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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 728/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NT GIULIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 774/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica IR IN - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240030226218000 CONSORZIO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 355/2026 depositato il
01/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato
contro
Agenzia Entrate Riscossione e Consorzio di Bonifica IR IN l'avviso di pagamento n. 09420240030226218000 emesso a titolo di omesso pagamento quota consortile
Consorzio di bonifica per l' anno 2022 per i terreni Comune di Cosoleto fg. 2 num. 52; fg.2 num. 53; fg.2 num. 70; fg.2 num. 72; fg.2 num. 73; fg. 2 num. 74; fg. 2 num. 75; fg. 2 num. 76; fg. 2 num. 77; fg. 2 num.
78; fg. 2 num. 79; fg. 2 num. 80; fg. 2 num. 87; fg. 2 num. 191; fg. 2 num. 205; fg. 2 num. 206; fg. 5 num. 7; fg. 5 num. 8; fg. 5 num. 20; fg. 5 num. 24; fg. 5 num. 25; fg. 5 num. 379; fg. 5 num. 380
Eccepiva:
- Illegittimità della pretesa tributaria per mancata realizzazione di opere di bonifica ed assenza del beneficio diretto e specifico per gli immobili gravati dal tributo
È illegittimo l'avviso di pagamento non avendo svolto il Consorzio di Bonifica IR IN alcuna attività di manutenzione, esercizio, difesa idregeologica e tutela ambientale da anni sui terreni Comune di Cosoleto fg. 2 num. 52; fg.2 num. 53; fg.2 num. 70; fg.2 num. 71: fg.2 num. 72; fg.2 num. 73; fg. 2 num. 74; fg. 2 num.
75; fg. 2 num. 76; fg. 2 num. 77; fg. 2 num. 78; fg. 2 num. 79; fg. 2 num. 80; fg. 2 num. 87; fg. 2 num. 191; fg. 2 num. 205; fg. 2 num. 206; fg. 5 num. 7; fg. 5 num. 8; fg. 5 num. 20; fg. 5 num. 24; fg. 5 num. 25; fg. 5 num. 212; fg. 5 num. 379; fg. 5 num. 380 - per come emerge dalla relazione tecnica di parte del dott. Agr.
Nominativo_1, che si allega
Chiedeva l'annullamento e la condanna alle spese con distrazione
Agenzia Entrate Riscossione rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva.
Non si costituiva il Consorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, in composizione monocratica, letti gli atti e la documentazione prodotta, ritiene che il ricorso vada accolto.
E' da precisare che in tema di contributi consortili, il quadro normativo di riferimento era rappresentato dal
RD 215/1933 art 21 e dall'art 23 della legge della Regione Calabria nr 11 del 23 luglio 2003
La normativa regionale prevedeva che per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, il contributo consortile era applicato indipendentemente dal beneficio fondiario.
L'orientamento giurisprudenziale che si era conseguentemente consolidato, di merito e di legittimità, richiedeva quale presupposto dell'obbligo contributivo la prova che l'immobile del contribuente avesse ricevuto un'utilità diretta o riflessa dall'intervento di bonifica da parte del Consorzio. Successivamente con l'entrata in vigore della legge Regione Calabria nr 13 del 9 maggio 2017 (che ha sostituito l'art 23 della legge 11/2003) è stata normativizzata l'esigenza che gli immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica dovessero avere ricevuto benefici concreti dall'esecuzione delle opere di bonifica e dalla loro manutenzione, traducibili in un aumento del loro valore fondiario.
Sul punto è intervenuta anche la Corte Costituzionale con sentenza nr 188 del 25 settembre 2018, depositata in data 19 ottobre 2018, dichiarando l'illegittimità della legge regionale nr 11/2003 nella parte in cui prevedeva che il contributo consortile inerente le spese per il conseguimento di fini istituzionali fosse dovuto
“indipendentemente dal beneficio fondiario” anziché “in presenza del beneficio”.
