CA
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/07/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza 241 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Maura Stassano Presidente dr. Rocco Pavese Consigliere dr. Francesca Tritto Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello in data 26 maggio 2025, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
e dell'art 35 d.lgs. 149/2022, come modificato dall'art. 1, comma 380, della Legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022), la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 421/2023 R.G. Sezione Lavoro, vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dagli Avv.ti Di Marco Davide e Parte_1
Carotenuto Domenico, con domicilio eletto in Scafati (SA), alla via Don Angelo n. 70;
- parte appellante -
E
, in persona del Dirigente regionale p.t., parte rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_1
Sacco Filomena e Cantore Domenico, con domicilio eletto in Salerno, alla via De Leo n.
12;
- parte appellata -
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Salerno n. 42/2023 pubblicata in data
17.01.2023 (R.G. n. 5848 /2021)
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato dinanzi al Tribunale di Salerno in data 03.11.2021
conveniva in giudizio per sentire: “1. accertare e dichiarare che il Parte_1 CP_1
1 sig. è affetto da patologia di origine professionale;
2. accertare e dichiarare che Parte_1 il signor a causa della tecnopatia contratta, ha riportato postumi invalidanti Parte_1 in misura pari al 15% o quantomeno pari o superiori al 06% a decorrere dal 22/09/2020 (data di denuncia M.P.) e per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t. al CP_1 pagamento dell'indennizzo in capitale per il danno biologico dovuto dalla data di presentazione della domanda amministrativa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
3. condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e CP_1 competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo”.
In particolare, il ricorrente affermava di aver lavorato a partire dal 1985 alle dipendenze di molteplici imprese, svolgendo per turni minimi di otto ore giornaliere le mansioni di casaro, con l'esposizione a fattori di rischio quali: movimentazione manuale di carichi pesanti in unione all'assunzione di posture incongrue per tempi protratti durante l'attività lavorativa. Il sig. riconduceva ai suddetti fattori la progressiva Parte_1
compromissione del proprio apparato osteoarticolare e affermava che, a seguito di apposita perizia medico-legale, risultava affetto da ernia discale lombare con disturbi neurotrofici agli arti inferiori. Il ricorrente sosteneva dunque che, in ragione del tipo di lavoro svolto e del relativo rischio lavorativo cui era stato esposto, la suddetta patologia fosse di origine professionale.
Per tali motivi, al fine di vedersi riconoscere l'indennizzo del danno biologico, il sig.
presentava relativa domanda all' che, effettuata la visita Parte_1 CP_1
medico-legale, la rigettava, ritenendo il rischio lavorativo in questione inidoneo a provocare la malattia denunciata.
Spiegava ricorso dinanzi al Tribunale di Salerno rivendicando il proprio diritto al riconoscimento della malattia professionale. Si costituiva l' , chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso ed eccependo la totale infondatezza della pretesa avversaria. Nel dettaglio,
l' rappresentava che “è essenziale per il riconoscimento del nesso eziologico fra patologia CP_1
e lavorazione l'esistenza e la dimostrazione di un fattore lavorativo causale o concausale eziopatogenicamente valido ed indispensabile a produrre lo specifico danno con rapporto diretto ed efficace”. Sul punto, il resistente rilevava che il sig. non avesse allegato alcuna Parte_1
documentazione che dimostrasse, in concreto, la sussistenza dell'esposizione al rischio di contrarre la malattia denunciata.
2 Con provvedimento del 5 maggio 2022, il Giudice di primo grado nominava il CTU che, dopo aver rilevato che “manca del tutto un iter clinico documentato congruo deponente per significatività clinica funzionale / sintomatologica della patologia denunciata”, riscontrava “la duplice piccola ernia discale lombare senza conflitto radicolare, in assenza di significativo iter clinico documentato, in assenza di significatività clinico-funzionale e neurologica irritativo/deficitaria”; ammetteva poi la sussistenza del rischio specifico e riconosceva, infine, il danno biologico nella misura del 3%.
