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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 22/01/2026, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 284/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI CARLO MARIA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4052/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casaluce - C/o Casa Comunale 81030 Casaluce CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150126753220004 I.C.I. 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il 15/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta al ricorso e chiede l'integrale accoglimento dello stesso
Resistente/Appellato: il difensore dell'ufficio in collegamento da remoto tramite chat, che qui fedelmente si riporta, si riporta alla comparsa rilevando che la cartella sottesa è stata ritualmente notificata, stante la normativa COVID, insiste nel rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 09720259048236865000 asseritamente notificata il 21.08.2025, con cui veniva richiesto il pagamento di € 545,91 avente ad oggetto l'ICI anno 2008, di cui alla cartella di pagamento n. 097/2015/01267532/20/004.
La ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per carenza presupposti impositivi;
per omessa notificazione degli atti prodromici;
per decorrenza dei termini di prescrizione.
Chiedeva l'annullamento dell'atto con vittoria di spese.
Si costituiva l'Ader che controdeduceva la legittimità del proprio operato e chiedeva la declaratoria di inammissibilità del ricorso ovvero il rigetto dello stesso con vittoria di spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Invero ai sensi dell'art. 21 D.L vo n. 547/92 il ricorso va proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato e la questione di inammissibilità – ex art.22 del citato decreto legislativo-è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e precede logicamente ogni altra questione.
Non può revocarsi in dubbio che l'onere della prova del dies a quo della decorrenza dei sessanta giorni per l'utile proposizione del ricorso grava sul ricorrente ( arg ex Cass. Ordinanza del 15224/24), sia perché trattasi di circostanza di fatto rientrante nella sua sfera di conoscenza , sia perché il termine non è stabilito dalla legge nel suo esclusivo interesse quanto piuttosto nell'interesse pubblico alla certezza e stabilità dei rapporti giuridici che con l'opposizione si procrastina nel tempo fino alla definizione del giudizio.
La parte ricorrente non ha fornito la prova della tempestività del ricorso ossia della data certa di notifica dell'atto impugnato;
invero la stampa di una pagina on line del sito delle poste private non ha efficacia probante ( arg. ex Cass.sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19387 del 08/11/2012).
Inoltre risulta privo di valido mandato ad litem;
il mandato contenuto in foglio separato rispetto a quelli del ricorso non contiene alcun riferimento all'atto impugnato ed il contenuto generico è incompatibile con l'esigenza di dimostrare la specifica riferibilità della procura medesima alla res controversa per cui è causa. Pertanto il ricorso è inammissibile.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite .
P.Q.M.
il G.M. dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI CARLO MARIA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4052/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casaluce - C/o Casa Comunale 81030 Casaluce CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150126753220004 I.C.I. 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il 15/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta al ricorso e chiede l'integrale accoglimento dello stesso
Resistente/Appellato: il difensore dell'ufficio in collegamento da remoto tramite chat, che qui fedelmente si riporta, si riporta alla comparsa rilevando che la cartella sottesa è stata ritualmente notificata, stante la normativa COVID, insiste nel rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 09720259048236865000 asseritamente notificata il 21.08.2025, con cui veniva richiesto il pagamento di € 545,91 avente ad oggetto l'ICI anno 2008, di cui alla cartella di pagamento n. 097/2015/01267532/20/004.
La ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per carenza presupposti impositivi;
per omessa notificazione degli atti prodromici;
per decorrenza dei termini di prescrizione.
Chiedeva l'annullamento dell'atto con vittoria di spese.
Si costituiva l'Ader che controdeduceva la legittimità del proprio operato e chiedeva la declaratoria di inammissibilità del ricorso ovvero il rigetto dello stesso con vittoria di spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Invero ai sensi dell'art. 21 D.L vo n. 547/92 il ricorso va proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato e la questione di inammissibilità – ex art.22 del citato decreto legislativo-è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e precede logicamente ogni altra questione.
Non può revocarsi in dubbio che l'onere della prova del dies a quo della decorrenza dei sessanta giorni per l'utile proposizione del ricorso grava sul ricorrente ( arg ex Cass. Ordinanza del 15224/24), sia perché trattasi di circostanza di fatto rientrante nella sua sfera di conoscenza , sia perché il termine non è stabilito dalla legge nel suo esclusivo interesse quanto piuttosto nell'interesse pubblico alla certezza e stabilità dei rapporti giuridici che con l'opposizione si procrastina nel tempo fino alla definizione del giudizio.
La parte ricorrente non ha fornito la prova della tempestività del ricorso ossia della data certa di notifica dell'atto impugnato;
invero la stampa di una pagina on line del sito delle poste private non ha efficacia probante ( arg. ex Cass.sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19387 del 08/11/2012).
Inoltre risulta privo di valido mandato ad litem;
il mandato contenuto in foglio separato rispetto a quelli del ricorso non contiene alcun riferimento all'atto impugnato ed il contenuto generico è incompatibile con l'esigenza di dimostrare la specifica riferibilità della procura medesima alla res controversa per cui è causa. Pertanto il ricorso è inammissibile.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite .
P.Q.M.
il G.M. dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.