Dagli interventi normativi che si sono succeduti si comprende che:
- deve essere esplicitata la causale del contributo richiesto;
- che, discendendo comunque l'ammontare del contributo consortile dal piano annuale di riparto delle spese “allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato”, di ciò deve essere giudizialmente fornita idonea dimostrazione, sulla scorta dei criteri precisati dal giudice di legittimità e sopra riportati, essendo per l'effetto necessario che l'ente impositore dimostri che l'immobile sia ricompreso “nel perimetro di contribuenza” e la sua relativa valutazione “nell'ambito di un piano di classifica”;
- dalla circostanza che il Consorzio abbia dato prova di essersi dotato di un piano di classifica e del perimetro di contribuenza discendeva (soprattutto per i contributi non afferenti al conseguimento di fini istituzionali) non una presunzione assoluta di legittimità della pretesa contributiva, ma un'inversione dell'onere della prova perché sarebbe spettato al consorziato dimostrare l'assenza di benefici, diretti o indiretti, derivati al suo fondo dall'attività consortile;
- che il vantaggio o beneficio (che non discendeva dalla mera inclusione del fondo nel perimetro del comprensorio) non poteva essere indiretto o generico, ma concreto ed effettivo per ciascun bene e valutato anno per anno sulla base dei reali incrementi di valore dell'immobile determinati dalle opere di bonifica e/o dalla loro manutenzione.
Questi rilievi sono stati tutti sollevati dal contribuente Ricorrente_1, che tra l'altro ha anche allegato consulenza tecnica circa la mancanza di utilitas per i suoi immobili
Il Consorzio di Bonifica IR IN e l'Agenzia Entrate Riscossione, pur costituendosi quest'ultima, non hanno fornito alcuna dimostrazione che ciò sia avvenuto.
La domanda di Ricorrente_1 merita quindi accoglimento.
All'accoglimento del ricorso consegue la condanna del Consorzio di Bonifica IR IN e Agenzia
Entrate Riscossione di Reggio Calabria in solido al pagamento di euro 150,00 in favore di Ricorrente_1 con distrazione in favore del procuratore antistatario
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, sezione 7, pronunciando definitivamente sul ricorso proposto da Ricorrente_1 lo accoglie e condanna Consorzio IR IN e Agenzia Entrate Riscossione Reggio Calabria in solido al pagamento di euro 150,00 da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NT GIULIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 774/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica IR IN - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240030226218000 CONSORZIO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 355/2026 depositato il
01/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato
contro
Agenzia Entrate Riscossione e Consorzio di Bonifica IR IN l'avviso di pagamento n. 09420240030226218000 emesso a titolo di omesso pagamento quota consortile
Consorzio di bonifica per l' anno 2022 per i terreni Comune di Cosoleto fg. 2 num. 52; fg.2 num. 53; fg.2 num. 70; fg.2 num. 72; fg.2 num. 73; fg. 2 num. 74; fg. 2 num. 75; fg. 2 num. 76; fg. 2 num. 77; fg. 2 num.
78; fg. 2 num. 79; fg. 2 num. 80; fg. 2 num. 87; fg. 2 num. 191; fg. 2 num. 205; fg. 2 num. 206; fg. 5 num. 7; fg. 5 num. 8; fg. 5 num. 20; fg. 5 num. 24; fg. 5 num. 25; fg. 5 num. 379; fg. 5 num. 380
Eccepiva:
- Illegittimità della pretesa tributaria per mancata realizzazione di opere di bonifica ed assenza del beneficio diretto e specifico per gli immobili gravati dal tributo
È illegittimo l'avviso di pagamento non avendo svolto il Consorzio di Bonifica IR IN alcuna attività di manutenzione, esercizio, difesa idregeologica e tutela ambientale da anni sui terreni Comune di Cosoleto fg. 2 num. 52; fg.2 num. 53; fg.2 num. 70; fg.2 num. 71: fg.2 num. 72; fg.2 num. 73; fg. 2 num. 74; fg. 2 num.
75; fg. 2 num. 76; fg. 2 num. 77; fg. 2 num. 78; fg. 2 num. 79; fg. 2 num. 80; fg. 2 num. 87; fg. 2 num. 191; fg. 2 num. 205; fg. 2 num. 206; fg. 5 num. 7; fg. 5 num. 8; fg. 5 num. 20; fg. 5 num. 24; fg. 5 num. 25; fg. 5 num. 212; fg. 5 num. 379; fg. 5 num. 380 - per come emerge dalla relazione tecnica di parte del dott. Agr.
