Articolo 8 della Legge 8 febbraio 2007, n. 9
Articolo 7Articolo 9
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15 febbraio 2007
Art. 8. (Clausola di salvaguardia) 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Entrata in vigore il 15 febbraio 2007
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