Articolo 4 della Legge 30 luglio 1950, n. 659
Articolo 3Articolo 5
Versione
6 settembre 1950
Art. 4.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Entrata in vigore il 6 settembre 1950