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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 04/11/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa VI PO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3018 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2018, all'esito della trattazione scritta dell'udienza del 7.10.2025 con rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
TRA
nato il [...], nato il Parte_1 Persona_1
14.07.1958 e nato il [...], tutti rappresentati e Parte_2 difesi dagli Avv.ti Alessio De Iuliis e Annalisa De Iuliis ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Teramo, via Fonte Baiano 56/b, giusta procura in atti;
Attori
CONTRO
nata il [...] e , nata il Controparte_1 Controparte_2
21.09.1968, rappresentate e difese, congiuntamente e disgiuntamente, dall'
Avv. Stefania Poli e dall'Avv. Egle Di Giovanni ed elettivamente domiciliate nel loro studio in San Benedetto del Tronto, via Giovanni XXIII n. 7, giusta procura in atti;
Convenute
NONCHÉ
nato il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_3
DI LI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Giulianova Spiaggia, via Thaon de Revel n. 8, giusta procura in atti;
Convenuto Oggetto: azione di simulazione – azione di restituzione indebito – risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 18.09.2018, e Pt_1 Per_1
hanno convenuto in giudizio e Parte_2 Controparte_3 CP_1
- la prima anche in proprio ed entrambe quali eredi di Controparte_2
- al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: Persona_2
“a) accertare e dichiarare la simulazione parziale del prezzo di compravendita di €. 100.000,00 (centomila,00) risultante dall'atto pubblico di compravendita immobiliare stipulato tra il defunto e Persona_2
in data 05.03.2007 per notaio (rep. Parte_2 Persona_3
27.369) – raccolta n. 5.369 – registrato in Giulianova (TE) il 15.03.2007 al n.
1246 serie IT) in luogo di quello dissimulato e maggiore di €. 255.000,00
(duecentocinquantacinquemila,00) effettivamente corrisposto dall'acquirente
e debitamente rivalutato ovvero della somma maggiore o minore accertata in corso di giudizio;
b) accertare e dichiarare la reale entità delle somme corrisposte a titolo di prezzo dissimulato per ciascun compendio immobiliare, procedendo al relativo frazionamento dello stesso debitamente rivalutato;
c)
Per l'effetto, accertare e dichiarare in caso di ricorrenza delle condizioni di esercizio della prelazione agraria in capo al , che il Controparte_3
diritto di riscatto di quest'ultimo venga subordinato alla corresponsione della somma di €. 255.000,00 (duecentocinquantamila) ovvero della somma maggiore o minore da accertarsi in corso di giudizio e/o delle somme accertate a seguito di frazionamento a titolo di prezzo dissimulato per ciascun compendio immobiliare oggetto di compravendita, oltre oneri e spese come per legge;
d) Accertare e dichiarare l'obbligo della convenuta
[...]
, a titolo personale per le ragioni esposte, alla ripetizione in CP_1
2 favore degli attori a titolo di indebito della somma di €. 110.000,00
(centodiecimila,00) ovvero della somma maggiore o minore accertata in corso di causa;
e) Accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1479 e 1483 c.c., la responsabilità delle convenute
[...]
e , nelle spiegate qualità di eredi del CP_1 Controparte_2
defunto , nei confronti degli attori, con conseguente Persona_2 risoluzione del contratto, condannando per l'effetto le medesime al risarcimento dei danni tutti patiti e quantificabili nella misura di €.
400.000,00 (quattrocentomila,00) ovvero della somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa o che parrà di giustizia;
f) Condannare sempre ed in ogni caso le controparti al pagamento delle spese di lite.”
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
a) che, in data 2.01.2007, intenzionato ad acquistare un Persona_1
terreno agricolo con annesso fabbricato rurale da destinare ad azienda agricola per il figlio (allora minorenne), non volendo apparire quale Pt_2
parte contraente, aveva fatto stipulare un contratto preliminare di compravendita tra il fratello (in qualità di promissario Parte_1
acquirente per sé e/o per società composta da soci in ambito familiare da nominare) e (promittente venditore); Persona_2
b) che le parti avevano pattuito il prezzo di €.255.000,00, di cui €.100.000, per il terreno agricolo, dando atto del versamento, al momento della stipula, della somma di €.30.000,00 da parte del promissario acquirente a titolo di caparra confirmatoria;
c) che, nel contratto, le parti avevano espressamente previsto che, qualora taluno dei soggetti proprietari dei beni immobili confinanti con quello oggetto del preliminare, avessero esercitato il diritto di prelazione agraria, le somme versate dal promissario acquirente gli sarebbero state interamente restituite;
3 d) che, poche settimane prima della data fissata per il rogito del contratto definitivo (5.03.2007), il aveva chiesto a il Per_2 Persona_1
pagamento della somma di €.155.000,00 in contanti al fine di ridurre il prezzo della compravendita formalmente pattuito in €.100.00,00, dissimulando quello effettivamente versato di €.255.000,00;
e) che, obtorto collo, aveva corrisposto al la somma Persona_1 Per_2
di €.155.000,00 nelle seguenti modalità:
- quanto ad €.45.000,00 in contanti alla presenza di un testimone (in data
5.03.2008);
- quanto ad €.110.000,00 mediante consegna a mani del Persona_2
di nn. 6 assegni circolari intestati a nipote
[...] Controparte_1
del medesimo e attuale erede dello stesso, assegni in Persona_2
seguito annullati;
f) che, inoltre, aveva già versato al a titolo di Persona_1 Per_2
caparra, la somma di €. 50.000,00 secondo le seguenti modalità:
- quanto ad €.30.000,00 alla stipula del preliminare di vendita mediante n. 3 assegni circolari datati 02.01.2007 intestati al venditore e Per_2
tratti dal c/c del;
Persona_1
- quanto ad €.20.000,00 mediante assegno circolare datato 14.02.2007, intestato al promissario venditore e tratto dal c/c del Per_2 Per_1
[...]
