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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 14534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14534 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12064/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.12064/2023 promossa da:
con (C.F./P.I. , in persona del sindaco pro tempore Parte_1 CP_1 P.IVA_1
Dott. con sede in con TE (VA) – Via Vittorio Veneto n.29, Parte_2 Parte_1 giusta delibera di Giunta del con TE n. 34/22, assistito, rappresentato e Parte_1 difeso dagli Avvocati Silvia Bianchi ( ) e Veronica Di Gregorio C.F._1
( ) del Foro di Varese ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in C.F._2
Angera (Va), Via Soldani n. 10, giusta procura depositata in atti -
ATTORE
Contro
in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato presso il Controparte_2 difensore Avv. Xavier Santiapichi in Roma, Viale Parioli n. 112, pec:
, rappresentato e difeso come da procura in atti - Email_1
CONVENUTO
in persona del Presidente pro-tepore, Controparte_3 [...]
( , Controparte_4 CP_5 già ( , in persona del legale Controparte_4 CP_6 rappresentante pro-tempore., , in persona del Ministro Controparte_7 pro-tempore, in Controparte_8 persona del Direttore, legale rappresentante pro-tempore., , Controparte_9
Pagina 1 già , in persona del Ministro pro- Controparte_10 tempore, tutti ope legis domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via Dei
Portoghesi n. 12, pec - Email_2
CONVENUTI
di Varese, in persona del Presidente pro-tempore, corrente in Varese, Piazza Libertà n. CP_11
1, pec t - Email_3
CONVENUTA contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI il con atto di citazione in riassunzione notificato a mezzo pec in Parte_3 CP_1 data 21.02.2023 ai convenuti, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: - in via principale e nel merito: accertare e dichiarare che il Comune di è “sede di impianto Parte_4 nucleare” e che, dunque, deve essere considerato, ai fini del riconoscimento del contributo previsto dal D.L. n. 314/2003, comune ospitante;
per l'effetto dichiarare illegittima la delibera del
C.I.P.E.S.S. del 26.11.2020 n.68, pubblicata in G.U. il 13.01.2021, nella quale il Comune esponente
è stato erroneamente riconosciuto come comune confinante, imponendo al C.I.P.E.S.S. di procedere alla rideterminazione e al pagamento delle somme corrette in favore del con Parte_1
se del caso imponendo al la restituzione di quanto illegittimamente CP_1 Controparte_2 percepito in forza della ridetta delibera;
- in via subordinata: accertare e dichiarare che il Comune di
è “sede di impianto nucleare” e che, dunque, deve essere considerato, ai fini Parte_1 Parte_4 del riconoscimento del contributo previsto dal D.L. n. 314/2003 , comune ospitante;
per l'effetto dichiarare illegittima la delibera del C.I.P.E.S.S. del 26.11.2020 n.68, pubblicata in G.U. il
13.01.2021, nella quale il Comune esponente è stato erroneamente riconosciuto come comune confinate imponendo al di procedere alla rideterminazione e al pagamento delle somme CP_5 corrette in favore del e , qualora il Tribunale non ritenesse di Parte_3 CP_1 imporre la restituzione da parte del di quanto illegittimamente percepito in Controparte_2 conseguenza della delibera del C.I.P.E.S.S. del 26.11.2020, pubblicata in G.U. il 13.01.2021, condannare quest'ultimo al risarcimento del danno patito dal esponente, danno Pt_1 quantificabile dalla differenza dell'importo percepito con quello che avrebbe dovuto effettivamente ricevere se fosse stata correttamente considerata la propria qualifica di comune ospitante;
- in via istruttoria: con riserva di articolare istanze istruttorie e produrre ulteriori documenti alla luce delle
Pagina 2 difese avversari e;
- in ogni caso con vittoria di spese di lite”. In data 23.10.2023 si è costituito in giudizio il il quale, contestando tutto quanto richiesto da parte attrice, ha Controparte_2 rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, sentito il sottoscritto Patrono che ne fa espressa richiesta: in via preliminare a) Dichiarare inammissibile l'Avversario atto di riassunzione, per inter venuta acquiescenza e/o rinuncia all'azione; b) Dichiarare inammissibile l'Avversario atto di riassunzione, per modifica delle domande della traslatio iudicii. Nel merito c)
Respingere tutte le Avversarie domande, perché infondate in fatto e diritto. Vinte le spese di lite”.
