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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/11/2025, n. 8570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8570 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38352/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott.re Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 31 ottobre 2024 promossa da:
nata a [...] il [...] Codice Fiscale rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Antonietta Murino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
nato a [...] il [...] Codice Fiscale , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Marzia Coppola ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all' , in Controparte_2 persona del Sostituto-Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SU FIGLI MINORI
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI RASSEGNATE CON LE NOTE SCRITTE EX ART. 127 TER C.P.C. DEPOSITATE
IL 28 E 29 OTTOBRE 2025:
“1) dare atto che il figlio resta affidato a entrambi i genitori in modo condiviso;
Per_1
2) dare atto che il minore é collocato pariteticamente presso ciascun genitore, con fissazione della residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
3) dare atto che il minore trascorre con ciascun genitore pari tempo, dal lunedì dall'uscita da scuola fino al lunedì successivo con accompagnamento all'asilo, oltre al mercoledì pomeriggio con il genitore che non ha la settimana di competenza dall'uscita dall'asilo e fino al giovedì mattina con riaccompagnamento di a scuola;
Per_1
4) dare atto che, fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti, il minore trascorrerà con ciascun genitore:
- il periodo pasquale di sospensione scolastica ad anni alterni con la madre o con il padre (per l'anno 2025
é stato con la madre e, quindi, per l'anno 2026 stara con il padre); Per_1
- il periodo estivo di sospensione scolastica, ripartendolo in parti uguali (da individuare entro il 30 aprile di ogni anno). Si precisa che attualmente il bambino frequenta l'asilo (e così sarà fino a quando non Per_1 frequenterà la prima elementare) anche nei mesi di giugno e luglio e, quindi, il periodo di sospensione estiva sarà unicamente nel mese di agosto che sarà diviso tra i genitori equamente. In particolare, un genitore terra con sé il figlio per le prime due settimane e l'altro genitore per le ultime due settimane del mese di agosto;
- il periodo di sospensione scolastica natalizia, ripartendo in parti uguali l'intero periodo e organizzandosi affinché un genitore trascorra con il figlio ad anni alterni la Vigilia di Natale e il giorno di Natale e Santo
Stefano oppure il giorno di Capodanno e dell'Epifania;
- i ponti saranno organizzati di volta in volta direttamente tra i genitori, come avvenuto sino a oggi;
5) dare atto che il principio dell'alternanza di cui al punto 3), relativo alle modalità di visita genitori-figlio, verrà interrotto nel corso dei periodi di vacanza che ciascun genitore trascorrerà in compagnia di . Per_1
L'alternanza, pertanto, riprenderà al termine dei suddetti periodi;
6) dare atto che i genitori provvederanno direttamente al mantenimento ordinario del minore, ciascuno nei tempi di permanenza del bambino presso di sé;
7) dare atto che le spese straordinarie relative al figlio saranno corrisposte da ciascun genitore nella misura pari al 50%, secondo le modalità individuate nelle Linee Guida della Corte d'Appello di Milano congiuntamente al tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'osservatorio della giustizia civile di Milano il
14 novembre 2017, da intendersi qui integralmente richiamate;
8) dare atto che le parti concordano che l'SE UN erogato dallo Stato sarà integralmente percepito dalla pagina 2 di 8 madre, mentre eventuali altri bonus e agevolazioni relative al figlio saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
9) dare atto che i genitori si impegnano a scambiarsi reciprocamente informazioni sul figlio. In particolare, durante la settimana di propria spettanza, qualora il genitore dovesse assentarsi per minimo due giorni consecutivi, dovrà riferire all'altro dell'organizzazione e della gestione del minore;
10) dare atto che i genitori si impegnano, qualora siano impossibilitati a occuparsi di per l'intera Per_1 settimana di propria spettanza, a rivolgersi all'altro genitore per domandare di occuparsi di , prima di Per_1 chiedere l'aiuto dei nonni o di una baby-sitter. L'organizzazione ordinaria del minore (quindi, qualora
l'assenza non fosse continuativa per tutta la settimana), invece, sarà gestita in autonomia dal genitore che ha con sé il bambino e nella settimana di propria spettanza le parti potranno contare sull'aiuto dei nonni o di una Per_ babysitter in autonomia (senza chiedere all'altro l'autorizzazione). il genitore che si rivolgerà all'eventuale babysitter a doverne sostenere integralmente i costi nei giorni di spettanza;
11) dare atto che, nell'interesse di , i genitori concordano sin d'ora di permettere al bambino di Per_1 trascorrere periodi di vacanza anche con gli ascendenti. In particolare, i nonni materni potranno portare il bambino in vacanza nelle settimane di spettanza materna e i nonni paterni nelle settimane di spettanza paterna;
12) dare atto che il padre, a titolo di mantenimento ordinario e straordinario pregresso a favore del figlio, ha corrisposto alla Signora la somma di € 1.500,00 come concordato in occasione dell'udienza del 10 aprile Pt_1
2025;
13) dare atto che, con il corretto adempimento delle condizioni indicate in questo accordo, le parti - relativamente ai rapporti pregressi — non avranno più niente reciprocamente a pretendere a qualsiasi titolo, ragione o causa;
14) dare atto che le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti.”
********************************************************************************
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 31 ottobre 2024, , premesso di aver instaurato una relazione Parte_1 affettiva nel 2023 con dalla cui unione è nato a [...] il [...] il figlio , Controparte_1 Per_1 chiedeva di: disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso CP_ l'abitazione materna;
stabilire gli impegni e le attività del minore come da piano allegato;
porre a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, mediante versamento alla Sig.ra della somma di € Pt_1
500,00 mensili oltre al 100% delle spese straordinarie coma da Linee Guida della Corte d'appello di Milano;
stabilire che l'assegno unico venisse percepito nella misura del 100% dalla madre. pagina 3 di 8 Con memoria difensiva depositata in data 21.01.2025 si costituiva in giudizio il Sig. con le conclusioni ivi CP_1 rassegnate.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 10.04.2025, fissata con provvedimento in atti, presenti le parti con i rispettivi difensori, il Giudice delegato procedeva ad ascoltare congiuntamente le parti.
All'esito, dopo ampia discussione le parti con i rispettivi difensori, con l'intervento e i suggerimenti del Giudice delegato, dichiaravano di poter raggiungere un accordo a chiusura della fase in corso, chiedendo al Giudice di poter emettere provvedimenti temporanei in conformità al seguente accordo:
“1) Affido del figlio (nato il [...]) ad entrambi i genitori, con mantenimento della residenza Per_1 anagrafica presso la madre e con collocamento paritetico alternato, da lunedì dall'uscita dall'asilo fino al lunedì dell'altra settimana con accompagnamento all'asilo e con il mercoledì pomeriggio con il genitore che non ha la settimana di competenza dall'uscita dall'asilo fino al giovedì mattino con accompagnamento a scuola;
periodo pasquale alternato di anno in atto e per Pasqua 2025 starà con madre;
durante il periodo estivo i genitori si divideranno il periodo di sospensione scolastico in parte uguali in periodi che dovranno comunicarsi entro il 30 maggio, ciò sempre fatti salvi diversi migliori accordi tra le parti;
2) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio minore nei periodi di rispettiva permanenza oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 qui richiamate;
3) Le parti concordano che la madre percepisca per intero l'SE UN (attualmente € 233 al mese);
4) si impegna a corrispondere alla signora a titolo di arretrati delle spese Controparte_1 Parte_1 relative al figlio a far data dalla nascita di la somma di € 1.500, che verrà corrisposta in due rate di € Per_1
750 ciascuna, la prima entro il 20 aprile 2025 e la seconda entro il 20 maggio 2025 a mezzo bonifico bancario;
5) Le parti si impegnano a rivolgersi immediatamente ad un centro specializzato sul territorio, individuato di comune accordo con l'assistenza dei difensori, per intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità che possa aiutare le parti medesime ad aprire un canale di comunicazione maggiormente sereno e collaborativo per una condivisione effettiva e serena della genitorialità e per il rafforzamento delle competenze genitoriali.”
Il difensore di parte attrice dichiarava di rinunciare ai tre capitoli di prova articolati essendo state le circostanze ammesse dalle parti.
Entrambe le parti chiedevano al giudice di fissare udienza di rinvio per verificare la possibilità di raggiungere un accordo definitivo.
All'esito dell'udienza il Giudice delegato, così provvedeva a verbale:
“Sentite le parti e rispettivi difensori,
Esaminato l'accordo sopra riportato raggiunto dalle parti medesime;
pagina 4 di 8 in conformità alle istanze delle parti, visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
1) Recepisce quali provvedimenti temporanei ed urgenti le condizioni di cui all'accordo sopra riportato da intendersi integralmente richiamato, del tutto rispondente all'interesse del minore non essendo stati acquisiti elementi per ritenere i genitori o uno di esso non idoneo alla funzione genitoriale e con tempi di frequentazione come oggetto di accoordo e attualmente vigenti nonché ed equo e congruo dal punto di vista economico in base alle attuali condizioni economiche delle parti come risultanti dai documenti prodotti:
2) Prende atto della rinuncia di parte attrice alle prove orali e che parte convenuta non ha articolato istanze istruttorie, riservandosi comunque l'attivazione di poteri d'ufficio istruttori;
3) Invita le parti a intraprendere con serietà e impegno il percorso di supporto auspicando che possano trovare un accordo complessivo a definizione del presente procedimento.
