CA
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/03/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
28
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 04/03/2025 ha pronunciato la presente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 325/ 2023 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. UVA SAVERIO Parte_1
APPELLANTE E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. MORRICO ENZO e dall'Avv. CP_1
NANNETTI CAMILLA
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 8477/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il
17.10.2022
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Compensa le spese del presente grado di giudizio. Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 04/03/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Roma, depositato il 30.12.2021, dipendente dal 2001 Parte_1
della RO s.p.a., società che da oltre 40 anni progettava, realizzava e gestiva infrastrutture e sistemi elettronici ed informatici nel campo civile e militare, poi incorporata in corso di causa dalla ha allegato di avere svolto dal 31 maggio 2012 l'incarico di Responsabile del Reparto Controparte_1
di NG , al quale erano addetti circa 30 GN impiegati trasversalmente su tutti Parte_2
i progetti dell'azienda e di avere ricoperto, successivamente, tra il 31.3.2014 e il 31.7.2016, il ruolo di Business Area Manager della Business Area Transport System & Services, reparto al quale erano addetti 32 GN (di cui alcuni aventi la qualifica di Quadro) suddivisi in tre Aree di Programma
e, segnatamente: i. ATM, che si occupava di sistemi per la gestione del traffico aereo (torri di controllo, apparati di radio navigazione aerea, luci pista, sistemi di comunicazione); ii. , CP_2
che si occupava di sistemi software di controllo del traffico aereo;
iii. Infrastructure che si occupava di infrastrutture aeroportuali (centrali elettriche, opere edili e opere impiantistiche sempre afferenti al contesto aeroportuale).
Al ricorrente attuale appellante era stata, altresì, affidata la responsabilità ad interim dell'Area ATM
(Air Traffic Management) in virtù della lunga esperienza dallo stesso maturata nello specifico settore.
L'unità coordinata dal medesimo aveva prodotto un fatturato medio annuale di 12 milioni Parte_1
di euro e ricavi medi annui di 12 milioni di euro. Inoltre, in virtù del ruolo ricoperto, egli aveva partecipato alle Business Review (riunioni collegiali mensili) alle quali erano presenti il Dott. Per_1
(Presidente), l'Ing. (General Manager), l'Ing. (Direttore della
[...] Persona_2 Persona_3
Business Unit Space & Transport), il Sig. (dirigente Responsabile Civili & ICT Persona_4
Infrastrucuture Engineering nonché Amministratore Delegato Tiburtina Real Estate), l'Ing. Parte_3
(dirigente Responsabile della Business Area Space & Big Phisic System & Services), CP_3
l'Ing. ed il Dott. (Responsabili commerciali rispettivamente Per_5 Persona_6
nazionale/estero), il Dott. , poi sostituito dal Dott. (Responsabili Persona_7 Per_8
Amministrativi), per la verifica dell'andamento dei conti e l'elaborazione delle previsioni per il periodo successivo, il controllo del budget e dell'esecuzione dei contratti.
Le funzioni svolte, quindi, davano diritto all'inquadramento nella qualifica dirigenziale di cui al
CCNL Metalmeccanici privati, anziché in quella di Quadro Senior, formalmente attribuita.
Senonché, in seguito a una riorganizzazione dell'azienda disposta a decorrere da agosto 2016, la
Business Unit Space & Transport era stata suddivisa in due nuove Unità, ossia Space e Transport &
Infrastructures.
La responsabilità della neo costituita era stata affidata a Controparte_4
tale . La predetta Unità era articolata in tre diversi settori: i. Transport Sales;
ii. Persona_4
; iii. Transport & Infrastructures (Business Area, quest'ultima, sostanzialmente Controparte_5 coincidente con la precedente Business Area Transport System & Services della quale era
Responsabile l'Ing. che, invece, ora veniva affidata all'Ing. Parte_1 Persona_9
dirigente).
Nel nuovo assetto, il ricorrente attuale appellante, malgrado fosse dotato di pluridecennale esperienza ed avesse ricoperto incarichi di rilievo e, negli ultimi due anni e mezzo fosse stato Responsabile di una Business Area strategica e Senior Program Manager, era stato assegnato al settore
[...]
della neocreata Business Unit Transport & Infrastructures, settore del quale era stata CP_5 affidata la responsabilità all'Ing. con attività di Offering come Bid Manager Persona_10
(Responsabile di Offerta), incarico peraltro mai ufficializzato ma sempre portato avanti, fino a quell'epoca, dall'Ing. con la massima dedizione e con risultati ragguardevoli. Parte_1
Tutto ciò dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“• accertare e dichiarare che l'Ing. ha diritto al riconoscimento della qualifica di Parte_1
Dirigente prevista dal CCNL Dirigenti Industria a decorrere dal 31 marzo 2014 o dalla diversa data che verrà accertata nel corso del giudizio e, per l'effetto, condannare la RO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'Ing. della Parte_1 somma di € 283.778,95 a titolo di differenze retributive sino al 31.12.2021, € 17.947,94 per rivalutazione ed € 2.428,04 per interessi sino al 31.12.2021, oltre alle differenze successive al
31.12.21 nonché all'accantonamento dell'importo di €48.780,16 quale differenza TFR al 31.12.21 o le diverse somme ritenute di giustizia;
• condannare RO S.p.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, a regolarizzare la posizione previdenziale e contributiva dell'Ing. con riserva di richiesta di condanna Parte_1
specifica al risarcimento del danno da articolarsi in separato e promovendo giudizio;
• accertare e dichiarare che a decorrere dal 31 luglio 2016 l'Ing. ha subito un Parte_1 demansionamento e, per l'effetto, condannare RO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire tutti i danni subiti dall'Ing. quantificati nel 50% della Parte_1
retribuzione mensile per ogni mese di demansionamento o nella diversa somma che, anche in via equitativa, sarà ritenuta di giustizia. Il tutto, in ogni caso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge da ogni singola scadenza e sino al soddisfo e con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del presente giudizio.”
Nella contumacia della RO s.p.a. il Tribunale di Roma, proceduto ad istruttoria orale con assunzione dei testimoni , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
ha respinto il ricorso. Testimone_4
La sentenza appellata, al riguardo, innanzitutto ha puntualmente richiamato il panorama giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale la qualifica di dirigente non spetta soltanto al lavoratore che come "alter ego" dell'imprenditore, ricopra un ruolo di vertice nell'organizzazione o, comunque, occupi una posizione tale da poter influenzare l'andamento aziendale, ma anche al dipendente che, per l'indubbia qualificazione professionale, nonché per l'ampia responsabilità, operi con un corrispondente grado di autonomia e responsabilità; il primo giudice, poi, ha precisato che, con specifico riferimento alle realtà imprenditoriali – come quella della RO s.p.a. – sempre secondo la Suprema Corte, ben possono coesistere dirigenti di diverso livello (cfr. Cass. n. 12860 del
1988, conf. n. 14885 del 2000, v. pure Cass. n. 6393 del 1998 e n. 3981 del 2016), purché sia fatta salva anche nel dirigente di grado inferiore un'ampia autonomia decisionale circoscritta dal potere direttivo generale di massima del dirigente di livello superiore.
Tanto premesso in diritto, nel caso di specie i testimoni escussi avevano confermato le allegazioni contenute nel ricorso ex art. 414 c.p.c. in punto di descrizione delle mansioni disimpegnate dal era, quindi, emerso, come questi, tra il 31 marzo 2014 e luglio 2016 avesse partecipato Parte_1 alle attività di sviluppo commerciale per alcuni clienti, coordinando e gestendo l'attività di risorse di
RO S.p.A., fornendo indicazioni e contenuti per la redazione di proposte concrete;
avesse procurato opportunità di business con potenziali nuovi clienti, seguendo tutte le attività relative alla predisposizione delle presentazioni al potenziale cliente, intrattenendo i contatti e partecipando a meeting preparatori e di negoziazione anche direttamente presso il cliente, nonché che il medesimo ricorrente attuale appellante si interfacciasse continuamente con i vertici aziendali, ai quali, nelle riunioni mensili (Business Review), oltre a riferire e rendere conto dell'andamento delle attività della sua Area, sottoponeva eventuali proposte per il miglior perseguimento degli obiettivi prestabiliti e/o per lo sviluppo di nuove opportunità di business.
Ma, l'attività così allegata e provata era caratterizzata da un contenuto propositivo e di collaborazione all'assunzione delle decisioni, che venivano però prese da altri, mentre il si era sempre Parte_1
limitato ad attuare - seppure con un profilo di elevatissima professionalità e coordinando decine di risorse, anche di qualificazione elevata (ingegneri e quadri) - le determinazioni prese ai livelli superiori. Mancava, quindi il tratto distintivo dell'attività dirigenziale. Peraltro, il ricorrente attuale appellante nemmeno aveva potere di firma, circostanza che contribuiva ulteriormente a circoscriverne l'attività nell'ambito della qualifica di formale inquadramento (Quadro Senior).
E, poiché il dedotto demansionamento, lamentato con riguardo al periodo successivo al luglio 2016, era fondato esclusivamente con riferimento alle pretese mansioni di dirigente svolte in precedenza, anche le relative pretese non potevano essere accolte
Ha proposto appello affidandosi alle seguenti censure: Parte_1 1) Erroneità del capo della decisione gravata con il quale è stata rigettata la domanda di accertamento dello svolgimento, da parte del medesimo appellate, di funzioni dirigenziali dal
31.3.2014 al 31.7.2016.
Molti dirigenti dell'appellata non avevano potere di firma, quindi la relativa mancanza in capo al non avrebbe dovuto essere considerata decisiva dal primo giudice. Parte_1
Inoltre, nell'azienda in parola erano presenti diversi dirigenti che, come l'Ing. Parte_1 quali Responsabili delle diverse Business Area (in sostanza tante piccole sotto-aziende), svolgevano mansioni di elevato contenuto professionale e con ampia autonomia decisionale ma che non necessariamente avevano il potere di firmare contratti, potere che, in un'azienda della complessità della RO s.p.a., è totalmente scollegato dalla concreta operatività aziendale.