In data 13.11.2023 per i convenuti - Controparte_3 [...]
Controparte_4 [...]
, , Controparte_7 Controparte_8
e il - si è costituita in giudizio Controparte_9 Controparte_12
l'Avvocatura dello Stato la quale, contestando integralmente le domande di parte attrice, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Controparte_13
impropriamente ed erroneamente convenuto nel presente giudizio, per l'effetto
[...] disponendone l'estromissione dal giudizio medesimo;
- nel merito, rigettare in toto l'avversa domanda di dichiarare illegittima la delibera n. 68 del 26.11.2020, adottata dal relativa CP_5 all'erogazione dei contributi per l'anno 2018 in favore dei territori che ospitano siti nucleari, in quanto del tutto infondata;
- voglia altresì l'Ill.mo Tribunale adito rigettare la conseguente domanda di condanna delle Amministrazioni odierne convenute alla rideterminazione ed al pagamento dei contributi previsti per l'anno 2018 in favore del Con ogni Parte_5 consequenziale favorevole statuizione in ordine alle spese di lite.”. All' udienza del 14 novembre
2023, il Giudice su richiesta delle parti ha concesso termini ex art. 183 VI comma c.p.c.. Infine, il giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 06.04.2025 con la quale sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha riassunto il giudizio davanti al Tribunale Civile di Roma Parte_5 dopo che il TAR Lazio ha dichiarato il difetto di giurisdizione. Il Comune attore sostiene: di ospitare parte del sito nucleare JRC – Ispra, e non essere solo confinante con quell'area e che ben 3 ettari del centro nucleare ricadono proprio nel territorio del Comune attoreo;
ritiene, pertanto, che la delibera n. 68/2020 ha erroneamente classificato il Comune di con Parte_6 Parte_1 come “confinante”, attribuendogli una quota minima del contributo compensativo per CP_1
l'anno 2018, e chiede, quindi, in sintesi l'annullamento della suddetta delibera CPE/CIPESS n.
Pagina 3 68/2020, la rideterminazione del contributo e, in subordine, il risarcimento del danno. Con la comparsa di costituzione e risposta l'Avvocatura dello Stato per i convenuti per il CP_14
CP_
e per l' , ha contesta le domande del attore, ha eccepito il difetto di CP_5 Pt_1 legittimazione passiva del , ha sostenuto che il Controparte_9 CP_2
è l'unico ospitante del sito JRC – Ispra, come da coordinate geografiche e atti ufficiali, ha
[...] sostenuto che il è stato correttamente qualificato come Parte_3 CP_1 confinante ed in quanto tale ha ricevuto la relativa quota spettante (0,123653%), chiedendo, pertanto il rigetto integrale della domanda attorea ritenendola infondata. Il Comune di CP_2 convenuto nel costituirsi in giudizio ha contestato la pretesa del con Parte_1 CP_1 ha sottolineato che tutte le delibere dal 2007 al 2020 hanno sempre qualificato CP_6 Parte_1 come “confinante”, ha evidenziato che il reattore nucleare ISPRA-1 e il deposito delle scorie sono interamente nel territorio di come da studi ambientali e coordinate geografiche, ha evidenziato CP_2 altresì che il Comune attore ha prestato acquiescenza per non aver mai contestato le precedenti delibere, ha contestato la modifica delle domande nel giudizio di riassunzione (traslatio iudicii), ritenendola inammissibile, ha chiesto il rigetto della domanda, sia per motivi di merito che procedurali. La tesi difensiva attorea fa leva sull'estensione territoriale del JRC, evidenziando che parte del sito JRC – (circa 3 ettari) ricade nel territorio del Comune di con CP_2 Parte_1 CP_1 segnalando la presenza nel territorio comunale di strutture rilevanti come portineria, parcheggi e fabbricati del centro di ricerca in questione. Parte attrice ha ritenuto applicabile per la soluzione del caso dedotto in lite l'art. 4, commi 1 e 1-bis del D.L. 314/2003 e la Direttiva 2011/70/EURATOM.
