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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 718/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
Dr. CARLO LO MONACO, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4034/2024 depositato il 17/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - Palermo
Email_2 elettivamente domiciliato presso
COMUNE DI CAMPOFIORITO
difeso da
Dott.ssa Difensore_2 - CF.Difensore_2 Difensore_3 CF.Difensore_3 Dott. -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso Email_4
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2024 0011335255 000 TARI 2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, notificato il 17.9.2024 e depositato in pari data, è stata impugnata la sopraemarginata cartella di pagamento, che fa riferimento ad un precedente avviso di accertamento
TARI 2017 ivi riferito come notificato dal Comune di Campofiorito il 27.7.2024-.
Si è costituita l'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE l'11.7.2025, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese, dichiarando di aver denunciato la lite al suddetto Comune, quale ente titolare del credito asseritamente prescritto.
Pure il Comune si è costituito in pari data e ha chiesto anch'esso il rigetto del ricorso con vittoria di spese e loro distrazione in favore dei difensori.
All'udienza camerale del 20.10.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ricorso è stata eccepita unicamente la prescrizione del tributo indicato nella cartella impugnato e/o, comunque, la decadenza quinquennale della potestà del Comune di riscuoterlo.
A parte l'erroneo richiamo a quest'ultimo istituto, che avrebbe potuto avere un rilievo solo in sede di eventuale impugnazione dell'avviso di accertamento e non in sede di impugnazione della successiva cartella di pagamento e, a parte l'ancor più erroneo richiamo alll'art. 43 del D.P.R. n.
600/1973 (che riguarda l'accertamento delle imposte sui redditi e non quello dei tributi locali, disciplinato da altre norme), va osservato che, costituendosi in giudizio, il Comune di Campofiorito ha depositato la prova della notificazione dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata, avvenuta a mani proprie del ricorrente il 21.3.2023-.
La mancata impugnazione di tale avviso ha determinato l'irretrattabilità del credito.
Ne discende il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e, in base al valore della causa e alle attività difensive svolte, si liquidano come da dispositivo nella misura canonicamente prevista dall'art. 4, comma 1, del D.M.G.
n. 55/2014, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 2.4.2014 con la riduzione prevista dall'art. 15, comma
2-sexies del D. Lgs. n. 546/1992 per l'agente della riscossione e in quella media (3% dell'importo complessivo di imposte, sanzioni e interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato) prevista dal riquadro 10.2 della tabella C - dottori commercialisti ed esperti contabili allegata al
D.M.G. n. 140/2012, pubblicato sulla G.U. n. 195/2012, come stabilito dall'art. 28, comma 2, di quest'ultimo decreto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il sig. Ricorrente_1 a pagare le spese del giudizio, che liquida in € 441,60 in favore dell'AGENZIA DELLE
ENTRATE-RISCOSSIONE ed in € 23,49, oltre contributo previdenziale ripetibile ex lege ed I.V.A. (se dovuta), in favore del COMUNE DI CAMPOFIORITO, distraendo queste ultime, per metà ciascuno, in favore dei sui difensori dichiaratisi antistatari, Dr.ri
Difensore_3 Difensore_2 e
Firmata digitalmente dal Giudice Monocratico
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
Dr. CARLO LO MONACO, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4034/2024 depositato il 17/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - Palermo
Email_2 elettivamente domiciliato presso
COMUNE DI CAMPOFIORITO
difeso da
Dott.ssa Difensore_2 - CF.Difensore_2 Difensore_3 CF.Difensore_3 Dott. -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso Email_4
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2024 0011335255 000 TARI 2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, notificato il 17.9.2024 e depositato in pari data, è stata impugnata la sopraemarginata cartella di pagamento, che fa riferimento ad un precedente avviso di accertamento
TARI 2017 ivi riferito come notificato dal Comune di Campofiorito il 27.7.2024-.
Si è costituita l'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE l'11.7.2025, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese, dichiarando di aver denunciato la lite al suddetto Comune, quale ente titolare del credito asseritamente prescritto.
Pure il Comune si è costituito in pari data e ha chiesto anch'esso il rigetto del ricorso con vittoria di spese e loro distrazione in favore dei difensori.
All'udienza camerale del 20.10.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ricorso è stata eccepita unicamente la prescrizione del tributo indicato nella cartella impugnato e/o, comunque, la decadenza quinquennale della potestà del Comune di riscuoterlo.
A parte l'erroneo richiamo a quest'ultimo istituto, che avrebbe potuto avere un rilievo solo in sede di eventuale impugnazione dell'avviso di accertamento e non in sede di impugnazione della successiva cartella di pagamento e, a parte l'ancor più erroneo richiamo alll'art. 43 del D.P.R. n.
600/1973 (che riguarda l'accertamento delle imposte sui redditi e non quello dei tributi locali, disciplinato da altre norme), va osservato che, costituendosi in giudizio, il Comune di Campofiorito ha depositato la prova della notificazione dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata, avvenuta a mani proprie del ricorrente il 21.3.2023-.
La mancata impugnazione di tale avviso ha determinato l'irretrattabilità del credito.
Ne discende il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e, in base al valore della causa e alle attività difensive svolte, si liquidano come da dispositivo nella misura canonicamente prevista dall'art. 4, comma 1, del D.M.G.
n. 55/2014, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 2.4.2014 con la riduzione prevista dall'art. 15, comma
2-sexies del D. Lgs. n. 546/1992 per l'agente della riscossione e in quella media (3% dell'importo complessivo di imposte, sanzioni e interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato) prevista dal riquadro 10.2 della tabella C - dottori commercialisti ed esperti contabili allegata al
D.M.G. n. 140/2012, pubblicato sulla G.U. n. 195/2012, come stabilito dall'art. 28, comma 2, di quest'ultimo decreto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il sig. Ricorrente_1 a pagare le spese del giudizio, che liquida in € 441,60 in favore dell'AGENZIA DELLE
ENTRATE-RISCOSSIONE ed in € 23,49, oltre contributo previdenziale ripetibile ex lege ed I.V.A. (se dovuta), in favore del COMUNE DI CAMPOFIORITO, distraendo queste ultime, per metà ciascuno, in favore dei sui difensori dichiaratisi antistatari, Dr.ri
Difensore_3 Difensore_2 e
Firmata digitalmente dal Giudice Monocratico