La valutazione del corposo materiale istruttorio in atti, documentale e testimoniale, se congruamente compiuta avrebbe dovuto condurre il primo giudice all'accoglimento della domanda di accertamento del diritto del medesimo appellante come dirigente.
2) Erroneità del capo della decisione gravata con il quale è stata rigettata la domanda di accertamento del demansionamento dal 31.7.2016, sull'erroneo presupposto che l'asserito demansionamento fosse stato dedotto esclusivamente con riferimento alle pretese mansioni di dirigente svolte in precedenza.
Al riguardo, con il ricorso ex art. 414 si era allegato, in particolare, che il demansionamento consistesse nella privazione delle mansioni svolte anche prima del periodo dal 31.3.2014 al
31.7.2016.
Come chiaramente riferito da tutti testimoni escussi, infatti, l'Ing. era stato posto Parte_1 al vertice della Business Area ed era il superiore gerarchico cui facevano riferimento tutte le risorse a lui sottoposte (32 GN di cui, alcuni, aventi anche la qualifica di Quadro).
L'Ing. aveva ricoperto, quindi, tra il 2014 ed il 2016 un ruolo di grande rilevanza Parte_1
e responsabilità e aveva svolto complesse mansioni di direzione, coordinamento e supervisione, caratterizzate da un elevatissimo grado di autonomia e professionalità.
A seguito della nuova riorganizzazione avvenuta nell'estate del 2016 era stato inspiegabilmente assegnato al settore con mansioni di semplice System Controparte_5
Engineer/Bid Manager (Responsabile di Offerta), mansioni analoghe a quelle assegnategli in sede di assunzione 15 anni prima e, di norma, affidate a dipendenti inquadrati nei livelli VI o
VII livello e mai a u Quadro senior A 1.
L'appellante ha quindi concluso per la riforma della sentenza in epigrafe e ha riproposto le conclusioni già sottoposte al tribunale e da questi rigettate. Si è costituita l'appellata, domandando respingersi il gravame.
Concesso termine alle parti per note, all'udienza odierna la causa è stata discussa e, all'esito, è stata data lettura del dispositivo in epigrafe.
L'appello è infondato.
Non merita adesione, innanzitutto, la prima censura.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non si rinvengono valide ragioni per scostarsi (tra le altre, Cassazione, ordinanza 30580/2019), il procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3
c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c.
Nel caso oggetto del presente giudizio, il ragionamento trifasico deve riguardare le funzioni dirigenziali che l'appellante deduce di avere svolto tra il 31.3.2014 e il 31.7.2016.
La descrizione del tratto caratteristico della qualifica di dirigente, secondo la giurisprudenza di legittimità, è stata puntualmente e correttamente svolta dal Tribunale, il quale ha condivisibilmente affermato che, nelle organizzazioni imprenditoriali complesse, quale quella della RO, descritta nel ricorso ex art. 414 c.p.c., è richiesta un'ampia autonomia decisionale circoscritta dal potere direttivo generale soltanto di massima del dirigente di livello superiore.
E, del resto, il CCNL applicabile, documento 21A del ricorrente in primo grado, all'art. 1, oltre a un elevato grado di autonomia e professionalità, richiede, al comma 1, la sussistenza in capo al dipendente del potere decisionale e, al comma 2, precisa che deve trattarsi di “poteri di rappresentanza e di decisione per tutta o per una notevole parte dell'azienda”.
Nel caso di specie, esattamente come accertato dal Tribunale, l'attività del anche nel Parte_1
periodo tra marzo 2014 e luglio 2016, era caratterizzata da un contenuto propositivo e di collaborazione all'assunzione delle decisioni, che venivano però prese da altri, mentre l'appellante si era sempre limitato ad attuare - seppure con un profilo di elevatissima professionalità e coordinando decine di risorse, anche di qualificazione elevata (ingegneri e quadri) - le determinazioni prese ai livelli superiori. Mancava, quindi il tratto distintivo dell'attività dirigenziale. In proposito, il teste ha raccontato di mansioni che comportavano la responsabilità dei progetti Tes_1
in prima persona, mediante la gestione delle ricorse affidate;
sulla stessa linea il teste . Il Tes_2
testimone ha aggiunto che il curava la contabilità relativa alle commesse di Tes_3 Parte_1
propria gestione;
così anche il testimone secondo il quale l'appellante curava la parte Tes_4
economica e gestionale dei contratti alla sua Unità affidati.
Trattasi, all'evidenza, di compiti di elevata qualificazione professionale e responsabilità, il disimpegno dei quali richiedeva autonomia e responsabilità sì, ma senza che sia emerso dall'istruttoria un potere decisionale “per tutta o per una notevole parte dell'azienda” in capo al
Un conto, infatti, era gestire progetti e contratti;
altro piano, in una società delle Parte_1
dimensioni e della specializzazione della RO, sarebbe stato prendere le decisioni su quali commesse prendere, sulla scelta degli appalti pubblici ai quali partecipare, insomma assumere le decisioni di rilievo dell'azienda.
Quelli del così come descritti dai testi, erano in sostanza compiti attuativi di scelte prese Parte_1
da altri, esattamente come accertato dalla sentenza appellata.
Compiti che, secondo la declaratoria contrattuale del CCNL Metalmeccanica Privata prodotto in atti, corrispondono a quelli di cui al livello Q8, proprio dell'appellante, livello che fa riferimento a “i lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni organizzativamente articolate di rilevante importanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, per attività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione, e/o ricerca e progettazione, in settori fondamentali dell'impresa, fornendo contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa”.
Il primo motivo di appello, pertanto, non può essere accolto.
Al riguardo non rileva che, come pure dedotto dall'appellante, ad altri dipendenti, responsabili di unità analoghe a quella affidata al fosse stata riconosciuta la qualifica dirigenziale, non Parte_1
esistendo un principio di parità di trattamento e inquadramento nelle aziende private;
né è decisivo che l'attuale appellante coordinasse anche dei quadri, ben potendo accadere, senza che ciò comporti superiore inquadramento, che tra più lavoratori muniti di pari inquadramento ci sia uno che coordini l'attività del gruppo.
Parimenti non meritevole di accoglimento, poi, è la seconda censura.
Al riguardo giova premettere che il dedotto demansionamento avrebbe avuto luogo a decorrere dal mese di agosto 2016, ossia nel vigore dell'art. 2103 c.c., nella versione successiva alle modifiche introdotte con il d.lgs. 81/2015. Quindi era consentito alla datrice di modificare unilateralmente le mansioni del lavoratore con il solo doppio limite del rispetto del medesimo livello categoriale di appartenenza e della categoria del lavoratore.
E l'istruttoria ha consentito di accertare come l'appellante avesse sempre svolto funzioni tecniche e ricoperto ruoli sussumibili nella categoria apicale del Quadro tanto prima quanto dopo luglio 2016.
Il teste ha dichiarato che anche nel nuovo assetto organizzativo disposto nell'estate del 2016 Tes_2
l'appellante aveva continuato a svolgere funzioni di PM e Responsabile di Progetto. In particolare, il suddetto testimone ha confermato il capitolo 15 del ricorso ex art. 414 c.p.c, con il quale si chiedeva ai testimoni di confermare che il fosse stato assegnato al ruolo di System Engineer;
il teste Parte_1
poi, ha dichiarato: “Ricordo che fu assegnato alla funzione di . So che Tes_4 Controparte_5 lui si è occupato anche del ruolo di Bid Manager a supporto delle vendite per l'elaborazione di nuove offerte commerciali”.
Gli elementi raccolti con l'istruttoria orale svolta, sembrano confermare le deduzioni dell'appellata, secondo cui anche dopo il 2016 l'appellante aveva continuato, in qualità di tecnico, a supportare le altre funzioni da cui dipendevano le attività descritte di marketing e vendita.
E, l'Unità al medesimo affidata, era articolata (come emerge dal DO/2016, doc. 2 allegato al ricorso ex art. 414 c.p.c.) in due Divisioni, la e la . In tale nuovo contesto, CP_6 Controparte_5 all'appellante era stata affidata la responsabilità della Space & Big Phisic Business Area, Launch
Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 [...]
Controparte_10
Leggendo il documento unitamente alle dichiarazioni del emerge come all'appellante, anche Tes_2
nella nuova configurazione organizzativa disposta a luglio 2016, avesse continuato a svolgere funzioni di PM e Responsabile di Progetto, sussumibili nel livello di inquadramento spettante
(Quadro Senior o Q8). E', del resto, lo stesso ricorso ex art. 414 c.p.c. a dedurre che al Parte_1
nel nuovo assetto, fossero state in concreto assegnate funzioni di Bid Manager, ossia di responsabile dell'offerta.
Trattasi di funzione che non pare deteriore rispetto a quella svolta in precedenza, nemmeno se paragonata al periodo marzo 2014-luglio 2016.
A tale ultimo riguardo, come si evince dal documento 2A prodotto in primo grado dal Parte_1
ordine di servizio n. 1/2014, quello con il quale era stato definito proprio quell'assetto delle competenze all'esito del quale, secondo l'appellante, gli sarebbero state conferite mansioni concretamente dirigenziali, era propria delle Business Unit la promozione della “offerta e acquisizione fino alla gestione” nell'ambito del settore assegnato. Fino a luglio 2016 l'attività di promozione e offerta era svolta, con le altre di competenza della propria
Business Area, con compiti di coordinamento e responsabilità della Business Area Manager della
Business Area Transport System & Services;
in seguito, la stessa attività di responsabile dell'offerta era svolta nella Space & Big Phisic Business Area, Launch Facilities & Ground Terminal;
CP_8
[...] Controparte_9 Controparte_10
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va respinto.
Ricorrono i presupposti per compensare le spese del grado tra le parti ex art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale del 19.04.2018, n. 77, da ravvisarsi. nelle “oggettive difficoltà degli accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti” (v. Cass.,
Sez.un., 30.7.2008, n. 20598), che sicuramente sussistevano nel caso di specie, attesa l'elevatissima qualificazione delle mansioni assolte dall'appellante, che potevano giustificare ampiamente la proposizione della domanda di accertamento del diritto all'inquadramento come dirigente.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 04/03/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 04/03/2025 ha pronunciato la presente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 325/ 2023 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. UVA SAVERIO Parte_1
APPELLANTE E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. MORRICO ENZO e dall'Avv. CP_1
NANNETTI CAMILLA
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 8477/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il
17.10.2022
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Compensa le spese del presente grado di giudizio. Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 04/03/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Roma, depositato il 30.12.2021, dipendente dal 2001 Parte_1
della RO s.p.a., società che da oltre 40 anni progettava, realizzava e gestiva infrastrutture e sistemi elettronici ed informatici nel campo civile e militare, poi incorporata in corso di causa dalla ha allegato di avere svolto dal 31 maggio 2012 l'incarico di Responsabile del Reparto Controparte_1
di NG , al quale erano addetti circa 30 GN impiegati trasversalmente su tutti Parte_2
i progetti dell'azienda e di avere ricoperto, successivamente, tra il 31.3.2014 e il 31.7.2016, il ruolo di Business Area Manager della Business Area Transport System & Services, reparto al quale erano addetti 32 GN (di cui alcuni aventi la qualifica di Quadro) suddivisi in tre Aree di Programma
e, segnatamente: i. ATM, che si occupava di sistemi per la gestione del traffico aereo (torri di controllo, apparati di radio navigazione aerea, luci pista, sistemi di comunicazione); ii. , CP_2
che si occupava di sistemi software di controllo del traffico aereo;
iii. Infrastructure che si occupava di infrastrutture aeroportuali (centrali elettriche, opere edili e opere impiantistiche sempre afferenti al contesto aeroportuale).
Al ricorrente attuale appellante era stata, altresì, affidata la responsabilità ad interim dell'Area ATM
(Air Traffic Management) in virtù della lunga esperienza dallo stesso maturata nello specifico settore.
L'unità coordinata dal medesimo aveva prodotto un fatturato medio annuale di 12 milioni Parte_1
di euro e ricavi medi annui di 12 milioni di euro. Inoltre, in virtù del ruolo ricoperto, egli aveva partecipato alle Business Review (riunioni collegiali mensili) alle quali erano presenti il Dott. Per_1
(Presidente), l'Ing. (General Manager), l'Ing. (Direttore della
[...] Persona_2 Persona_3
Business Unit Space & Transport), il Sig. (dirigente Responsabile Civili & ICT Persona_4
Infrastrucuture Engineering nonché Amministratore Delegato Tiburtina Real Estate), l'Ing. Parte_3
(dirigente Responsabile della Business Area Space & Big Phisic System & Services), CP_3
l'Ing. ed il Dott. (Responsabili commerciali rispettivamente Per_5 Persona_6
nazionale/estero), il Dott. , poi sostituito dal Dott. (Responsabili Persona_7 Per_8
Amministrativi), per la verifica dell'andamento dei conti e l'elaborazione delle previsioni per il periodo successivo, il controllo del budget e dell'esecuzione dei contratti.
Le funzioni svolte, quindi, davano diritto all'inquadramento nella qualifica dirigenziale di cui al
CCNL Metalmeccanici privati, anziché in quella di Quadro Senior, formalmente attribuita.
Senonché, in seguito a una riorganizzazione dell'azienda disposta a decorrere da agosto 2016, la
Business Unit Space & Transport era stata suddivisa in due nuove Unità, ossia Space e Transport &
Infrastructures.
La responsabilità della neo costituita era stata affidata a Controparte_4
tale . La predetta Unità era articolata in tre diversi settori: i. Transport Sales;
ii. Persona_4
; iii. Transport & Infrastructures (Business Area, quest'ultima, sostanzialmente Controparte_5 coincidente con la precedente Business Area Transport System & Services della quale era
Responsabile l'Ing. che, invece, ora veniva affidata all'Ing. Parte_1 Persona_9
dirigente).
Nel nuovo assetto, il ricorrente attuale appellante, malgrado fosse dotato di pluridecennale esperienza ed avesse ricoperto incarichi di rilievo e, negli ultimi due anni e mezzo fosse stato Responsabile di una Business Area strategica e Senior Program Manager, era stato assegnato al settore
[...]
della neocreata Business Unit Transport & Infrastructures, settore del quale era stata CP_5 affidata la responsabilità all'Ing. con attività di Offering come Bid Manager Persona_10
(Responsabile di Offerta), incarico peraltro mai ufficializzato ma sempre portato avanti, fino a quell'epoca, dall'Ing. con la massima dedizione e con risultati ragguardevoli. Parte_1
Tutto ciò dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“• accertare e dichiarare che l'Ing. ha diritto al riconoscimento della qualifica di Parte_1
Dirigente prevista dal CCNL Dirigenti Industria a decorrere dal 31 marzo 2014 o dalla diversa data che verrà accertata nel corso del giudizio e, per l'effetto, condannare la RO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'Ing. della Parte_1 somma di € 283.778,95 a titolo di differenze retributive sino al 31.12.2021, € 17.947,94 per rivalutazione ed € 2.428,04 per interessi sino al 31.12.2021, oltre alle differenze successive al
31.12.21 nonché all'accantonamento dell'importo di €48.780,16 quale differenza TFR al 31.12.21 o le diverse somme ritenute di giustizia;
• condannare RO S.p.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, a regolarizzare la posizione previdenziale e contributiva dell'Ing. con riserva di richiesta di condanna Parte_1
specifica al risarcimento del danno da articolarsi in separato e promovendo giudizio;
• accertare e dichiarare che a decorrere dal 31 luglio 2016 l'Ing. ha subito un Parte_1 demansionamento e, per l'effetto, condannare RO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire tutti i danni subiti dall'Ing. quantificati nel 50% della Parte_1
retribuzione mensile per ogni mese di demansionamento o nella diversa somma che, anche in via equitativa, sarà ritenuta di giustizia. Il tutto, in ogni caso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge da ogni singola scadenza e sino al soddisfo e con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del presente giudizio.”