4) Rinvia per ulteriore trattazione al fine di verificare l'evoluzione della situazione del nucleo e l'esito del percorso che le parti si sono impegnate a intraprendere all'udienza sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi ex art. 127 ter c.p.c. contenenti istanze e conclusioni entro il 16 ottobre 25 (ore 10,00), invitando e parti in caso di accordo a depositare istanza congiunta, riservandosi ogni ulteriore determinazione per la prosecuzione anche con fissazione di udienza ex art. 473 bis. 28 c.p.c.”
All'udienza cartolare del 16.10.2025 il Giudice delegato, lette le note scritte depositate dalle parti con le quali veniva dato atto dell'apprezzabile raggiungimento di un accordo a definizione della causa, con richiesta di fissazione di udienza per la precisazione di conclusioni congiunte con rimessione della causa subito al Collegio con rinuncia ai termini per il deposito di memorie conclusionali, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni congiunte sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il 29 ottobre 2025.
Alla predetta udienza il Giudice delegato, lette le note scritte delle parti con precisazione delle conclusioni congiunte e con la richiesta della rimessione della causa in decisione, richiamata l'ordinanza del 10.04.2025, rimetteva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio in Camera di Consiglio.
La causa veniva discussa alla camera di consiglio del 05 novembre 2025
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte, considerando in particolar modo i documenti prodotti, le verbalizzazioni rese dalle parti, avendo le medesime raggiunto un pieno accordo a definizione del giudizio di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e di ogni rapporto economico e patrimoniale tra le medesime, consentendo al
Collegio di ritenerne la piena rispondenza all'interesse del figlio minore. pagina 5 di 8
L'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore Per_1
Per quanto riguarda l'esercizio della responsabilità genitoriale del minore nato a [...] il [...], Per_1 le parti hanno raggiunto un pieno accordo e quindi presentato conclusioni conformi in punto di regime di affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento paritetico del minore presso ciascun genitore e fissazione della residenza anagrafica presso l'abitazione materna e con tempi di frequentazione anch'essi paritetici tra i genitori.
Il Collegio ritiene sotto tale profilo che le parti abbiano dimostrato di possedere delle risorse genitoriali e un senso di responsabilità con un serio interesse per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, comprovato altresì dall'accordo raggiunto a definizione della controversia, per cui può essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole.
Pertanto, reputa il Collegio di poter accogliere le domande convergenti delle parti, stante d'altronde l'assenza di fatti sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione.
Va quindi disposti l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, trattandosi appunto del regime ordinario Per_1 previsto dal legislatore al fine di garantire un'effettiva bigenitorialità nell'esclusivo interesse del minore e, pertanto, da privilegiare in quanto maggiormente rispondente al benessere del figlio, in modo tale da accompagnare il percorso di crescita del minore, con collocamento paritetico dello stesso presso ciascun genitore, con modalità di frequentazione anch'essi paritetici tra i genitori in conformità alle conclusioni congiunte ritenute idonei a far mantenere una relazione stabile e serena con entrambi i genitori.
Si provvede pertanto come in dispositivo.
Contributo al mantenimento della prole. Statuizioni economiche raggiunte dalle parti
Il Collegio ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto dalle parti anche relativamente al mantenimento del minore, provvedendo come da conclusioni congiunte, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e risultando tali conclusioni idonee ad assicurare al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché eque e congrue rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa dalle verbalizzazioni e dai documenti prodotti.
I genitori provvederanno direttamente al mantenimento ordinario del minore, ciascuno nei rispettivi periodi di permanenza del minore;
CP_ Il Collegio prende atto che il Sig. a titolo di mantenimento ordinario e straordinario pregresso a favore del figlio, ha corrisposto alla Signora la somma di € 1.500,00 come concordato in occasione dell'udienza del Pt_1
10 aprile 2025.
Le ulteriori pattuizioni tra le parti possono essere recepite dal Tribunale. pagina 6 di 8 Le spese di lite
Stante l'accordo tra le parti, le spese devono dichiararsi interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda anche istruttoria ed eccezione disattesa, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO INTEGRALE DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI SOPRA RIPORTATE, così decide;
1) DISPONE, anche su accordo delle parti, l'affido condiviso, ad entrambi i genitori, del figlio minore
[...]