La causa veniva decisa con sentenza n. 42/2023, con cui il Giudice di I° grado rigettava il ricorso argomentando sulla infondatezza dei motivi posti a base dello stesso.
Il Tribunale poneva a fondamento della sua decisione le risultanze peritali, in virtù delle quali “il quadro patologico del ricorrente non è tale da comportare l'insorgenza del diritto alla prestazione invocata”. Più nel dettaglio, il Tribunale osservava che la domanda attorea, benché fondata sul presupposto della sussistenza di un nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e l'aggravamento della patologia denunciata, risultava contraddetta da quanto rilevato dal CTU, il quale “ha evidenziato che il complesso patologico accertato non configura malattia professionale per difetto del nesso di causalità di possibili fattori legati al lavoro
e l'insorgenza delle anzidette patologie e che il danno sofferto è pari al 3%”.
Propone ora appello il sig. con ricorso depositato in data 17.07.2023, Parte_1 contestando le conclusioni del Giudice di prime cure ed eccependo che quest'ultimo abbia negato erroneamente la malattia professionale.
Più nel dettaglio, l'appellante ha contestato le risultanze peritali nella parte in cui hanno rilevato l'assenza di compressione radicolare, nonché l'errata quantificazione del danno biologico nella misura del 3%.
Con memoria del 18.09.2024 si è costituito l'appellato , reiterando sostanzialmente CP_1
le argomentazioni del primo grado di giudizio, tra cui l'assoluta carenza della documentazione avversaria, e concludendo per il rigetto del ricorso.
All'esito della discussione del presente procedimento ex. artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs.
n. 149/2022, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
3 ***
L'appello è infondato e va respinto per le seguenti ragioni.
Il ricorrente si duole della decisione del giudice di prime cure laddove avrebbe statuito l'insussistenza della malattia professionale e la percentuale (3%) insufficiente per il maturare del diritto al beneficio rivendicato.
Orbene, premesso che il ricorrente risulta aver prestato attività lavorativa di casaro per molti anni, in data 22/9/20 inoltrava all' domanda intesa ad ottenere il CP_1 riconoscimento di un danno biologico connesso ad ernia discale lombare, domanda respinta dall' per inidoneità del rischio lavorativo a provocare la malattia CP_1
denunciata.
Tale rigetto veniva poi impugnato dinanzi al giudice del lavoro di Salerno con richiesta di riconoscimento di danno biologico in misura del 15% o, quanto meno, pari o superiore al 6%. Il Tribunale, espletata la CTU, concludeva con il rigetto della domanda per mancanza di nesso di causalità della patologia con le mansioni espletate e, comunque per essere il danno inferiore al minimo indennizzabile. Più in particolare il ricorrente lamentava una lombosciatalgia sx pregressa e reiterata che, a suo dire, sarebbe riconducibile alle mansioni lavorative espletate e al sollevamento di pesi. Il Ctu nominato in primo grado oltre ad esaminare una risalente risonanza magnetica, datata 16/2/14, ne richiedeva un'altra che veniva prontamente prodotta dal ricorrente. Sottoponeva inoltre quest'ultimo a visita per ben due volte, concludendo per la sussistenza di patologia che, sebbene causalmente riconducibile alle mansioni lavorative quantomeno in concausalità, non superava il 3%, così escludendo il diritto al beneficio invocato in ricorso. Le valutazioni del consulente che hanno portato alle conclusioni su dette sono state molteplici e non solo derivate dalla visita del paziente ma, anche, dalla recente RMN prodotta e dalla totale assenza di certificazioni diagnostiche e terapeutiche che potessero rendere credibile la ricorrenza di episodi di lombosciatalgia come lamentati.
In sostanza il CTU nominato in primo grado ha argomentato :” Da segnalare che non risulta
(cioe': non esibita alcuna documentazione) alcuna visita ortopedica, neurologica, neurochirurgica, fisiatrica connessa alla patologia per cui e' causa;
nessuna prescrizione medica di terapia farmacologica e/o fisioterapia.