Nella contumacia della RO s.p.a. il Tribunale di Roma, proceduto ad istruttoria orale con assunzione dei testimoni , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
ha respinto il ricorso. Testimone_4
La sentenza appellata, al riguardo, innanzitutto ha puntualmente richiamato il panorama giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale la qualifica di dirigente non spetta soltanto al lavoratore che come "alter ego" dell'imprenditore, ricopra un ruolo di vertice nell'organizzazione o, comunque, occupi una posizione tale da poter influenzare l'andamento aziendale, ma anche al dipendente che, per l'indubbia qualificazione professionale, nonché per l'ampia responsabilità, operi con un corrispondente grado di autonomia e responsabilità; il primo giudice, poi, ha precisato che, con specifico riferimento alle realtà imprenditoriali – come quella della RO s.p.a. – sempre secondo la Suprema Corte, ben possono coesistere dirigenti di diverso livello (cfr. Cass. n. 12860 del
1988, conf. n. 14885 del 2000, v. pure Cass. n. 6393 del 1998 e n. 3981 del 2016), purché sia fatta salva anche nel dirigente di grado inferiore un'ampia autonomia decisionale circoscritta dal potere direttivo generale di massima del dirigente di livello superiore.
Tanto premesso in diritto, nel caso di specie i testimoni escussi avevano confermato le allegazioni contenute nel ricorso ex art. 414 c.p.c. in punto di descrizione delle mansioni disimpegnate dal era, quindi, emerso, come questi, tra il 31 marzo 2014 e luglio 2016 avesse partecipato Parte_1 alle attività di sviluppo commerciale per alcuni clienti, coordinando e gestendo l'attività di risorse di
RO S.p.A., fornendo indicazioni e contenuti per la redazione di proposte concrete;
avesse procurato opportunità di business con potenziali nuovi clienti, seguendo tutte le attività relative alla predisposizione delle presentazioni al potenziale cliente, intrattenendo i contatti e partecipando a meeting preparatori e di negoziazione anche direttamente presso il cliente, nonché che il medesimo ricorrente attuale appellante si interfacciasse continuamente con i vertici aziendali, ai quali, nelle riunioni mensili (Business Review), oltre a riferire e rendere conto dell'andamento delle attività della sua Area, sottoponeva eventuali proposte per il miglior perseguimento degli obiettivi prestabiliti e/o per lo sviluppo di nuove opportunità di business.
Ma, l'attività così allegata e provata era caratterizzata da un contenuto propositivo e di collaborazione all'assunzione delle decisioni, che venivano però prese da altri, mentre il si era sempre Parte_1
limitato ad attuare - seppure con un profilo di elevatissima professionalità e coordinando decine di risorse, anche di qualificazione elevata (ingegneri e quadri) - le determinazioni prese ai livelli superiori. Mancava, quindi il tratto distintivo dell'attività dirigenziale. Peraltro, il ricorrente attuale appellante nemmeno aveva potere di firma, circostanza che contribuiva ulteriormente a circoscriverne l'attività nell'ambito della qualifica di formale inquadramento (Quadro Senior).
E, poiché il dedotto demansionamento, lamentato con riguardo al periodo successivo al luglio 2016, era fondato esclusivamente con riferimento alle pretese mansioni di dirigente svolte in precedenza, anche le relative pretese non potevano essere accolte
Ha proposto appello affidandosi alle seguenti censure: Parte_1 1) Erroneità del capo della decisione gravata con il quale è stata rigettata la domanda di accertamento dello svolgimento, da parte del medesimo appellate, di funzioni dirigenziali dal
31.3.2014 al 31.7.2016.
Molti dirigenti dell'appellata non avevano potere di firma, quindi la relativa mancanza in capo al non avrebbe dovuto essere considerata decisiva dal primo giudice. Parte_1
Inoltre, nell'azienda in parola erano presenti diversi dirigenti che, come l'Ing. Parte_1 quali Responsabili delle diverse Business Area (in sostanza tante piccole sotto-aziende), svolgevano mansioni di elevato contenuto professionale e con ampia autonomia decisionale ma che non necessariamente avevano il potere di firmare contratti, potere che, in un'azienda della complessità della RO s.p.a., è totalmente scollegato dalla concreta operatività aziendale.
