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Sentenza 10 giugno 2024
Sentenza 10 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2024, n. 23263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23263 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TI SS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 23263 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 04/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. RI NO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in epigrafe, che ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Trapani in ordine alla ricettazione di un telefono cellulare. 2. A sostegno del ricorso ha formulato cinque motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge in relazione all'utilizzabilità della deposizione testimoniale di SC VI, nipote del ricorrente, che aveva chiesto di avvalersi della facoltà di non rispondere. 2.2. Violazione di legge ed illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente, fondata sulle risultanze dei tabulati telefonici, ritenute invece per il coimputato Galazzo inidonee a dimostrare da sole il possesso del telefono cellulare, e sull'erronea lettura delle dichiarazioni del teste SC VI che, dopo aver chiesto di avvalersi della facoltà di non rispondere, aveva "sostenuto la condivisione dell'utenza intestata al sig. RI da parte di tutto il nucleo familiare". 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche ed al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione della pena inflitta, che si assume avrebbe dovuto essere determinata partendo da una pena base più vicina ai minimi edittali. 3. Con requisitoria scritta del 10/1/2024 il PG Fulvio Baldi ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti nella presente sede. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto. E' fuor di dubbio che nella nozione di "prossimi congiunti" dell'imputato ai quali l'art. 199 cod. proc. pen. conferisce la facoltà di astenersi dal deporre, devono intendersi i soggetti indicati dall'art. 307, comma quarto, cod. pen., contenendo quest'ultimo una disposizione di portata generale e che, pertanto, in tale nozione rientrava anche il teste SC VI, nipote "ex fratre" del ricorrente (Sez. 1, n. 49898 del 14/10/2015, Rv. 265547) L'art. 199 cod. proc. pen., che disciplina la facoltà di astensione dei prossimi congiunti dell'imputato dalla testimonianza, però, identifica la nullità derivante dall'omesso avviso dei prossimi congiunti dalle facoltà di astensione, alla quale è equiparabile la negazione di tale . 2 facoltà, quale nullità relativa, non essendo la stessa riconducibile alle categorie di cui agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. Il rilievo di tale nullità, di conseguenza, è sottoposto agli stringenti termini di decadenza previsti dagli artt. 181, comma 4, e 182, comma 2, cod. proc. pen., sicché la nullità dell'esame testimoniale deve essere eccepita dalla parte che vi assiste prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., e, comunque, ove verificatasi nel giudizio, con l'impugnazione della relativa sentenza, ai sensi dell'art. 181, comma 4, cod. proc. pen. (così Sez. 3, n. 21374 del 16/01/2018, Rv. 273219 ; Sez. 5, n. 48693 del 19/09/2014 Rv. 261437). Nel caso di specie, non risultano rispettati i termini sopra indicati, atteso che l'eccezione è stata sollevata per la prima volta in questa sede, quando la difesa risulta, pertanto, decaduta dalla facoltà di eccepire la relativa invalidità. 3. Il giudizio di penale responsabilità espresso dai giudici di merito nei confronti del ricorrente si fonda sulle risultanze dei tabulati telefonici e, come si è detto, sulla deposizione testimoniale di SC VI, titolare di una delle due schede inserite nel telefono cellulare provento di furto, che "ha confermato che il detto telefono cellulare era in uso esclusivo dello zio RI NO, odierno imputato, che aveva personalmente attivato la suddetta scheda" (così la sentenza impugnata, alla pag. 4). Si tratta di un percorso argomentativo privo di vizi logici o giuridici, contestato con dal ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, con censure generiche ed attinenti al merito della decisione impugnata, inammissibili perché sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). 4. Attiene al merito della decisione impugnata e, come tale, è insindacabile in questa sede, anche la valutazione della Corte territoriale che senza incorrere in vizi logici ha ritenuto non potersi riconoscere la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. in considerazione del valore del bene oggetto di ricettazione, ritenuto "di ben apprezzabile consistenza", tanto che specularmente, il valore del bene di cui si tratta è stato ritenuto tale da non consentire di riconoscere l'invocata attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 5. L'onere di motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Rv. 266460), atteso che la censura rivolta dal ricorrente a tale valutazione si fonda unicamente sul "contenuto valore dell'oggetto ricettato" che, invece, si è visto essere stato apprezzato dalla Corte territoriale in termini di" ben apprezzabile consistenza". 3 Il Presi Gepp 6. Anche la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/201, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, essendosi contenuta la pena in misura non lontana dai minimi edittali, pur considerando esplicitamente il valore del bene ricettato, l'intensità del dolo e la personalità del ricorrente, gravato da precedenti per reati contro il patrimonio. 7. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 4 aprile 2024 Il Consigliere estensore UC mperiali