Le richieste attoree possono così sintetizzarsi: a) annullamento della delibera CIPESS n. 68/2020; b) rideterminazione del contributo per l'anno 2018; c) in subordine, risarcimento del danno per la quota non riconosciuta. Le argomentazioni salienti dell'Avvocatura dello Stato per i convenuti CP_
per il e per l' possono così sintetizzarsi: 1) legittimità della delibera del CP_14 CP_5
per corretta applicazione della normativa vigente;
2) il sito nucleare (reattore ISPRA-1) è CP_5 interamente ubicato nel Comune di;
3) il Comune di con è correttamente CP_2 Parte_1 CP_1 qualificato come “comune confinante”; 4) La ripartizione dei contributi è stata di conseguenza corretta, in quanto ha ricevuto il 50% della quota destinata ai Comuni ospitanti e CP_2 Parte_1 con ha ricevuto lo 0,123653% come Comune confinante. La difesa erariale ha eccepito CP_1 anche il difetto di legittimazione passiva del Le Controparte_9 argomentazioni difensive del si concentrano in sintesi nell'asserita acquiescenza e Controparte_2 rinuncia all'azione da parte del in quanto il medesimo non ha mai contestato Parte_1 le precedenti delibere (dal 2007 al 2019) ed ha accettato e incassato le somme come Comune CP_6 confinante. Il Comune di ha anche evidenziato che vi è stata modifica delle domande da parte CP_2
Pagina 4 attrice nel giudizio di riassunzione in quanto sono state introdotte nuove domande (di restituzione e di risarcimento), non presenti nel ricorso originario. La difesa del ha posto Controparte_2
l'accento sull'ubicazione del reattore nucleare ISPRA-1 sito interamente nel territorio di , CP_2 come da coordinate geografiche e studi ambientali, mentre le aree nel Comune di Parte_1 ospitano secondo il Comune di solo strutture accessorie (portineria, parcheggio). In definitiva CP_2 il ha chiesto declaratoria di inammissibilità della domanda attorea per Controparte_2 acquiescenza e mutatio libelli ed il rigetto della domanda attorea nel merito per infondatezza. La normativa rilevante è senza dubbio il D.L. 314/2003, art. 4 con riferimento alle misure compensative per i Comuni che ospitano impianti nucleari, prevedendosi il 50% delle stesse al
Comune ospitante, il 25% alla Provincia, il 25% ai Comuni confinanti. Dalla Direttiva
2011/70/EURATOM si deduca l'obbligo di trasparenza e di corretta gestione dei rifiuti radioattivi, nonché la necessità di identificare chiaramente l'ubicazione dei rifiuti. Nel giudizio in decisione viene in rilievo il contributo economico erogato per l'anno 2018 di complessivi € 885.924,83, emergendo che al Comune di è stata assegnata la somma di € 442.962,42 (50%), mentre al CP_2
è stata assegnata la somma di € 18.520,87 (0,123653%). Il Parte_5 centro JRC in questione si estende su più Comuni, ma il reattore è ubicato soltanto nel territorio del
Comune di . La soluzione giuridica della controversia dipende, pertanto, dall' interpretazione CP_2 del concetto di “comune ospitante” e dalla localizzazione effettiva del sito nucleare. Il Comune di con punta su una lettura estensiva del concetto di “ospitare” valorizzando la Parte_1 CP_1 presenza fisica di strutture dello JRC nel proprio territorio. In generale la decisione di installare un reattore nucleare in un determinato territorio è frutto di discrezionalità amministrativa e tecnica e si basa su una valutazione tecnico-scientifica che involge valutazioni sulla scelta della localizzazione in rapporto alle esigenze di sicurezza, di protezione della salute, di impatto ambientale. Pertanto qualificare un comune italiano come ospitante un reattore nucleare è stato frutto di scelta basata sulla discrezionalità amministrative e tecnica della Pubblica Amministrazione. Nel caso di specie è indubitabile ed è pacifico che nel Comune di è stato installato il reattore nucleare e che in CP_2 riferimento a detta installazione non risulta formalizzata a tempo debito impugnativa e contestazione di non attendibilità, illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, consolidandosi la valutazione di discrezionalità tecnica e scientifica che ha portato alla localizzazione nel solo
