Versione
6 settembre 1950
6 settembre 1950
Art. 4.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.