CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 465/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RUBERTO CARMELO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 861/2025 depositato il 09/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034489625 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034489625 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034489625 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034489625 TARSU/TIA 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034489625 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso telematico Il Sig. Ricorrente_1, in atti generalizzato, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli Avv. Difensore_2 e Difensore_1 del Foro di Messina, agiva contro l'Agenzia delle Entrate SS di Messina e
contro
ATO ME1 S.p.A. in liquidazione chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 295 2024 00344896 25 000, notificata il 6.2.2025, relativa alla TARSU 2008/2012 per un importo di € 2.218,88.
A sostegno dello stesso il ricorrente, con l'articolato atto introduttivo cui si fa formale rinvio, eccepiva l'intervenuta decadenza/prescrizione quinquennale dell'imposta di cui sopra;
la mancata notifica degli atti prodromici e della loro allegazione;
il difetto di una congrua motivazione dell'atto impugnato;
l'impossibilità di verificare i criteri di calcolo ed i parametri tariffari (come previsto da d.lgs. 22/1997 e d.P.R. 158/1999), sottolineando infine la mancanza di legittimazione del soggetto che ha firmato gli atti e l'impossibilità di comprendere per quale utenza sia stata calcolata la tassa.
Quanto sopra veniva ribadito con memoria di data 27.12.2025.
***
Si costitutiva in giudizio la sola Agenzia delle Entrate SS di Messina, nonostante la regolare notifica del ricorso ad ATO ME1 S.p.A. in liquidazione del 9.2.2025.
Essa eccepiva in primis il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo estranea alla fase di formazione e notifica degli atti presupposti, che competono esclusivamente all'Ente impositore, mentre ha posto in essere un atto doveroso e legittimo in quanto privo di vizi propri.
potendo rispondere solo del proprio operato successivo alla consegna del ruolo, mentre tutte le contestazioni (formazione del ruolo;
debenza del tributo;
notifica degli atti presupposti;
correttezza dell'individuazione del soggetto passivo;
termini decadenziali), competono esclusivamente all'ente impositore (A.T.O. ME1).
Quanto alle altre eccezioni sosteneva che la mancata firma del ruolo non comporta invalidità, essendo atto interno;
che la validazione informatica è equipollente alla sottoscrizione;
che la motivazione “per relationem” è legittima se consente al contribuente, come nel caso di specie, di individuare gli atti richiamati.
Infine sosteneva la correttezza del calcolo degli interessi ex art. 20 d.P.R. 602/73 dal giorno successivo alla scadenza fino alla consegna del ruolo e che, ai fini della prescrizione, va considerata la sospensione dei termini dovuta alla normativa COVID-19.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate /SS non può essere messa in discussione, vieppiù alla luce dell'ordinanza della Suprema Corte del 9 marzo 2022 n. 7716 che, statuendo in ordine alla solidarietà delle spese di lite, ha chiarito che nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità.
Ma non è quest'ultima la fattispecie perché questo Giudice non ravvisa alcuna nullità della notifica dell'atto impugnato;
né sussiste un suo difetto di motivazione alla luce della sentenza di data 14 luglio
2022, n. 22281 delle SU della Cassazione Civile, secondo la quale – in tema di atto esecutivo – il semplice richiamo dell'atto precedente soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990.
Peraltro, la mancata costituzione in giudizio di ATO ME1 S.p.A., Ente impositore, rende incontrovertibili i rilievi del ricorrente in merito alla nullità della cartella di pagamento per omessa allegazione e notificazione degli avvisi prodromici, mentre d'altra parte è pacifico il compimento della prescrizione quinquennale risalente, al più tardi, al 31.12.2017 in assenza – o comunque prima – di qualsivoglia atto interruttivo o diversa norma derogatrice dell'anzidetto termine, il che è motivo assorbente delle altre eccezioni o doglianze.
***
In applicazione dei principi sopra citato e di soccombenza le parti convenute vanno condannate in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 750,00 oltre accessori di legge. Messina, 23 gennaio 2026.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RUBERTO CARMELO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 861/2025 depositato il 09/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034489625 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034489625 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034489625 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034489625 TARSU/TIA 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034489625 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso telematico Il Sig. Ricorrente_1, in atti generalizzato, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli Avv. Difensore_2 e Difensore_1 del Foro di Messina, agiva contro l'Agenzia delle Entrate SS di Messina e
contro
ATO ME1 S.p.A. in liquidazione chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 295 2024 00344896 25 000, notificata il 6.2.2025, relativa alla TARSU 2008/2012 per un importo di € 2.218,88.
A sostegno dello stesso il ricorrente, con l'articolato atto introduttivo cui si fa formale rinvio, eccepiva l'intervenuta decadenza/prescrizione quinquennale dell'imposta di cui sopra;
la mancata notifica degli atti prodromici e della loro allegazione;
il difetto di una congrua motivazione dell'atto impugnato;
l'impossibilità di verificare i criteri di calcolo ed i parametri tariffari (come previsto da d.lgs. 22/1997 e d.P.R. 158/1999), sottolineando infine la mancanza di legittimazione del soggetto che ha firmato gli atti e l'impossibilità di comprendere per quale utenza sia stata calcolata la tassa.
Quanto sopra veniva ribadito con memoria di data 27.12.2025.
***
Si costitutiva in giudizio la sola Agenzia delle Entrate SS di Messina, nonostante la regolare notifica del ricorso ad ATO ME1 S.p.A. in liquidazione del 9.2.2025.
Essa eccepiva in primis il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo estranea alla fase di formazione e notifica degli atti presupposti, che competono esclusivamente all'Ente impositore, mentre ha posto in essere un atto doveroso e legittimo in quanto privo di vizi propri.
potendo rispondere solo del proprio operato successivo alla consegna del ruolo, mentre tutte le contestazioni (formazione del ruolo;
debenza del tributo;
notifica degli atti presupposti;
correttezza dell'individuazione del soggetto passivo;
termini decadenziali), competono esclusivamente all'ente impositore (A.T.O. ME1).
Quanto alle altre eccezioni sosteneva che la mancata firma del ruolo non comporta invalidità, essendo atto interno;
che la validazione informatica è equipollente alla sottoscrizione;
che la motivazione “per relationem” è legittima se consente al contribuente, come nel caso di specie, di individuare gli atti richiamati.
Infine sosteneva la correttezza del calcolo degli interessi ex art. 20 d.P.R. 602/73 dal giorno successivo alla scadenza fino alla consegna del ruolo e che, ai fini della prescrizione, va considerata la sospensione dei termini dovuta alla normativa COVID-19.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate /SS non può essere messa in discussione, vieppiù alla luce dell'ordinanza della Suprema Corte del 9 marzo 2022 n. 7716 che, statuendo in ordine alla solidarietà delle spese di lite, ha chiarito che nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità.
Ma non è quest'ultima la fattispecie perché questo Giudice non ravvisa alcuna nullità della notifica dell'atto impugnato;
né sussiste un suo difetto di motivazione alla luce della sentenza di data 14 luglio
2022, n. 22281 delle SU della Cassazione Civile, secondo la quale – in tema di atto esecutivo – il semplice richiamo dell'atto precedente soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990.
Peraltro, la mancata costituzione in giudizio di ATO ME1 S.p.A., Ente impositore, rende incontrovertibili i rilievi del ricorrente in merito alla nullità della cartella di pagamento per omessa allegazione e notificazione degli avvisi prodromici, mentre d'altra parte è pacifico il compimento della prescrizione quinquennale risalente, al più tardi, al 31.12.2017 in assenza – o comunque prima – di qualsivoglia atto interruttivo o diversa norma derogatrice dell'anzidetto termine, il che è motivo assorbente delle altre eccezioni o doglianze.
***
In applicazione dei principi sopra citato e di soccombenza le parti convenute vanno condannate in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 750,00 oltre accessori di legge. Messina, 23 gennaio 2026.