g) che l'importo del residuo prezzo pattuito, pari ad €.50.000,00 era stato versato dal all'atto di acquisto dell'immobile da parte del figlio Per_1
in data 05.03.2007 come risultante per tabulas dall'atto di Pt_2 compravendita;
h) che, successivamente alla stipula del contratto definitivo, in data
16.03.2007, aveva ricevuto la notifica dell'atto mediante Parte_2 cui intendeva esercitare la prelazione agraria sugli Controparte_3
immobili oggetto della compravendita appena conclusa;
4 i) che gli attori, allarmati dal fatto che, se il diritto del fosse stato CP_3
riconosciuto, costui avrebbe potuto riscattare gli immobili al minor prezzo simulato di €.100.000,00, avevano deciso di far promuovere all'acquirente l'azione di accertamento negativo del diritto di prelazione, Parte_2
attualmente pendente dinanzi alla Corte di Appello di L'Aquila;
j) che era evidente come il e il si fossero accordati, fin Per_2 CP_3
dall'inizio delle trattative, al fine di far corrispondere al la Per_1
maggior somma di €.255.000,00 (facendogli versare “in nero” più della metà del prezzo) e di consentire al di riacquistare gli immobili al CP_3
minor prezzo di €.100.000,00;
k) che era dunque intenzione degli attori far accertare la simulazione parziale del prezzo della compravendita e ottenere, ai sensi degli artt. 1483 e 1479
c.c., la risoluzione dello stesso contratto per grave inadempimento del defunto consistito nell'aver taciuto l'esistenza di diritti di prelazione Per_2
sui beni, con risarcimento dei danni conseguentemente patiti (quantificati in €.400.000,00) e restituzione delle somme versate a Controparte_1
pari ad €.110.000,00;
Tanto dedotto, gli attori hanno concluso come sopra riportato.
Si sono costituite in giudizio le convenute e in CP_2 Controparte_1 qualità di eredi di , eccependo, in sintesi e per quanto Persona_2
d'interesse:
1. il difetto d'interesse ad agire degli attori, essendo pendente il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di L'Aquila avente ad oggetto l'accertamento della prelazione agraria a favore del CP_3
2. il difetto di legittimazione ad agire da parte di e Pt_1 [...]
in quanto il contratto di compravendita era stato stipulato tra il Per_1
e Per_2 Parte_2
3. il difetto di legittimazione a contraddire in capo alle medesime, in quanto non convenute nel giudizio volto all'accertamento della prelazione ai sensi dell'art. 1485 c.c.;
5 4. che le stesse avevano accettato l'eredità del padre con beneficio d'inventario e che la domanda di restituzione della somma di €.110.000,00 formulata nei confronti di era infondata, perché costei Controparte_1
non aveva nemmeno mai visto gli assegni circolari a lei intestati né, tantomeno, li aveva incassati;
5. che, invero, nel processo precedentemente instaurato dagli odierni attori per il medesimo oggetto (r.g. 1025/2008, interrotto per decesso del e Per_2
poi estinto per mancata riassunzione), in sede di Parte_1 deposizione testimoniale, aveva riferito che il dopo aver chiesto Per_2
loro di intestare gli assegni alla nipote aveva poi Controparte_1
revocato la richiesta, adducendo che la nipote lavorava in banca e che quindi aveva problemi ad incassare gli assegni, sicché e Pt_1 [...]
avevano consegnato al la somma di €.110.000,00 in Per_1 Per_2 contanti e il aveva loro restituito gli assegni;
Per_2
6. che la domanda di risarcimento danni proposta nei loro confronti era del tutto infondata.
Tanto eccepito, le convenute hanno chiesto, previo accoglimento delle eccezioni preliminari sollevate, il rigetto della domanda, con condanna degli attori al risarcimento in loro favore per lite temeraria.
Si è costituito in giudizio anche il quale – premessa la sua Controparte_3 totale estraneità alle vicende intercorse tra i e le convenute - Per_1 CP_1
ha chiesto il rigetto della domanda e la condanna degli attori per lite temeraria.
In sede di udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori, la difesa degli attori ha reso noto che la sentenza della Corte aquilana (1716/19), passata in giudicato, aveva accertato l'insussistenza del diritto di prelazione agraria in capo al CP_3
e che, pertanto, gli attori erano disposti a chiedere la cessazione della materia del contendere, ma che non vi era adesione delle controparti. Queste ultime, in effetti, hanno insistito per la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. processo verbale dell'udienza del 12.10.2020). Il Giudice, precedente assegnatario del fascicolo, ha quindi istruito la causa solo con le
6 produzioni documentali delle parti e rinviato la stessa per la precisazione delle conclusioni;
il giudizio ha poi subito alcuni rinvii d'ufficio, in parte per esigenze organizzative di ruolo in parte durante l'assenza della scrivente Giudice per congedo di maternità.
In sede di memorie conclusionali, gli attori hanno chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
i convenuti hanno insistito nelle conclusioni precedentemente rassegnate.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.10.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, previa rinuncia espressa delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., viene quindi decisa con la presente sentenza.
1. Anzitutto, va dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti, come da richiesta degli attori, a seguito del passaggio in giudicato della pronunzia della
Corte di Appello di L'Aquila (versata in atti) che, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato l'insussistenza, in capo al del diritto di CP_3
prelazione o riscatto sui beni immobili acquistati da Parte_2
A fronte di ciò, i convenuti, pur non opponendosi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, hanno chiesto la condanna degli attori al pagamento delle spese di lite e la condanna del medesimi per lite temeraria alla luce del principio della soccombenza virtuale.
È noto, infatti, che la declaratoria di cessata materia non solleva il Giudice dall'onere di procedere a una valutazione della soccombenza virtuale, valutando, in via prognostica, la fondatezza delle istanze attoree, così da poter determinare correttamente l'imputazione delle spese processuali.