Comune di del reattore nucleare, per cui deve ritenersi stabilizzata detta scelta amministrativa CP_2
e tecnica. Di conseguenza, una volta localizzato il reattore nucleare nel solo territorio del Comune di , il Comune confinante di con non può equipararsi a sede del reattore CP_2 Parte_1 CP_1 nucleare, per cui l'unico regime applicabile per le misure compensative erogate nell'anno 2018 è quello effettivamente applicato nel caso di specie, considerando cioè il Comune di con Parte_1
Pagina 5 non come Comune ospite ma come Comune confinante con quello di ospitante il sito CP_1 CP_2 di ubicazione del reattore nucleare. Sebbene il Comune di con possa avere Parte_1 CP_1 ulteriori prerogative in ordine alle attività di controllo ed alla sicurezza, e sebbene alcune strutture del JRC, diverse dal reattore nucleare, coinvolgano marginalmente anche il territorio del Comune di con ciò non implica che il Comune di con possa assumere Parte_1 CP_1 Parte_1 CP_1 la qualifica di Comune ospitante il reattore nucleare, rimanendo Comune confinante a quello di sul cui territorio è caduta la scelta consolidata di discrezionalità amministrativa e tecnica di CP_2 localizzazione del reattore nucleare. Le suddette argomentazioni sono assorbenti e inducono al rigetto per infondatezza di tutte le domande attoree. Le spese seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore del decisum indeterminabile a complessità bassa, dei parametri attualizzati e vigenti di cui al D.M. 55/2014, nonché dell'attività difensiva e processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Rigetta le domande proposte dal Condanna il Parte_3 CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese Parte_5 del presente giudizio in favore del in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
liquidate in € 7616,00 per compensi di avvocato oltre IVA e CPA come per legge e nelle CP_15 misure di legge, oltre rimborso spese generali ex D.M. 55/2014. Condanna il Parte_5
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese del
[...] presente giudizio in favore di in persona del pro- Controparte_3 CP_16 tepore, Controparte_4
( , già ( , in CP_5 Controparte_4 CP_6 persona del legale rappresentante pro-tempore., in Controparte_7 persona del Ministro pro-tempore, Controparte_8
in persona del Direttore, legale rappresentante pro-tempore.,
[...] [...]
, già , in Controparte_9 Controparte_10 persona del pro-tempore, liquidate in € 3500,00 omnia per compensi di avvocato. Spese CP_17 compensate tra il attore e la Provincia di Varese parti convenuta non costituita in giudizio. Pt_1
Roma, 21-10-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.12064/2023 promossa da:
con (C.F./P.I. , in persona del sindaco pro tempore Parte_1 CP_1 P.IVA_1
Dott. con sede in con TE (VA) – Via Vittorio Veneto n.29, Parte_2 Parte_1 giusta delibera di Giunta del con TE n. 34/22, assistito, rappresentato e Parte_1 difeso dagli Avvocati Silvia Bianchi ( ) e Veronica Di Gregorio C.F._1
( ) del Foro di Varese ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in C.F._2
Angera (Va), Via Soldani n. 10, giusta procura depositata in atti -
ATTORE
Contro
in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato presso il Controparte_2 difensore Avv. Xavier Santiapichi in Roma, Viale Parioli n. 112, pec:
, rappresentato e difeso come da procura in atti - Email_1
CONVENUTO
in persona del Presidente pro-tepore, Controparte_3 [...]