(nato a [...] il [...]) con collocamento paritetico presso ciascun genitore, con fissazione Persona_3 della residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
2) DISPONE, anche sull'accordo delle parti, che il minore trascorre con ciascun genitore pari tempo e, più precisamente: dal lunedì dall'uscita da scuola fino al lunedì successivo con accompagnamento all'asilo, oltre al mercoledì pomeriggio con il genitore che non ha la settimana di competenza dall'uscita dall'asilo e fino al giovedì mattina con riaccompagnamento di a scuola;
Per_1
3) DISPONE, anche sull'accordo delle parti e salvo diversi e migliori accordi tra gli stessi, che il minore trascorrerà con ciascun genitore: il periodo pasquale di sospensione scolastica ad anni alterni con la madre o con il padre (per l'anno 2025 é stato con la madre e, quindi, per l'anno 2026 stara con il padre); il periodo Per_1 estivo di sospensione scolastica, ripartendolo in parti uguali (da individuare entro il 30 aprile di ogni anno). Si precisa che attualmente il bambino frequenta l'asilo (e così sarà fino a quando non frequenterà la prima Per_1 elementare) anche nei mesi di giugno e luglio e, quindi, il periodo di sospensione estiva sarà unicamente nel mese di agosto che sarà diviso tra i genitori equamente. In particolare, un genitore terra con sé il figlio per le prime due settimane e l'altro genitore per le ultime due settimane del mese di agosto;
il periodo di sospensione scolastica natalizia, ripartendo in parti uguali l'intero periodo e organizzandosi affinché un genitore trascorra con il figlio ad anni alterni la Vigilia di Natale e il giorno di Natale e Santo Stefano oppure il giorno di Capodanno e dell'Epifania; - i ponti saranno organizzati di volta in volta direttamente tra i genitori, come avvenuto sino a oggi;
4) DISPONE, anche sull'accordo delle parti, che i genitori provvederanno direttamente al mantenimento ordinario del minore, ciascuno nei tempi di permanenza del bambino presso di sé;
5) DISPONE, anche sull'accordo delle parti che le spese straordinarie relative al figlio saranno corrisposte da ciascun genitore nella misura pari al 50%, secondo le modalità individuate dalle Linee Guida approvate dalla
Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno 2025, da intendersi qui integralmente richiamate;
pagina 7 di 8 6) PRENDE ATTO, che il principio dell'alternanza di cui al punto 2) (punto 3 dell'accordo delle parti), relativo alle modalità di visita , verrà interrotto nel corso dei periodi di vacanza che ciascun genitore trascorrerà Persona_4 in compagnia di;
l'alternanza, pertanto, riprenderà al termine dei suddetti periodi;
Per_1
7) PRENDE ATTO che le parti concordano che l'SE UN erogato dallo Stato sarà integralmente percepito dalla madre, mentre eventuali altri bonus e agevolazioni relative al figlio saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
8) PRENDE ATTO che i genitori si impegnano a scambiarsi reciprocamente informazioni sul figlio. In particolare, durante la settimana di propria spettanza, qualora il genitore dovesse assentarsi per minimo due giorni consecutivi, dovrà riferire all'altro dell'organizzazione e della gestione del minore;
9) PRENDE ATTO che i genitori si impegnano, qualora siano impossibilitati a occuparsi di per l'intera Per_1 settimana di propria spettanza, a rivolgersi all'altro genitore per domandare di occuparsi di , prima di Per_1 chiedere l'aiuto dei nonni o di una baby-sitter. L'organizzazione ordinaria del minore (quindi, qualora l'assenza non fosse continuativa per tutta la settimana), invece, sarà gestita in autonomia dal genitore che ha con sé il bambino e nella settimana di propria spettanza le parti potranno contare sull'aiuto dei nonni o di una babysitter Per_ in autonomia (senza chiedere all'altro l'autorizzazione). il genitore che si rivolgerà all'eventuale babysitter a doverne sostenere integralmente i costi nei giorni di spettanza;
10) PRENDE ATTO che, nell'interesse di , i genitori concordano sin d'ora di permettere al bambino di Per_1 trascorrere periodi di vacanza anche con gli ascendenti. In particolare, i nonni materni potranno portare il bambino in vacanza nelle settimane di spettanza materna e i nonni paterni nelle settimane di spettanza paterna;
11) PRENDE ATTO che il padre, a titolo di mantenimento ordinario e straordinario pregresso a favore del figlio, ha corrisposto alla Signora la somma di € 1.500,00 come concordato in occasione dell'udienza del 10 aprile Pt_1
2025;
12) PRENDE ATTO che, con il corretto adempimento delle condizioni indicate in questo accordo, le parti - relativamente ai rapporti pregressi — non avranno più niente reciprocamente a pretendere a qualsiasi titolo, ragione o causa;
13) COMPENSA, come da accordo, integralmente tra le parti le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
Così deciso, in Milano il giorno 05 novembre 2025
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott.re Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 31 ottobre 2024 promossa da:
nata a [...] il [...] Codice Fiscale rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Antonietta Murino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
nato a [...] il [...] Codice Fiscale , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Marzia Coppola ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all' , in Controparte_2 persona del Sostituto-Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SU FIGLI MINORI
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI RASSEGNATE CON LE NOTE SCRITTE EX ART. 127 TER C.P.C. DEPOSITATE
IL 28 E 29 OTTOBRE 2025:
“1) dare atto che il figlio resta affidato a entrambi i genitori in modo condiviso;
Per_1
2) dare atto che il minore é collocato pariteticamente presso ciascun genitore, con fissazione della residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
3) dare atto che il minore trascorre con ciascun genitore pari tempo, dal lunedì dall'uscita da scuola fino al lunedì successivo con accompagnamento all'asilo, oltre al mercoledì pomeriggio con il genitore che non ha la settimana di competenza dall'uscita dall'asilo e fino al giovedì mattina con riaccompagnamento di a scuola;
Per_1
4) dare atto che, fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti, il minore trascorrerà con ciascun genitore:
- il periodo pasquale di sospensione scolastica ad anni alterni con la madre o con il padre (per l'anno 2025
é stato con la madre e, quindi, per l'anno 2026 stara con il padre); Per_1
- il periodo estivo di sospensione scolastica, ripartendolo in parti uguali (da individuare entro il 30 aprile di ogni anno). Si precisa che attualmente il bambino frequenta l'asilo (e così sarà fino a quando non Per_1 frequenterà la prima elementare) anche nei mesi di giugno e luglio e, quindi, il periodo di sospensione estiva sarà unicamente nel mese di agosto che sarà diviso tra i genitori equamente. In particolare, un genitore terra con sé il figlio per le prime due settimane e l'altro genitore per le ultime due settimane del mese di agosto;
- il periodo di sospensione scolastica natalizia, ripartendo in parti uguali l'intero periodo e organizzandosi affinché un genitore trascorra con il figlio ad anni alterni la Vigilia di Natale e il giorno di Natale e Santo
Stefano oppure il giorno di Capodanno e dell'Epifania;
- i ponti saranno organizzati di volta in volta direttamente tra i genitori, come avvenuto sino a oggi;
5) dare atto che il principio dell'alternanza di cui al punto 3), relativo alle modalità di visita genitori-figlio, verrà interrotto nel corso dei periodi di vacanza che ciascun genitore trascorrerà in compagnia di . Per_1
L'alternanza, pertanto, riprenderà al termine dei suddetti periodi;
6) dare atto che i genitori provvederanno direttamente al mantenimento ordinario del minore, ciascuno nei tempi di permanenza del bambino presso di sé;
7) dare atto che le spese straordinarie relative al figlio saranno corrisposte da ciascun genitore nella misura pari al 50%, secondo le modalità individuate nelle Linee Guida della Corte d'Appello di Milano congiuntamente al tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'osservatorio della giustizia civile di Milano il
14 novembre 2017, da intendersi qui integralmente richiamate;
8) dare atto che le parti concordano che l'SE UN erogato dallo Stato sarà integralmente percepito dalla pagina 2 di 8 madre, mentre eventuali altri bonus e agevolazioni relative al figlio saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
9) dare atto che i genitori si impegnano a scambiarsi reciprocamente informazioni sul figlio. In particolare, durante la settimana di propria spettanza, qualora il genitore dovesse assentarsi per minimo due giorni consecutivi, dovrà riferire all'altro dell'organizzazione e della gestione del minore;
10) dare atto che i genitori si impegnano, qualora siano impossibilitati a occuparsi di per l'intera Per_1 settimana di propria spettanza, a rivolgersi all'altro genitore per domandare di occuparsi di , prima di Per_1 chiedere l'aiuto dei nonni o di una baby-sitter. L'organizzazione ordinaria del minore (quindi, qualora
l'assenza non fosse continuativa per tutta la settimana), invece, sarà gestita in autonomia dal genitore che ha con sé il bambino e nella settimana di propria spettanza le parti potranno contare sull'aiuto dei nonni o di una Per_ babysitter in autonomia (senza chiedere all'altro l'autorizzazione). il genitore che si rivolgerà all'eventuale babysitter a doverne sostenere integralmente i costi nei giorni di spettanza;
11) dare atto che, nell'interesse di , i genitori concordano sin d'ora di permettere al bambino di Per_1 trascorrere periodi di vacanza anche con gli ascendenti. In particolare, i nonni materni potranno portare il bambino in vacanza nelle settimane di spettanza materna e i nonni paterni nelle settimane di spettanza paterna;
12) dare atto che il padre, a titolo di mantenimento ordinario e straordinario pregresso a favore del figlio, ha corrisposto alla Signora la somma di € 1.500,00 come concordato in occasione dell'udienza del 10 aprile Pt_1
2025;
13) dare atto che, con il corretto adempimento delle condizioni indicate in questo accordo, le parti - relativamente ai rapporti pregressi — non avranno più niente reciprocamente a pretendere a qualsiasi titolo, ragione o causa;
14) dare atto che le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti.”
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MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 31 ottobre 2024, , premesso di aver instaurato una relazione Parte_1 affettiva nel 2023 con dalla cui unione è nato a [...] il [...] il figlio , Controparte_1 Per_1 chiedeva di: disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso CP_ l'abitazione materna;
stabilire gli impegni e le attività del minore come da piano allegato;
porre a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, mediante versamento alla Sig.ra della somma di € Pt_1
500,00 mensili oltre al 100% delle spese straordinarie coma da Linee Guida della Corte d'appello di Milano;
stabilire che l'assegno unico venisse percepito nella misura del 100% dalla madre. pagina 3 di 8 Con memoria difensiva depositata in data 21.01.2025 si costituiva in giudizio il Sig. con le conclusioni ivi CP_1 rassegnate.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 10.04.2025, fissata con provvedimento in atti, presenti le parti con i rispettivi difensori, il Giudice delegato procedeva ad ascoltare congiuntamente le parti.
All'esito, dopo ampia discussione le parti con i rispettivi difensori, con l'intervento e i suggerimenti del Giudice delegato, dichiaravano di poter raggiungere un accordo a chiusura della fase in corso, chiedendo al Giudice di poter emettere provvedimenti temporanei in conformità al seguente accordo:
“1) Affido del figlio (nato il [...]) ad entrambi i genitori, con mantenimento della residenza Per_1 anagrafica presso la madre e con collocamento paritetico alternato, da lunedì dall'uscita dall'asilo fino al lunedì dell'altra settimana con accompagnamento all'asilo e con il mercoledì pomeriggio con il genitore che non ha la settimana di competenza dall'uscita dall'asilo fino al giovedì mattino con accompagnamento a scuola;
periodo pasquale alternato di anno in atto e per Pasqua 2025 starà con madre;
durante il periodo estivo i genitori si divideranno il periodo di sospensione scolastico in parte uguali in periodi che dovranno comunicarsi entro il 30 maggio, ciò sempre fatti salvi diversi migliori accordi tra le parti;
2) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio minore nei periodi di rispettiva permanenza oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 qui richiamate;
3) Le parti concordano che la madre percepisca per intero l'SE UN (attualmente € 233 al mese);
4) si impegna a corrispondere alla signora a titolo di arretrati delle spese Controparte_1 Parte_1 relative al figlio a far data dalla nascita di la somma di € 1.500, che verrà corrisposta in due rate di € Per_1
750 ciascuna, la prima entro il 20 aprile 2025 e la seconda entro il 20 maggio 2025 a mezzo bonifico bancario;
5) Le parti si impegnano a rivolgersi immediatamente ad un centro specializzato sul territorio, individuato di comune accordo con l'assistenza dei difensori, per intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità che possa aiutare le parti medesime ad aprire un canale di comunicazione maggiormente sereno e collaborativo per una condivisione effettiva e serena della genitorialità e per il rafforzamento delle competenze genitoriali.”
Il difensore di parte attrice dichiarava di rinunciare ai tre capitoli di prova articolati essendo state le circostanze ammesse dalle parti.
Entrambe le parti chiedevano al giudice di fissare udienza di rinvio per verificare la possibilità di raggiungere un accordo definitivo.
All'esito dell'udienza il Giudice delegato, così provvedeva a verbale:
“Sentite le parti e rispettivi difensori,
Esaminato l'accordo sopra riportato raggiunto dalle parti medesime;
pagina 4 di 8 in conformità alle istanze delle parti, visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
1) Recepisce quali provvedimenti temporanei ed urgenti le condizioni di cui all'accordo sopra riportato da intendersi integralmente richiamato, del tutto rispondente all'interesse del minore non essendo stati acquisiti elementi per ritenere i genitori o uno di esso non idoneo alla funzione genitoriale e con tempi di frequentazione come oggetto di accoordo e attualmente vigenti nonché ed equo e congruo dal punto di vista economico in base alle attuali condizioni economiche delle parti come risultanti dai documenti prodotti:
2) Prende atto della rinuncia di parte attrice alle prove orali e che parte convenuta non ha articolato istanze istruttorie, riservandosi comunque l'attivazione di poteri d'ufficio istruttori;
3) Invita le parti a intraprendere con serietà e impegno il percorso di supporto auspicando che possano trovare un accordo complessivo a definizione del presente procedimento.
4) Rinvia per ulteriore trattazione al fine di verificare l'evoluzione della situazione del nucleo e l'esito del percorso che le parti si sono impegnate a intraprendere all'udienza sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi ex art. 127 ter c.p.c. contenenti istanze e conclusioni entro il 16 ottobre 25 (ore 10,00), invitando e parti in caso di accordo a depositare istanza congiunta, riservandosi ogni ulteriore determinazione per la prosecuzione anche con fissazione di udienza ex art. 473 bis. 28 c.p.c.”
All'udienza cartolare del 16.10.2025 il Giudice delegato, lette le note scritte depositate dalle parti con le quali veniva dato atto dell'apprezzabile raggiungimento di un accordo a definizione della causa, con richiesta di fissazione di udienza per la precisazione di conclusioni congiunte con rimessione della causa subito al Collegio con rinuncia ai termini per il deposito di memorie conclusionali, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni congiunte sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il 29 ottobre 2025.
Alla predetta udienza il Giudice delegato, lette le note scritte delle parti con precisazione delle conclusioni congiunte e con la richiesta della rimessione della causa in decisione, richiamata l'ordinanza del 10.04.2025, rimetteva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio in Camera di Consiglio.
La causa veniva discussa alla camera di consiglio del 05 novembre 2025
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte, considerando in particolar modo i documenti prodotti, le verbalizzazioni rese dalle parti, avendo le medesime raggiunto un pieno accordo a definizione del giudizio di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e di ogni rapporto economico e patrimoniale tra le medesime, consentendo al
Collegio di ritenerne la piena rispondenza all'interesse del figlio minore. pagina 5 di 8
L'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore Per_1
Per quanto riguarda l'esercizio della responsabilità genitoriale del minore nato a [...] il [...], Per_1 le parti hanno raggiunto un pieno accordo e quindi presentato conclusioni conformi in punto di regime di affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento paritetico del minore presso ciascun genitore e fissazione della residenza anagrafica presso l'abitazione materna e con tempi di frequentazione anch'essi paritetici tra i genitori.
Il Collegio ritiene sotto tale profilo che le parti abbiano dimostrato di possedere delle risorse genitoriali e un senso di responsabilità con un serio interesse per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, comprovato altresì dall'accordo raggiunto a definizione della controversia, per cui può essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole.
Pertanto, reputa il Collegio di poter accogliere le domande convergenti delle parti, stante d'altronde l'assenza di fatti sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione.
Va quindi disposti l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, trattandosi appunto del regime ordinario Per_1 previsto dal legislatore al fine di garantire un'effettiva bigenitorialità nell'esclusivo interesse del minore e, pertanto, da privilegiare in quanto maggiormente rispondente al benessere del figlio, in modo tale da accompagnare il percorso di crescita del minore, con collocamento paritetico dello stesso presso ciascun genitore, con modalità di frequentazione anch'essi paritetici tra i genitori in conformità alle conclusioni congiunte ritenute idonei a far mantenere una relazione stabile e serena con entrambi i genitori.
Si provvede pertanto come in dispositivo.
Contributo al mantenimento della prole. Statuizioni economiche raggiunte dalle parti
Il Collegio ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto dalle parti anche relativamente al mantenimento del minore, provvedendo come da conclusioni congiunte, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e risultando tali conclusioni idonee ad assicurare al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché eque e congrue rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa dalle verbalizzazioni e dai documenti prodotti.
I genitori provvederanno direttamente al mantenimento ordinario del minore, ciascuno nei rispettivi periodi di permanenza del minore;
CP_ Il Collegio prende atto che il Sig. a titolo di mantenimento ordinario e straordinario pregresso a favore del figlio, ha corrisposto alla Signora la somma di € 1.500,00 come concordato in occasione dell'udienza del Pt_1
10 aprile 2025.
Le ulteriori pattuizioni tra le parti possono essere recepite dal Tribunale. pagina 6 di 8 Le spese di lite
Stante l'accordo tra le parti, le spese devono dichiararsi interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda anche istruttoria ed eccezione disattesa, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO INTEGRALE DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI SOPRA RIPORTATE, così decide;
1) DISPONE, anche su accordo delle parti, l'affido condiviso, ad entrambi i genitori, del figlio minore
[...]
(nato a [...] il [...]) con collocamento paritetico presso ciascun genitore, con fissazione Persona_3 della residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
2) DISPONE, anche sull'accordo delle parti, che il minore trascorre con ciascun genitore pari tempo e, più precisamente: dal lunedì dall'uscita da scuola fino al lunedì successivo con accompagnamento all'asilo, oltre al mercoledì pomeriggio con il genitore che non ha la settimana di competenza dall'uscita dall'asilo e fino al giovedì mattina con riaccompagnamento di a scuola;
Per_1
3) DISPONE, anche sull'accordo delle parti e salvo diversi e migliori accordi tra gli stessi, che il minore trascorrerà con ciascun genitore: il periodo pasquale di sospensione scolastica ad anni alterni con la madre o con il padre (per l'anno 2025 é stato con la madre e, quindi, per l'anno 2026 stara con il padre); il periodo Per_1 estivo di sospensione scolastica, ripartendolo in parti uguali (da individuare entro il 30 aprile di ogni anno). Si precisa che attualmente il bambino frequenta l'asilo (e così sarà fino a quando non frequenterà la prima Per_1 elementare) anche nei mesi di giugno e luglio e, quindi, il periodo di sospensione estiva sarà unicamente nel mese di agosto che sarà diviso tra i genitori equamente. In particolare, un genitore terra con sé il figlio per le prime due settimane e l'altro genitore per le ultime due settimane del mese di agosto;
il periodo di sospensione scolastica natalizia, ripartendo in parti uguali l'intero periodo e organizzandosi affinché un genitore trascorra con il figlio ad anni alterni la Vigilia di Natale e il giorno di Natale e Santo Stefano oppure il giorno di Capodanno e dell'Epifania; - i ponti saranno organizzati di volta in volta direttamente tra i genitori, come avvenuto sino a oggi;
4) DISPONE, anche sull'accordo delle parti, che i genitori provvederanno direttamente al mantenimento ordinario del minore, ciascuno nei tempi di permanenza del bambino presso di sé;
5) DISPONE, anche sull'accordo delle parti che le spese straordinarie relative al figlio saranno corrisposte da ciascun genitore nella misura pari al 50%, secondo le modalità individuate dalle Linee Guida approvate dalla
Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno 2025, da intendersi qui integralmente richiamate;
pagina 7 di 8 6) PRENDE ATTO, che il principio dell'alternanza di cui al punto 2) (punto 3 dell'accordo delle parti), relativo alle modalità di visita , verrà interrotto nel corso dei periodi di vacanza che ciascun genitore trascorrerà Persona_4 in compagnia di;
l'alternanza, pertanto, riprenderà al termine dei suddetti periodi;
Per_1
7) PRENDE ATTO che le parti concordano che l'SE UN erogato dallo Stato sarà integralmente percepito dalla madre, mentre eventuali altri bonus e agevolazioni relative al figlio saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
8) PRENDE ATTO che i genitori si impegnano a scambiarsi reciprocamente informazioni sul figlio. In particolare, durante la settimana di propria spettanza, qualora il genitore dovesse assentarsi per minimo due giorni consecutivi, dovrà riferire all'altro dell'organizzazione e della gestione del minore;
9) PRENDE ATTO che i genitori si impegnano, qualora siano impossibilitati a occuparsi di per l'intera Per_1 settimana di propria spettanza, a rivolgersi all'altro genitore per domandare di occuparsi di , prima di Per_1 chiedere l'aiuto dei nonni o di una baby-sitter. L'organizzazione ordinaria del minore (quindi, qualora l'assenza non fosse continuativa per tutta la settimana), invece, sarà gestita in autonomia dal genitore che ha con sé il bambino e nella settimana di propria spettanza le parti potranno contare sull'aiuto dei nonni o di una babysitter Per_ in autonomia (senza chiedere all'altro l'autorizzazione). il genitore che si rivolgerà all'eventuale babysitter a doverne sostenere integralmente i costi nei giorni di spettanza;
10) PRENDE ATTO che, nell'interesse di , i genitori concordano sin d'ora di permettere al bambino di Per_1 trascorrere periodi di vacanza anche con gli ascendenti. In particolare, i nonni materni potranno portare il bambino in vacanza nelle settimane di spettanza materna e i nonni paterni nelle settimane di spettanza paterna;
11) PRENDE ATTO che il padre, a titolo di mantenimento ordinario e straordinario pregresso a favore del figlio, ha corrisposto alla Signora la somma di € 1.500,00 come concordato in occasione dell'udienza del 10 aprile Pt_1
2025;
12) PRENDE ATTO che, con il corretto adempimento delle condizioni indicate in questo accordo, le parti - relativamente ai rapporti pregressi — non avranno più niente reciprocamente a pretendere a qualsiasi titolo, ragione o causa;
13) COMPENSA, come da accordo, integralmente tra le parti le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
Così deciso, in Milano il giorno 05 novembre 2025
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
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