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 23263 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 04/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. RI NO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in epigrafe, che ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Trapani in ordine alla ricettazione di un telefono cellulare. 2. A sostegno del ricorso ha formulato cinque motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge in relazione all'utilizzabilità della deposizione testimoniale di SC VI, nipote del ricorrente, che aveva chiesto di avvalersi della facoltà di non rispondere. 2.2. Violazione di legge ed illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente, fondata sulle risultanze dei tabulati telefonici, ritenute invece per il coimputato Galazzo inidonee a dimostrare da sole il possesso del telefono cellulare, e sull'erronea lettura delle dichiarazioni del teste SC VI che, dopo aver chiesto di avvalersi della facoltà di non rispondere, aveva "sostenuto la condivisione dell'utenza intestata al sig. RI da parte di tutto il nucleo familiare". 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche ed al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione della pena inflitta, che si assume avrebbe dovuto essere determinata partendo da una pena base più vicina ai minimi edittali. 3. Con requisitoria scritta del 10/1/2024 il PG Fulvio Baldi ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti nella presente sede. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto. E' fuor di dubbio che nella nozione di "prossimi congiunti" dell'imputato ai quali l'art. 199 cod. proc. pen. conferisce la facoltà di astenersi dal deporre, devono intendersi i soggetti indicati dall'art. 307, comma quarto, cod. pen., contenendo quest'ultimo una disposizione di portata generale e che, pertanto, in tale nozione rientrava anche il teste SC VI, nipote "ex fratre" del ricorrente (Sez. 1, n. 49898 del 14/10/2015, Rv. 265547) L'art. 199 cod. proc. pen., che disciplina la facoltà di astensione dei prossimi congiunti dell'imputato dalla testimonianza, però, identifica la nullità derivante dall'omesso avviso dei prossimi congiunti dalle facoltà di astensione, alla quale è equiparabile la negazione di tale . 2 facoltà, quale nullità relativa, non essendo la stessa riconducibile alle categorie di cui agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. Il rilievo di tale nullità, di conseguenza, è sottoposto agli stringenti termini di decadenza previsti dagli artt. 181, comma 4, e 182, comma 2, cod. proc. pen., sicché la nullità dell'esame testimoniale deve essere eccepita dalla parte che vi assiste prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., e, comunque, ove verificatasi nel giudizio, con l'impugnazione della relativa sentenza, ai sensi dell'art. 181, comma 4, cod. proc. pen. (così Sez. 3, n. 21374 del 16/01/2018, Rv. 273219 ; Sez. 5, n. 48693 del 19/09/2014 Rv. 261437). Nel caso di specie, non risultano rispettati i termini sopra indicati, atteso che l'eccezione è stata sollevata per la prima volta in questa sede, quando la difesa risulta, pertanto, decaduta dalla facoltà di eccepire la relativa invalidità. 3. Il giudizio di penale responsabilità espresso dai giudici di merito nei confronti del ricorrente si fonda sulle risultanze dei tabulati telefonici e, come si è detto, sulla deposizione testimoniale di SC VI, titolare di una delle due schede inserite nel telefono cellulare provento di furto, che "ha confermato che il detto telefono cellulare era in uso esclusivo dello zio RI NO, odierno imputato, che aveva personalmente attivato la suddetta scheda" (così la sentenza impugnata, alla pag. 4). Si tratta di un percorso argomentativo privo di vizi logici o giuridici, contestato con dal ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, con censure generiche ed attinenti al merito della decisione impugnata, inammissibili perché sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). 4. Attiene al merito della decisione impugnata e, come tale, è insindacabile in questa sede, anche la valutazione della Corte territoriale che senza incorrere in vizi logici ha ritenuto non potersi riconoscere la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. in considerazione del valore del bene oggetto di ricettazione, ritenuto "di ben apprezzabile consistenza", tanto che specularmente, il valore del bene di cui si tratta è stato ritenuto tale da non consentire di riconoscere l'invocata attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 5. L'onere di motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Rv. 266460), atteso che la censura rivolta dal ricorrente a tale valutazione si fonda unicamente sul "contenuto valore dell'oggetto ricettato" che, invece, si è visto essere stato apprezzato dalla Corte territoriale in termini di" ben apprezzabile consistenza". 3 Il Presi Gepp 6. Anche la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/201, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, essendosi contenuta la pena in misura non lontana dai minimi edittali, pur considerando esplicitamente il valore del bene ricettato, l'intensità del dolo e la personalità del ricorrente, gravato da precedenti per reati contro il patrimonio. 7. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 4 aprile 2024 Il Consigliere estensore UC mperiali