4 Cio' vuol dire che manca del tutto un iter clinico documentato congruo deponente per significativita' clinica funzionale / sintomatologica della patologia denunciata. Cio' a fronte di una sintomatologia clinica che si presenterebbe in maniera significativa pressoche' per 2 settimane in media al mese, dato che pertanto risulta meramente 'riferito' senza conferma documentale di sorta neppur parziale.
Questo rappresenta un primo momento imprescindibile di valutazione medicolegale.
Vi e' poi il dato strumentale: a livello L4L5 piccola ernia discale contenuta mediana che impronta la faccia ventrale del sacco durale, a livello L5S1 piccola ernia discale paramediana sx, che contatta la tasca radicolare omolaterale” il CTU poi conclude: ” A nostro avviso non sussiste dunque dubbio circa l'idoneita' qualitativa e quantitativa della mansione espletata in ordine al determinismo, anche eventualmente concorrente, dell'ernia discale lombare.
La tabella delle menomazioni di cui al DM 12/7/2000 riporta alla voce 213 l'ernia discale lombare attribuendo una percentuale fino al 12%.
Nel caso in esame la scarsa significativita' del reperto radiologico, la scarsissima significativita' dell'iter clinico documentato, la scarsissima significativita' dell'esame obiettivo funzionale e neurologico, ci inducono ad ammettere nel caso specifico un danno biologico in misura non superiore al 3%”. Tali conclusioni sono state poi confermate, dopo la confutazione delle osservazioni alla bozza peritale del consulente di parte.
Con il ricorso in appello il ripropone sostanzialmente la domanda di primo Parte_1 grado, contestando le conclusioni del CTU e del giudice di prime cure. Nulla propone che possa mettere in crisi le conclusioni del CTU e nulla produce a riprova dell'iter clinico che il consulente d'ufficio afferma essere scarsissimo. In pratica emerge una valutazione del CTU attenta ed approfondita tanto che ha richiesto una nuova risonanza magnetica, ho sottoposto a visita l'appellante per ben due volte e ha rilevato che non risulta documentazione relativamente ai lamentati episodi di lombosciatalgia né diagnostica, né terapeutica. In altri termini, alcun elemento viene prodotto in appello che possa consentire di rivedere le conclusioni del giudice di primo grado. Come anche le osservazioni proposte dalla CTP sono identiche a quelle proposte in sede di osservazioni alla bozza peritale e sulle quali il CTU si è ampiamente espresso.
Ebbene, certamente il giudice di prime cure ha erroneamente escluso il nesso di causalità tra mansioni espletate e patologia nonostante il CTU abbia ipotizzato la eziopatogenesi
5 quantomeno in concausalità, però non vi sono elementi per porre in dubbio il corretto operato del CTU sulla quantificazione del danno biologico.
Il Ctu fonda la sua valutazione:
1 - sulla mancanza di documentazione che dimostri i lamentati reiterati episodi di lombosciatalgia e a riguardo nulla produce il ricorrente che possa consentire di mettere in crisi tale affermazione.
2- sulla risonanza magnetica che, scrupolosamente, ha fatto ripetere in modo da poter affermare con certezza se vi siano ernie e di quale entità e anche questo dato è difficilmente contestabile trattandosi di lettura della RMN(“a livello L4L5 piccola ernia discale contenuta mediana che impronta la faccia ventrale del sacco durale, a livello L5S1 piccola ernia discale paramediana sx, che contatta la tasca radicolare omolaterale. Dunque 2 piccole ernie discali senza conflitto discoradicolare a livello L4L5 e L5S1, cui corrisponde esame clinicofunzionale negativo (ottima mobilita' del rachide lombare) e assenza di segni obiettivi significativi (buona la forza muscolare, buono il tono e il trofismo, Lasegue sfumatamente positivo solo a sx ma ai gradi estremi, quindi in pratica negativo, riflessi presenti e validi;
non presenza di deficit sensitivi a topografia radicolare);
3- sulla visita del ricorrente ripetuta anche una seconda volta (“scarsissima significatività dell'esame obiettivo funzionale”).