Dunque, si procederà a valutare la fondatezza delle domande attoree solo ai fini del governo delle spese di lite.
1. Anzitutto, sarebbe stata certamente fondata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva in capo a Parte_1
I convenuti hanno infatti eccepito tale difetto, mettendo in evidenza il fatto che costui non è stato parte del contratto definitivo, stipulato solo tra e Per_2 [...]
Parte_2
7 Gli attori, in sede di prima memoria istruttoria, hanno preso posizione sull'eccezione, affermandone l'infondatezza, sul presupposto che il contratto preliminare fu sottoscritto da per sé o per persona da Parte_1
nominare. Ad avviso degli attori, quindi era suo interesse accertare l'avvenuta simulazione del prezzo di acquisto, in quanto “le conseguenze dell'eventuale accertamento del diritto di riscatto agrario in capo al ” si Controparte_3 sarebbero ripercosse anche su di lui.
La tesi non è condivisibile.
In prima analisi, gli attori confondono l'interesse ad agire con la legittimazione ad agire e confondono quest'ultima con la titolarità del rapporto sostanziale fatto valere.
Per giurisprudenza ormai consolidata (cfr. ex plurimis Cass. sez. unite. sentenza n. 2951 del 16.2.2016), mentre la legittimazione – ad agire o a resistere in giudizio – dipende unicamente dalla prospettazione dell'attore, cosicché questa deve dirsi sussistente in tutti i casi in cui vi sia corrispondenza tra colui che l'attore alleghi essere il titolare dal lato passivo del diritto controverso e colui contro il quale l'azione venga concretamente proposta, viceversa l'effettiva titolarità – attiva o passiva – del rapporto dedotto in giudizio è questione inerente al merito del controversia e deve, pertanto, essere accertata, all'esito della lite, in base alle risultanze processuali e non sulla scorta delle mere allegazioni attoree.
In tale ottica interpretativa, l'eccezione di difetto di titolarità, dal lato attivo o passivo del rapporto controverso, va trattata come questione di merito e non anche come vera e propria eccezione di rito.
1.1. In applicazione di tale principio, nel caso di specie appare evidente come a venire in rilievo non sia propriamente una questione di rito, atteso che gli attori hanno allegato che titolare della pretesa azionata sarebbero anche
[...]
e, coerentemente con tale prospettazione, è da parte di costui che Parte_1 provengono le domande;
piuttosto, si tratta di una questione di merito, ossia di accertamento dell'effettiva titolarità dal lato attivo del rapporto in capo al medesimo.
8 Ora, come rilevato dalla difesa attorea, ha stipulato il Parte_1 contratto preliminare, ma non anche quello definitivo ed è proprio quest'ultimo, concluso tra e ad essere oggetto dell'azione di Per_2 Parte_2
simulazione (cfr. conclusioni rassegnate nell'atto di citazione).
Ne consegue quindi che non è titolare, dal lato attivo, del Parte_1
rapporto controverso, rapporto che, giova ribadirlo, intercorre tra le convenute, in quanto eredi del (alienante) e (acquirente). Per_2 Parte_2
La circostanza addotta dagli attori, secondo cui le conseguenze dell'esercizio della prelazione da parte del si sarebbero ripercosse anche su CP_3 [...]
attiene semmai, come sopra accennato, all'interesse ad agire. Tuttavia, Parte_1
anche in tal caso, la tesi attorea non è fondata, in quanto gli attori non hanno nemmeno allegato in che termini il riscatto del avrebbe avuto CP_3
conseguenze (si presume negative) per Parte_1
Pertanto, l'eccezione sollevata dai convenuti – riqualificata come carenza di titolarità attiva del rapporto controverso – sarebbe stata accolta.
1.2 Quanto al difetto di legittimazione ad agire di deve Persona_1
osservarsi quanto segue.
Ribadito, anche in tal caso, che l'eccezione sollevata dai convenuti attiene non alla sua legittimazione ad agire, ma alla titolarità in capo al medesimo del rapporto controverso, va rilevato che detta titolarità sussiste, avendo egli proposto la domanda di restituzione della somma di €.110.000,00 avendo allegato di averla corrisposta lui stesso a beneficio del figlio . Pt_2
Dunque, l'eccezione sarebbe stata respinta.
2. In secondo luogo, quanto alla sussistenza dell'interesse ad agire in capo agli attori, si osserva quanto segue.
Dagli atti di causa risulta che, al momento della proposizione della domanda, era stata già emessa la sentenza di questo Tribunale (n. 989/2014) che aveva accertato, in capo al il diritto di prelazione agraria solo sul terreno CP_3
agricolo, acquistato dal per la somma di €.30.000,00, come indicato nel Per_1
9 contratto definitivo, anziché nella maggior somma di €.100.000,00 indicata nel contratto preliminare (cfr. contratti prodotti dagli attori).
Alla luce di tale decisum, può dirsi sussistente, al momento della domanda,
l'interesse degli attori ad agire per far accertare la simulazione parziale del prezzo della compravendita.
Non muta i termini della questione la circostanza che fosse già pendente il giudizio di appello, perché, a differenza di quanto preteso dai convenuti, gli attori restavano liberi di promuovere questo giudizio nell'attesa che l'altro venisse definito, non essendo quindi obbligati ad attenderne la conclusione.
Dunque, l'eccezione di difetto di interesse ad agire sarebbe stata respinta.
3. Le convenute hanno poi eccepito che gli attori avrebbero dovuto citare anche il
(e, a seguito del decesso di costui, le odierne convenute) nel giudizio Per_2
promosso contro il per l'accertamento negativo della prelazione e ciò ai CP_3 sensi di quanto previsto dall'art. 1485 c.c.
Invero, la norma appena citata dispone che il compratore, convenuto da un terzo che pretende di vantare diritti sulla cosa venduta, è tenuto a chiamare in causa il venditore se intende valersi del diritto alla garanzia per evizione.