La valutazione del corposo materiale istruttorio in atti, documentale e testimoniale, se congruamente compiuta avrebbe dovuto condurre il primo giudice all'accoglimento della domanda di accertamento del diritto del medesimo appellante come dirigente.
2) Erroneità del capo della decisione gravata con il quale è stata rigettata la domanda di accertamento del demansionamento dal 31.7.2016, sull'erroneo presupposto che l'asserito demansionamento fosse stato dedotto esclusivamente con riferimento alle pretese mansioni di dirigente svolte in precedenza.
Al riguardo, con il ricorso ex art. 414 si era allegato, in particolare, che il demansionamento consistesse nella privazione delle mansioni svolte anche prima del periodo dal 31.3.2014 al
31.7.2016.
Come chiaramente riferito da tutti testimoni escussi, infatti, l'Ing. era stato posto Parte_1 al vertice della Business Area ed era il superiore gerarchico cui facevano riferimento tutte le risorse a lui sottoposte (32 GN di cui, alcuni, aventi anche la qualifica di Quadro).
L'Ing. aveva ricoperto, quindi, tra il 2014 ed il 2016 un ruolo di grande rilevanza Parte_1
e responsabilità e aveva svolto complesse mansioni di direzione, coordinamento e supervisione, caratterizzate da un elevatissimo grado di autonomia e professionalità.
A seguito della nuova riorganizzazione avvenuta nell'estate del 2016 era stato inspiegabilmente assegnato al settore con mansioni di semplice System Controparte_5
Engineer/Bid Manager (Responsabile di Offerta), mansioni analoghe a quelle assegnategli in sede di assunzione 15 anni prima e, di norma, affidate a dipendenti inquadrati nei livelli VI o
VII livello e mai a u Quadro senior A 1.
L'appellante ha quindi concluso per la riforma della sentenza in epigrafe e ha riproposto le conclusioni già sottoposte al tribunale e da questi rigettate. Si è costituita l'appellata, domandando respingersi il gravame.
Concesso termine alle parti per note, all'udienza odierna la causa è stata discussa e, all'esito, è stata data lettura del dispositivo in epigrafe.
L'appello è infondato.
Non merita adesione, innanzitutto, la prima censura.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non si rinvengono valide ragioni per scostarsi (tra le altre, Cassazione, ordinanza 30580/2019), il procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3
c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c.
Nel caso oggetto del presente giudizio, il ragionamento trifasico deve riguardare le funzioni dirigenziali che l'appellante deduce di avere svolto tra il 31.3.2014 e il 31.7.2016.
La descrizione del tratto caratteristico della qualifica di dirigente, secondo la giurisprudenza di legittimità, è stata puntualmente e correttamente svolta dal Tribunale, il quale ha condivisibilmente affermato che, nelle organizzazioni imprenditoriali complesse, quale quella della RO, descritta nel ricorso ex art. 414 c.p.c., è richiesta un'ampia autonomia decisionale circoscritta dal potere direttivo generale soltanto di massima del dirigente di livello superiore.
E, del resto, il CCNL applicabile, documento 21A del ricorrente in primo grado, all'art. 1, oltre a un elevato grado di autonomia e professionalità, richiede, al comma 1, la sussistenza in capo al dipendente del potere decisionale e, al comma 2, precisa che deve trattarsi di “poteri di rappresentanza e di decisione per tutta o per una notevole parte dell'azienda”.
Nel caso di specie, esattamente come accertato dal Tribunale, l'attività del anche nel Parte_1
periodo tra marzo 2014 e luglio 2016, era caratterizzata da un contenuto propositivo e di collaborazione all'assunzione delle decisioni, che venivano però prese da altri, mentre l'appellante si era sempre limitato ad attuare - seppure con un profilo di elevatissima professionalità e coordinando decine di risorse, anche di qualificazione elevata (ingegneri e quadri) - le determinazioni prese ai livelli superiori. Mancava, quindi il tratto distintivo dell'attività dirigenziale. In proposito, il teste ha raccontato di mansioni che comportavano la responsabilità dei progetti Tes_1
in prima persona, mediante la gestione delle ricorse affidate;
sulla stessa linea il teste . Il Tes_2
testimone ha aggiunto che il curava la contabilità relativa alle commesse di Tes_3 Parte_1
propria gestione;
così anche il testimone secondo il quale l'appellante curava la parte Tes_4
economica e gestionale dei contratti alla sua Unità affidati.
Trattasi, all'evidenza, di compiti di elevata qualificazione professionale e responsabilità, il disimpegno dei quali richiedeva autonomia e responsabilità sì, ma senza che sia emerso dall'istruttoria un potere decisionale “per tutta o per una notevole parte dell'azienda” in capo al
Un conto, infatti, era gestire progetti e contratti;
altro piano, in una società delle Parte_1
dimensioni e della specializzazione della RO, sarebbe stato prendere le decisioni su quali commesse prendere, sulla scelta degli appalti pubblici ai quali partecipare, insomma assumere le decisioni di rilievo dell'azienda.
Quelli del così come descritti dai testi, erano in sostanza compiti attuativi di scelte prese Parte_1
da altri, esattamente come accertato dalla sentenza appellata.
