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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 624/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
31/01/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
FRUSTACI ANNAMARIA, Giudice monocratico in data 31/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2378/2024 depositato il 27/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bagnara Calabra - Corso Vittorio Emenuele Ii Snc 89010 Bagnara Calabra RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Corso Vittorio Emenuele Ii Snc 89010 Bagnara Calabra RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 156553.2023 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 158933.2023 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4994/2025 depositato il
08/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27/02/2024 (tempestivamente notificato alla controparte), il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento in rettifica esecutivo n. 156553 prot. 23096 del 16.10.2023 comunicato in data
29.11.2023 con cui il Comune di Bagnara chiedeva il pagamento di € 1.306,00 (tributo, sanzioni e interessi), per omesso/parziale versamento IMU 2020, nonché l'avviso di accertamento in rettifica esecutivo n. 158933 prot. 23097 del 16.10.2023 comunicato in data 29.11.2023 con cui il Comune di Bagnara chiedeva il pagamento di € 779,00 (tributo, sanzioni, interessi) per omesso parziale versamento IMU 2021.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità degli avvisi per difetto di motivazione in violazione dell'art. 7 L 212/2000
e dell'art 3 della L. 241/1990 (evidenziando che erano state indicate, ma non allegate le delibere relative alle aliquote di imposta e alle detrazioni per anni 2020 e per il 2021) e per carenza - in capo al sottoscrittore
- del potere di rappresentanza dell'ente impositore;
nel merito rilevava l'assenza del presupposto di imposta e la determinazione delle aliquote applicate.
Si costituiva in giudizio il Comune di Bagnara Calabra e respingeva le censure avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 31 gennaio 2025, la causa veniva trattenuta indecisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e merita di essere respinto.
Il ricorrente La Commissione Tributaria di Reggio Calabria ha rigettato i ricorsi proposti in relazione al medesimo immobile a diverse annualità del tributo (2016, 2018 e 2019) richiesti al ricorrente per la titolarità di n. 5 terreni agricoli, n. 4 fabbricati e n. 2 aree fabbicabili (cfr. sentenza 1866/2022, sentenza 3552/2024, sentenza 2166/2024, tutte passate in giudicato).
Gli avvisi impugnati recano la data del 16/01/2023 e richiamano puntualmente i presupposti di fatto e di diritto sui quali poggia la determinazione del tributo per le annualità 2020/2021, riportando la firma del
“funzionario responsabile– Dr. Nominativo_1” e indicando in parte motiva sia la delibera della giunta municipale che il decreto di nomina del funionario responsabile in data antecedente agli atti in esame (il 15 settembre 2022).
Gli avvisi di pagamento risultano pertanto sottoscritti dal funzionario responsabile designato, la cui legittimazione deriva da una specifica delibera della giunta comunale e da decreto di nomina, che conferisce i poteri gestionali.
Del pari infondata è la questione relativa all'applicabilità delle aliquote riportate nell'atto, avendo il ricorrente formulato un rilievo del tutto generico e privo di specifica indicazione dei motivi per cui i parametri adottati per la determinazione del tributo (peraltro riportati puntualmente nella tabella relativa al calcolo degli importi erariali) debbano ritenersi erronei o incongrui.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria - Sezione IV, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro 473,00, con distrazione, se richiesta.
Reggio Calabria, 31 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Annamaria Frustaci
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
31/01/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
FRUSTACI ANNAMARIA, Giudice monocratico in data 31/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2378/2024 depositato il 27/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bagnara Calabra - Corso Vittorio Emenuele Ii Snc 89010 Bagnara Calabra RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Corso Vittorio Emenuele Ii Snc 89010 Bagnara Calabra RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 156553.2023 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 158933.2023 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4994/2025 depositato il
08/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27/02/2024 (tempestivamente notificato alla controparte), il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento in rettifica esecutivo n. 156553 prot. 23096 del 16.10.2023 comunicato in data
29.11.2023 con cui il Comune di Bagnara chiedeva il pagamento di € 1.306,00 (tributo, sanzioni e interessi), per omesso/parziale versamento IMU 2020, nonché l'avviso di accertamento in rettifica esecutivo n. 158933 prot. 23097 del 16.10.2023 comunicato in data 29.11.2023 con cui il Comune di Bagnara chiedeva il pagamento di € 779,00 (tributo, sanzioni, interessi) per omesso parziale versamento IMU 2021.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità degli avvisi per difetto di motivazione in violazione dell'art. 7 L 212/2000
e dell'art 3 della L. 241/1990 (evidenziando che erano state indicate, ma non allegate le delibere relative alle aliquote di imposta e alle detrazioni per anni 2020 e per il 2021) e per carenza - in capo al sottoscrittore
- del potere di rappresentanza dell'ente impositore;
nel merito rilevava l'assenza del presupposto di imposta e la determinazione delle aliquote applicate.
Si costituiva in giudizio il Comune di Bagnara Calabra e respingeva le censure avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 31 gennaio 2025, la causa veniva trattenuta indecisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e merita di essere respinto.
Il ricorrente La Commissione Tributaria di Reggio Calabria ha rigettato i ricorsi proposti in relazione al medesimo immobile a diverse annualità del tributo (2016, 2018 e 2019) richiesti al ricorrente per la titolarità di n. 5 terreni agricoli, n. 4 fabbricati e n. 2 aree fabbicabili (cfr. sentenza 1866/2022, sentenza 3552/2024, sentenza 2166/2024, tutte passate in giudicato).
Gli avvisi impugnati recano la data del 16/01/2023 e richiamano puntualmente i presupposti di fatto e di diritto sui quali poggia la determinazione del tributo per le annualità 2020/2021, riportando la firma del
“funzionario responsabile– Dr. Nominativo_1” e indicando in parte motiva sia la delibera della giunta municipale che il decreto di nomina del funionario responsabile in data antecedente agli atti in esame (il 15 settembre 2022).
Gli avvisi di pagamento risultano pertanto sottoscritti dal funzionario responsabile designato, la cui legittimazione deriva da una specifica delibera della giunta comunale e da decreto di nomina, che conferisce i poteri gestionali.
Del pari infondata è la questione relativa all'applicabilità delle aliquote riportate nell'atto, avendo il ricorrente formulato un rilievo del tutto generico e privo di specifica indicazione dei motivi per cui i parametri adottati per la determinazione del tributo (peraltro riportati puntualmente nella tabella relativa al calcolo degli importi erariali) debbano ritenersi erronei o incongrui.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria - Sezione IV, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro 473,00, con distrazione, se richiesta.
Reggio Calabria, 31 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Annamaria Frustaci