Diversamente, in tema di prelazione prevista dalle leggi agrarie, va considerato legittimato passivo dell'azione di riscatto il solo acquirente del fondo (o un suo avente causa), non anche il venditore, la cui presenza in giudizio è eventualmente evocabile, da parte del primo, in forza di una chiamata in garanzia cosiddetta impropria (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/01/2009, n. 973 secondo cui:
“l'azione di riscatto agrario, in quanto diretta non ad una sentenza costitutiva ma ad un mero accertamento, può essere esperita nei soli confronti del riscattato, senza la necessaria partecipazione dell'alienante, con la conseguente decisione "incidenter tantum" sulla sussistenza, in capo all'istante, del diritto di prelazione;
tuttavia, nulla vieta che il retraente promuova il giudizio anche contro il venditore, al fine di fare accertare nei suoi confronti, con forza di giudicato, la prelazione da cui si ritenga pretermesso, con la conseguenza che, in tale ipotesi sussiste, l'interesse del venditore medesimo ad impugnare la
10 pronunzia di accoglimento della domanda di riscatto, rispetto alla quale egli è rimasto, sostanzialmente, soccombente, in quanto il riconoscimento del diritto di riscatto in favore del retraente presuppone di necessità quello del diritto di prelazione”.
Nel caso di specie, peraltro, è stato il compratore, a promuovere Parte_2
l'azione di accertamento negativo del diritto di prelazione nei confronti del
CP_3
Deve quindi concludersi, in via prognostica, che detta eccezione era infondata.
4. Nel merito, invece, si osserva quanto segue.
4.1 Come certamente noto, la simulazione non può essere provata per testimoni dalle parti (cfr. art. 1417 c.c. e art. 2722 c.c.), mentre la prova della simulazione da parte del terzo creditore, ovvero un soggetto estraneo all'accordo simulatorio e all'atto stipulato in esecuzione di esso, può essere data sia per testimoni sia tramite presunzioni, purché queste siano gravi, precise e concordanti (cfr., tra le tante, Cassazione civile sez. II, 29/05/2024, n.15043).
Nel caso di specie, sicuramente l'attore non avrebbe potuto Parte_2
provare la simulazione per testimoni, essendo egli parte del contratto.
Quindi, la prova testimoniale non sarebbe stata ammessa.
Quanto alla prova documentale della simulazione, certamente sarebbe stato ritenuto privo di efficacia in tal senso l'elenco di somme scritto di pungo da soggetto ignoto.
Quanto all'attore si è già spiegato nel paragrafo precedente Persona_1 che egli è titolare del rapporto controverso relativamente alla domanda di ripetizione della somma di €.110.000,00, che presuppone l'accertamento della simulazione. Egli, in quanto terzo rispetto al contratto simulato, avrebbe potuto dare la prova della simulazione sia per testi sia per presunzioni.
Tuttavia, la domanda di ripetizione svolta nei confronti di in Controparte_1 proprio era del tutto infondata, in quanto gli stessi attori, nell'articolare i capitoli di prova, avevano confermato quanto eccepito dalla convenuta, ossia che il dopo aver chiesto loro di intestare gli assegni alla nipote, aveva cambiato Per_2
11 idea, pretendo il versamento di denaro contante e restituendo loro gli assegni.
(cfr. terza memoria istruttoria: “12. Vero che, a distanza di due giorni dalla stipula dell'atto pubblico di compravendita, ossia in data 07.03.2007, il defunto
contattava il signor chiedendogli lo Persona_2 Persona_1
scambio degli assegni circolari ricevuti e intestati a sua nipote con denaro contante avendo difficoltà ad incassarli?”).
Dunque, dal momento che la convenuta non aveva mai Controparte_1
incassato alcuna somma, la domanda di restituzione svolta nei suoi confronti era del tutto infondata.
Da ciò consegue che nemmeno sarebbe stato ammesso a Persona_1
provare la simulazione, essendo venuta meno la sua rilevanza ai fini della ripetizione.
In definitiva, l'azione di simulazione sarebbe stata rigettata.
4.3. Con riguardo alla domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento del venditore, consistito nell'aver taciuto l'esistenza dell'ipotetico diritto di prelazione agraria in capo al anch'essa sarebbe CP_3
stata respinta. Ciò in ragione del fatto che, in sede di udienza di ammissione dei mezzi istruttori, celebrata il giorno 12.10.2020, la sentenza della Corte di
Appello di L'Aquila del 15.10.2019 - che ha negato la sussistenza di tale diritto in capo al – era già passata in giudicato, sicché l'inadempimento del CP_3 non era più configurabile. Per_2
4.4 Risulta invece totalmente sfornita di prova la domanda di risarcimento danni
(pari alla somma di €.400.000,00), sicché essa sarebbe stato senz'altro rigettata.
5. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, le spese di lite vanno poste a carico degli attori, in considerazione della loro soccombenza virtuale.
5.1 Non sussistono invece i presupposti per la condanna degli attori per lite temeraria, difettando i requisiti del dolo e della colpa grave di cui all'art. 96 c.p.c.
Parimenti, non sussistono i presupposti per la condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., in quanto la responsabilità aggravata, a differenza di quella di cui al primo comma dell'art. 96 c.p.c., non richiede la domanda di parte,
12 né la prova del danno, ma esige pur sempre la malafede o la colpa grave della parte soccombente. Detti requisiti, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate, risultano integrati nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, requisiti, questi, che risultano assenti nel caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni contraria domanda o eccezione respinta, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
2. condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento, in favore delle convenute e delle spese di lite che Controparte_2 Controparte_1 liquida nella somma complessiva di €.11.339,46, oltre oneri di legge;
3. condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite nei confronti del convenuto che liquida in €.7.192,00, Controparte_3
oltre oneri di legge da distrarsi in favore dell'Avv. Divinangelo LI dichiaratosi antistatario.