Compiti che, secondo la declaratoria contrattuale del CCNL Metalmeccanica Privata prodotto in atti, corrispondono a quelli di cui al livello Q8, proprio dell'appellante, livello che fa riferimento a “i lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni organizzativamente articolate di rilevante importanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, per attività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione, e/o ricerca e progettazione, in settori fondamentali dell'impresa, fornendo contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa”.
Il primo motivo di appello, pertanto, non può essere accolto.
Al riguardo non rileva che, come pure dedotto dall'appellante, ad altri dipendenti, responsabili di unità analoghe a quella affidata al fosse stata riconosciuta la qualifica dirigenziale, non Parte_1
esistendo un principio di parità di trattamento e inquadramento nelle aziende private;
né è decisivo che l'attuale appellante coordinasse anche dei quadri, ben potendo accadere, senza che ciò comporti superiore inquadramento, che tra più lavoratori muniti di pari inquadramento ci sia uno che coordini l'attività del gruppo.
Parimenti non meritevole di accoglimento, poi, è la seconda censura.
Al riguardo giova premettere che il dedotto demansionamento avrebbe avuto luogo a decorrere dal mese di agosto 2016, ossia nel vigore dell'art. 2103 c.c., nella versione successiva alle modifiche introdotte con il d.lgs. 81/2015. Quindi era consentito alla datrice di modificare unilateralmente le mansioni del lavoratore con il solo doppio limite del rispetto del medesimo livello categoriale di appartenenza e della categoria del lavoratore.
E l'istruttoria ha consentito di accertare come l'appellante avesse sempre svolto funzioni tecniche e ricoperto ruoli sussumibili nella categoria apicale del Quadro tanto prima quanto dopo luglio 2016.
Il teste ha dichiarato che anche nel nuovo assetto organizzativo disposto nell'estate del 2016 Tes_2
l'appellante aveva continuato a svolgere funzioni di PM e Responsabile di Progetto. In particolare, il suddetto testimone ha confermato il capitolo 15 del ricorso ex art. 414 c.p.c, con il quale si chiedeva ai testimoni di confermare che il fosse stato assegnato al ruolo di System Engineer;
il teste Parte_1
poi, ha dichiarato: “Ricordo che fu assegnato alla funzione di . So che Tes_4 Controparte_5 lui si è occupato anche del ruolo di Bid Manager a supporto delle vendite per l'elaborazione di nuove offerte commerciali”.
Gli elementi raccolti con l'istruttoria orale svolta, sembrano confermare le deduzioni dell'appellata, secondo cui anche dopo il 2016 l'appellante aveva continuato, in qualità di tecnico, a supportare le altre funzioni da cui dipendevano le attività descritte di marketing e vendita.
E, l'Unità al medesimo affidata, era articolata (come emerge dal DO/2016, doc. 2 allegato al ricorso ex art. 414 c.p.c.) in due Divisioni, la e la . In tale nuovo contesto, CP_6 Controparte_5 all'appellante era stata affidata la responsabilità della Space & Big Phisic Business Area, Launch
Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 [...]
Controparte_10
Leggendo il documento unitamente alle dichiarazioni del emerge come all'appellante, anche Tes_2
nella nuova configurazione organizzativa disposta a luglio 2016, avesse continuato a svolgere funzioni di PM e Responsabile di Progetto, sussumibili nel livello di inquadramento spettante
(Quadro Senior o Q8). E', del resto, lo stesso ricorso ex art. 414 c.p.c. a dedurre che al Parte_1
nel nuovo assetto, fossero state in concreto assegnate funzioni di Bid Manager, ossia di responsabile dell'offerta.
Trattasi di funzione che non pare deteriore rispetto a quella svolta in precedenza, nemmeno se paragonata al periodo marzo 2014-luglio 2016.
A tale ultimo riguardo, come si evince dal documento 2A prodotto in primo grado dal Parte_1
ordine di servizio n. 1/2014, quello con il quale era stato definito proprio quell'assetto delle competenze all'esito del quale, secondo l'appellante, gli sarebbero state conferite mansioni concretamente dirigenziali, era propria delle Business Unit la promozione della “offerta e acquisizione fino alla gestione” nell'ambito del settore assegnato. Fino a luglio 2016 l'attività di promozione e offerta era svolta, con le altre di competenza della propria
Business Area, con compiti di coordinamento e responsabilità della Business Area Manager della
Business Area Transport System & Services;
in seguito, la stessa attività di responsabile dell'offerta era svolta nella Space & Big Phisic Business Area, Launch Facilities & Ground Terminal;
CP_8
[...] Controparte_9 Controparte_10
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va respinto.
Ricorrono i presupposti per compensare le spese del grado tra le parti ex art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale del 19.04.2018, n. 77, da ravvisarsi. nelle “oggettive difficoltà degli accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti” (v. Cass.,
Sez.un., 30.7.2008, n. 20598), che sicuramente sussistevano nel caso di specie, attesa l'elevatissima qualificazione delle mansioni assolte dall'appellante, che potevano giustificare ampiamente la proposizione della domanda di accertamento del diritto all'inquadramento come dirigente.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 04/03/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi