Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/06/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice dott.ssa Ada Lucca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 10562/2022 promossa da:
( Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2
Parte_3 C.F._3
tutti elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, presso lo studio degli avv.ti
Andrea Nicatore e Davide Patellani sito in Chiavari, Galleria di Corso Garibaldi 22/2, che li rappresentano ed assistono in forza di mandato in atti
- Attori -
CONTRO
( ) Controparte_1 C.F._4 elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso lo studio dell'avv. Monica
Uccelli sito in Chiavari, C.so Garibaldi 9- 2B, che la rappresenta ed assiste in forza di mandato in atti
- Convenuta -
E CONTRO
( ) CP_2 C.F._5
( ) CP_3 C.F._6
( Controparte_4 C.F._7
( CP_5 C.F._8 tutti elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, presso lo studio dell'avv. Paolo
Marchiò, sito in Genova, Piazza Dante 9/6°, che li rappresenta ed assiste in forza di mandato in atti
- Convenuti -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1
-“In via principale accertare e dichiarare, per i motivi ed i titoli visti in narrativa, previ ogni accertamento e pronuncia necessari, in via anche alternativa e/o subordinata tra di loro, l'esistenza della servitù di passaggio carrabile insistente sul terreno distinto al NCT del Comune di Chiavari al foglio 11 mappale 1963 di proprietà dei convenuti ed a beneficio dei fondi dominanti di proprietà degli esponenti ed identificati al NCT del
Comune di Chiavari al foglio 11 mappali 981 e 1759 ed al NCEU del Comune di Chiavari al foglio 11 mappale 1760, in ogni caso come quantitativamente e qualitativamente descritto in scrittura privata 7.6.2006, (art. 11 lett. b), qui prodotta sub doc. n. 9, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrizione della stessa;
- Sempre in via principale, per i motivi meglio visti in narrativa, previo accertamento della lesione - e della relativa responsabilità - del diritto di servitù degli esponenti (e del loro corrispondente possesso) gravante sul terreno distinto al NCT del Comune di
Chiavari al foglio 11 mappale 1963 di proprietà dei convenuti ed a beneficio dei fondi dominanti identificati al NCT del Comune di Chiavari al foglio 11 mappale 981 e 1959 ed al NCEU del Comune di Chiavari al foglio 11 mappale 1760, consistente nell'apposizione di ostacoli (furgoni già targati CM085VE e VSWT533 - oggi GF478XH
- tronchi ed ogni altro mezzo) al passaggio carrabile e consistente nell'arbitraria limitazione dello stesso, nonché previo accertamento del danno che detta condotta comporta ed ha comportato ai danni degli attori, condannare i convenuti, per quanto di dovere ed in relazione alla loro accertanda responsabilità, a rimuovere i predetti ostacoli con ordine alla cessazione di ogni turbativa, alla rimessione delle cose in pristino ed alla rimozione di quanto risulti limitativo all'esercizio del diritto di servitù e conseguentemente condannare i convenuti, sempre per quanto di dovere ed in relazione alla loro accertanda responsabilità, al risarcimento del danno consistente nel ritardo nell'esecuzione dei lavori inerenti l'immobile di proprietà degli esponenti come meglio specificato in perizia prodotta sub doc. n. 22 per un importo pari ad euro 18.346,36 o nella minore/maggiore misura emergenda in corso di causa, da determinarsi anche in via equitativa;
- In ogni caso condannare i responsabili a pagare in favore degli attori, ex art. 614 bis
c.p.c., una somma di importo non inferiore ad € 100,00 ovvero, in subordine, della diversa entità ritenuta dal Tribunale Ill.mo, per ciascun giorno di ritardo nell'esecuzione
2 3
dell'emanando/i provvedimento/i di condanna ad obbligo di fare e di cessazione di turbativa richiesto/i al punto precedente;
- Vinte le spese.”
PER PARTE CONVENUTA : “Piaccia al Tribunale pronunciare Controparte_1 sentenza secondo giustizia, tenendo comunque indenne la signora da Controparte_1 ogni eventuale pronuncia di condanna a favore degli attori a titolo di risarcimento di danni. Vinte le spese di lite nei confronti della parte soccombente tenuto conto del comportamento processuale delle stesse”.
PER PARTE CONVENUTA , , CP_2 CP_3 Controparte_4
“Piaccia al Tribunale Ill.mo ogni contraria istanza, eccezione, CP_5 deduzione reietta, per le ragioni di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta e con ogni conseguenziale pronuncia: - nel merito, respingere integralmente le domande tutte formulate dagli attori, in quanto infondate in fatto e diritto e non provate;
- in subordine, qualora l'Ill.mo Tribunale ritenesse di dover accertare l'esistenza della servitù di passaggio anche carraio voglia determinarne l'estensione e l'esercizio al solo passaggio pedonale o con mezzi meccanici di piccole dimensioni in ragione del disposto degli artt. 1063,1064 e 1065 c.c., con l'ulteriore specificazione dei confini di detta servitù di passaggio sul fondo servente, con ogni conseguenziale provvedimento;
-sempre nel merito voglia respingere la domanda di risarcimento dei danni formulata dagli attori in quanto infondata in fatto e diritto e comunque non provata;
- in via riconvenzionale, accertata l'illegittima alterazione dei luoghi operata dalla ditta incaricata dagli attori, voglia condannare gli attori al risarcimento del danno patito dagli esponenti, anche in via equitativa, comunque ordinando la riduzione in pristino dei luoghi ad esclusivo onere e spese degli attori, determinando inoltre ex art. 614 bis c.p.c. la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza;
- con vittoria delle spese e compensi di causa oltre rimborso forfettario 15%,
C.p.a ed Iva”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
3 4
Con atto di citazione notificato il 16 – 21/11/2022 gli attori hanno convenuto in giudizio e Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 deducendo:
[...]
- di essere proprietari di terreni censiti al Catasto Terreni del Comune di Chiavari foglio 11, mappali nn. 981, 1759 e di un fabbricato rurale in corso di ristrutturazione distinto al foglio 11, mappale 1760;
- di essere divenuti proprietari di tali immobili quali eredi universali di
[...]
deceduto in data 06/06/2019; Per_1
- che unico accesso carrabile ai terreni ed al fabbricato di cui sopra è costituito da una strada sterrata insistente, da tempo immemore, sul confinante terreno, distinto al Catasto Terreni del Comune di Chiavari foglio 11, mappale 1963 di proprietà dei convenuti;
- che la proprietà del terreno sul quale insiste la strada sterrata è pervenuta ai convenuti in forza di successione ereditaria di (deceduto in Persona_2 data 24/08/2015) il quale li aveva istituiti eredi universali;
- che, a loro volta, i rispettivi danti causa degli odierni proprietari, avevano ricevuto la proprietà dei suddetti immobili (all'epoca entrambi censiti nel mappale n. 1005) in forza di atto di divisione del 29/08/1991, con il quale i fratelli e Per_1 Per_2 avevano suddiviso l'asse ereditario del padre,
[...] Persona_3
[...]
- che i fratelli e , per porre fine ad una controversia tra Per_1 Persona_2 loro insorta, addivenivano alla stipula della scrittura privata del 07/06/2006 (prod.
n. 9 parte attrice), nella quale riconosceva espressamente a Persona_2 favore della proprietà del fratello la “servitù di passo anche carrabile attraverso il breve tratto di strada che insiste sul terreno mappale 1005 per accedere ai vicini appezzamenti”, acconsentendo a che “il fratello realizzi - a sua cura e spese – un accesso più agevole all'indicata strada mediante spostamento del palo del telefono dall'attuale sito a quello che risulta nella planimetria B” allegata alla scrittura;
- che, a seguito dei lavori di ristrutturazione intrapresi nell'ottobre 2021 al fabbricato di loro proprietà (mappale 1760), erano stati evocati in giudizio ex art. 4 5
1170 c.c. dagli odierni convenuti, i quali lamentavano di aver subito una lesione del proprio possesso, in ragione del transito di veicoli da lavoro attraverso la strada sterrata insistente sul terreno di loro proprietà (mappale 1963);
- che il suddetto ricorso ex art. 1170 c.c. del 14/03/2022 (iscritto al n. R.G.
2198/2022 del Tribunale di Genova) veniva in prime cure accolto con Ordinanza del 28/06/2022 e, successivamente, respinto in sede di reclamo con Ordinanza collegiale del 23/08/2022;
- che, contemporaneamente alla proposizione dell'azione possessoria di cui sopra, gli odierni convenuti iniziavano ad ostacolare il passaggio carrabile sulla strada che attraversa il terreno di loro proprietà, apponendo tronchi di albero e parcheggiando un furgone in prossimità dell'intersezione tra la strada sterrata e la via pubblica, così impedendo ai mezzi pesanti di svoltare e imboccare il viottolo di accesso ai terreni di cui ai mappali 981, 1759 e 1760, sui quali erano in corso i lavori di ristrutturazione;
- di aver subito, in conseguenza di tali atti emulativi, un danno patrimoniale, quantificato in euro 18.346,36, derivante dalla ritardata esecuzione dei lavori di ristrutturazione e dall'aggravio dei relativi costi dovuti alla necessità di provvedere all'approvvigionamento ed allo smaltimento dei materiali con mezzi di portata inferiore.
Gli attori hanno quindi introdotto il presente giudizio chiedendo:
- l'accertamento dell'esistenza e dell'entità della servitù di passaggio carrabile sul terreno di proprietà dei convenuti a beneficio dei terreni di loro proprietà, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della stessa;
- la condanna dei convenuti alla cessazione di ogni turbativa all'esercizio della suddetta servitù;
- conseguentemente, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza dell'impossibilità di svolgere i lavori di ristrutturazione con mezzi di lavoro adeguati.
5 6
A sostegno della domanda di accertamento dell'esistenza della servitù di passaggio carrabile gli attori hanno dedotto che:
- la servitù di cui domandano accertarsi l'esistenza era sorta, in origine, per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c., in quanto gli attuali fondi dominante e servente, sui quali da tempo immemore insisteva la strada sterrata, appartenevano in origine ad un unico soggetto ( ) e Persona_3 assunsero l'attuale frazionamento a seguito della divisione attuata dagli eredi universali dell'originario unico proprietario;
tuttavia, ai fini del presente giudizio, importanza dirimente sarebbe rivestita dalla scrittura transattiva del 07/06/2006, con la quale i danti causa degli odierni proprietari avevano riconosciuto espressamente la servitù, localizzato in maniera puntale il percorso della stessa, tramite la planimetria allegata e precisatone le modalità di esercizio, definendola
“anche carrabile” e prevedendo la possibilità di spostare il palo del telefono per facilitare l'ingresso di mezzi meccanici;
- in subordine a quanto sopra, la servitù potrebbe, in ogni caso, dirsi costituita per usucapione, dal momento che il possesso ultraventennale del passaggio sulla strada in questione, esercitato continuativamente in modo né violento né clandestino, risulterebbe da alcune fotografie risalenti al 1995, dalla stessa scrittura privata del 2006, nonché da quanto riferito dai testimoni di controparte nell'ambito del procedimento possessorio instaurato in precedenza.
A sostegno delle domande di condanna alla cessazione delle molestie all'esercizio della servitù ed al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di tali condotte, gli attori hanno dedotto che:
- tali condotte emulative risultano provate da alcune fotografie che documentano la presenza di un furgone, di proprietà di uno dei convenuti, parcheggiato all'ingresso della strada sterrata in modo da limitare la possibilità di svolta a mezzi pesanti, nonché dalla corrispondenza intercorsa tra le parti prima dell'instaurazione del presente giudizio;
inoltre, l'intento emulativo risulterebbe dalle dichiarazioni rese dalla convenuta nell'ambito del procedimento CP_2 cautelare in precedenza instaurato (verbale udienza del 04/05/2022 : “il passaggio
6 7
delle betoniere è cessato un mese fa circa perché mio figlio ha parcheggiato un'auto impedendo il passaggio di un mezzo pesante”);
- da tali condotte è derivato un grave danno, determinato dall'impossibilità di accedere al cantiere con una betoniera e dalla conseguente necessità di produrre il calcestruzzo direttamente in loco oltre che dalla difficoltà di rimuovere i materiali di risulta;
- il suddetto danno economico, pari ad euro 18.346,36, risulterebbe provato nel suo ammontare da apposita relazione tecnica di parte.
In data 17/05/2023 si è costituita la convenuta esponendo di risiedere Controparte_6 stabilmente da oltre 10 anni a Roma e, pertanto, di non avere alcuna conoscenza dei fatti di causa, avendo interrotto ogni rapporto con i familiari. Alla luce di tali circostanze, la stessa ha dichiarato di “rimettersi a giustizia” in ordine alle richieste di parte attrice, limitandosi ad evidenziare come alcuna condotta volta ad impedire agli attori di transitare sulla strada possa esserle imputata;
pertanto, ha domandato di essere tenuta indenne da ogni eventuale condanna al risarcimento dei danni nonché da un'eventuale pronuncia ex art. 614 bis c.p.c..
In data 19/05/2023 si sono costituiti, con un'unica comparsa, i convenuti CP_2
e i quali, contestando integralmente CP_3 Controparte_4 CP_5
l'atto di citazione, hanno addotto:
- di essere comproprietari, unitamente a del terreno distinto al Controparte_1
Catasto Terreni del Comune di Chiavari foglio 11, mappale 1963, confinante con il terreno di proprietà degli attori, e che è l'unica usufruttuaria Parte_4 di tale terreno;
- il viottolo sterrato che consente l'accesso al terreno di proprietà degli attori è sempre stato utilizzato solo per il passaggio pedonale e, al più, dal fattore della sig. con un'autovettura di piccole dimensioni, ma sempre per Pt_1 concessione e tolleranza della sig.ra dal momento che gli attori hanno CP_2 accesso ai propri fondi tramite altra via sita a circa cinquecento metri di distanza;
7 8
- dal dicembre 2021, gli attori, eccedendo consapevolmente la cortesia loro concessa, autorizzavano l'impresa Vega Costruzioni S.r.l. a transitare con i propri mezzi pesanti ed autobetoniere sul viottolo sterrato che insiste sul mappale 1963;
- il passaggio dei suddetti mezzi pesanti ha costituito una grave molestia al possesso esercitato sul terreno di loro proprietà, dal momento che i mezzi pesanti dell'impresa Vega Costruzioni hanno invaso parte del terreno circostante la strada sterrata;
tale uso improprio ha determinato il prodursi di diversi danni: il continuo passaggio di tali veicoli ha determinato il crearsi di un pantano, tale da rendere il fondo inutilizzabile;
sono stati danneggiati alcuni rami di un pino secolare presente in loco;
lungo il tracciato del viottolo sono stati sparsi materiali di risulta, pietrisco e asfalto, al fine di agevolare il transito dei mezzi pesanti;
- su tale viottolo mai era stato steso asfalto o pietrisco e mai erano transitati veicoli di tali dimensioni;
- al fine di far cessare tali molestie, veniva instaurato il procedimento possessorio
R.G. 2198/2022, nell'ambito del quale veniva documentato che il terreno di proprietà degli attori non risulta intercluso, dal momento che a distanza di circa cinquecento metri è presente altra strada che consente l'accesso al fondo.
Sulla base di tali allegazioni, i convenuti CP_2 CP_3 CP_4
e hanno quindi chiesto:
[...] CP_5
- il respingimento integrale delle domande di parte attrice;
- in subordine, ove riconosciuta l'esistenza della servitù di passaggio, specificarne i confini e limitarne l'esercizio al solo passaggio pedonale o con mezzi meccanici di piccole dimensioni;
- il respingimento di ogni pretesa risarcitoria avanzata dagli attori in quanto infondata e non provata;
- in via riconvenzionale, la condanna degli attori a risarcire in via equitativa i danni subiti in conseguenza dell'illegittima alterazione dei luoghi, condannandoli altresì alla riduzione in pristino.
8 9
A sostegno della domanda principale volta ad ottenere il respingimento della domanda di accertamento dell'esistenza della servitù carrabile, nonché della domanda subordinata volta a limitare l'esercizio della servitù, hanno dedotto che:
- il Tribunale di Genova, già in sede cautelare, nell'ambito del giudizio R.G.
2198/2022, aveva accertato come il transito con mezzi pesanti si traduceva in un aggravamento della servitù, costituendo un peso ulteriore e diverso da quello originariamente previsto dalle parti;
- in caso di lacunosità o imprecisione del titolo costitutivo della servitù, l'estensione e l'esercizio della stessa deve essere determinato facendo ricorso al criterio del contemperamento delle esigenze del fondo dominante con il minore aggravio di quello servente, tenendo conto dello stato dei luoghi e della destinazione dei fondi con riferimento all'epoca anteriore alla costituzione, con una valutazione ispirata ai normali criteri di prevedibilità;
- pertanto, in applicazione di tali principi, nel caso di specie sarebbe possibile accertare l'esistenza di una servitù di passaggio pedonale o, al più, carrabile con un'autovettura di piccole dimensioni;
- tale conclusione risulta imposta dalla stessa conformazione dei luoghi atteso che la presenza del muretto di confine della strada principale limita la possibilità per i veicoli di dimensioni maggiori di svoltare e fare ingresso nel viottolo sterrato, posto perpendicolarmente alla strada principale.
La causa è stata istruita mediante CTU, volta ad individuare e tracciare sui luoghi di causa il percorso della strada che consente di raggiungere i terreni di parte attrice, come risultante dalla planimetria allegata alla scrittura privata del 07/06/2006, nonché mediante prove orali per interrogatorio formale e testi.
All'udienza del 11/03/2025, sostituita mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di accertamento della servitù di passaggio anche carrabile
9 10
La servitù ha ad oggetto il passaggio carrabile sulla strada posta nel fondo di cui al mappale 1963 a favore del fondo di cui ai mappali 981, 1759 e 1760.
Si tratta di servitù che sarebbe stata costituita, alternativamente, per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c., per intervenuta usucapione ex artt. 1031, 1158/1159 bis c.c. oppure in forza della scrittura privata del 07/06/2006.
La domanda è meritevole di accoglimento dovendosi ritenere la servitù carrabile validamente costituita con la scrittura privata del 07/06/2006 (prod. n. 9 parte attrice).
A tal proposito si osserva che i danti causa degli attuali titolari dei fondi hanno stipulato la scrittura privata del 07/06/2006 prevedendo espressamente, al punto 11b, il sorgere di una “servitù di passo anche carrabile” sul terreno di cui al mappale 1005 (ora mappale
1963) di proprietà degli odierni convenuti, a favore dei terreni di proprietà di
[...]
dante causa degli odierni attori. Detta scrittura deve ritenersi idonea a costituire Per_1
la menzionata servitù di passaggio, e non un mero diritto personale, in quanto il tenore letterale dei termini impiegati è esplicito nel senso di riconoscere detta utilità “a favore della proprietà del fratello , prevedendo così che la possibilità di utilizzare la Per_1 strada sterrata per accedere ai vicini appezzamenti sia diretta a soddisfare un'utilità del fondo limitrofo e non un interesse personale e transitorio del titolare dello stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 1027 c.c.
L'idoneità di tale scrittura privata a determinare il sorgere di una servitù di passaggio è corroborata, inoltre, dalla circostanza che gli stipulanti si sono premurati di localizzare con precisione il luogo di esercizio della stessa, allegando una planimetria dettagliata
(prod. n. 9 parte attrice, pg. 9 e seguenti) che individua il percorso della strada sterrata, contemplando anche la possibilità di apportare alcune modifiche allo stato dei luoghi
(spostamento del palo del telefono) onde consentire un esercizio più agevole e funzionale della servitù con mezzi meccanici.
Si tratta di atto scritto con il quale i proprietari dei due fondi hanno validamente costituito una servitù di passaggio carrabile. La provenienza della scrittura è pacifica per tutte le parti in causa.
Gli attuali titolari dei fondi, per effetto della successione a titolo universale ai rispettivi danti causa, sono subentrati ipso iure anche nella titolarità delle servitù costituite sui fondi facenti parte dell'asse ereditario.
10 11
I convenuti hanno eccepito che questa scrittura, non essendo stata CP_7
trascritta, non sarebbe loro opponibile.
Si deve, tuttavia, osservare che il sistema delle trascrizioni immobiliari ha come presupposto di operatività una pluralità di acquisti a titolo derivativo da un comune originario autore ed è finalizzato a dirimere le controversie che possono insorgere tra più acquirenti a titolo particolare di diritti tra loro incompatibili.
Pertanto, nel caso di specie, nessuna conseguenza in punto opponibilità può essere fatta discendere dalla mancata trascrizione della scrittura privata costitutiva della servitù, in quanto non viene in rilievo alcun fenomeno di acquisto a titolo particolare di un soggetto
“terzo” rispetto agli originari proprietari che hanno inteso costituire la servitù. Si tratta di orientamento interpretativo costante. Così la Suprema Corte, in un caso relativo ad un soggetto subentrato in una compravendita quale erede della parte venditrice, ha affermato che “l'erede, continuando la persona del de cuius, diviene parte del contratto concluso dallo stesso, per cui egli resta vincolato al contenuto del contratto, ancorché questo non sia stato trascritto” osservando, nel prosieguo della motivazione, che l'erede “non può dirsi portatore di un interesse autonomo e differenziato, ponendosi, come si è detto, nella stessa posizione del de cuius.”(Cass. Sent. n. 4282/1997 e Cass Sent. n. 12242/2011).
Le contestazioni relative alla mancanza di trascrizione, peraltro, appaiono superate dalle deduzioni di parte convenuta nell'udienza del 12/10/2023, nella quale tutte le parti hanno concordato sulla circostanza che la servitù sia definita nella sua portata dalla planimetria allegata alla scrittura del 07/06/2006, acconsentendo a che il nominando CTU provvedesse a delimitare il tracciato della strada per come risultante proprio dalla planimetria allegata alla scrittura privata.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte deve pertanto affermarsi l'esistenza della servitù di passaggio carrabile sul fondo di cui al foglio 11, mappale n. 1963 di proprietà dei convenuti ed a favore dei fondi di cui al foglio 11 mappale nn. 981, 1759 e 1760 di proprietà degli attori, la cui costituzione e regolamentazione è da far risalire alla scrittura privata del 07/06/2006 stipulata da e (prod. n. 9 parte attrice). Per_1 Persona_2
2. Sulle domande di accertamento della lesione del diritto di servitù e di condanna alla cessazione delle turbative
11 12
Parte attrice ha chiesto l'accertamento che le condotte ascritte ai convenuti, consistenti nell'ostacolare l'accesso alla strada sterrata ai mezzi pesanti necessari per svolgere i lavori di ristrutturazione, costituiscono un'illegittima lesione della servitù di passaggio carrabile gravante sul fondo di cui al mappale 1963, nonché la condanna dei convenuti a cessare tali turbative.
Parte convenuta ha domandato il rigetto delle pretese attoree, sostenendo che l'impossibilità di accedere alla strada tramite mezzi pesanti non integrerebbe alcuna indebita lesione della servitù di passaggio, dal momento che essa dovrebbe ritenersi limitata al transito pedonale o, al più, a mezzi meccanici di piccole dimensioni. In ogni caso, i convenuti hanno domandato la specificazione dei confini della servitù, quale accertamento strumentale alla valutazione del legittimo utilizzo della stessa da parte degli attori.
La risposta a tali domande presuppone, quale necessario antecedente logico,
l'accertamento se l'uso della strada sterrata svolto dagli attori anche tramite il transito con mezzi pesanti da lavoro, costituisca una modalità di esercizio della servitù conforme al titolo costitutivo, oppure si traduca in un illegittimo aggravamento della stessa. Solo nel primo caso, infatti, può essere affermata l'illiceità delle condotte poste in essere dai convenuti con conseguente ordine di cessazione delle stesse.
2.1. Sulla conformità dell'esercizio della servitù al titolo costitutivo
Al fine di verificare se il transito di mezzi pesanti sul viottolo sterrato oggetto del contendere costituisca un legittimo esercizio della servitù, è necessario: in primo luogo, fare riferimento a quanto indicato nel titolo costitutivo della servitù, rappresentato dalla scrittura privata del 07/06/2006 (prod. n. 9 parte attrice), in ossequio al disposto dell'art. 1065 primo periodo c.c.; in secondo luogo, verificare se la localizzazione e l'estensione dei confini della servitù, come risultanti dalla planimetria allegata al titolo costitutivo, consentano materialmente il passaggio anche con mezzi pesanti.
Quanto al primo aspetto, dall'istruttoria orale svolta e dalle stesse allegazioni di entrambe le parti è emerso che, dal dicembre 2021 e fino ad, almeno, marzo 2022, sulla strada sterrata che insiste sul terreno di proprietà dei convenuti sono transitati più volte mezzi pesanti diretti al cantiere realizzato presso il fabbricato di proprietà degli attori (mappale
1760).
12 13
Dalla lettura della clausola 11b contenuta nella scrittura privata del 07/06/2006, si ricava testualmente che le parti hanno riconosciuto una servitù di passo “anche carrabile” senza alcuna specifica limitazione. Inoltre, sempre nella medesima clausola, i contraenti hanno previsto la possibilità di spostare il palo del telefono dalla posizione preesistente ad una nuova posizione, puntualmente individuata nella planimetria, in modo da favorire un accesso più agevole alla strada;
circostanza che deve necessariamente essere interpretata quale indicativa della volontà di favorire, non certo il transito pedonale o quello con mezzi di piccole dimensioni (invero già possibile), ma il passaggio anche con mezzi di dimensioni maggiori, tra i quali, in assenza di ulteriori indicazioni limitative, devono ritenersi inclusi anche i mezzi pesanti.
In senso contrario a tale conclusione non può avere rilievo alcuna considerazione in ordine alla destinazione prevalentemente agricola dei fondi ed il disposto del secondo periodo dell'art. 1065 c.c., secondo il quale, in caso di dubbio sulle modalità di esercizio della servitù, deve ritenersi costituita in modo da soddisfare le esigenze del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente, in quanto tali criteri potrebbero trovare spazio solo in via suppletiva, qualora il titolo costitutivo avesse omesso in toto di specificare il tipo di servitù di passaggio che le parti intendevano costituire. L'art. 1063
c.c., infatti, prevede chiaramente che l'estensione e l'esercizio delle servitù sono regolate, in primo luogo, dal titolo costitutivo e, solo in mancanza di esso, dalle disposizioni che seguono.
Nel caso di specie, al contrario, il titolo costitutivo esiste e specifica chiaramente che il diritto di passo è “anche carrabile” senza ulteriori limitazioni, per cui nessun criterio sussidiario di interpretazione può trovare spazio.
Unico limite all'esercizio della servitù di passaggio carrabile potrebbe, invece, essere rappresentato dalla localizzazione e dalla dimensione della strada nonché dallo spazio di manovra per accedere ad essa. Infatti se, a fronte dell'omessa indicazione nel titolo costitutivo di alcun limite al passaggio carrabile, il transito con mezzi pesanti dovesse risultare materialmente impossibilitato dalla dimensione del fondo stradale individuato nella planimetria allegata alla scrittura privata, sicché per accedere alla strada con un mezzo di dimensioni maggiori fosse necessario sconfinare nel terreno circostante, un
13 14
simile utilizzo della servitù dovrebbe necessariamente essere ritenuto illegittimo, in quanto non conforme al titolo costitutivo.
Al fine di correttamente valutare tale secondo aspetto si ritiene utile trarre le mosse dalle risultanze della CTU espletata.
Al CTU, Ing. è stato affidato l'incarico di individuare e delimitare “sui Persona_4
luoghi di causa il tracciato della strada che insiste sul map. 1963 e consente di raggiungere i terreni di parte attrice, così come risulta dallo stato di progetto allegato alla scrittura privata del 07.06.2006 (prod. 9 di parte attrice)”.
Dalla perizia depositata dal CTU e dagli elaborati grafici ad essa allegati è possibile apprezzare come l'attuale sede stradale corrisponda in larga parte al tracciato della servitù individuato nella scrittura privata del 07/06/2006, tranne che per il punto di raccordo con la viabilità principale. A pg. 6 della relazione il CTU ha, infatti, evidenziato che “Da una lettura dell'elaborato grafico riportato a pag. 5 si può osservare come la sede stradale, prevista dall'allegato B alla scrittura privata, preveda un più ampio raggio di curvatura della stradina che si raccorda con la viabilità principale, insistente sul mappale 1963, rispetto al profilo del terreno a monte della stradina.”; inoltre, in risposta alle osservazioni del CT di parte convenuta, ha precisato che “I rilievi hanno evidenziato (con
l'identificazione dei punti che delineano il profilo a monte) che la servitù di passaggio rispecchia, a meno del raccordo sulla viabilità principale, quanto previsto dalla scrittura privata del 07.06.2006”.
La CTU espletata ha, pertanto, permesso sia di delimitare sui luoghi di causa qual è il tracciato della servitù determinato con la scrittura privata del 07/06/2006, sia di accertare che tale tracciato differisce in maniera significativa dal reale stato dei luoghi solo per quanto riguarda il punto di raccordo con la viabilità pubblica, che nella planimetria allegata alla scrittura privata risulta avere un raggio di curvatura più ampio rispetto a quello attualmente esistente.
Conseguentemente, fino al momento in cui l'accesso alla strada non è stato impedito o reso più difficoltoso dalla presenza del furgone di proprietà dei convenuti, il transito dei mezzi da lavoro è sempre avvenuto utilizzando la strada sterrata che, alla luce dell'accertamento tecnico effettuato, corrisponde al percorso della servitù tracciato nella planimetria allegata alla scrittura privata del 07/06/2006.
14 15
Tale conclusione trova conferma nelle deposizioni dei testimoni di parte attrice , Tes_1
e , gli unici che, sul capitolo n. 6 di parte convenuta (“vero che Testimone_2 Tes_3
per accedere nel viottolo dalla strada carrabile principale i mezzi pesanti dovevano svolgere una manovra invadendo il prato del terreno della IG.ra ), hanno dato CP_2
risposte precise:
Giusto: “Non è vero, non c'era il furgone che ho indicato prima nelle foto e il camion poteva passare agevolmente”.
“Non è vero, rimanevano sempre sulla stradina anche quando Testimone_2 facevano manovra C'era il furgone che impediva di entrare nel terreno altrui”.
Anche il teste , pur rispondendo “E' vero, con la betonpompa ha invaso il campo, Tes_3 ma è successo una volta sola, i camion più piccoli non invadevano il campo.”, ha poi subito precisato che: “Lo spazio invaso è quello in parte coperto dal furgone come da foto 18 di parte attrice.” spazio che, come riferito dal CTU, corrisponde proprio al punto di intersezione con la via pubblica che, nella planimetria allegata alla scrittura privata del
07/06/2006, risulta avere un raggio di curvatura più ampio, per cui nessun effettivo sconfinamento rispetto al tracciato della servitù si è verificato.
Alla luce di tali osservazioni si può pertanto ritenere che il transito dei mezzi da lavoro è sempre avvenuto utilizzando la strada sterrata presente sul fondo di proprietà dei convenuti la quale, per ampiezza e tracciato, attualmente corrisponde (tranne che per il punto di intersezione con la via pubblica) a quella indicata nella scrittura privata del
07/06/2006. Di conseguenza, il transito di tali mezzi, oltre ad essere consentito in astratto dal titolo costitutivo, è materialmente sempre avvenuto nel rispetto del tracciato della servitù, senza alcuna indebita invasione sul terreno di proprietà dei convenuti.
2.2. Sull'idoneità delle condotte dei convenuti a costituire illecita turbativa all'esercizio della servitù
All'accertamento circa la legittimità dell'esercizio della servitù svolto dagli attori, segue la conclusione che ogni condotta dei convenuti volta a restringere le possibilità di accesso e di utilizzo della servitù, mediante il posizionamento di ostacoli al transito dei veicoli, costituisce un'illecita turbativa.
Dall'istruttoria e dalle stesse allegazioni dei convenuti è emerso come, a decorre dal marzo 2022, sia stato parcheggiato un furgone in prossimità dell'intersezione tra la strada
15 16
sterrata e la via pubblica. Inoltre, è emerso pacificamente che tale furgone è di proprietà di uno dei convenuti, CP_5
Orbene, alla luce delle risultanze dell'istruttoria espletata si può concludere che il posizionamento del furgone di proprietà dei convenuti in prossimità dell'intersezione tra la strada oggetto della servitù e la via pubblica, ha costituito un'illegittima turbativa all'esercizio della servitù, in quanto: il furgone è risultato parcheggiato in modo da invadere parte del tracciato gravato dalla servitù di passaggio;
la presenza di tale furgone ha impedito ad alcuni mezzi dell'impresa di ristrutturazione incaricata dagli attori di imboccare la strada sterrata che conduce al cantiere situato sulla proprietà adiacente.
A conferma del fatto che la posizione in cui si trovava il furgone corrisponde in parte al tracciato della servitù definito nella planimetria allegata alla scrittura privata del
07/06/2006, si legga quanto riportato dal CTU il quale, nel descrivere le operazioni peritali svolte, ha dato atto della difficoltà incontrata nel tracciare correttamente il profilo a monte della strada proprio a causa della presenza del furgone: “Con l'ausilio della planimetria allegata alla scrittura privata del 07.06.2006, si è tentato di identificare il profilo del ciglio a monte della stradina con scarso esito, data la presenza di un furgone targato GF478XH parcheggiato all'incrocio tra le due strade che ha limitato
l'esecuzione delle attività di rilievo, poi risultato di proprietà del sig. ”; CP_5
il CTU, inoltre, nel rispondere alle osservazioni del CT di parte convenuta ha ribadito:
“Su questo punto il CTU aggiunge che la mancata rimozione o spostamento del furgone (targato GF478XH) dalla posizione preesistente avrebbe impedito lo svolgimento delle operazioni peritali ed il tracciamento del profilo a monte della stradina di accesso alla particella della IG. .”. Pt_1
Infine, che la presenza del furgone ha impedito ad alcuni mezzi da lavoro di accedere alla strada sterrata è emerso, oltre che dalle deposizioni testimoniali già richiamate, anche dalla deposizione del teste il quale sul capitolo n. 5 di parte convenuta, a precisa Tes_4 domanda del giudice, ha risposto: “Non riuscivamo a fare manovra con i mezzi più grossi, se il furgone fosse rimasto più avanti non avremmo avuto difficoltà.”
Per le ragioni sopra richiamate, pertanto, si deve concludere che la condotta dei convenuti consistente nel parcheggiare e lasciare in sosta il furgone di proprietà di CP_5 si è tradotta in un'illecita turbativa all'esercizio della servitù di passaggio sussistente a
16 17
favore del fondo di proprietà di parte attrice, in quanto, così facendo si è ostacolato il passaggio di mezzi che, in assenza di tale turbativa, ben avrebbero potuto transitare nel pieno rispetto delle facoltà riconosciute dal titolo costitutivo della servitù.
Sussiste pertanto il diritto degli attori ad ottenere la condanna dei convenuti ad astenersi dal porre in essere qualsiasi condotta volta a limitare l'accesso carrabile alla strada oggetto dell'accertata servitù di passaggio.
3. Sulla domanda di condanna ex art. 614 bis c.p.c.
In proposito, la giurisprudenza ha precisato che “il giudice, nella concreta determinazione della misura di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c., ha un potere discrezionale circoscritto dai parametri indicati dalla citata norma e non deve soltanto valutare la proporzionalità della violazione dei diritti patrimoniali del debitore alla luce dello scopo legittimo che il creditore persegue, ma anche darne adeguato conto nella motivazione”
(Cass. Sent. n. 7927/2024).
Nel caso di specie, sono ravvisabili i presupposti per concedere la misura di coercizione indiretta sopra illustrata, posto che appare dimostrato il pregiudizio che il comportamento dei convenuti ha arrecato agli attori, i quali hanno subito un'illecita limitazione nell'utilizzo della servitù di passaggio.
Tuttavia, si ritiene doveroso escludere, quale destinataria della misura in oggetto, la convenuta la quale, pacificamente, non ha mai posto in essere alcun Controparte_1 comportamento di limitazione dell'esercizio della servitù, né ne ha mai contestato l'estensione.
4. Sulla domanda risarcitoria di parte attrice
Gli attori hanno altresì formulato domanda di risarcimento: hanno, infatti, lamentato che la condotta dei convenuti, consistente nell'aver ostacolato l'accesso alla strada, abbia causato un allungamento dei tempi e un aumento dei costi dei lavori di ristrutturazione del proprio immobile. Tali danni sarebbero derivati dall'impossibilità per la ditta appaltatrice di utilizzare mezzi di trasporto adeguati ai lavori da espletare, il che avrebbe comportato un aumento dei costi di trasporto dei materiali da e verso il cantiere, nonché la necessità di provvedere alla preparazione del calcestruzzo direttamente in loco invece che nel trasportarlo tramite autobetoniera.
La domanda deve essere respinta.
17 18
Gli attori hanno fondato la domanda di risarcimento unicamente su una perizia stragiudiziale di parte volta a quantificare gli asseriti maggiori costi sopportati.
A tal proposito si deve richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale la consulenza tecnica di parte, “costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico”, risulta essere “priva di autonomo valore probatorio”
(Cass. Sent. n. 259/2013).
La domanda di risarcimento di parte attrice, pertanto, non può trovare accoglimento in quanto l'ammontare dei danni lamentati è rimasto del tutto sfornito di prova all'esito del giudizio.
5. Sui danni lamentati da parte convenuta e sulla domanda di riduzione in pristino
I convenuti hanno formulato domanda riconvenzionale per ottenere la riduzione in pristino dei luoghi ed il risarcimento in via equitativa di alcuni danni subiti a causa dell'asserita alterazione della strada sterrata oggetto della servitù di passaggio. Tale alterazione, secondo i convenuti, consisterebbe nello spargimento di ghiaia, asfalto e materiali di risulta sul fondo stradale, nella formazione di un pantano, determinato dal continuo passaggio di mezzi pesanti, e nel danneggiamento di alcuni rami di un albero presente nelle vicinanze.
Le domande devono essere respinte per le ragioni che seguono.
I convenuti hanno fornito prova (tramite la documentazione fotografica e le prove orali) del fatto che sul fondo stradale sia stata sparsa ghiaia e pietrisco e che si siano formate alcune pozzanghere. Non hanno invece dimostrato che tali fatti abbiano arrecato un concreto pregiudizio al fondo di loro proprietà, e conseguentemente un danno risarcibile.
Infatti, venendo in rilievo una servitù di passaggio carrabile su una strada sterrata, il fatto che il transito di veicoli a motore possa determinare l'usura del fondo stradale deve essere considerata conseguenza normale dell'esercizio della servitù e non un'alterazione illecita dei luoghi. Allo stesso modo deve essere anche valutata la presenza di ghiaia e pietrisco su una strada sterrata, anche in considerazione del contesto rurale in cui la strada si trova e della destinazione agricola dei fondi limitrofi. Peraltro, dalle prove orali è emerso come lo spargimento del pietrisco, lungi dall'avere finalità emulativa, è stato attuato, su indicazione del dipendente di parte attrice, proprio per cercare di limitare la formazione di fango (il teste sentito in controprova sul capitolo n. 7 di parte convenuta ha Tes_2
18 19
dichiarato: “Io ho detto agli operai di mettere della ghiaia sul terreno in maniera che rimanesse più secco, senza fango e gli operai lo hanno fatto”; il teste sentito in Tes_4 controprova sul capitolo n. 10 di parte convenuta ha dichiarato: “Noi mettevamo del pietrisco sulle pozzanghere d'acqua che si formavano nello sterrato. Il pietrisco è quello che si vede nel documento 18 di parte attrice rammostratomi. ADR Un po' di ghiaietta
c'è sempre stata.”).
Del tutto sfornite di prova sono invece rimaste le circostanze per cui gli operai della ditta appaltatrice avrebbero accumulato materiali di risulta sulla strada.
Quanto alla circostanza della rottura di alcuni rami di un albero affermata da alcuni testimoni, non è possibile comprendere l'entità del fatto e neppure se da questa circostanza siano derivati dei danni alla pianta. In mancanza di fotografie o altra documentazione, non è possibile stimare eventuali danni conseguenti.
6. Spese di lite
L'esito complessivo del giudizio ha visto l'accoglimento pressoché integrale delle domande principali di parte attrice (esclusa la domanda di risarcimento) ed il respingimento della domanda riconvenzionale dei convenuti inoltre, CP_7 deve essere considerato che la convenuta non ha svolto contestazioni Controparte_1 in merito alle domande di parte attrice, al cui accoglimento mai si è formalmente opposta, né ha svolto domande riconvenzionali, per cui non può essere ritenuta soccombente.
Per le ragioni sopra esposte si ritiene, pertanto, di dover porre le spese di lite ad esclusivo carico dei convenuti CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
in solido tra loro, e di compensare integralmente le spese tra gli attori e
[...] CP_1
[...]
Per quanto riguarda la determinazione del valore della presente causa, al fine di individuare lo scaglione delle tabelle di cui al D.M. 147/2022, si osserva quanto segue.
Parte attrice ha svolto una domanda principale di accertamento della servitù, il cui valore dovrebbe essere determinato ex art. 15 c.p.c.; inoltre, ha svolto una domanda di risarcimento del danno il cui importo, però, non può essere considerato ai presenti fini, poiché la domanda è stata integralmente respinta (l'art. 5 del D.M. n. 55/2014 prevede che “Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”).
19 20
Tuttavia, si deve considerare che i convenuti hanno svolto una domanda CP_7 riconvenzionale di risarcimento danni di valore indeterminato, in relazione alla quale sono rimasti integralmente soccombenti. In proposito, l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere che “ai fini della determinazione dello scaglione per la liquidazione degli onorari di avvocato, ove siano state proposte più domande, una di valore indeterminabile ed una di valore determinato, esse si cumulano tra loro e la causa va complessivamente ritenuta di valore indeterminabile” (Cass. Sent.
n. 24567/2013 e sent. n.16318/2011).
Alla luce di tali osservazioni si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese di lite applicando i valori medi di cui allo scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa e pertanto:
- Fase di studio: € 1.701,00
- Fase introduttiva del giudizio: € 1.204,00
- Fase istruttoria/trattazione: € 1.806,00
- Fase decisionale: € 2.905,00
Compenso tabellare: € 7.616,00
Per le memorie conclusive deve essere riconosciuto altresì l'aumento per l'utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dei documenti, nella misura richiesta del 10% e quindi di euro 290,50.
Alla soccombenza di CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 consegue che devono essere poste a loro definitivo carico solidale anche: le spese
[...] della CTU, come liquidate in causa;
gli esborsi sostenuti dagli attori per l'instaurazione del giudizio, pari a complessivi € 689,73 come da nota spese.
Agli attori debbono altresì essere riconosciute le spese di CTP come da dettagliata fattura
(doc. 29) e prova del pagamento (doc. 30).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa:
20 21
- Accerta l'esistenza della servitù di passaggio carrabile insistente sul terreno distinto al NCT del Comune di Chiavari al Foglio 11, mappale 1963 di proprietà di e CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
a favore dei fondi distinti al NCT del Comune di Chiavari al Controparte_1
Foglio 11, mappali 981 e 1759 ed al NCEU del Comune di Chiavari, Foglio 11, mappale 1760 di proprietà di e Parte_1 Parte_2
come da scrittura privata del 07/06/2006 e relativi Parte_3 allegati sottoscritta da e;
Persona_1 Persona_2
- Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della servitù sopra accertata;
- Accerta che la condotta dei convenuti, consistente nell'impedire ai mezzi da lavoro di accedere alla strada oggetto della servitù, costituisce una lesione del diritto di servitù degli attori;
- Ordina ai convenuti CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 di astenersi dall'apporre alcun tipo di ostacolo o limitazione all'esercizio
[...] del diritto di servitù degli attori come sopra accertato;
- Ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., in caso di inosservanza dell'ordine di cui al punto precedente successivamente alla presente sentenza, condanna i convenuti CP_2
al pagamento, in
[...] CP_3 Controparte_4 CP_5 favore degli attori, in solido tra loro, della somma complessiva pari ad € 100 per ogni giorno di violazione;
- Respinge la domanda di risarcimento del danno di parte attrice;
- Respinge la domanda riconvenzionale di risarcimento e riduzione in pristino formulata dai convenuti CP_2 CP_3 Controparte_4
CP_5
- Condanna i convenuti CP_2 CP_3 Controparte_4
a rifondere ad CP_5 Parte_1 Parte_2
e le spese di lite che si liquidano
[...] Parte_3 complessivamente in € 7.906,50 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, e in € 689,73 per esborsi.
- Compensa le spese di lite tra gli attori e la convenuta Controparte_1
21 22
- Pone a definitivo carico di CP_2 CP_3 Controparte_4 le spese della CTU espletata. CP_5
- Condanna CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
a rifondere ad e Parte_1 Parte_2 [...]
le spese di CTP nella misura di € 2.485,14. Parte_3
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Marco Tricerri
Genova, 16.6.2025
Il Giudice Dott.ssa Ada Lucca
22