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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/01/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 28 gennaio 2025 ha pronunziato ex art. 429 c.p.c. – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2517/2021 R.G., cui è riunito quello iscritto al n.
1781/2023 R.G., entrambi vertenti
TRA nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Brolo (ME), Via Cristoforo C.F._1
Colombo N. 5, presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, CP_1
anche disgiuntamente, dagli Avv.ti GIROLDI VALERIA e Parte_2
, nel giudizio iscritto al n. 2517/2021 R.G., e dall'Avv.
[...]
CARCAVALLO LIDIA, nel giudizio iscritto al n. 1781/2023 R.G., giuste procure generali indicate in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l' Controparte_2
RESISTENTE
OGGETTO: Cancellazione elenchi anagrafici anno 2015 e indebito disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/07/2021 adiva codesto Parte_1
Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricolo, e di aver svolto attività lavorativa per l'anno 2015 per 102 giornate, alle dipendenze della ditta
“SS AL MA Soc. Coop. Agricola”. Lamentava che l' , l'aveva CP_1
erroneamente cancellato dagli elenchi dei lavoratori agricoli, e che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo. Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a CP_1 reiscriverlo presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
L' resisteva in giudizio con memoria di costituzione depositata il CP_1
03.01.2023 eccependo l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 414
c.p.c. e del principio dell'onere della prova, e contestando nel merito l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
Nelle more con ricorso depositato il 31.05.2023, adiva Parte_1
codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricolo, e di aver svolto attività lavorativa per l'anno 2015 per 102 giornate, alle dipendenze della ditta “SS AL MA Soc. Coop. Agricola”. Lamentava che l' , con CP_1
provvedimento del 21.09.2022, pervenuto in data notevolmente successiva, aveva comunicato al ricorrente di avergli pagato in più, per il periodo dall'1/1/2015 al
31/12/2015, la somma di € 2.504,17 sulla sua prestazione di disoccupazione agricola cat. DSAGR per i seguenti motivi: “corrisposta indennità di disoccupazione non spettate” e, conseguentemente, aveva richiesto la restituzione della predetta somma;
che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Il ricorrente eccepiva la carenza assoluta di motivazione dell'indebito indicato in ricorso e la non dovutezza delle somme pretese. Concludeva, pertanto, affinché lo stesso venisse dichiarato nullo e/o illegittimo, con riconoscimento del proprio lavoro agricolo svolto nell'anno 2018, e condanna dell' alla restituzione di CP_1
eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù del provvedimento impugnato.
2 Si costituiva l' chiedendo, in via preliminare, la riunione del giudizio a CP_1
quello portante il n. 2517/2021 R.G. - riguardante la cancellazione dagli elenchi anagrafici per l'annualità 2015 - ed eccependo, in via preliminare, la decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 22 d.l. 7/1970, l'avvenuto pagamento della somma di cui si chiedeva la restituzione e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa veniva assegnata allo scrivente giusto provvedimento con il quale questo giudice ha preso servizio presso questo Ufficio in data 30 novembre 2022 ed il D.P. n. 50 del 2022.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, all'udienza odierna - dopo la riunione del fascicolo n. 1781/2023 R.G. a quello recante il n. 2517/2021 R.G. ed all'esito della discussione orale – le due cause riunite venivano decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
L'azione risulta promossa tempestivamente e non sussiste nessun problema di inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione. Parte ricorrente, difatti, ha fornito valida prova della presentazione del ricorso avverso il provvedimento di cancellazione dell'iscrizione degli elenchi per l'anno 2018. Non si pongono, altresì, problemi di decadenza essendo stati rispettatati i relativi termini.
Nel merito la domanda è parzialmente fondata.
Il disconoscimento del rapporto di lavoro del ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli del comune di residenza non è fondato con riferimento al numero complessivo di giornate cancellata.
Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione in materia di disconoscimento o di mancata iscrizione negli elenchi grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c., onere di fatto assolto solo parzialmente da parte ricorrente.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso
3 il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (Cass., civ. Sez. lav. n. 7995/2000, e da ultimo Cass. n. 14296/11)”.
Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.Lgs n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione o di disconoscimento dagli elenchi. La subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali o datoriali tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo dal datore.
Dall'espletamento della prova testimoniale, invero, risulta provato il rapporto di subordinazione lavorativa tra la ricorrente e la ditta sopra indicata per l'anno
2015 solo per 51 giornate annue e non per 102 come dichiarato da parte ricorrente.