Nominativo_1, che si allega
Chiedeva l'annullamento e la condanna alle spese con distrazione
Agenzia Entrate Riscossione rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva.
Non si costituiva il Consorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, in composizione monocratica, letti gli atti e la documentazione prodotta, ritiene che il ricorso vada accolto.
E' da precisare che in tema di contributi consortili, il quadro normativo di riferimento era rappresentato dal
RD 215/1933 art 21 e dall'art 23 della legge della Regione Calabria nr 11 del 23 luglio 2003
La normativa regionale prevedeva che per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, il contributo consortile era applicato indipendentemente dal beneficio fondiario.
L'orientamento giurisprudenziale che si era conseguentemente consolidato, di merito e di legittimità, richiedeva quale presupposto dell'obbligo contributivo la prova che l'immobile del contribuente avesse ricevuto un'utilità diretta o riflessa dall'intervento di bonifica da parte del Consorzio. Successivamente con l'entrata in vigore della legge Regione Calabria nr 13 del 9 maggio 2017 (che ha sostituito l'art 23 della legge 11/2003) è stata normativizzata l'esigenza che gli immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica dovessero avere ricevuto benefici concreti dall'esecuzione delle opere di bonifica e dalla loro manutenzione, traducibili in un aumento del loro valore fondiario.
Sul punto è intervenuta anche la Corte Costituzionale con sentenza nr 188 del 25 settembre 2018, depositata in data 19 ottobre 2018, dichiarando l'illegittimità della legge regionale nr 11/2003 nella parte in cui prevedeva che il contributo consortile inerente le spese per il conseguimento di fini istituzionali fosse dovuto
“indipendentemente dal beneficio fondiario” anziché “in presenza del beneficio”.
Dagli interventi normativi che si sono succeduti si comprende che:
- deve essere esplicitata la causale del contributo richiesto;
- che, discendendo comunque l'ammontare del contributo consortile dal piano annuale di riparto delle spese “allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato”, di ciò deve essere giudizialmente fornita idonea dimostrazione, sulla scorta dei criteri precisati dal giudice di legittimità e sopra riportati, essendo per l'effetto necessario che l'ente impositore dimostri che l'immobile sia ricompreso “nel perimetro di contribuenza” e la sua relativa valutazione “nell'ambito di un piano di classifica”;
- dalla circostanza che il Consorzio abbia dato prova di essersi dotato di un piano di classifica e del perimetro di contribuenza discendeva (soprattutto per i contributi non afferenti al conseguimento di fini istituzionali) non una presunzione assoluta di legittimità della pretesa contributiva, ma un'inversione dell'onere della prova perché sarebbe spettato al consorziato dimostrare l'assenza di benefici, diretti o indiretti, derivati al suo fondo dall'attività consortile;
- che il vantaggio o beneficio (che non discendeva dalla mera inclusione del fondo nel perimetro del comprensorio) non poteva essere indiretto o generico, ma concreto ed effettivo per ciascun bene e valutato anno per anno sulla base dei reali incrementi di valore dell'immobile determinati dalle opere di bonifica e/o dalla loro manutenzione.
Questi rilievi sono stati tutti sollevati dal contribuente Ricorrente_1, che tra l'altro ha anche allegato consulenza tecnica circa la mancanza di utilitas per i suoi immobili
Il Consorzio di Bonifica IR IN e l'Agenzia Entrate Riscossione, pur costituendosi quest'ultima, non hanno fornito alcuna dimostrazione che ciò sia avvenuto.
La domanda di Ricorrente_1 merita quindi accoglimento.
All'accoglimento del ricorso consegue la condanna del Consorzio di Bonifica IR IN e Agenzia
Entrate Riscossione di Reggio Calabria in solido al pagamento di euro 150,00 in favore di Ricorrente_1 con distrazione in favore del procuratore antistatario
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, sezione 7, pronunciando definitivamente sul ricorso proposto da Ricorrente_1 lo accoglie e condanna Consorzio IR IN e Agenzia Entrate Riscossione Reggio Calabria in solido al pagamento di euro 150,00 da distrarsi in favore del procuratore antistatario