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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 09/12/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 470/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE – VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika Motta Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice rel./est.
Dott. Davide Palazzo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 470/2025 R.G. V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, promossa congiuntamente
DA
nata a [...] l'[...], c.f. , ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Barrafranca n. 1, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Maria Anna Pedevillano, C.F.
presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
CodiceFiscale_2
E
nato il [...] a [...], c.f. , ed ivi CP_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Francesco Leandro
Alberghina, C.F. , presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
C.F._4
-RICORRENTI-
* Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione con l'ordinanza emessa il 12.07.2025, resa all'esito dell'udienza dell'8 luglio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno chiesto omologarsi le condizioni della loro Parte_1 CP_1 separazione consensuale, riportate e sottoscritte in seno al ricorso depositato il giorno 14.03.2025, precisando che dal loro matrimonio, contratto in Piazza Armerina il 24.10.1987, e trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Piazza Armerina, al N. 4, parte I, Ufficio 1, Anno 1987, sono nati figli, tutti oramai economicamente autosufficienti.
Rilevato che la separazione è stata decisa alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati riconoscendosi reciprocamente piena facoltà di fissare nel territorio nazionale la propria residenza, contestualmente esonerandosi reciprocamente dall'obbligo di acquisire il consenso dell'altro nei casi di espatrio temporaneo, ovvero al fine dell'ottenimento o del rinnovo di passaporto;
2. I coniugi convengono che la casa coniugale, sita in Piazza Armerina, in via Barrafranca n. 1, rimane nella disponibilità della sig.ra ; Pt_1
3. I coniugi si danno atto di avere già regolato e risolto ogni aspetto economico e patrimoniale e di non avere null'altro da pretendere reciprocamente.
Ciò premesso e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso dalle parti e che le stesse hanno confermato con le note depositate per l'udienza del giorno 8 luglio 2025, insistendo nel ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e dichiarando, altresì, che non intendono riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento del ricorso, esprimendo parere favorevole in data
31.03.2025.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
*
P.Q.M.
Il Tribunale, acquisito il parere favorevole del P.M., definitivamente decidendo: - omologa la separazione consensuale dei coniugi nata a [...] Parte_1
l'08.7.1971, c.f. , e nato il [...] a [...], c.f. C.F._1 CP_1
alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva. C.F._5
- ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE – VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika Motta Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice rel./est.
Dott. Davide Palazzo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 470/2025 R.G. V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, promossa congiuntamente
DA
nata a [...] l'[...], c.f. , ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Barrafranca n. 1, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Maria Anna Pedevillano, C.F.
presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
CodiceFiscale_2
E
nato il [...] a [...], c.f. , ed ivi CP_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Francesco Leandro
Alberghina, C.F. , presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
C.F._4
-RICORRENTI-
* Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione con l'ordinanza emessa il 12.07.2025, resa all'esito dell'udienza dell'8 luglio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno chiesto omologarsi le condizioni della loro Parte_1 CP_1 separazione consensuale, riportate e sottoscritte in seno al ricorso depositato il giorno 14.03.2025, precisando che dal loro matrimonio, contratto in Piazza Armerina il 24.10.1987, e trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Piazza Armerina, al N. 4, parte I, Ufficio 1, Anno 1987, sono nati figli, tutti oramai economicamente autosufficienti.
Rilevato che la separazione è stata decisa alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati riconoscendosi reciprocamente piena facoltà di fissare nel territorio nazionale la propria residenza, contestualmente esonerandosi reciprocamente dall'obbligo di acquisire il consenso dell'altro nei casi di espatrio temporaneo, ovvero al fine dell'ottenimento o del rinnovo di passaporto;
2. I coniugi convengono che la casa coniugale, sita in Piazza Armerina, in via Barrafranca n. 1, rimane nella disponibilità della sig.ra ; Pt_1
3. I coniugi si danno atto di avere già regolato e risolto ogni aspetto economico e patrimoniale e di non avere null'altro da pretendere reciprocamente.
Ciò premesso e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso dalle parti e che le stesse hanno confermato con le note depositate per l'udienza del giorno 8 luglio 2025, insistendo nel ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e dichiarando, altresì, che non intendono riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento del ricorso, esprimendo parere favorevole in data
31.03.2025.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
*
P.Q.M.
Il Tribunale, acquisito il parere favorevole del P.M., definitivamente decidendo: - omologa la separazione consensuale dei coniugi nata a [...] Parte_1
l'08.7.1971, c.f. , e nato il [...] a [...], c.f. C.F._1 CP_1
alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva. C.F._5
- ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.