Orbene, la questione pertanto si può perimetrare unicamente sulla quantificazione del danno biologico che secondo tabella trattasi di patologia valutabile fino al 12% (e non al
15% come richiesto in ricorso) e che il CTU valuta al 3%. Nulla in grado di appello viene riferito che possa mettere in crisi le risultanze del CTU in primo grado. Né alcuna nuova attività istruttoria o indagine peritale in appello avrebbe potuto portare a diverse conclusioni atteso che le argomentazioni proposte in grado di appello ricalcano sostanzialmente le osservazioni alla CTU da parte della consulente di parte sulle quali ampiamente il consulente ha risposto esaurientemente: ” Il CTP ritiene poi di non concordare con la valutazione del danno. La collega ricorda che al I accesso (il e' stato Parte_1 visitato 2 volte) il periziando 'giungeva deambulando con l'ausilio di stampella ortopedica in quanto si trovava in fase di riacutizzazione della lombosciatalgia). La circostanza e' esatta pero'
l'uso di stampella non e' un dato semeiologico e la motivazione va accuratamente esaminata.
Orbene l'esame obiettivo del paziente lasciava adito a molti dubbi circa l'impegno neurologico e funzionale persistente e permanente, pur non potendosi contestare la possibile ('possibile')
6 sussistenza di una fase 'acuta' o 'subacuta'. Non si concorda invece con la 'profusa sudorazione algica che ha accompagnato tutta la visita medica' e comunque la sudorazione algica non rientra nella semeiotica neurologica.
L'esame clinico riportato in CTU e' quello emergente dall'analisi combinata dei 2 esami obiettivi, di cui comunque nessuno evidenziava importanti segni di irritazione radicolare ne' segni apprezzabili di compressione radicolare. La RMN di controllo ha poi tolto ogni dubbio non evidenziando segni di conflitto radicolare.
Ad ogni modo le cause di lombalgia sono tante, a noi qui interessava ricercare i segni di una lombalgia/lombosciatalgia/sofferenza radicolare sulla base di un'ernia discale, ed e' in tale ottica che abbiamo articolato la discussione di cui sopra.
Inoltre a rettifica di quanto riportato dal CTP la riferita ipoestesia (dato soggettivo !) non ricalcava fedelmente la radice L5S1 ma veniva riferita A TUTTO L'ARTO INFERIORE SINISTRO, dunque non poteva essere considerato segno attendibile di danno radicolare monoradicolare.
Questo CTU ritiene pertanto di non essere incorso in 'grossolani errori di giudizio' ma di aver seguito un iter diagnostico-valutativo corretto, che ha tenuto conto anche dell'assenza di un iter clinico documentato congruo”.
In definitiva le argomentazioni del consulente di parte, sulla base delle quali è stato articolato il ricorso in appello, hanno già avuto ampia risposta da parte del consulente del primo grado di giudizio con argomentazioni coerenti e chiare, pertanto una nuova consulenza, inammissibile in quanto esplorativa perché avrebbe dovuto indagare su elementi in grado di consentire di concludere diversamente dal CTU precedente, difficilmente avrebbe potuto argomentare su un danno biologico addirittura pari o superiore al 6%, minimo necessario per ottenere il beneficio rivendicato. Va pertanto confermata la sentenza di primo grado state l'insussistenza del minimo indennizzabile del danno.
L'appello va pertanto rigettato. Spese irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n.42/23, emessa dal Tribunale di Salerno in data 17/01/2023, ogni diversa istanza reietta comunque disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
7 b) dichiara irripetibili le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
c) dichiara astrattamente sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 co. 1quater DPR
115/2002.
