Art. 4.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.