I testi escussi hanno riferito di aver visto lavorare il ricorrente nei terreni della ditta solo per 51 giornate, ossia per lo stesso periodo per cui gli stessi hanno svolto la propria attività lavorativa, per tale periodo hanno specificato l'orario effettuato, la sottoposizione alle direttive lavorative da parte del datore e la regolare percezione della retribuzione come risultante dalle buste paga prodotte in giudizio. Per il restante periodo hanno affermato che il ricorrente ha loro riferito di aver lavorato per complessive 102 giornate annue.
CP_
Di contro i verbali ispettivi prodotti dall' non escludono totalmente la sussistenza del detto rapporto lavorativo, ma solo l'assunzione di un numero di lavoratori superiore al fabbisogno dei terreni, circostanza questa che non porta ad escludere che il rapporto di lavoro del ricorrente non sia stato effettivo, quantomeno per 51 giornate.
4 Difatti, la scelta di procedere alla cancellazione delle giornate agricole sembra essere conseguente alle contraddizioni riscontrate nelle dichiarazioni rese in sede di audizione ispettiva (circostanza superata dalla prova testimoniale escussa) ed alla mancanza di documentazione contabile e fiscale tale da indurre a individuare un'attività di produzione. Anche quest'ultimo elemento, tuttavia, se pur appare astrattamente idoneo per individuare possibili eventuali ipotesi di illecito a carico dell'azienda, non può automaticamente essere interpretato quale elemento che esclude l'esistenza di rapporti lavorativi di natura agricola.
Anzi, lo stesso verbale ispettivo afferma che è emerso che il fabbisogno aziendale relativo alla conduzione dei fondi della società cooperativa agricola
SS AL MA risulta essere quello indicato nel prospetto che segue […].
Nella quantificazione delle giornate di manodopera lavorativa bracciantile è stato calcolato un abbattimento pari al 50% del fabbisogno delle stesse, dovuto all'esclusivo utilizzo dei terreni, solo per l'attività di raccolta e solo per le annualità produttive.
Detta conclusione appare, sia astrattamente che fattualmente, compatibile con quanto accertato in sede testimoniale, con la riduzione del lavoro riconosciuto a parte ricorrente a 51 giornate in luogo delle 102 effettivamente denunciate.
Viene valutata anche l'attendibilità dei testi non potendosi automaticamente escludere la stessa nelle ipotesi che i testimoni abbiano cause analoghe contro l' . Invero, pur avendo dichiarato di aver testimoniato per altri colleghi CP_1
comunque non sono emersi elementi idonei per diminuire la loro attendibilità quali, ad esempio, un pieno coinvolgimento del ricorrente anche nei giudizi instaurati dai testi escussi. Né è emerso che effettivamente vi sia stato uno scambio di testimonianze e, dunque, ipotesi di testimonianze direttamente incrociate, tali da escludere l'attendibilità dei testi ascoltati.
Tanto basta per accogliere parzialmente la domanda del ricorrente in ordine al diritto dello stesso all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di residenza per il 2015 per 51 giornate lavorative.
Per quanto riguarda la liquidazione ed il pagamento dell'indennità di disoccupazione per il detto anno, occorre evidenziare che tale prestazione spetta al
5 lavoratore che abbia almeno 102 contributi giornalieri nell'anno di riferimento, ovvero nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente.
Nella fattispecie possiede il detto requisito, avendo diritto Parte_1 alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2015 per 51 giornate, ed avendo accumulato, per l'anno 2014, 102 giornate, come si evince dalla produzione dell'estratto contributivo depositato agli atti del giudizio iscritto al n. 1781/2023 R.G.
Deve, pertanto, trovare accoglimento la domanda del ricorrente volta all'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito e va, conseguentemente, dichiarata irripetibile la somma chiesta in restituzione, con conseguente condanna dell' alla restituzione della CP_1
suindicata somma, ove già trattenuta, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Il parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente giustifica la parziale compensazione delle spese di lite, in ragione di metà, con condanna dell' al CP_1
pagamento della restante parte liquidata come in dispositivo, ex D.M. 10 marzo
2014 e ss. modificazioni, parametri minimi, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni affrontate, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
con ricorso depositato in data 16/07/2021 (R.G. 2517/2021) ed in
[...]
CP_ data 31/05/2023 (R.G. 1781/2023) nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente all'iscrizione nelle liste dei lavoratori agricoli del comune di residenza per l'anno
2015 per 51 giornate lavorative;
- dichiara l'illegittimità della ripetizione della somma di € 2.504,17 a danno del ricorrente e, per l'effetto, condanna l' alla restituzione di detta somma ove CP_1
6 già trattenuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 L. n. 412 del 1991;
- compensa parzialmente le spese, in ragione di metà, e pone a carico dell' la CP_1
restante somma che liquida in euro 656,00 (già decurtata di metà), oltre spese generali Iva e Cpa, con distrazione ex art 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 28 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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