Salerno, 26 maggio 2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Francesca Tritto
Il Presidente
Dott.ssa Maura Stassano
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Maura Stassano Presidente dr. Rocco Pavese Consigliere dr. Francesca Tritto Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello in data 26 maggio 2025, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
e dell'art 35 d.lgs. 149/2022, come modificato dall'art. 1, comma 380, della Legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022), la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 421/2023 R.G. Sezione Lavoro, vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dagli Avv.ti Di Marco Davide e Parte_1
Carotenuto Domenico, con domicilio eletto in Scafati (SA), alla via Don Angelo n. 70;
- parte appellante -
E
, in persona del Dirigente regionale p.t., parte rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_1
Sacco Filomena e Cantore Domenico, con domicilio eletto in Salerno, alla via De Leo n.
12;
- parte appellata -
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Salerno n. 42/2023 pubblicata in data
17.01.2023 (R.G. n. 5848 /2021)
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato dinanzi al Tribunale di Salerno in data 03.11.2021
conveniva in giudizio per sentire: “1. accertare e dichiarare che il Parte_1 CP_1
1 sig. è affetto da patologia di origine professionale;
2. accertare e dichiarare che Parte_1 il signor a causa della tecnopatia contratta, ha riportato postumi invalidanti Parte_1 in misura pari al 15% o quantomeno pari o superiori al 06% a decorrere dal 22/09/2020 (data di denuncia M.P.) e per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t. al CP_1 pagamento dell'indennizzo in capitale per il danno biologico dovuto dalla data di presentazione della domanda amministrativa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
3. condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e CP_1 competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo”.
In particolare, il ricorrente affermava di aver lavorato a partire dal 1985 alle dipendenze di molteplici imprese, svolgendo per turni minimi di otto ore giornaliere le mansioni di casaro, con l'esposizione a fattori di rischio quali: movimentazione manuale di carichi pesanti in unione all'assunzione di posture incongrue per tempi protratti durante l'attività lavorativa. Il sig. riconduceva ai suddetti fattori la progressiva Parte_1
compromissione del proprio apparato osteoarticolare e affermava che, a seguito di apposita perizia medico-legale, risultava affetto da ernia discale lombare con disturbi neurotrofici agli arti inferiori. Il ricorrente sosteneva dunque che, in ragione del tipo di lavoro svolto e del relativo rischio lavorativo cui era stato esposto, la suddetta patologia fosse di origine professionale.
Per tali motivi, al fine di vedersi riconoscere l'indennizzo del danno biologico, il sig.
presentava relativa domanda all' che, effettuata la visita Parte_1 CP_1
medico-legale, la rigettava, ritenendo il rischio lavorativo in questione inidoneo a provocare la malattia denunciata.
Spiegava ricorso dinanzi al Tribunale di Salerno rivendicando il proprio diritto al riconoscimento della malattia professionale. Si costituiva l' , chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso ed eccependo la totale infondatezza della pretesa avversaria. Nel dettaglio,
l' rappresentava che “è essenziale per il riconoscimento del nesso eziologico fra patologia CP_1
e lavorazione l'esistenza e la dimostrazione di un fattore lavorativo causale o concausale eziopatogenicamente valido ed indispensabile a produrre lo specifico danno con rapporto diretto ed efficace”. Sul punto, il resistente rilevava che il sig. non avesse allegato alcuna Parte_1
documentazione che dimostrasse, in concreto, la sussistenza dell'esposizione al rischio di contrarre la malattia denunciata.
2 Con provvedimento del 5 maggio 2022, il Giudice di primo grado nominava il CTU che, dopo aver rilevato che “manca del tutto un iter clinico documentato congruo deponente per significatività clinica funzionale / sintomatologica della patologia denunciata”, riscontrava “la duplice piccola ernia discale lombare senza conflitto radicolare, in assenza di significativo iter clinico documentato, in assenza di significatività clinico-funzionale e neurologica irritativo/deficitaria”; ammetteva poi la sussistenza del rischio specifico e riconosceva, infine, il danno biologico nella misura del 3%.