Teramo, 4 novembre 2025
Il Giudice
VI PO
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa VI PO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3018 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2018, all'esito della trattazione scritta dell'udienza del 7.10.2025 con rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
TRA
nato il [...], nato il Parte_1 Persona_1
14.07.1958 e nato il [...], tutti rappresentati e Parte_2 difesi dagli Avv.ti Alessio De Iuliis e Annalisa De Iuliis ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Teramo, via Fonte Baiano 56/b, giusta procura in atti;
Attori
CONTRO
nata il [...] e , nata il Controparte_1 Controparte_2
21.09.1968, rappresentate e difese, congiuntamente e disgiuntamente, dall'
Avv. Stefania Poli e dall'Avv. Egle Di Giovanni ed elettivamente domiciliate nel loro studio in San Benedetto del Tronto, via Giovanni XXIII n. 7, giusta procura in atti;
Convenute
NONCHÉ
nato il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_3
DI LI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Giulianova Spiaggia, via Thaon de Revel n. 8, giusta procura in atti;
Convenuto Oggetto: azione di simulazione – azione di restituzione indebito – risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 18.09.2018, e Pt_1 Per_1
hanno convenuto in giudizio e Parte_2 Controparte_3 CP_1
- la prima anche in proprio ed entrambe quali eredi di Controparte_2
- al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: Persona_2
“a) accertare e dichiarare la simulazione parziale del prezzo di compravendita di €. 100.000,00 (centomila,00) risultante dall'atto pubblico di compravendita immobiliare stipulato tra il defunto e Persona_2
in data 05.03.2007 per notaio (rep. Parte_2 Persona_3
27.369) – raccolta n. 5.369 – registrato in Giulianova (TE) il 15.03.2007 al n.
1246 serie IT) in luogo di quello dissimulato e maggiore di €. 255.000,00
(duecentocinquantacinquemila,00) effettivamente corrisposto dall'acquirente
e debitamente rivalutato ovvero della somma maggiore o minore accertata in corso di giudizio;
b) accertare e dichiarare la reale entità delle somme corrisposte a titolo di prezzo dissimulato per ciascun compendio immobiliare, procedendo al relativo frazionamento dello stesso debitamente rivalutato;
c)
Per l'effetto, accertare e dichiarare in caso di ricorrenza delle condizioni di esercizio della prelazione agraria in capo al , che il Controparte_3
diritto di riscatto di quest'ultimo venga subordinato alla corresponsione della somma di €. 255.000,00 (duecentocinquantamila) ovvero della somma maggiore o minore da accertarsi in corso di giudizio e/o delle somme accertate a seguito di frazionamento a titolo di prezzo dissimulato per ciascun compendio immobiliare oggetto di compravendita, oltre oneri e spese come per legge;
d) Accertare e dichiarare l'obbligo della convenuta
[...]
, a titolo personale per le ragioni esposte, alla ripetizione in CP_1
2 favore degli attori a titolo di indebito della somma di €. 110.000,00
(centodiecimila,00) ovvero della somma maggiore o minore accertata in corso di causa;
e) Accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1479 e 1483 c.c., la responsabilità delle convenute
[...]
e , nelle spiegate qualità di eredi del CP_1 Controparte_2
defunto , nei confronti degli attori, con conseguente Persona_2 risoluzione del contratto, condannando per l'effetto le medesime al risarcimento dei danni tutti patiti e quantificabili nella misura di €.
400.000,00 (quattrocentomila,00) ovvero della somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa o che parrà di giustizia;
f) Condannare sempre ed in ogni caso le controparti al pagamento delle spese di lite.”
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
a) che, in data 2.01.2007, intenzionato ad acquistare un Persona_1
terreno agricolo con annesso fabbricato rurale da destinare ad azienda agricola per il figlio (allora minorenne), non volendo apparire quale Pt_2
parte contraente, aveva fatto stipulare un contratto preliminare di compravendita tra il fratello (in qualità di promissario Parte_1
acquirente per sé e/o per società composta da soci in ambito familiare da nominare) e (promittente venditore); Persona_2
b) che le parti avevano pattuito il prezzo di €.255.000,00, di cui €.100.000, per il terreno agricolo, dando atto del versamento, al momento della stipula, della somma di €.30.000,00 da parte del promissario acquirente a titolo di caparra confirmatoria;
c) che, nel contratto, le parti avevano espressamente previsto che, qualora taluno dei soggetti proprietari dei beni immobili confinanti con quello oggetto del preliminare, avessero esercitato il diritto di prelazione agraria, le somme versate dal promissario acquirente gli sarebbero state interamente restituite;
3 d) che, poche settimane prima della data fissata per il rogito del contratto definitivo (5.03.2007), il aveva chiesto a il Per_2 Persona_1
pagamento della somma di €.155.000,00 in contanti al fine di ridurre il prezzo della compravendita formalmente pattuito in €.100.00,00, dissimulando quello effettivamente versato di €.255.000,00;
e) che, obtorto collo, aveva corrisposto al la somma Persona_1 Per_2
di €.155.000,00 nelle seguenti modalità:
- quanto ad €.45.000,00 in contanti alla presenza di un testimone (in data
5.03.2008);
- quanto ad €.110.000,00 mediante consegna a mani del Persona_2
di nn. 6 assegni circolari intestati a nipote
[...] Controparte_1
del medesimo e attuale erede dello stesso, assegni in Persona_2
seguito annullati;
f) che, inoltre, aveva già versato al a titolo di Persona_1 Per_2
caparra, la somma di €. 50.000,00 secondo le seguenti modalità:
- quanto ad €.30.000,00 alla stipula del preliminare di vendita mediante n. 3 assegni circolari datati 02.01.2007 intestati al venditore e Per_2
tratti dal c/c del;
Persona_1
- quanto ad €.20.000,00 mediante assegno circolare datato 14.02.2007, intestato al promissario venditore e tratto dal c/c del Per_2 Per_1
[...]