( , Controparte_4 CP_5 già ( , in persona del legale Controparte_4 CP_6 rappresentante pro-tempore., , in persona del Ministro Controparte_7 pro-tempore, in Controparte_8 persona del Direttore, legale rappresentante pro-tempore., , Controparte_9
Pagina 1 già , in persona del Ministro pro- Controparte_10 tempore, tutti ope legis domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via Dei
Portoghesi n. 12, pec - Email_2
CONVENUTI
di Varese, in persona del Presidente pro-tempore, corrente in Varese, Piazza Libertà n. CP_11
1, pec t - Email_3
CONVENUTA contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI il con atto di citazione in riassunzione notificato a mezzo pec in Parte_3 CP_1 data 21.02.2023 ai convenuti, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: - in via principale e nel merito: accertare e dichiarare che il Comune di è “sede di impianto Parte_4 nucleare” e che, dunque, deve essere considerato, ai fini del riconoscimento del contributo previsto dal D.L. n. 314/2003, comune ospitante;
per l'effetto dichiarare illegittima la delibera del
C.I.P.E.S.S. del 26.11.2020 n.68, pubblicata in G.U. il 13.01.2021, nella quale il Comune esponente
è stato erroneamente riconosciuto come comune confinante, imponendo al C.I.P.E.S.S. di procedere alla rideterminazione e al pagamento delle somme corrette in favore del con Parte_1
se del caso imponendo al la restituzione di quanto illegittimamente CP_1 Controparte_2 percepito in forza della ridetta delibera;
- in via subordinata: accertare e dichiarare che il Comune di
è “sede di impianto nucleare” e che, dunque, deve essere considerato, ai fini Parte_1 Parte_4 del riconoscimento del contributo previsto dal D.L. n. 314/2003 , comune ospitante;
per l'effetto dichiarare illegittima la delibera del C.I.P.E.S.S. del 26.11.2020 n.68, pubblicata in G.U. il
13.01.2021, nella quale il Comune esponente è stato erroneamente riconosciuto come comune confinate imponendo al di procedere alla rideterminazione e al pagamento delle somme CP_5 corrette in favore del e , qualora il Tribunale non ritenesse di Parte_3 CP_1 imporre la restituzione da parte del di quanto illegittimamente percepito in Controparte_2 conseguenza della delibera del C.I.P.E.S.S. del 26.11.2020, pubblicata in G.U. il 13.01.2021, condannare quest'ultimo al risarcimento del danno patito dal esponente, danno Pt_1 quantificabile dalla differenza dell'importo percepito con quello che avrebbe dovuto effettivamente ricevere se fosse stata correttamente considerata la propria qualifica di comune ospitante;
- in via istruttoria: con riserva di articolare istanze istruttorie e produrre ulteriori documenti alla luce delle
Pagina 2 difese avversari e;
- in ogni caso con vittoria di spese di lite”. In data 23.10.2023 si è costituito in giudizio il il quale, contestando tutto quanto richiesto da parte attrice, ha Controparte_2 rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, sentito il sottoscritto Patrono che ne fa espressa richiesta: in via preliminare a) Dichiarare inammissibile l'Avversario atto di riassunzione, per inter venuta acquiescenza e/o rinuncia all'azione; b) Dichiarare inammissibile l'Avversario atto di riassunzione, per modifica delle domande della traslatio iudicii. Nel merito c)
Respingere tutte le Avversarie domande, perché infondate in fatto e diritto. Vinte le spese di lite”.
In data 13.11.2023 per i convenuti - Controparte_3 [...]
Controparte_4 [...]
, , Controparte_7 Controparte_8
e il - si è costituita in giudizio Controparte_9 Controparte_12
l'Avvocatura dello Stato la quale, contestando integralmente le domande di parte attrice, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Controparte_13
impropriamente ed erroneamente convenuto nel presente giudizio, per l'effetto
[...] disponendone l'estromissione dal giudizio medesimo;
- nel merito, rigettare in toto l'avversa domanda di dichiarare illegittima la delibera n. 68 del 26.11.2020, adottata dal relativa CP_5 all'erogazione dei contributi per l'anno 2018 in favore dei territori che ospitano siti nucleari, in quanto del tutto infondata;
- voglia altresì l'Ill.mo Tribunale adito rigettare la conseguente domanda di condanna delle Amministrazioni odierne convenute alla rideterminazione ed al pagamento dei contributi previsti per l'anno 2018 in favore del Con ogni Parte_5 consequenziale favorevole statuizione in ordine alle spese di lite.”. All' udienza del 14 novembre
2023, il Giudice su richiesta delle parti ha concesso termini ex art. 183 VI comma c.p.c.. Infine, il giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 06.04.2025 con la quale sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha riassunto il giudizio davanti al Tribunale Civile di Roma Parte_5 dopo che il TAR Lazio ha dichiarato il difetto di giurisdizione. Il Comune attore sostiene: di ospitare parte del sito nucleare JRC – Ispra, e non essere solo confinante con quell'area e che ben 3 ettari del centro nucleare ricadono proprio nel territorio del Comune attoreo;
ritiene, pertanto, che la delibera n. 68/2020 ha erroneamente classificato il Comune di con Parte_6 Parte_1 come “confinante”, attribuendogli una quota minima del contributo compensativo per CP_1
l'anno 2018, e chiede, quindi, in sintesi l'annullamento della suddetta delibera CPE/CIPESS n.