La causa veniva decisa con sentenza n. 42/2023, con cui il Giudice di I° grado rigettava il ricorso argomentando sulla infondatezza dei motivi posti a base dello stesso.
Il Tribunale poneva a fondamento della sua decisione le risultanze peritali, in virtù delle quali “il quadro patologico del ricorrente non è tale da comportare l'insorgenza del diritto alla prestazione invocata”. Più nel dettaglio, il Tribunale osservava che la domanda attorea, benché fondata sul presupposto della sussistenza di un nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e l'aggravamento della patologia denunciata, risultava contraddetta da quanto rilevato dal CTU, il quale “ha evidenziato che il complesso patologico accertato non configura malattia professionale per difetto del nesso di causalità di possibili fattori legati al lavoro
e l'insorgenza delle anzidette patologie e che il danno sofferto è pari al 3%”.
Propone ora appello il sig. con ricorso depositato in data 17.07.2023, Parte_1 contestando le conclusioni del Giudice di prime cure ed eccependo che quest'ultimo abbia negato erroneamente la malattia professionale.
Più nel dettaglio, l'appellante ha contestato le risultanze peritali nella parte in cui hanno rilevato l'assenza di compressione radicolare, nonché l'errata quantificazione del danno biologico nella misura del 3%.
Con memoria del 18.09.2024 si è costituito l'appellato , reiterando sostanzialmente CP_1
le argomentazioni del primo grado di giudizio, tra cui l'assoluta carenza della documentazione avversaria, e concludendo per il rigetto del ricorso.
All'esito della discussione del presente procedimento ex. artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs.
n. 149/2022, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
3 ***
L'appello è infondato e va respinto per le seguenti ragioni.
Il ricorrente si duole della decisione del giudice di prime cure laddove avrebbe statuito l'insussistenza della malattia professionale e la percentuale (3%) insufficiente per il maturare del diritto al beneficio rivendicato.
Orbene, premesso che il ricorrente risulta aver prestato attività lavorativa di casaro per molti anni, in data 22/9/20 inoltrava all' domanda intesa ad ottenere il CP_1 riconoscimento di un danno biologico connesso ad ernia discale lombare, domanda respinta dall' per inidoneità del rischio lavorativo a provocare la malattia CP_1
denunciata.
Tale rigetto veniva poi impugnato dinanzi al giudice del lavoro di Salerno con richiesta di riconoscimento di danno biologico in misura del 15% o, quanto meno, pari o superiore al 6%. Il Tribunale, espletata la CTU, concludeva con il rigetto della domanda per mancanza di nesso di causalità della patologia con le mansioni espletate e, comunque per essere il danno inferiore al minimo indennizzabile. Più in particolare il ricorrente lamentava una lombosciatalgia sx pregressa e reiterata che, a suo dire, sarebbe riconducibile alle mansioni lavorative espletate e al sollevamento di pesi. Il Ctu nominato in primo grado oltre ad esaminare una risalente risonanza magnetica, datata 16/2/14, ne richiedeva un'altra che veniva prontamente prodotta dal ricorrente. Sottoponeva inoltre quest'ultimo a visita per ben due volte, concludendo per la sussistenza di patologia che, sebbene causalmente riconducibile alle mansioni lavorative quantomeno in concausalità, non superava il 3%, così escludendo il diritto al beneficio invocato in ricorso. Le valutazioni del consulente che hanno portato alle conclusioni su dette sono state molteplici e non solo derivate dalla visita del paziente ma, anche, dalla recente RMN prodotta e dalla totale assenza di certificazioni diagnostiche e terapeutiche che potessero rendere credibile la ricorrenza di episodi di lombosciatalgia come lamentati.
In sostanza il CTU nominato in primo grado ha argomentato :” Da segnalare che non risulta
(cioe': non esibita alcuna documentazione) alcuna visita ortopedica, neurologica, neurochirurgica, fisiatrica connessa alla patologia per cui e' causa;
nessuna prescrizione medica di terapia farmacologica e/o fisioterapia.
4 Cio' vuol dire che manca del tutto un iter clinico documentato congruo deponente per significativita' clinica funzionale / sintomatologica della patologia denunciata. Cio' a fronte di una sintomatologia clinica che si presenterebbe in maniera significativa pressoche' per 2 settimane in media al mese, dato che pertanto risulta meramente 'riferito' senza conferma documentale di sorta neppur parziale.
Questo rappresenta un primo momento imprescindibile di valutazione medicolegale.
Vi e' poi il dato strumentale: a livello L4L5 piccola ernia discale contenuta mediana che impronta la faccia ventrale del sacco durale, a livello L5S1 piccola ernia discale paramediana sx, che contatta la tasca radicolare omolaterale” il CTU poi conclude: ” A nostro avviso non sussiste dunque dubbio circa l'idoneita' qualitativa e quantitativa della mansione espletata in ordine al determinismo, anche eventualmente concorrente, dell'ernia discale lombare.
La tabella delle menomazioni di cui al DM 12/7/2000 riporta alla voce 213 l'ernia discale lombare attribuendo una percentuale fino al 12%.
Nel caso in esame la scarsa significativita' del reperto radiologico, la scarsissima significativita' dell'iter clinico documentato, la scarsissima significativita' dell'esame obiettivo funzionale e neurologico, ci inducono ad ammettere nel caso specifico un danno biologico in misura non superiore al 3%”. Tali conclusioni sono state poi confermate, dopo la confutazione delle osservazioni alla bozza peritale del consulente di parte.
Con il ricorso in appello il ripropone sostanzialmente la domanda di primo Parte_1 grado, contestando le conclusioni del CTU e del giudice di prime cure. Nulla propone che possa mettere in crisi le conclusioni del CTU e nulla produce a riprova dell'iter clinico che il consulente d'ufficio afferma essere scarsissimo. In pratica emerge una valutazione del CTU attenta ed approfondita tanto che ha richiesto una nuova risonanza magnetica, ho sottoposto a visita l'appellante per ben due volte e ha rilevato che non risulta documentazione relativamente ai lamentati episodi di lombosciatalgia né diagnostica, né terapeutica. In altri termini, alcun elemento viene prodotto in appello che possa consentire di rivedere le conclusioni del giudice di primo grado. Come anche le osservazioni proposte dalla CTP sono identiche a quelle proposte in sede di osservazioni alla bozza peritale e sulle quali il CTU si è ampiamente espresso.
Ebbene, certamente il giudice di prime cure ha erroneamente escluso il nesso di causalità tra mansioni espletate e patologia nonostante il CTU abbia ipotizzato la eziopatogenesi
5 quantomeno in concausalità, però non vi sono elementi per porre in dubbio il corretto operato del CTU sulla quantificazione del danno biologico.
Il Ctu fonda la sua valutazione:
1 - sulla mancanza di documentazione che dimostri i lamentati reiterati episodi di lombosciatalgia e a riguardo nulla produce il ricorrente che possa consentire di mettere in crisi tale affermazione.
2- sulla risonanza magnetica che, scrupolosamente, ha fatto ripetere in modo da poter affermare con certezza se vi siano ernie e di quale entità e anche questo dato è difficilmente contestabile trattandosi di lettura della RMN(“a livello L4L5 piccola ernia discale contenuta mediana che impronta la faccia ventrale del sacco durale, a livello L5S1 piccola ernia discale paramediana sx, che contatta la tasca radicolare omolaterale. Dunque 2 piccole ernie discali senza conflitto discoradicolare a livello L4L5 e L5S1, cui corrisponde esame clinicofunzionale negativo (ottima mobilita' del rachide lombare) e assenza di segni obiettivi significativi (buona la forza muscolare, buono il tono e il trofismo, Lasegue sfumatamente positivo solo a sx ma ai gradi estremi, quindi in pratica negativo, riflessi presenti e validi;
non presenza di deficit sensitivi a topografia radicolare);
3- sulla visita del ricorrente ripetuta anche una seconda volta (“scarsissima significatività dell'esame obiettivo funzionale”).
Orbene, la questione pertanto si può perimetrare unicamente sulla quantificazione del danno biologico che secondo tabella trattasi di patologia valutabile fino al 12% (e non al
15% come richiesto in ricorso) e che il CTU valuta al 3%. Nulla in grado di appello viene riferito che possa mettere in crisi le risultanze del CTU in primo grado. Né alcuna nuova attività istruttoria o indagine peritale in appello avrebbe potuto portare a diverse conclusioni atteso che le argomentazioni proposte in grado di appello ricalcano sostanzialmente le osservazioni alla CTU da parte della consulente di parte sulle quali ampiamente il consulente ha risposto esaurientemente: ” Il CTP ritiene poi di non concordare con la valutazione del danno. La collega ricorda che al I accesso (il e' stato Parte_1 visitato 2 volte) il periziando 'giungeva deambulando con l'ausilio di stampella ortopedica in quanto si trovava in fase di riacutizzazione della lombosciatalgia). La circostanza e' esatta pero'
l'uso di stampella non e' un dato semeiologico e la motivazione va accuratamente esaminata.
Orbene l'esame obiettivo del paziente lasciava adito a molti dubbi circa l'impegno neurologico e funzionale persistente e permanente, pur non potendosi contestare la possibile ('possibile')
6 sussistenza di una fase 'acuta' o 'subacuta'. Non si concorda invece con la 'profusa sudorazione algica che ha accompagnato tutta la visita medica' e comunque la sudorazione algica non rientra nella semeiotica neurologica.
L'esame clinico riportato in CTU e' quello emergente dall'analisi combinata dei 2 esami obiettivi, di cui comunque nessuno evidenziava importanti segni di irritazione radicolare ne' segni apprezzabili di compressione radicolare. La RMN di controllo ha poi tolto ogni dubbio non evidenziando segni di conflitto radicolare.
Ad ogni modo le cause di lombalgia sono tante, a noi qui interessava ricercare i segni di una lombalgia/lombosciatalgia/sofferenza radicolare sulla base di un'ernia discale, ed e' in tale ottica che abbiamo articolato la discussione di cui sopra.
Inoltre a rettifica di quanto riportato dal CTP la riferita ipoestesia (dato soggettivo !) non ricalcava fedelmente la radice L5S1 ma veniva riferita A TUTTO L'ARTO INFERIORE SINISTRO, dunque non poteva essere considerato segno attendibile di danno radicolare monoradicolare.
Questo CTU ritiene pertanto di non essere incorso in 'grossolani errori di giudizio' ma di aver seguito un iter diagnostico-valutativo corretto, che ha tenuto conto anche dell'assenza di un iter clinico documentato congruo”.
In definitiva le argomentazioni del consulente di parte, sulla base delle quali è stato articolato il ricorso in appello, hanno già avuto ampia risposta da parte del consulente del primo grado di giudizio con argomentazioni coerenti e chiare, pertanto una nuova consulenza, inammissibile in quanto esplorativa perché avrebbe dovuto indagare su elementi in grado di consentire di concludere diversamente dal CTU precedente, difficilmente avrebbe potuto argomentare su un danno biologico addirittura pari o superiore al 6%, minimo necessario per ottenere il beneficio rivendicato. Va pertanto confermata la sentenza di primo grado state l'insussistenza del minimo indennizzabile del danno.
L'appello va pertanto rigettato. Spese irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n.42/23, emessa dal Tribunale di Salerno in data 17/01/2023, ogni diversa istanza reietta comunque disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
7 b) dichiara irripetibili le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
c) dichiara astrattamente sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 co. 1quater DPR
115/2002.
Salerno, 26 maggio 2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Francesca Tritto
Il Presidente
Dott.ssa Maura Stassano
8