g) che l'importo del residuo prezzo pattuito, pari ad €.50.000,00 era stato versato dal all'atto di acquisto dell'immobile da parte del figlio Per_1
in data 05.03.2007 come risultante per tabulas dall'atto di Pt_2 compravendita;
h) che, successivamente alla stipula del contratto definitivo, in data
16.03.2007, aveva ricevuto la notifica dell'atto mediante Parte_2 cui intendeva esercitare la prelazione agraria sugli Controparte_3
immobili oggetto della compravendita appena conclusa;
4 i) che gli attori, allarmati dal fatto che, se il diritto del fosse stato CP_3
riconosciuto, costui avrebbe potuto riscattare gli immobili al minor prezzo simulato di €.100.000,00, avevano deciso di far promuovere all'acquirente l'azione di accertamento negativo del diritto di prelazione, Parte_2
attualmente pendente dinanzi alla Corte di Appello di L'Aquila;
j) che era evidente come il e il si fossero accordati, fin Per_2 CP_3
dall'inizio delle trattative, al fine di far corrispondere al la Per_1
maggior somma di €.255.000,00 (facendogli versare “in nero” più della metà del prezzo) e di consentire al di riacquistare gli immobili al CP_3
minor prezzo di €.100.000,00;
k) che era dunque intenzione degli attori far accertare la simulazione parziale del prezzo della compravendita e ottenere, ai sensi degli artt. 1483 e 1479
c.c., la risoluzione dello stesso contratto per grave inadempimento del defunto consistito nell'aver taciuto l'esistenza di diritti di prelazione Per_2
sui beni, con risarcimento dei danni conseguentemente patiti (quantificati in €.400.000,00) e restituzione delle somme versate a Controparte_1
pari ad €.110.000,00;
Tanto dedotto, gli attori hanno concluso come sopra riportato.
Si sono costituite in giudizio le convenute e in CP_2 Controparte_1 qualità di eredi di , eccependo, in sintesi e per quanto Persona_2
d'interesse:
1. il difetto d'interesse ad agire degli attori, essendo pendente il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di L'Aquila avente ad oggetto l'accertamento della prelazione agraria a favore del CP_3
2. il difetto di legittimazione ad agire da parte di e Pt_1 [...]
in quanto il contratto di compravendita era stato stipulato tra il Per_1
e Per_2 Parte_2
3. il difetto di legittimazione a contraddire in capo alle medesime, in quanto non convenute nel giudizio volto all'accertamento della prelazione ai sensi dell'art. 1485 c.c.;
5 4. che le stesse avevano accettato l'eredità del padre con beneficio d'inventario e che la domanda di restituzione della somma di €.110.000,00 formulata nei confronti di era infondata, perché costei Controparte_1
non aveva nemmeno mai visto gli assegni circolari a lei intestati né, tantomeno, li aveva incassati;
5. che, invero, nel processo precedentemente instaurato dagli odierni attori per il medesimo oggetto (r.g. 1025/2008, interrotto per decesso del e Per_2
poi estinto per mancata riassunzione), in sede di Parte_1 deposizione testimoniale, aveva riferito che il dopo aver chiesto Per_2
loro di intestare gli assegni alla nipote aveva poi Controparte_1
revocato la richiesta, adducendo che la nipote lavorava in banca e che quindi aveva problemi ad incassare gli assegni, sicché e Pt_1 [...]
avevano consegnato al la somma di €.110.000,00 in Per_1 Per_2 contanti e il aveva loro restituito gli assegni;
Per_2
6. che la domanda di risarcimento danni proposta nei loro confronti era del tutto infondata.
Tanto eccepito, le convenute hanno chiesto, previo accoglimento delle eccezioni preliminari sollevate, il rigetto della domanda, con condanna degli attori al risarcimento in loro favore per lite temeraria.
Si è costituito in giudizio anche il quale – premessa la sua Controparte_3 totale estraneità alle vicende intercorse tra i e le convenute - Per_1 CP_1
ha chiesto il rigetto della domanda e la condanna degli attori per lite temeraria.
In sede di udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori, la difesa degli attori ha reso noto che la sentenza della Corte aquilana (1716/19), passata in giudicato, aveva accertato l'insussistenza del diritto di prelazione agraria in capo al CP_3
e che, pertanto, gli attori erano disposti a chiedere la cessazione della materia del contendere, ma che non vi era adesione delle controparti. Queste ultime, in effetti, hanno insistito per la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. processo verbale dell'udienza del 12.10.2020). Il Giudice, precedente assegnatario del fascicolo, ha quindi istruito la causa solo con le
6 produzioni documentali delle parti e rinviato la stessa per la precisazione delle conclusioni;
il giudizio ha poi subito alcuni rinvii d'ufficio, in parte per esigenze organizzative di ruolo in parte durante l'assenza della scrivente Giudice per congedo di maternità.
In sede di memorie conclusionali, gli attori hanno chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
i convenuti hanno insistito nelle conclusioni precedentemente rassegnate.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.10.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, previa rinuncia espressa delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., viene quindi decisa con la presente sentenza.
1. Anzitutto, va dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti, come da richiesta degli attori, a seguito del passaggio in giudicato della pronunzia della
Corte di Appello di L'Aquila (versata in atti) che, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato l'insussistenza, in capo al del diritto di CP_3
prelazione o riscatto sui beni immobili acquistati da Parte_2
A fronte di ciò, i convenuti, pur non opponendosi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, hanno chiesto la condanna degli attori al pagamento delle spese di lite e la condanna del medesimi per lite temeraria alla luce del principio della soccombenza virtuale.
È noto, infatti, che la declaratoria di cessata materia non solleva il Giudice dall'onere di procedere a una valutazione della soccombenza virtuale, valutando, in via prognostica, la fondatezza delle istanze attoree, così da poter determinare correttamente l'imputazione delle spese processuali.
Dunque, si procederà a valutare la fondatezza delle domande attoree solo ai fini del governo delle spese di lite.
