cui si evince che la ricorrente non è CP_1
gravata da precedenti penali, né di polizia.
All'udienza cartolare del 15.12.2023, previa discussione innanzi al Collegio, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La presente controversia ha ad oggetto la domanda formulata dalla ricorrente, in proprio ed in qualità di genitrice del figlio minore, con la quale ha chiesto, in via preliminare,
l'annullamento del provvedimento a mezzo del quale la Questura di Lecce ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per assistenza minori e, in subordine, di
“accertare e dichiarare che la ricorrente è titolare del diritto di ottenere la protezione per motivi 'assistenza minori' “.
La vicenda per cui è causa origina in sostanza dal ricorso, introdotto in data 22.11.2022, dai genitori del minore innanzi al Tribunale per i IN, ai sensi dell'art. 31 comma 3 T.U.I., al fine di ottenere il permesso di soggiorno per “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico” del piccolo. Al contempo, in data 30.01.2023, l'odierna ricorrente ha chiesto alla
Questura di il rilascio di un permesso di soggiorno per i medesimi motivi. Nelle more, CP_1
il Tribunale per i IN ha emesso provvedimento di rigetto, confermato anche in sede di appello. A quel punto, la ha rifiutato l'istanza di permesso di soggiorno e il CP_1
relativo provvedimento è stato impugnato innanzi a questo Tribunale. In primo luogo, la sig.ra ha concluso, in via principale, per l'annullamento della Pt_1
decisione datata 21.06.2023 e notificata in data 29.06.2023, con cui la Questura di CP_1
decideva il rigetto dell'istanza presentata per il rilascio del “permesso di soggiorno per assistenza minori” alla IG.ra e, in via subordinata, per l'accertamento “del Parte_1
diritto di ottenere la protezione per motivi “assistenza minori” della durata di anni 2 (due)”.
Orbene, all'evidenza, tali conclusioni sono inammissibili nella presente sede processuale, atteso che la procedura tesa al riconoscimento del permesso di soggiorno per assistenza minori
è prevista unicamente dall'art. 31 TUI e non si può, quindi, in questa sede instare per il rilascio di tale permesso, impugnando un provvedimento della Questura che giammai avrebbe potuto condurre a tale titolo di soggiorno. Del resto, se così fosse, sarebbe ammissibile in questa sede ribaltare una decisione assunta dall'unico organo giurisdizionale competente, ossia il
Tribunale per i Minori.
A ciò aggiungasi che la ricorrente, a fronte delle predette conclusioni, ha dedotto motivi ultronei rispetto alla domanda precedentemente formulata innanzi al Tribunale per i
IN e, in sede amministrativa, alla Questura. Ella, invero, nel corpo dell'atto introduttivo, ha principalmente posto in evidenza la sua vulnerabilità in relazione all'attuale situazione politico-sociale dell'Albania ove, a proprio dire, in caso di rimpatrio, si troverebbe priva di appoggi familiari, in un paese che non appare ancora in grado di garantire il rispetto dei diritti umani fondamentali.
Nel corso del giudizio, la ricorrente ha, altresì, depositato contratto di assunzione come manovale edile del marito BR AN, deducendo che quest'ultimo ha intrapreso un percorso di integrazione lavorativa e di lavorare anche se non regolarizzata ed in maniera saltuaria, come badante . In relazione alla situazione familiare, ha allegato documentazione attestante la detenzione di un immobile in forza di contratto di comodato e un certificato di gravidanza.
In sostanza, in sede amministrativa, i.e. in Questura, la sig.ra ha chiesto il rilascio Pt_2
del permesso di soggiorno valorizzando la medesima situazione prospettata dinanzi al
Tribunale per i IN (cfr. la motivazione del diniego); in sede giurisdizionale ha insistito per il medesimo titolo di soggiorno, allegando però circostanze del tutto ultronee rispetto alle conclusioni e producendo documentazione a supporto della domanda.
Ne consegue, in definitiva, l'impossibilità di prendere in considerazione la documentazione depositata in corso di causa, posto che la stessa è inconferente rispetto alle conclusioni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, così provvede:
• dichiara inammissibile il ricorso;
• condanna il ricorrente alla refusione delle spese sostenute dalla pubblica amministrazione convenuta, liquidate in € 1.200,00 oltre accessori di legge.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 30-10-2025
Il Presidente rel.
Dott. IO Cigna