Pagina 3 68/2020, la rideterminazione del contributo e, in subordine, il risarcimento del danno. Con la comparsa di costituzione e risposta l'Avvocatura dello Stato per i convenuti per il CP_14
CP_
e per l' , ha contesta le domande del attore, ha eccepito il difetto di CP_5 Pt_1 legittimazione passiva del , ha sostenuto che il Controparte_9 CP_2
è l'unico ospitante del sito JRC – Ispra, come da coordinate geografiche e atti ufficiali, ha
[...] sostenuto che il è stato correttamente qualificato come Parte_3 CP_1 confinante ed in quanto tale ha ricevuto la relativa quota spettante (0,123653%), chiedendo, pertanto il rigetto integrale della domanda attorea ritenendola infondata. Il Comune di CP_2 convenuto nel costituirsi in giudizio ha contestato la pretesa del con Parte_1 CP_1 ha sottolineato che tutte le delibere dal 2007 al 2020 hanno sempre qualificato CP_6 Parte_1 come “confinante”, ha evidenziato che il reattore nucleare ISPRA-1 e il deposito delle scorie sono interamente nel territorio di come da studi ambientali e coordinate geografiche, ha evidenziato CP_2 altresì che il Comune attore ha prestato acquiescenza per non aver mai contestato le precedenti delibere, ha contestato la modifica delle domande nel giudizio di riassunzione (traslatio iudicii), ritenendola inammissibile, ha chiesto il rigetto della domanda, sia per motivi di merito che procedurali. La tesi difensiva attorea fa leva sull'estensione territoriale del JRC, evidenziando che parte del sito JRC – (circa 3 ettari) ricade nel territorio del Comune di con CP_2 Parte_1 CP_1 segnalando la presenza nel territorio comunale di strutture rilevanti come portineria, parcheggi e fabbricati del centro di ricerca in questione. Parte attrice ha ritenuto applicabile per la soluzione del caso dedotto in lite l'art. 4, commi 1 e 1-bis del D.L. 314/2003 e la Direttiva 2011/70/EURATOM.
Le richieste attoree possono così sintetizzarsi: a) annullamento della delibera CIPESS n. 68/2020; b) rideterminazione del contributo per l'anno 2018; c) in subordine, risarcimento del danno per la quota non riconosciuta. Le argomentazioni salienti dell'Avvocatura dello Stato per i convenuti CP_
per il e per l' possono così sintetizzarsi: 1) legittimità della delibera del CP_14 CP_5
per corretta applicazione della normativa vigente;
2) il sito nucleare (reattore ISPRA-1) è CP_5 interamente ubicato nel Comune di;
3) il Comune di con è correttamente CP_2 Parte_1 CP_1 qualificato come “comune confinante”; 4) La ripartizione dei contributi è stata di conseguenza corretta, in quanto ha ricevuto il 50% della quota destinata ai Comuni ospitanti e CP_2 Parte_1 con ha ricevuto lo 0,123653% come Comune confinante. La difesa erariale ha eccepito CP_1 anche il difetto di legittimazione passiva del Le Controparte_9 argomentazioni difensive del si concentrano in sintesi nell'asserita acquiescenza e Controparte_2 rinuncia all'azione da parte del in quanto il medesimo non ha mai contestato Parte_1 le precedenti delibere (dal 2007 al 2019) ed ha accettato e incassato le somme come Comune CP_6 confinante. Il Comune di ha anche evidenziato che vi è stata modifica delle domande da parte CP_2
Pagina 4 attrice nel giudizio di riassunzione in quanto sono state introdotte nuove domande (di restituzione e di risarcimento), non presenti nel ricorso originario. La difesa del ha posto Controparte_2
l'accento sull'ubicazione del reattore nucleare ISPRA-1 sito interamente nel territorio di , CP_2 come da coordinate geografiche e studi ambientali, mentre le aree nel Comune di Parte_1 ospitano secondo il Comune di solo strutture accessorie (portineria, parcheggio). In definitiva CP_2 il ha chiesto declaratoria di inammissibilità della domanda attorea per Controparte_2 acquiescenza e mutatio libelli ed il rigetto della domanda attorea nel merito per infondatezza. La normativa rilevante è senza dubbio il D.L. 314/2003, art. 4 con riferimento alle misure compensative per i Comuni che ospitano impianti nucleari, prevedendosi il 50% delle stesse al
Comune ospitante, il 25% alla Provincia, il 25% ai Comuni confinanti. Dalla Direttiva
2011/70/EURATOM si deduca l'obbligo di trasparenza e di corretta gestione dei rifiuti radioattivi, nonché la necessità di identificare chiaramente l'ubicazione dei rifiuti. Nel giudizio in decisione viene in rilievo il contributo economico erogato per l'anno 2018 di complessivi € 885.924,83, emergendo che al Comune di è stata assegnata la somma di € 442.962,42 (50%), mentre al CP_2