1. Anzitutto, sarebbe stata certamente fondata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva in capo a Parte_1
I convenuti hanno infatti eccepito tale difetto, mettendo in evidenza il fatto che costui non è stato parte del contratto definitivo, stipulato solo tra e Per_2 [...]
Parte_2
7 Gli attori, in sede di prima memoria istruttoria, hanno preso posizione sull'eccezione, affermandone l'infondatezza, sul presupposto che il contratto preliminare fu sottoscritto da per sé o per persona da Parte_1
nominare. Ad avviso degli attori, quindi era suo interesse accertare l'avvenuta simulazione del prezzo di acquisto, in quanto “le conseguenze dell'eventuale accertamento del diritto di riscatto agrario in capo al ” si Controparte_3 sarebbero ripercosse anche su di lui.
La tesi non è condivisibile.
In prima analisi, gli attori confondono l'interesse ad agire con la legittimazione ad agire e confondono quest'ultima con la titolarità del rapporto sostanziale fatto valere.
Per giurisprudenza ormai consolidata (cfr. ex plurimis Cass. sez. unite. sentenza n. 2951 del 16.2.2016), mentre la legittimazione – ad agire o a resistere in giudizio – dipende unicamente dalla prospettazione dell'attore, cosicché questa deve dirsi sussistente in tutti i casi in cui vi sia corrispondenza tra colui che l'attore alleghi essere il titolare dal lato passivo del diritto controverso e colui contro il quale l'azione venga concretamente proposta, viceversa l'effettiva titolarità – attiva o passiva – del rapporto dedotto in giudizio è questione inerente al merito del controversia e deve, pertanto, essere accertata, all'esito della lite, in base alle risultanze processuali e non sulla scorta delle mere allegazioni attoree.
In tale ottica interpretativa, l'eccezione di difetto di titolarità, dal lato attivo o passivo del rapporto controverso, va trattata come questione di merito e non anche come vera e propria eccezione di rito.
1.1. In applicazione di tale principio, nel caso di specie appare evidente come a venire in rilievo non sia propriamente una questione di rito, atteso che gli attori hanno allegato che titolare della pretesa azionata sarebbero anche
[...]
e, coerentemente con tale prospettazione, è da parte di costui che Parte_1 provengono le domande;
piuttosto, si tratta di una questione di merito, ossia di accertamento dell'effettiva titolarità dal lato attivo del rapporto in capo al medesimo.
8 Ora, come rilevato dalla difesa attorea, ha stipulato il Parte_1 contratto preliminare, ma non anche quello definitivo ed è proprio quest'ultimo, concluso tra e ad essere oggetto dell'azione di Per_2 Parte_2
simulazione (cfr. conclusioni rassegnate nell'atto di citazione).
Ne consegue quindi che non è titolare, dal lato attivo, del Parte_1
rapporto controverso, rapporto che, giova ribadirlo, intercorre tra le convenute, in quanto eredi del (alienante) e (acquirente). Per_2 Parte_2
La circostanza addotta dagli attori, secondo cui le conseguenze dell'esercizio della prelazione da parte del si sarebbero ripercosse anche su CP_3 [...]
attiene semmai, come sopra accennato, all'interesse ad agire. Tuttavia, Parte_1
anche in tal caso, la tesi attorea non è fondata, in quanto gli attori non hanno nemmeno allegato in che termini il riscatto del avrebbe avuto CP_3
conseguenze (si presume negative) per Parte_1
Pertanto, l'eccezione sollevata dai convenuti – riqualificata come carenza di titolarità attiva del rapporto controverso – sarebbe stata accolta.
1.2 Quanto al difetto di legittimazione ad agire di deve Persona_1
osservarsi quanto segue.
Ribadito, anche in tal caso, che l'eccezione sollevata dai convenuti attiene non alla sua legittimazione ad agire, ma alla titolarità in capo al medesimo del rapporto controverso, va rilevato che detta titolarità sussiste, avendo egli proposto la domanda di restituzione della somma di €.110.000,00 avendo allegato di averla corrisposta lui stesso a beneficio del figlio . Pt_2
Dunque, l'eccezione sarebbe stata respinta.
2. In secondo luogo, quanto alla sussistenza dell'interesse ad agire in capo agli attori, si osserva quanto segue.
Dagli atti di causa risulta che, al momento della proposizione della domanda, era stata già emessa la sentenza di questo Tribunale (n. 989/2014) che aveva accertato, in capo al il diritto di prelazione agraria solo sul terreno CP_3
agricolo, acquistato dal per la somma di €.30.000,00, come indicato nel Per_1
9 contratto definitivo, anziché nella maggior somma di €.100.000,00 indicata nel contratto preliminare (cfr. contratti prodotti dagli attori).
Alla luce di tale decisum, può dirsi sussistente, al momento della domanda,
l'interesse degli attori ad agire per far accertare la simulazione parziale del prezzo della compravendita.
Non muta i termini della questione la circostanza che fosse già pendente il giudizio di appello, perché, a differenza di quanto preteso dai convenuti, gli attori restavano liberi di promuovere questo giudizio nell'attesa che l'altro venisse definito, non essendo quindi obbligati ad attenderne la conclusione.
Dunque, l'eccezione di difetto di interesse ad agire sarebbe stata respinta.
3. Le convenute hanno poi eccepito che gli attori avrebbero dovuto citare anche il
(e, a seguito del decesso di costui, le odierne convenute) nel giudizio Per_2
promosso contro il per l'accertamento negativo della prelazione e ciò ai CP_3 sensi di quanto previsto dall'art. 1485 c.c.
Invero, la norma appena citata dispone che il compratore, convenuto da un terzo che pretende di vantare diritti sulla cosa venduta, è tenuto a chiamare in causa il venditore se intende valersi del diritto alla garanzia per evizione.
