CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BRUSCHETTA ERNESTINO, Presidente e Relatore
GUICCIARDI MIRELLA, Giudice
TRUPPA DOMENICO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 173/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni, N. 190 41126 Modena MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2022
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2023
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2024 - sul ricorso n. 174/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni, N. 190 41126 Modena MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2022
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2023
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2024
- sul ricorso n. 180/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni, N. 190 41126 Modena MO
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2022
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2023
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e Ricorrente_2 impugnavano il silenzio rifiuto di rimborso IRPEF anni 2022 2023 2024 relativamente a dividendi corrisposti da una Società con sede in Olanda, i contribuenti deducevano che il reddito da capitale così conseguito era stato tassato nei Paesi Bassi al 15% e poi in Italia al 26% in violazione dell'art. 24, comma 4, della Convenzione 26 luglio 1993 n. 305 che pone il divieto di doppia imposizione e di aver perciò diritto alla detrazione dell'imposta pagata all'estero secondo quanto previsto dall'art. 165, comma 1, d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917.
Singolarmente e separatamente, Ricorrente_1 e Ricorrente_2 impugnavano altri due rifiuti di rimborso e per le medesime ragioni.
L'ufficio resisteva con controdeduzioni in tutte le distinte controversie, chiedendo in limine la loro riunione.
Terminata la discussione, all'esito della camera di consiglio, le cause riunite venivano decise con la lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I riuniti ricorsi – aventi identici tenore e oggetto – non sono fondati.
2. Con riferimento ai redditi prodotti all'estero percepiti da residenti il sistema adottato dall'art. 165 d.p.r. n.
917 cit. per evitare la doppia imposizione è quello del riconoscimento del diritto alla detrazione d'imposta versata nell'altro Stato.
3. Il riconoscimento del diritto alla detrazione dell'imposta è stato però dall'art. 165 d.p.r. n. 917 cit. ammesso solo se il reddito prodotto all'estero concorre alla formazione del reddito complessivo assoggettato alla aliquota ordinaria, non essendo invece ex lege prevista la possibilità di detrarre l'imposta pagata all'estero dalla ritenuta sostitutiva del 26% (Cass. sez. trib. n. 7355 del 2012).
4. La ratio individuata in dottrina è che già l'imposta o la ritenuta sostitutive scontano un trattamento agevolato in quanto il reddito percepito all'estero viene escluso dalle regole della progressività ex art. 11 d.p.r. n. 917 cit., trattasi quindi di una agevolazione che non può essere applicata fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge (le agevolazioni fiscali sono sempre di stretta interpretazione, v. p.es. Cass. sez. trib. n. 21144 del 2009 resa in materia di imposte sui redditi).
5. Il delineato sistema italiano non deroga alla Convenzione n. 305 cit. la quale permette che il reddito prodotto in Olanda sia anche tassato in Italia (v. art. 10 della Convenzione) e che la detrazione debba riguardare il reddito complessivo (v. art. 24, comma 4, terzo cpv., della Convenzione, che nella sostanza ripropone il sistema di detrazione ex art. 165 d.p.r. n. 917 cit. laddove viene stabilito che < sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario del reddito, in base alla legislazione italiana>>).
6. Ed è inter partes pacifico che i contribuenti non abbiano compreso il reddito da capitale prodotto in Olanda nelle dichiarazioni ai fini IRPEF e che abbiano invece usufruito della più favorevole ritenuta sostitutiva.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta i riuniti ricorsi, condanna i contribuenti in solido a rimborsare all'Ufficio le spese processuali, queste liquidate in Euro 3.000,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovute.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BRUSCHETTA ERNESTINO, Presidente e Relatore
GUICCIARDI MIRELLA, Giudice
TRUPPA DOMENICO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 173/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni, N. 190 41126 Modena MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2022
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2023
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2024 - sul ricorso n. 174/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni, N. 190 41126 Modena MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2022
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2023
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2024
- sul ricorso n. 180/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni, N. 190 41126 Modena MO
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2022
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2023
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e Ricorrente_2 impugnavano il silenzio rifiuto di rimborso IRPEF anni 2022 2023 2024 relativamente a dividendi corrisposti da una Società con sede in Olanda, i contribuenti deducevano che il reddito da capitale così conseguito era stato tassato nei Paesi Bassi al 15% e poi in Italia al 26% in violazione dell'art. 24, comma 4, della Convenzione 26 luglio 1993 n. 305 che pone il divieto di doppia imposizione e di aver perciò diritto alla detrazione dell'imposta pagata all'estero secondo quanto previsto dall'art. 165, comma 1, d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917.
Singolarmente e separatamente, Ricorrente_1 e Ricorrente_2 impugnavano altri due rifiuti di rimborso e per le medesime ragioni.
L'ufficio resisteva con controdeduzioni in tutte le distinte controversie, chiedendo in limine la loro riunione.
Terminata la discussione, all'esito della camera di consiglio, le cause riunite venivano decise con la lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I riuniti ricorsi – aventi identici tenore e oggetto – non sono fondati.
2. Con riferimento ai redditi prodotti all'estero percepiti da residenti il sistema adottato dall'art. 165 d.p.r. n.
917 cit. per evitare la doppia imposizione è quello del riconoscimento del diritto alla detrazione d'imposta versata nell'altro Stato.
3. Il riconoscimento del diritto alla detrazione dell'imposta è stato però dall'art. 165 d.p.r. n. 917 cit. ammesso solo se il reddito prodotto all'estero concorre alla formazione del reddito complessivo assoggettato alla aliquota ordinaria, non essendo invece ex lege prevista la possibilità di detrarre l'imposta pagata all'estero dalla ritenuta sostitutiva del 26% (Cass. sez. trib. n. 7355 del 2012).
4. La ratio individuata in dottrina è che già l'imposta o la ritenuta sostitutive scontano un trattamento agevolato in quanto il reddito percepito all'estero viene escluso dalle regole della progressività ex art. 11 d.p.r. n. 917 cit., trattasi quindi di una agevolazione che non può essere applicata fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge (le agevolazioni fiscali sono sempre di stretta interpretazione, v. p.es. Cass. sez. trib. n. 21144 del 2009 resa in materia di imposte sui redditi).
5. Il delineato sistema italiano non deroga alla Convenzione n. 305 cit. la quale permette che il reddito prodotto in Olanda sia anche tassato in Italia (v. art. 10 della Convenzione) e che la detrazione debba riguardare il reddito complessivo (v. art. 24, comma 4, terzo cpv., della Convenzione, che nella sostanza ripropone il sistema di detrazione ex art. 165 d.p.r. n. 917 cit. laddove viene stabilito che < sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario del reddito, in base alla legislazione italiana>>).
6. Ed è inter partes pacifico che i contribuenti non abbiano compreso il reddito da capitale prodotto in Olanda nelle dichiarazioni ai fini IRPEF e che abbiano invece usufruito della più favorevole ritenuta sostitutiva.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta i riuniti ricorsi, condanna i contribuenti in solido a rimborsare all'Ufficio le spese processuali, queste liquidate in Euro 3.000,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovute.