Decreto 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, decreto 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LATINA
II SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati: dott. Antonio Masone Presidente dott. Stefano Rocco Fava Giudice dott.ssa Laura Gigante Giudice est. riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
12.12.2024; letti gli atti e le note depositate nel termine assegnato di giorni quindici da detta udienza;
ha emesso il seguente
DECRETO nella causa n. R.G.V.G. 1731/2024, promossa da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
, , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
, , ,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16
, , ,
[...] Parte_17 Parte_18 Parte_19 [...]
, , , Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23
Parte_24 Parte_25 Parte_26 [...]
, , , Pt_27 Parte_28 Parte_29 Parte_30 Parte_31
, , rapp.ti e difesi, giusta procura in calce al ricorso
[...] Parte_32
introduttivo, dall'avv. Massimiliano Zaralli, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Latina al viale F. Petrarca n. 7
RICORRENTI contro
in persona dell'amministratore p.t. avv. Controparte_1
, rapp.to e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta, dall'avv. Alessia Giuliani, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina alla Via Don Morosini n. 125
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta Controparte_3
e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Massimiliano De Renzis, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Roma al c.so Trieste n. 150
RESISTENTI
E
n concordato, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to Controparte_4
e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di intervento, dall'avv. Alfredo
Frasca, presso il cui studio elettivamente domicilia in Ferentino alla via A. Moro
n. 2/a
TERZO INTERVENTORE
OSSERVA
Con ricorso ex art. 1129, commi 1 e 11, c.c., depositato in data 11.9.2024 presso l'intestato Tribunale, i ricorrenti chiedevano nominarsi nuovo amministratore del Controparte_1
A tal fine, deducevano che, a seguito di procedura esecutiva erano vendute a terzi le unità abitative site nel Condominio, sino ad allora nella titolarità dell'originario costruttore (già , che Controparte_4 Controparte_5 nell'assemblea del 01.02.2023 la nominava la Controparte_4 [...]
quale società amministratrice del Condominio, Controparte_3
con il solo voto favorevole della stessa, astenendosi gli altri partecipanti, che detta delibera, dagli stessi impugnata, attualmente è ancora sub iudice (R.G.
4063/2023).
In data 04.03.2024, l'assemblea del condominio revocava la
[...]
quale società amministratrice del condominio al Controparte_3 contempo nominando l'avv. e parimenti anche tale delibera era Controparte_2
impugnata dalla ed attualmente ancora sub iudice. Controparte_4
Concludono pertanto chiedendo la nomina di un amministratore da parte del
Tribunale, non raggiungendosi nel corso delle deliberazioni il doppio quorum richiesto per la validità della delibera.
Si costituiva in giudizio il eccependo Controparte_1 preliminarmente l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del
2 procedimento di mediazione. Nel merito deduceva l'inammissibilità della domanda, essendo l'amministratore stato nominato Controparte_2 dall'assemblea ed attualmente in carica.
Si costituiva in giudizio la Controparte_3
affermandosi amministratore regolarmente nominato con delibera 01.02.2023 e confermata nella delibera del 4 marzo 2024, mai impugnata.
Interveniva volontariamente rappresentando che allo stato Controparte_4
non risulta impugnata la delibera di conferma della nomina della Gestione
Condominiale che deve ritenersi unico amministratore, chiedendo la CP_1
declaratoria di inammissibilità per carenza dei presupposti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La domanda di nomina va dichiarata inammissibile.
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità per omesso esperimento del tentativo di mediazione.
Ed infatti il giudizio per la nomina dell'amministratore di condominio non è un procedimento di natura contenziosa, ma di volontaria giurisdizione ed è, pertanto, sottratto all'obbligo della preventiva mediazione.
Nel merito non sussistono i presupposti per procedere alla nomina di un amministratore giudiziale.
Ed invero presupposto per la nomina dell'amministratore da parte dell'Autorità Giudiziaria è la prova dell'impossibilità da parte dell'assemblea di procedere alla nomina di un nuovo amministratore.
Il tenore letterale della disposizione prevede lo strumento della nomina giudiziaria come rimedio ad una situazione di stallo generata dalla mancata pronuncia dell'assemblea.
Nel caso di specie in realtà non è possibile ritenere configurata una situazione di stallo nell'assemblea per la nomina dell'amministratore, ma l'esatta condizione opposta, essendovi una pluralità di deliberazioni che nominano con diversi quorum più amministratori, la da Controparte_3 un lato e l'avv. dall'altro, entrambi nominati/confermati/revocati Controparte_2
in più delibere.
Orbene dette delibere risultano, per quanto dedotto ed allegato dalle parti, impugnate (più precisamente solo alcune secondo la prospettazione fornita)
3 ovvero non sospese (tuttavia non vi sono in atti i provvedimenti di accoglimento o rigetto dell'eventuale istanza di sospensione).
Per quanto qui di interesse, pertanto, non può ritenersi che vi sia uno stallo nella nomina dell'amministratore, quanto piuttosto contestazione tra i condomini circa quale delibera debba ritenersi valida ed efficace nel nominare amministratore, sindacato che attiene alla valutazione della legittimità della singola delibera impugnata e che spetta al giudice della cognizione ordinaria di merito, cui non può sostituirsi il Tribunale nella adita veste non contenziosa.
Ed infatti non è possibile che il giudice camerale conosca in via incidentale della nullità o annullabilità della deliberazione di nomina, poiché la questione sulla validità della decisione trascende le sue attribuzioni trattandosi di vera e propria controversia che, nel contrasto degli interessi tra i partecipanti al
, postula una risoluzione in sede contenziosa a massima garanzia di CP_1
una completa e migliore valutazione degli interessi confliggenti, né l'intervento del giudice può avere effetti sostitutivi della volontà assembleare avendo la nomina dell'amministratore di condominio carattere sussidiario e residuale solo ove si constati l'inutile convocazione dell'assemblea per deliberare su tale argomento o, una volta convocata l'assemblea, l'impossibilità di addivenire alla nomina dell'amministratore, in quanto l'assemblea abbia trascurato o abbia omesso di provvedere per impossibilità.
Per i detti motivi, la domanda di nomina giudiziale dell'amministratore di condominio deve essere dichiarata inammissibile.
Nulla per spese, posto che il provvedimento camerale relativo alla nomina o alla revoca dell'amministratore di condominio è di tipo sostanzialmente amministrativo, come tale privo dell'attitudine a produrre gli effetti del giudicato su posizioni soggettive in contrasto, essendo finalizzato solo alla tutela dell'interesse generale e collettivo del alla sua corretta CP_1
amministrazione. Ne consegue che in questi procedimenti non trovano applicazione gli artt. 91 e seguenti c.p.c. in merito alle spese del giudizio, che richiedono l'esistenza di una parte vittoriosa e di una soccombente alla fine di un conflitto di tipo contenzioso (cfr. Cassazione, ordinanza numero 1799/2022,
Cassazione civile, sez. II, sentenza 11/10/2018 n° 25336).
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Latina, II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara inammissibile la domanda di nomina giudiziale del nuovo amministratore;
b) nulla per spese.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 8.4.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Laura Gigante
Il Presidente
Dott. Antonio Masone
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