Diversamente, in tema di prelazione prevista dalle leggi agrarie, va considerato legittimato passivo dell'azione di riscatto il solo acquirente del fondo (o un suo avente causa), non anche il venditore, la cui presenza in giudizio è eventualmente evocabile, da parte del primo, in forza di una chiamata in garanzia cosiddetta impropria (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/01/2009, n. 973 secondo cui:
“l'azione di riscatto agrario, in quanto diretta non ad una sentenza costitutiva ma ad un mero accertamento, può essere esperita nei soli confronti del riscattato, senza la necessaria partecipazione dell'alienante, con la conseguente decisione "incidenter tantum" sulla sussistenza, in capo all'istante, del diritto di prelazione;
tuttavia, nulla vieta che il retraente promuova il giudizio anche contro il venditore, al fine di fare accertare nei suoi confronti, con forza di giudicato, la prelazione da cui si ritenga pretermesso, con la conseguenza che, in tale ipotesi sussiste, l'interesse del venditore medesimo ad impugnare la
10 pronunzia di accoglimento della domanda di riscatto, rispetto alla quale egli è rimasto, sostanzialmente, soccombente, in quanto il riconoscimento del diritto di riscatto in favore del retraente presuppone di necessità quello del diritto di prelazione”.
Nel caso di specie, peraltro, è stato il compratore, a promuovere Parte_2
l'azione di accertamento negativo del diritto di prelazione nei confronti del
CP_3
Deve quindi concludersi, in via prognostica, che detta eccezione era infondata.
4. Nel merito, invece, si osserva quanto segue.
4.1 Come certamente noto, la simulazione non può essere provata per testimoni dalle parti (cfr. art. 1417 c.c. e art. 2722 c.c.), mentre la prova della simulazione da parte del terzo creditore, ovvero un soggetto estraneo all'accordo simulatorio e all'atto stipulato in esecuzione di esso, può essere data sia per testimoni sia tramite presunzioni, purché queste siano gravi, precise e concordanti (cfr., tra le tante, Cassazione civile sez. II, 29/05/2024, n.15043).
Nel caso di specie, sicuramente l'attore non avrebbe potuto Parte_2
provare la simulazione per testimoni, essendo egli parte del contratto.
Quindi, la prova testimoniale non sarebbe stata ammessa.
Quanto alla prova documentale della simulazione, certamente sarebbe stato ritenuto privo di efficacia in tal senso l'elenco di somme scritto di pungo da soggetto ignoto.
Quanto all'attore si è già spiegato nel paragrafo precedente Persona_1 che egli è titolare del rapporto controverso relativamente alla domanda di ripetizione della somma di €.110.000,00, che presuppone l'accertamento della simulazione. Egli, in quanto terzo rispetto al contratto simulato, avrebbe potuto dare la prova della simulazione sia per testi sia per presunzioni.
Tuttavia, la domanda di ripetizione svolta nei confronti di in Controparte_1 proprio era del tutto infondata, in quanto gli stessi attori, nell'articolare i capitoli di prova, avevano confermato quanto eccepito dalla convenuta, ossia che il dopo aver chiesto loro di intestare gli assegni alla nipote, aveva cambiato Per_2
11 idea, pretendo il versamento di denaro contante e restituendo loro gli assegni.
(cfr. terza memoria istruttoria: “12. Vero che, a distanza di due giorni dalla stipula dell'atto pubblico di compravendita, ossia in data 07.03.2007, il defunto
contattava il signor chiedendogli lo Persona_2 Persona_1
scambio degli assegni circolari ricevuti e intestati a sua nipote con denaro contante avendo difficoltà ad incassarli?”).
Dunque, dal momento che la convenuta non aveva mai Controparte_1
incassato alcuna somma, la domanda di restituzione svolta nei suoi confronti era del tutto infondata.
Da ciò consegue che nemmeno sarebbe stato ammesso a Persona_1
provare la simulazione, essendo venuta meno la sua rilevanza ai fini della ripetizione.
In definitiva, l'azione di simulazione sarebbe stata rigettata.
4.3. Con riguardo alla domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento del venditore, consistito nell'aver taciuto l'esistenza dell'ipotetico diritto di prelazione agraria in capo al anch'essa sarebbe CP_3
stata respinta. Ciò in ragione del fatto che, in sede di udienza di ammissione dei mezzi istruttori, celebrata il giorno 12.10.2020, la sentenza della Corte di
Appello di L'Aquila del 15.10.2019 - che ha negato la sussistenza di tale diritto in capo al – era già passata in giudicato, sicché l'inadempimento del CP_3 non era più configurabile. Per_2
4.4 Risulta invece totalmente sfornita di prova la domanda di risarcimento danni
(pari alla somma di €.400.000,00), sicché essa sarebbe stato senz'altro rigettata.
5. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, le spese di lite vanno poste a carico degli attori, in considerazione della loro soccombenza virtuale.
5.1 Non sussistono invece i presupposti per la condanna degli attori per lite temeraria, difettando i requisiti del dolo e della colpa grave di cui all'art. 96 c.p.c.
Parimenti, non sussistono i presupposti per la condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., in quanto la responsabilità aggravata, a differenza di quella di cui al primo comma dell'art. 96 c.p.c., non richiede la domanda di parte,
12 né la prova del danno, ma esige pur sempre la malafede o la colpa grave della parte soccombente. Detti requisiti, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate, risultano integrati nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, requisiti, questi, che risultano assenti nel caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni contraria domanda o eccezione respinta, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
2. condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento, in favore delle convenute e delle spese di lite che Controparte_2 Controparte_1 liquida nella somma complessiva di €.11.339,46, oltre oneri di legge;
3. condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite nei confronti del convenuto che liquida in €.7.192,00, Controparte_3
oltre oneri di legge da distrarsi in favore dell'Avv. Divinangelo LI dichiaratosi antistatario.
Teramo, 4 novembre 2025
Il Giudice
VI PO
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