è stata assegnata la somma di € 18.520,87 (0,123653%). Il Parte_5 centro JRC in questione si estende su più Comuni, ma il reattore è ubicato soltanto nel territorio del
Comune di . La soluzione giuridica della controversia dipende, pertanto, dall' interpretazione CP_2 del concetto di “comune ospitante” e dalla localizzazione effettiva del sito nucleare. Il Comune di con punta su una lettura estensiva del concetto di “ospitare” valorizzando la Parte_1 CP_1 presenza fisica di strutture dello JRC nel proprio territorio. In generale la decisione di installare un reattore nucleare in un determinato territorio è frutto di discrezionalità amministrativa e tecnica e si basa su una valutazione tecnico-scientifica che involge valutazioni sulla scelta della localizzazione in rapporto alle esigenze di sicurezza, di protezione della salute, di impatto ambientale. Pertanto qualificare un comune italiano come ospitante un reattore nucleare è stato frutto di scelta basata sulla discrezionalità amministrative e tecnica della Pubblica Amministrazione. Nel caso di specie è indubitabile ed è pacifico che nel Comune di è stato installato il reattore nucleare e che in CP_2 riferimento a detta installazione non risulta formalizzata a tempo debito impugnativa e contestazione di non attendibilità, illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, consolidandosi la valutazione di discrezionalità tecnica e scientifica che ha portato alla localizzazione nel solo
Comune di del reattore nucleare, per cui deve ritenersi stabilizzata detta scelta amministrativa CP_2
e tecnica. Di conseguenza, una volta localizzato il reattore nucleare nel solo territorio del Comune di , il Comune confinante di con non può equipararsi a sede del reattore CP_2 Parte_1 CP_1 nucleare, per cui l'unico regime applicabile per le misure compensative erogate nell'anno 2018 è quello effettivamente applicato nel caso di specie, considerando cioè il Comune di con Parte_1
Pagina 5 non come Comune ospite ma come Comune confinante con quello di ospitante il sito CP_1 CP_2 di ubicazione del reattore nucleare. Sebbene il Comune di con possa avere Parte_1 CP_1 ulteriori prerogative in ordine alle attività di controllo ed alla sicurezza, e sebbene alcune strutture del JRC, diverse dal reattore nucleare, coinvolgano marginalmente anche il territorio del Comune di con ciò non implica che il Comune di con possa assumere Parte_1 CP_1 Parte_1 CP_1 la qualifica di Comune ospitante il reattore nucleare, rimanendo Comune confinante a quello di sul cui territorio è caduta la scelta consolidata di discrezionalità amministrativa e tecnica di CP_2 localizzazione del reattore nucleare. Le suddette argomentazioni sono assorbenti e inducono al rigetto per infondatezza di tutte le domande attoree. Le spese seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore del decisum indeterminabile a complessità bassa, dei parametri attualizzati e vigenti di cui al D.M. 55/2014, nonché dell'attività difensiva e processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Rigetta le domande proposte dal Condanna il Parte_3 CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese Parte_5 del presente giudizio in favore del in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
liquidate in € 7616,00 per compensi di avvocato oltre IVA e CPA come per legge e nelle CP_15 misure di legge, oltre rimborso spese generali ex D.M. 55/2014. Condanna il Parte_5
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese del
[...] presente giudizio in favore di in persona del pro- Controparte_3 CP_16 tepore, Controparte_4
( , già ( , in CP_5 Controparte_4 CP_6 persona del legale rappresentante pro-tempore., in Controparte_7 persona del Ministro pro-tempore, Controparte_8
in persona del Direttore, legale rappresentante pro-tempore.,
[...] [...]
, già , in Controparte_9 Controparte_10 persona del pro-tempore, liquidate in € 3500,00 omnia per compensi di avvocato. Spese CP_17 compensate tra il attore e la Provincia di Varese parti convenuta non costituita in giudizio. Pt_1
Roma, 21-10-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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